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Document 22020A0625(01)

Accordo sullo status Tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

ST/15579/2018/REV/1

GU L 202 del 25.6.2020, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/865/oj

Related Council decision

25.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/3


ACCORDO SULLO STATUS

Tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

e la REPUBBLICA DI SERBIA,

dall’altra,

di seguito denominate congiuntamente le «parti»,

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Serbia, anche sul territorio della Repubblica di Serbia,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera disporranno di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica di Serbia,

CONSIDERANDO che le parti terranno debitamente conto delle dichiarazioni allegate a tale accordo,

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sul territorio della Repubblica di Serbia dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti della cooperazione fra la Repubblica di Serbia e l’Agenzia necessari all’esecuzione delle azioni della stessa che possono svolgersi nel territorio della Repubblica di Serbia, e nel cui ambito i membri delle squadre dell’Agenzia possono disporre di poteri esecutivi.

2.   Il presente accordo non estende l’ambito di applicazione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia (1) («accordo di riammissione CE - Serbia»). Con riferimento alle operazioni di rimpatrio di cui all’articolo 2, lettera d), il presente accordo riguarda soltanto il sostegno operativo fornito per operazioni di rimpatrio eseguite in conformità dell’accordo di riammissione CE - Serbia.

3.   Il presente accordo riguarda la Repubblica di Serbia. Il presente accordo non riguarda il Kosovo (*1).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«azione»: un’operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un’operazione di rimpatrio;

b)

«operazione congiunta»: un’azione intesa a contrastare l’immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne di uno Stato membro confinante con la Repubblica di Serbia, e svolta nel territorio della Repubblica di Serbia;

c)

«intervento rapido alle frontiere»: un’azione condotta per un periodo limitato nel territorio della Repubblica di Serbia per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere fra la Repubblica di Serbia e uno Stato membro;

d)

«operazione di rimpatrio»: un’operazione coordinata dall’Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell’ambito della quale persone rimpatriate da uno o più Stati membri sono rimpatriate in modo forzato o su base volontaria da uno o più Stati membri nella Repubblica di Serbia in conformità dell’accordo di riammissione CE - Serbia;

e)

«controllo di frontiera»: il controllo delle persone, dei documenti di viaggio, dei mezzi di trasporto e degli oggetti effettuato in occasione dell’attraversamento di una frontiera di Stato, e che consiste in verifiche di frontiera ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera fra i valichi di frontiera;

f)

«membro di una squadra»: un membro del personale dell’Agenzia oppure un membro di una squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, che comprende le guardie di frontiera e altro personale competente distaccato dagli Stati membri presso l’Agenzia per essere impiegato durante un’azione;

g)

«Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

h)

«Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro al quale appartiene un membro di una squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;

i)

«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, vale a dire il numero di identificazione unico come cittadino, i dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più fattori specifici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

j)

«Stato membro partecipante»: lo Stato membro che partecipa a un’azione nella Repubblica di Serbia fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell’ambito di una squadra;

k)

«Agenzia»: l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2007/2004 del Consiglio (2).

Articolo 3

Avvio di un’azione

1.   L’avvio di un’azione può essere proposto su iniziativa dell’Agenzia alle autorità competenti della Repubblica di Serbia. Le autorità competenti della Repubblica di Serbia possono chiedere all’Agenzia di valutare la possibilità di avviare un’azione.

2.   L’esecuzione di un’azione richiede il consenso delle autorità competenti della Repubblica di Serbia e dell’Agenzia.

Articolo 4

Piano operativo

1.   Per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere l’Agenzia e la Repubblica di Serbia concordano un piano operativo congiunto. La Commissione europea garantisce l’osservanza dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2.   Il piano operativo congiunto definisce nel dettaglio l’organizzazione e gli aspetti procedurali dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, con altri organi o agenzie dell’Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente all’autorità competente della Repubblica di Serbia e all’Agenzia.

