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Document 32020D0960

    Decisione (Euratom) 2020/960 del Consiglio del 29 giugno 2020 relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso di Petten per il periodo 2020-2023 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

    ST/8515/2020/INIT

    GU L 211 del 3.7.2020, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/960/oj

    3.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 211/14


    DECISIONE (Euratom) 2020/960 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 2020

    relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso di Petten per il periodo 2020-2023 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato una risorsa importante per la ricerca comunitaria relativa a scienze e sperimentazione dei materiali, medicina nucleare e sicurezza dei reattori nucleari.

    (2)

    Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, istituito a norma della decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio (1) per un periodo di quattro anni, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2019.

    (3)

    Poiché rappresenta tuttora un’infrastruttura importante e insostituibile per la ricerca comunitaria nei settori del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare, sotto il profilo della sicurezza, il comportamento dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo, è opportuno che l’HFR continui a essere sostenuto da un programma di ricerca supplementare fino alla fine del 2023.

    (4)

    Dato il loro particolare interesse per le capacità di irradiazione dell’HFR, l’NRG: Nuclear Research and consultancy Group V.O.F (NRG) e il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), in quanto agenti esecutivi rispettivamente per i Paesi Bassi e la Francia, hanno concordato di finanziare interamente il programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023 mediante contributi al bilancio generale dell’Unione sotto forma di entrate con destinazione specifica.

    (5)

    Tali contributi dovrebbero finanziare l’esercizio dell’HFR al fine di sostenere un programma di ricerca e il funzionamento regolare e la manutenzione periodica dell’HFR. L’eventuale notifica ufficiale di arresto definitivo da parte dell’operatore NRG all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti rimanenti e delle eventuali richieste di fondi da parte della Commissione.

    (6)

    Per assicurare la continuità tra i programmi di ricerca supplementari e il corretto svolgimento del programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. È opportuno consentire che una parte dei contributi a titolo del programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023 copra le spese sostenute durante l’esercizio 2020.

    (7)

    Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca ha espresso un parere preliminare (2) a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 96/282/Euratom della Commissione (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma di ricerca supplementare relativo al funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) («programma»), i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    Articolo 2

    I costi di esecuzione del programma, stimati a 27 854 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi e Francia, mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA. La ripartizione dell’importo è specificata nell’allegato II. Questo contributo è considerato un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    Articolo 3

    1.   La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

    2.   La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in merito all’attuazione del programma.

    Articolo 4

    Nel caso in cui l’NRG notifichi ufficialmente l’arresto definitivo dell’HFR all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, gli obblighi facenti capo a Paesi Bassi e Francia mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA, di effettuare ulteriori versamenti sono sospesi così come le eventuali richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.

    Articolo 5

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della presente decisione dopo la conclusione del programma.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 23).

    (2)  Parere del 18.12. 2019.

    (3)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    Allegato I

    OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

    I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

    1)

    garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell’HFR allo scopo di assicurare la disponibilità di un flusso di neutroni a fini sperimentali;

    2)

    consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di settori: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, sanità (ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici), fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti (compresa la possibilità di studiare le questioni relative alla sicurezza dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo).


    Allegato II

    RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

    I contributi al programma sono versati dai Paesi Bassi e dalla Francia.

    La ripartizione dei contributi è la seguente:

    Paesi Bassi: 26 654 000 EUR

    Francia: 1 200 000 EUR

    Totale: 27 854 000 EUR

    I contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione europea e destinati specificatamente al presente programma. Una parte dei contributi a titolo del presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell’HFR durante l’esercizio 2020, conformemente al programma di lavoro da concordare tra gli Stati membri contributori e la Commissione.

    I contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.


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