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Document 32020R2094

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19

GU L 433I del 22.12.2020, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj

22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 433/23


REGOLAMENTO (UE) 2020/2094 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2020

che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contenere la diffusione della COVID-19, dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure senza precedenti.

(2)

Le misure senza precedenti adottate in risposta alla situazione eccezionale causata dalla COVID-19, che sfugge al controllo degli Stati membri, hanno provocato gravi perturbazioni all’attività economica, che si sono tradotte in un forte calo del prodotto interno lordo e in un significativo impatto sull’occupazione, le condizioni sociali, la povertà e le disuguaglianze. In particolare, le misure hanno perturbato le catene di approvvigionamento e la produzione e causato assenze dal luogo di lavoro. Inoltre la prestazione di molti servizi è divenuta molto difficile o impossibile. Allo stesso tempo la domanda dei consumatori è diminuita drasticamente. Molte imprese devono far fronte a carenze di liquidità e la loro solvibilità è a rischio, in un contesto di grande volatilità dei mercati finanziari. Settori fondamentali quali i viaggi e il turismo sono stati colpiti in modo particolarmente grave. Più in generale le misure si sono già tradotte o si tradurranno in un grave deterioramento della situazione finanziaria di molte imprese dell’Unione.

(3)

La crisi causata dalla COVID-19 si è propagata rapidamente nell’Unione e nei paesi terzi. Per il 2020 si prevede una forte contrazione della crescita nell’Unione. Vi è il rischio che la ripresa sia molto disomogenea nei diversi Stati membri, aumentando le disparità tra le economie nazionali. La differente capacità del bilancio degli Stati membri di erogare sostegno finanziario laddove sia maggiormente necessario per la ripresa e la divergenza fra le misure degli Stati membri mettono a repentaglio il mercato unico, come pure la coesione sociale e territoriale.

(4)

È necessaria una serie organica di misure per la ripresa economica. Tale serie di misure richiede investimenti pubblici e privati elevati per avviare l’Unione in modo deciso verso una ripresa sostenibile e resiliente, creare posti di lavoro di elevata qualità, sostenere l’inclusione sociale e riparare i danni immediati della crisi COVID-19, promuovendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell’Unione.

(5)

La situazione eccezionale causata dalla COVID-19, che sfugge al controllo degli Stati membri, richiede un approccio coerente e unificato a livello dell’Unione. Per evitare un ulteriore deterioramento dell’economia, dell’occupazione e della coesione sociale e dare impulso a una ripresa sostenibile e resiliente dell’attività economica, è opportuno attuare un programma eccezionale e coordinato di sostegno economico e sociale, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, in particolare verso quegli Stati membri che sono stati colpiti in modo particolarmente grave.

(6)

Poiché il presente regolamento costituisce una riposta eccezionale a circostanze temporanee ma estreme, è opportuno che il sostegno da questo fornito sia offerto esclusivamente per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza.

(7)

Il sostegno fornito nell’ambito dello strumento istituito dal presente regolamento («strumento») dovrebbe concentrarsi in particolare sulle misure volte a ripristinare i mercati del lavoro e la protezione sociale, nonché i sistemi sanitari, a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e favorirne la transizione verso un’economia verde e digitale, a prestare sostegno alle imprese penalizzate dall’impatto della crisi COVID-19, in particolare le piccole e medie imprese, e agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell’Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese, misure a favore della ricerca e dell’innovazione in risposta alla crisi COVID-19, allo sviluppo di capacità a livello dell’Unione per migliorare la futura preparazione alle crisi, il proseguimento degli sforzi per garantire una transizione giusta verso un’economia climaticamente neutra e all’agricoltura e allo sviluppo in zone rurali per affrontare l’impatto della crisi COVID-19.

(8)

Ai fini di una ripresa sostenibile e resiliente in tutta l’Unione e per facilitare l’attuazione del sostegno economico, è opportuno utilizzare i meccanismi di spesa esistenti tramite i programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. Il sostegno nell’ambito di tali programmi deve essere erogato in forma di finanziamenti a fondo perduto, prestiti e mediante accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio. La ripartizione delle risorse finanziarie dovrebbe tenere conto della misura in cui tali programmi sono in grado di contribuire agli obiettivi dello strumento. I contributi a tali programmi nell’ambito dello strumento dovrebbero essere soggetti al rigoroso rispetto degli obiettivi dello strumento stesso, che sono relativi al sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19.

(9)

Vista la natura delle misure da finanziare, una quota degli importi a disposizione nell’ambito dello strumento dovrebbe essere utilizzata per erogare prestiti agli Stati membri, mentre la quota rimanente degli importi dovrebbe costituire entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento finanziario») ed essere utilizzata per il sostegno a fondo perduto, per il sostegno mediante strumenti finanziari o mediante accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa da parte dell’Unione. A tal fine, nell’ambito delle misure necessarie a norma del presente regolamento, è opportuno consentire che l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario comprenda l’assegnazione ai sensi del presente regolamento, quale atto di base, di una parte delle entrate previste nel quadro del potere straordinario e temporaneo di cui alla decisione del Consiglio sul sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (2) («decisione sulle risorse proprie»).