Articolo 5

Compiti e competenze dei membri delle squadre

1.   I membri della squadra hanno l’autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.

2.   I membri della squadra rispettano la legislazione nazionale della Repubblica di Serbia.

3.   I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare le loro competenze sul territorio della Repubblica di Serbia esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Repubblica di Serbia. L’autorità competente della Repubblica di Serbia impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità del piano operativo. L’autorità competente della Repubblica di Serbia può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto, a condizione che la responsabilità generale e le funzioni di comando e di controllo restino alle guardie di frontiera o agli altri agenti di polizia della Repubblica di Serbia presenti in ogni momento.

L’Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare all’autorità competente della Repubblica di Serbia il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso, l’autorità competente della Repubblica di Serbia tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell’Agenzia. Il direttore esecutivo può prendere opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione di un’azione.

4.   I membri della squadra indossano la loro uniforme nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Portano almeno un’identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità competenti della Repubblica di Serbia, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all’articolo 8.

5.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati in conformità con la legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell’impiego dei membri della squadra, la Repubblica di Serbia informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso, nonché al quadro giuridico pertinente. L’Agenzia comunica in anticipo all’autorità competente della Repubblica di Serbia l’elenco delle armi di ordinanza dei membri della squadra, vale a dire le informazioni concernenti il tipo e il numero di serie delle armi e il tipo e il quantitativo di munizioni.

6.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della Repubblica di Serbia, in presenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Repubblica di Serbia e conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica di Serbia. La Repubblica di Serbia può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Repubblica di Serbia. I membri della squadra possono usare le armi solo quando ciò è assolutamente necessario in caso di legittima difesa per respingere un attacco immediato che attenti alla vita loro o di un’altra persona, in conformità con la legislazione nazionale della Repubblica di Serbia.

7.   L’autorità competente della Repubblica di Serbia può, su richiesta, comunicare informazioni rilevanti contenute nelle sue banche dati nazionali ai membri della squadra se questo è necessario per conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per l’attuazione delle azioni. Ai membri della squadra possono essere comunicate solo informazioni riguardanti fatti rilevanti necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. L’Agenzia può comunicare alle competenti autorità della Repubblica di Serbia informazioni rilevanti necessarie per conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per l’attuazione delle azioni.

8.   Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e dell’attuazione delle azioni, l’autorità competente della Repubblica di Serbia e i membri della squadra possono scambiarsi altre informazioni e risultati.

9.   I membri della squadra di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 3 a 6 non includono il personale dell’Agenzia.

Articolo 6

Sospensione e cessazione di un’azione

1.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia può sospendere o porre fine a un’azione, dopo averne informato per iscritto l’autorità competente della Repubblica di Serbia, se tale paese non applica correttamente il presente accordo o il piano operativo. Il direttore esecutivo comunica i motivi di tale sospensione o cessazione all’autorità competente della Repubblica di Serbia.

2.   La Repubblica di Serbia può sospendere o porre fine a un’azione, dopo averne informato per iscritto l’Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non applicano correttamente le il presente accordo o il piano operativo. L’autorità competente della Repubblica di Serbia comunica i motivi di tale sospensione o cessazione all’Agenzia.

3.   In particolare, il direttore esecutivo dell’Agenzia o la Repubblica di Serbia possono sospendere o porre fine a un’azione nei casi in cui siano violati i diritti fondamentali o il principio di non respingimento (non refoulement) o le norme di protezione dei dati.

4.   La cessazione di un’azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.

Articolo 7

Privilegi e immunità dei membri della squadra

1.   I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell’inviolabilità, salvo nel caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

2.   I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Serbia per gli atti compiuti nel corso e ai fini dell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

Nell’eventualità di un presunto reato commesso da un membro di una squadra, l’autorità competente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell’Agenzia e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza.

Dopo attenta considerazione di quanto esposto dallo Stato membro di appartenenza e dalla Repubblica di Serbia, e sulla base delle informazioni fornite dalle parti, il direttore esecutivo dell’Agenzia certifica se l’atto in questione è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

Nel caso in cui il direttore esecutivo dell’Agenzia certifichi che l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo, il membro della squadra beneficia dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Serbia per tali atti compiuti nel corso e ai fini dell’esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

3.   I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica di Serbia per tutti gli atti compiuti nel corso e ai fini dell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

L’autorità competente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, informa immediatamente il direttore esecutivo dell’Agenzia e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice.

