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Document 32020R1427

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese

GU L 336 del 13.10.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1427/oj

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1427 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2020

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore e inchiesta parallela

(1)

Nel novembre 2008, con il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso fra il 33,8 % e il 39,7 %.

(2)

Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)

Contemporaneamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 (4), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia.

(4)

Il 21 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza (5), a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia. L’inchiesta di riesame è in corso di svolgimento.

1.2.   Domanda

(5)

L’8 gennaio 2020 la Commissione europea ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni. La domanda è stata presentata dall’unico produttore di glutammato monosodico dell’Unione, Ajinomoto Foods Europe SAS («il richiedente»).

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico sono oggetto di elusione. Secondo tali elementi di prova:

successivamente all’istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83, si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione;

questa modificazione deriva dall’importazione di una leggera variante del prodotto in esame che non altera le sue caratteristiche fondamentali, ma lo rende classificabile con codici doganali che normalmente non sono soggetti alle misure, e non vi è alcuna motivazione o giustificazione economica per tale pratica oltre all’istituzione del dazio;

gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame risultano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi; e

i prezzi del prodotto leggermente modificato sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato.

1.3.   Apertura

(7)

Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di stabilire se le importazioni nell’Unione di glutammato monosodico, in miscela o in soluzione, contenente, in peso secco, il 50 % o più di glutammato monosodico, originario della RPC, eludano le misure in vigore.

(8)

L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione (6) («il regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento di apertura ha stabilito che le autorità doganali dovranno sottoporre a registrazione le importazioni di un prodotto leggermente modificato proveniente dalla RPC.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(9)

Il prodotto in esame, oggetto della possibile elusione, è costituito da glutammato monosodico. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) ed è originario della RPC («il prodotto in esame» o «glutammato monosodico»). Il prodotto in esame è oggetto di misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83. Il prodotto è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne e cibi pronti. Può essere utilizzato anche nell’industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti. Il glutammato monosodico è prodotto mediante fermentazione batterica di una fonte di zucchero (ad esempio amido di granturco, amido di frumento o amido di tapioca, nonché sciroppo di zucchero, melassa di canna e melassa di barbabietola da zucchero). È noto anche con il codice E621, e conformemente al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (7) relativo alle specifiche degli additivi alimentari, è descritto come cristalli o polvere cristallina di colore bianco, praticamente inodori. La denominazione chimica e la formula chimica sono rispettivamente L-glutammato di monosodio monoidrato e C5H8NaNO4 · H2O.

(10)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta relativa alla possibile elusione è costituito da glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta» o «miscele di glutammato monosodico»)..

1.5.   Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento

(11)

Il periodo dell’inchiesta è compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

(12)

Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo di riferimento» o «PR»), sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di verificare se le importazioni abbiano indebolito l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6.   Inchiesta

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori/utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e il richiedente l’apertura dell’inchiesta.

(14)

Il regolamento di apertura ha invitato tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni per iscritto e a inviare le risposte al questionario o qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dall’apertura dell’attuale inchiesta. Alla data dell’apertura il modulo di esenzione, il questionario per i produttori esportatori della RPC e il questionario per gli importatori/utilizzatori dell’Unione sono stati pubblicati sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448.

(15)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che l’omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(16)

Un importatore e sei utilizzatori dell’Unione hanno inviato le risposte al questionario. In seguito alle richieste di chiarimenti delle loro risposte ai questionari, l’importatore e un utilizzatore hanno ritirato la propria collaborazione.

