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Document 32020R1473

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1473 della Commissione del 13 ottobre 2020 recante trecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

C/2020/7131

GU L 334I del 13.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1473/oj

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 334/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1473 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2020

recante trecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L’8 ottobre 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria,

dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

«Jamal Hussein Hassan Zeiniye (nome nella grafia originale: زینیھ حسن حسین جمال) (alias certo: Jamal Husayn Zayniyah; alias incerti: a) Abu Malek El Talleh; b) Abu Hussein; c) Abu-Malik al-Ansari; d) Abu-Malik al-Shami; e) Abu-Malik al-Talli). Data di nascita: a) 17.8.1972; b) 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Bengasi, Libia; b) Al Tall, Repubblica araba siriana; c) Tell Mnin, Repubblica araba siriana. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: 3987189 (passaporto siriano). Numero di identificazione nazionale: a) 13080011550; b) 5877002 (carta d’identità siriana rilasciata il 25 maggio 2011). Indirizzo: a) Repubblica araba siriana; b) Arsal, Bekaa, Libano. Altre informazioni: a) leader di Al-Nusrah Front for the People of the Levant nel Kalamoun occidentale, Repubblica araba siriana; b) nome della madre: Amina Tohmeh. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 8.10.2020.»


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