Dopo attenta considerazione di quanto esposto dallo Stato membro di appartenenza e dalla Repubblica di Serbia, e sulla base delle informazioni fornite dalle parti, il direttore esecutivo dell’Agenzia certifica se l’atto in questione è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

Nel caso in cui il direttore esecutivo dell’Agenzia certifichi che l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo, il membro della squadra beneficia dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica di Serbia per tali atti compiuti nel corso e ai fini dell’esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

4.   Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica di Serbia ai sensi dei paragrafi 2 e 3 per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

5.   I membri della squadra non sono tenuti all’obbligo di rendere testimonianza.

6.   La Repubblica di Serbia è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell’esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Serbia può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell’Agenzia nell’esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Serbia può richiedere che l’Agenzia risarcisca i danni.

Né la Repubblica di Serbia, né lo Stato membro partecipante, né l’Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati nella Repubblica di Serbia per cause di forza maggiore.

7.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di membri della squadra, salvo quando a loro carico è avviato un procedimento civile non connesso con le loro funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell’Agenzia come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione od ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

8.   L’immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Repubblica di Serbia non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.

9.   I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Serbia.

10.   I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica di Serbia sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica di Serbia.

11.   La Repubblica di Serbia, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di tutti i dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica di Serbia permette altresì l’esportazione di tali oggetti.

12.   Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano motivi di ritenere che esso contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Serbia. L’ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell’Agenzia.

Articolo 8

Documento di accreditamento

1.   L’Agenzia, in collaborazione con la Repubblica di Serbia, rilascia a ciascun membro della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali della Repubblica di Serbia e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica di Serbia e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 5 e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione. Nel documento viene inoltre indicato che il titolare ha il diritto di soggiornare sul territorio della Repubblica di Serbia per la durata di un’azione senza ulteriori procedure.

2.   Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al membro della squadra il diritto di entrare nella Repubblica di Serbia senza l’obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.

3.   Il documento di accreditamento è restituito all’Agenzia al termine dell’azione.

4.   Prima dell’inizio dell’applicazione del presente accordo e ogniqualvolta il modello venga modificato, l’Agenzia fornisce alle autorità competenti della Repubblica di Serbia un esemplare del documento di accreditamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Diritti fondamentali

1.   I membri della squadra, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento (non refoulement) e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, essi non esercitano nessuna forma di discriminazione verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale. Qualsiasi misura che interferisca con tali diritti e libertà fondamentali, presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e deve rispettare l’essenza di tali diritti e libertà fondamentali.

2.   Ciascuna parte si avvale di un meccanismo esistente per trattare i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione congiunta, di un’azione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1.   Si procede al trattamento di dati personali solo nei casi in cui ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte della Repubblica di Serbia, dell’Agenzia o degli Stati membri partecipanti.

2.   Il trattamento di dati personali da parte dell’autorità competente della Repubblica di Serbia è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.

3.   Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi da parte dell’Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso di trasferimento di dati personali alla Repubblica di Serbia, si applicano il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (4); il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (5); la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (6), e le misure adottate dall’Agenzia per l’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), di cui all’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1624.

4.   Nell’eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l’Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali all’autorità competente della Repubblica di Serbia, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, ne informano l’autorità competente della Repubblica di Serbia.

5.   I dati personali raccolti e ulteriormente trattati per scopi amministrativi durante un’azione possono essere trattati dall’Agenzia, dagli Stati membri partecipanti e dall’autorità competente della Repubblica di Serbia conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, l’autorità competente della Repubblica di Serbia tiene un registro dei dati personali raccolti e ulteriormente trattati ai sensi del presente articolo. I dati interessati da tale registro sono: nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, paese di origine, numero e tipo di documenti personali o di altri documenti, luogo e ora del trattamento dei dati e motivo della raccolta e del trattamento.

I dati contenuti nel registro sono conservati per tre anni dalla data della raccolta.