1.7.   Omessa collaborazione

(17)

Nessun produttore esportatore od operatore commerciale della RPC si è manifestato, né per il prodotto in esame, né per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il 2 aprile 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC di tale fatto e della propria intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(18)

Allo stesso modo, nessun importatore o utilizzatore del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione ha collaborato durante l’inchiesta. I cinque utilizzatori che hanno collaborato e hanno risposto al questionario hanno dichiarato di importare o utilizzare il prodotto in esame, e tutti hanno confermato di non importare o utilizzare il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(19)

Data l’assenza di collaborazione, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(20)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione la Commissione ha analizzato in successione gli elementi seguenti:

se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione;

se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio;

se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile; e

se sia provato che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

2.2.   Modificazione della configurazione degli scambi

(21)

Al fine di stabilire una possibile modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha analizzato il volume delle importazioni di glutammato monosodico e di miscele di glutammato monosodico per tutto il periodo dell’inchiesta.

(22)

Il volume delle importazioni di glutammato monosodico è stato determinato sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (8) per il periodo dell’inchiesta. Il glutammato monosodico è attualmente classificato con il codice TARIC 2922420010.

(23)

Non è stato possibile determinare il volume delle importazioni di miscele di glutammato monosodico sulla base dei dati Eurostat per i motivi seguenti: le importazioni delle miscele di glutammato monosodico sono state effettuate asseritamente con i codici NC 2103 90 90, 2104 10 00, 2104 20 00, 3824 90 92, 3824 90 93 e 3824 90 96. Questi codici NC hanno un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’analisi della modificazione della configurazione degli scambi sulla base delle importazioni effettuate con i codici NC avrebbe pertanto comportato una sovrastima delle quantità di miscele o soluzioni di glutammato monosodico effettivamente importate.

(24)

Al fine di stabilire in maniera più esatta il volume delle importazioni di miscele di glutammato monosodico, e in assenza di altre fonti più affidabili, la Commissione ha utilizzato la metodologia seguente, basata su quella suggerita dal richiedente nella sua domanda:

(25)

in primo luogo ha stabilito il volume totale delle esportazioni di glutammato monosodico e della miscela di glutammato monosodico nota con la denominazione «Gourmet Powder» (9), effettuate dalla RPC nell’Unione secondo le registrazioni del Global Trade Atlas o «GTA» (10), con i rispettivi codici doganali cinesi 2922 42 20 e 2103 90 10. I dati sulla «Gourmet Powder» dovrebbero riguardare miscele contenenti una percentuale di glutammato monosodico compresa tra l’80 % e il 99 %, ma potrebbero anche estendersi alle esportazioni di glutammato monosodico puro in confezioni per il mercato al dettaglio. Inoltre, non si può escludere che alcune miscele di glutammato monosodico contenenti piccole quantità di additivi siano esportate dalla RPC come glutammato monosodico puro.

(26)

Pertanto, al fine di ottenere cifre per le importazioni di miscele di glutammato monosodico, la Commissione ha sottratto dal volume totale delle esportazioni così calcolato il volume delle importazioni di glutammato monosodico registrate nella banca dati di Eurostat con il codice TARIC 2922420010 (cfr. considerando (22)].

(27)

La differenza che ne è risultata è stata considerata una determinazione ragionevolmente precisa del volume delle importazioni di miscele di glutammato monosodico nell’Unione.

(28)

Il 28 maggio 2020 la Commissione ha notificato a tutte le parti interessate la sua intenzione di utilizzare la metodologia di cui sopra e le ha invitate a pronunciarsi sulla metodologia e sui dati presentati. Solo il richiedente ha presentato osservazioni, approvando la metodologia e le cifre.

(29)

Sulla base della metodologia descritta, la Commissione ha ottenuto i seguenti dati sulle importazioni:

Importazioni dalla RPC nell’Unione

(Unità: tonnellate)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PR

Prodotto in esame

2 317

3 515

5 234

3 652

3 624

2 221

3 063

Prodotto oggetto dell’inchiesta

2 484

2 437

4 535

2 765

3 046

4 336

8 558

Fonte:

GTA, Eurostat

(30)

Le importazioni di miscele di glutammato monosodico dalla RPC nell’Unione sono aumentate del 244 % durante il PI, raggiungendo le 8 558 tonnellate nel PR. Per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico, dopo l’aumento iniziale tra il 2013 e il 2015, dal 2015 in poi si è registrato un calo delle importazioni che nel PR hanno toccato 3 063 tonnellate.