(10)

Sebbene l’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario si applichino agli stanziamenti di impegno e di pagamento corrispondenti all’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei termini stabiliti per i diversi tipi di sostegno, gli stanziamenti di impegno risultanti da tale entrata con destinazione specifica esterna non dovrebbero essere riportati automaticamente oltre le rispettive date di scadenza, tranne gli stanziamenti di impegno necessari per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione delle misure previste dallo strumento.

(11)

Gli stanziamenti di impegno per il sostegno a fondo perduto dovrebbero essere messi a disposizione automaticamente fino all’importo autorizzato. La liquidità dovrebbe essere gestita efficacemente, in modo che i fondi siano raccolti soltanto quando sia necessario per onorare gli impegni giuridici mediante corrispondenti stanziamenti di pagamento.

(12)

Data l’importanza di utilizzare gli importi durante i primi anni di attuazione dello strumento, è opportuno riesaminare i progressi compiuti nell’attuazione dello strumento e nell’uso del sostegno assegnato conformemente al presente regolamento. La Commissione dovrebbe redigere una relazione a tal fine entro il 31 ottobre 2022.

(13)

L’articolo 135, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso») prevede che le modifiche della decisione 2014/335/UE, Euratom adottate alla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o successivamente non si applichino al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno erogato a norma del presente regolamento e il corrispondente innalzamento del massimale delle risorse proprie dell’Unione avrebbero un impatto sugli obblighi finanziari del Regno Unito. A norma dell’articolo 143, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, il Regno Unito è responsabile soltanto della propria quota delle passività finanziarie potenziali dell’Unione derivanti da operazioni finanziarie decise dall’Unione prima della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. Le passività finanziarie potenziali dell’Unione che dovessero derivare dal sostegno erogato a norma del presente regolamento sarebbero successive alla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di sostenere la ripresa all’indomani della crisi COVID-19, il presente regolamento istituisce lo strumento dell’Unione europea per la ripresa («strumento»).

2.   Il sostegno prestato nell’ambito dello strumento finanzia in particolare le seguenti misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza:

a)

misure per ripristinare l’occupazione e la creazione di posti di lavoro;

b)

misure sotto forma di riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza;

c)

misure a favore delle imprese che hanno subito l’impatto economico della crisi COVID-19, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, nonché sostegno agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell’Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese;

d)

misure a favore della ricerca e dell’innovazione in risposta alla crisi COVID-19;

e)

misure per migliorare il livello di preparazione dell’Unione alle crisi e consentire una risposta rapida ed efficace dell’Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l’acquisizione delle infrastrutture necessarie per una rapida risposta alle crisi;

f)

misure volte a garantire che una transizione giusta verso un’economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla crisi COVID-19;

g)

misure volte ad affrontare l’impatto della crisi COVID-19 sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 sono attuate nell’ambito di programmi specifici dell’Unione e conformemente ai pertinenti atti dell’Unione che li disciplinano, nel pieno rispetto degli obiettivi dello strumento. Tali misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.

Articolo 2

Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi

1.   Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito all’articolo 5 della decisione sulle risorse proprie.

Ai fini dell’attuazione in base a uno specifico programma dell’Unione, gli importi di cui al primo comma sono adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. Per gli stanziamenti di impegno tale deflatore si applica alle rate annuali.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:

a)

un sostegno fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari ripartiti come segue:

i)

fino a 47 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;

ii)

fino a 312 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

iii)

fino a 1 900 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;

iv)

fino a 5 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all’innovazione, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;

v)

fino a 10 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un’economia climaticamente neutra;

vi)

fino a 7 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;

b)

fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di prestiti agli Stati membri per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

c)

fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell’Unione.

Articolo 3

Norme relative all’attuazione di bilancio

1.   Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 di tale importo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2.   360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell’ambito dei programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3.   Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno ai programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi rispettivi di cui a tali lettere a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

4.   Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sono contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2023. Impegni giuridici pari ad almeno il 60 % dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022.

5.   Le decisioni sulla concessione dei prestiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2023.

6.   Le garanzie di bilancio dell’Unione fino a un importo che, in conformità del pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all’accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle operazioni di sostegno approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023. I rispettivi accordi di garanzia di bilancio contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell’importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l’accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni di finanziamento e investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

7.   I paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano all’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

8.   I costi dell’assistenza tecnica e amministrativa per l’attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali ai fini del presente regolamento, sono finanziati dal bilancio dell’Unione.

9.   I pagamenti relativi agli impegni giuridici contratti, alle decisioni adottate e alle disposizioni relative alle operazioni finanziarie approvate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione dell’ assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e dei casi in cui, eccezionalmente, sebbene l’impegno giuridico sia stato contratto, la decisione sia stata adottata o l’operazione sia stata approvata, a condizioni conformi al termine applicabile a norma del presente paragrafo, i pagamenti successivi al 2026 siano necessari affinché l’Unione possa onorare i propri obblighi nei confronti dei terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l’Unione.

Articolo 4

Relazioni

Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’attuazione dello strumento e sull’utilizzo del fondo assegnato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

Applicabilità

1.   Il presente regolamento non si applica al o nel Regno Unito.

2.   Si intende che i riferimenti a «Stati membri» nel presente regolamento non includono il Regno Unito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


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