6.   L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica di Serbia redigono una relazione comune sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata alle autorità competenti della Repubblica di Serbia, al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia riferiscono al direttore esecutivo dell’Agenzia.

Articolo 11

Controversie e interpretazione

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle autorità competenti della Repubblica di Serbia e da rappresentanti dell’Agenzia.

2.   Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica di Serbia e la Commissione europea.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’Agenzia e la Commissione europea sono costantemente in contatto con lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con l’area operativa.

Articolo 12

Rapporto con altri obblighi internazionali

Il presente accordo fa salvi gli obblighi assunti dalla Repubblica di Serbia o dall’Unione europea sulla base di trattati e accordi internazionali in conformità di principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, e non pregiudica la loro applicazione.

Articolo 13

Autorità competenti

1.   L’autorità competente per l’applicazione del presente accordo nella Repubblica di Serbia è il ministero degli Affari interni.

2.   L’autorità competente dell’Unione europea per l’applicazione del presente accordo è l’Agenzia.

Articolo 14

Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo può essere sospeso o denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. Nell’ultimo caso, la parte che intende sospendere o denunciare il presente accordo notifica tale intenzione per iscritto all’altra parte tramite i canali diplomatici.

La sospensione ha effettooil decimo giorno lavorativo dal ricevimento della notifica.

La denuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.

4.   Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell’Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e, nel caso della Repubblica di Serbia, al ministero degli Esteri della Repubblica di Serbia.

Articolo 15

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Белград на осемнадесети и в Скопие на деветнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Belgrado, el dieciocho, y en Skopie, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

V Bělehradě dne osmnáctého a ve Skopji dne devatenáctého listopadu dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Beograd den attende og i Skopje den nittende november to tusind og nitten.

Geschehen zu Belgrad am achtzehnten November und zu Skopje am neunzehnten November zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Belgradis ja üheksateistkümnendal päeval Skopjes.

Έγινε στο Βελιγράδι στις δεκαοκτώ και στα Σκόπια στις δεκαεννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Belgrade on the eighteenth day and at Skopje on the nineteenth day of November in the year two thousand and nineteen.

Fait à Belgrade, le dix-huit novembre deux mille dix-neuf, et à Skopje, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Beogradu osamnaestog studenoga i u Skopju devetnaestog studenoga godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Belgrado, addì diciotto e a Skopje, addì diciannove novembre duemiladiciannove.

Belgradā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī, un Skopjē, deviņpadsmitajā novembrī.

Priimta Belgrade du tūkstančiai devynioliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną ir Skopjėje du tūkstančiai devynioliktų metų lapkričio devynioliktą dieną.

Kelt Belgrádban, a kétezer-tizenkilencedik év november havának tizennyolcadik napján és Szkopjében, a kétezer-tizenkilencedik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul f'Belgrad fit-tmintax-il jum u fi Skopje fid-dsatax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Belgrado op achttien november en te Skopje op negentien november tweeduizend negentien.

Sporządzono w Belgradzie dnia osiemnastego listopada i w Skopje dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Belgrado, em dezoito, e em Skopje, em dezanove de novembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Belgrad la optsprezece și la Skopje la nouăsprezece noiembrie două mii nouăsprezece.

V Belehrade osemnásteho a v Skopje devätnásteho novembra dvetisícdevätnásť.

V Beogradu, dne osemnajstega novembra, in v Skopju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Belgradissa kahdeksantenatoista päivänä ja Skopjessa yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Belgrad den artonde november och i Skopje den nittonde november år tjugohundranitton.

Потписано у Београду осамнаестог новембра и у Скопљу деветнаестог новембра две хиљаде деветнаесте године.

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(1)   GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Regolamento (CE) 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(4)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(5)   GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(6)   GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(7)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)

Le parti prendono atto del fatto che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera aiuterà la Repubblica di Serbia a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell’Unione europea con mezzi diversi dall’invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS E LA DELIMITAZIONE DEI TERRITORI

Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale del territorio della Serbia e dei territori in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di detti paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Serbia, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


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