(31)

Su tale base, si può concludere che si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.3.   La modificazione della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio

(32)

Il regolamento di base pone, all’articolo 13, paragrafo 1, la condizione che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Come indicato al considerando (31), si è giunti alla conclusione che vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi. Come indicato al considerando (19), data l’assenza di collaborazione, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(33)

Nella domanda, il richiedente ha affermato che i produttori cinesi esportano notevoli quantità di miscele di glutammato monosodico al fine di rientrare in codici doganali non soggetti alle misure. Questo processo modifica leggermente il prodotto senza alterarne le caratteristiche fondamentali.

(34)

Già nel 2015 le autorità doganali degli Stati membri hanno informato i servizi della Commissione che questa pratica era in corso. Le autorità doganali avevano osservato un aumento delle importazioni di miscele di glutammato monosodico con un contenuto di sale preparato da tavola pari all’1 % circa con codici doganali diversi rispetto a quelli oggetto dell’inchiesta, mentre le importazioni di glutammato monosodico puro diminuivano. A parere delle autorità l’unico scopo di tale pratica era quello di evitare il dazio antidumping, poiché le miscele non modificavano le caratteristiche del prodotto e avevano le stesse applicazioni e gli stessi usi del glutammato monosodico puro.

(35)

Le decisioni sulle informazioni tariffarie vincolanti («ITV») adottate dalle amministrazioni doganali di numerosi Stati membri confermano che tale pratica è in corso. A fini doganali queste ITV (11) classificano le miscele in concentrazioni comprese tra il 50 % e il 99 % di glutammato monosodico con codici NC e TARIC che non sono soggetti alle misure. Tutte queste decisioni ITV sono state adottate durante il PI, e sono rimaste in vigore, a partire dalla data dell’adozione, per tutto il PI. La descrizione delle merci per cui sono state adottate le ITV confermano che esse riguardano il prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, per le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate avvalendosi di queste ITV non sono stati versati i dazi antidumping.

(36)

L’analisi delle ITV e delle domande di ITV di cui disponeva la Commissione conferma che l’uso è identico a quello del prodotto in esame. Inoltre, come risulta da inchieste precedenti, alcuni titolari di ITV sono notoriamente importatori del prodotto in esame. Uno dei titolari di ITV è anche stato identificato dalle amministrazioni doganali degli Stati membri come importatore delle operazioni illustrate al considerando (34).

(37)

Dall’inchiesta non sono emerse giustificazioni economiche per l’uso del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come dimostrato dalla domanda del richiedente, la pratica di utilizzare miscele di glutammato monosodico al posto del glutammato monosodico puro impone agli utilizzatori un ulteriore onere economico, obbligandoli ad adattare il proprio prodotto, l’etichettatura e le ricette per tener conto dei maggiori volumi di sale. Questa pratica non ha alcuna giustificazione economica se non l’elusione delle misure sul glutammato monosodico. La Commissione rileva inoltre che l’aggiunta volontaria di sale al glutammato monosodico aggiunge al processo di produzione una fase ulteriore, che comporta per i produttori un onere economico supplementare, a causa del carico di lavoro e dei controlli ulteriori, e, di conseguenza, un incremento dei costi di produzione.

(38)

Come indicato al considerando (16), la Commissione ha inizialmente ricevuto risposte al questionario da sei utilizzatori. Un utilizzatore ha precisato che stava usando glutammato monosodico puro per creare le proprie miscele di glutammato monosodico, in funzione della percentuale di glutammato monosodico utilizzata. Alcuni utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato di acquistare miscele di glutammato monosodico da fornitori dell’Unione. Nessuno di essi ha segnalato importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta e nessuno ha presentato osservazioni o ha fornito una giustificazione per l’uso del prodotto.

(39)

Alla luce di tali considerazioni, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che è in corso una leggera modifica del prodotto in esame che non altera le sue caratteristiche fondamentali, ma lo rende classificabile con codici doganali normalmente non soggetti alle misure, e che per tale pratica non sussistono motivazioni o giustificazioni economiche oltre all’istituzione del dazio.

2.4.   Gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti

(40)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se le miscele di glutammato monosodico importate avessero indebolito, in termini di prezzi e di quantitativi, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC.

(41)

Come indicato al considerando (29), l’inchiesta ha stabilito che nel periodo di riferimento le miscele di glutammato monosodico sono state importate in quantità significative. Tali importazioni rappresentavano oltre il 10 % del consumo dell’Unione nel PR. Il consumo dell’Unione si basa sui dati stimati dal richiedente nella domanda, vale a dire 77 000 – 79 000 (12) tonnellate.

(42)

La Commissione ha confrontato il prezzo medio all’esportazione delle miscele di glutammato monosodico durante il periodo di riferimento (stabilito tramite la stessa metodologia di cui considerando (24)], debitamente adeguato dal livello fob (13) al livello cif (14), con la media dei prezzi non pregiudizievoli dell’industria dell’Unione, come accertati durante il PIR del precedente riesame in previsione della scadenza.

(43)

Dal confronto è emerso un notevole margine di underselling, pari al 93 %.

(44)

Sulla base di tali dati, la Commissione ha concluso che le importazioni di miscele di glutammato monosodico stanno indebolendo gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini di prezzi e di quantitativi.

2.5.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(45)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. A tal fine la Commissione ha confrontato il prezzo medio all’esportazione delle miscele di glutammato monosodico durante il periodo di riferimento (stabilito tramite la stessa metodologia di cui considerando (24)] con il valore normale accertato per il prodotto simile nel precedente riesame in previsione della scadenza.

(46)

Dal confronto è emerso un notevole margine di dumping, pari al 99,7 %.

2.6.   Misure

(47)

Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC, come definito nel precedente riesame in previsione della scadenza, sono state eluse mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(48)

L’inchiesta ha stabilito l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. La Commissione ha inoltre constatato che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi del prodotto simile, mentre è stato riscontrato un notevole dumping anche in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile.

(49)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(50)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 39,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(51)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l’applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell’Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta.

3.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(52)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni sopra esposte. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni solo dal richiedente, che si è espresso a favore dell’approccio proposto.

(53)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

Belgio

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento alle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54).

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU C 20 del 21.1.2020, pag. 18).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione, del 19 febbraio 2020, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 47 del 20.2.2020, pag. 9).

(7)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(8)  Tariffa integrata dell’Unione europea.

(9)  La Gourmet Powder è una notissima miscela cinese di glutammato monosodico, che dovrebbe comprendere miscele contenenti una percentuale compresa tra l’80 % e il 99 % di glutammato monosodico e cloruro di sodio.

(10)  https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm.

(11)  DE5918/15-1 e PLPL-WIT-2015-0055, entrambe adottate nel 2015 per la classificazione della miscela glutammato monosodico 99 % + sale 1 % con il codice di nomenclatura 3824909390; PLBTIWIT-2020-000347, adottata nel 2020 (in sostituzione di PLOM-2017-00240 adottata nel 2017), per la classificazione della miscela glutammato monosodico 99 % + sale 1 % con il codice di nomenclatura 38249993; DEBTI9861/20-1 adottata nel 2020, per la classificazione di una miscela formata dal 50 % o più di glutammato monosodico con il codice di nomenclatura 3824999389; ES2015SOL00000001076-1 adottata nel 2016, per la classificazione di una miscela formata dal 59,9 % di glutammato monosodico + sale, con il codice di nomenclatura 21039090.

(12)  Poiché nell’Unione vi è un solo produttore e al fine di rispettare la riservatezza di tali dati, il consumo totale è presentato sotto forma di intervallo.

(13)  Franco a bordo.

(14)  Costo, assicurazione e nolo.


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