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Document 32020D0871

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/871 della Commissione del 23 giugno 2020 relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

    C/2020/4098

    GU L 201 del 25.6.2020, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/871/oj

    25.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 201/64


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/871 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2020

    relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania

    (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, lettera p),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l’autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

    (2)

    La decisione 2008/364/CE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania.

    (3)

    Salvo esplicita autorizzazione prevista con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione.

    (4)

    La Lituania ha chiesto alla Commissione di rimuovere l’autorizzazione dei metodi «Hennessy Grading Probe (HGP7)» e «IM-03» dall’elenco dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, poiché essi non sono più in uso nel paese.

    (5)

    La Lituania ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo («Fat-O-Meat’er II»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l’esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare formule aggiornate per due metodi («Fat-O-Meat’er S70» e «metodo manuale (ZP)») già autorizzati dalla decisione 2008/364/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.

    (6)

    Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo metodo di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per le altre due. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione e tali formule in Lituania.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre quindi abrogare la decisione 2008/364/CE.

    (8)

    Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici connessi all’introduzione dei nuovi dispositivi e delle nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 2008/364/CE continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2021.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Lituania l’impiego dei seguenti metodi:

    a)

    l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell’allegato;

    b)

    l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell’allegato;

    c)

    il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell’allegato.

    2.   Il metodo manuale (ZP) con calibro di cui al paragrafo 1, lettera c), è autorizzato unicamente per i macelli:

    a)

    in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500;

    b)

    o, solo nel caso in cui non si riescano ad applicare i metodi di classificazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.

    Articolo 2

    Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

    Articolo 3

    La decisione 2008/364/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o maggio 2021.

    Articolo 4

    La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020

    Per la Commissione

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

    (3)  Decisione 2008/364/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 32).


    ALLEGATO

    METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LITUANIA

    PARTE I

    Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)».

    2.

    L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo di un computer.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

    LMPFOMS70= 57,2500 – 0,2516 × F1 – 0,3926 × F2 + 0,1620 × M2

    in cui

    LMPFOMS70

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    F1

    =

    spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terza e la quarta vertebra a 8 cm dalla linea mediana;

    F2

    =

    spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana;

    M2

    =

    spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana.

    4.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

    PARTE II

    Fat-O-Meat’er II (FOM II)

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM II)».

    2.

    Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

    LMPFOMII= 61,4200 – 0,6891 × F2 + 0,0977 × M2

    in cui

    LMPFOMII

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    F2

    =

    spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana;

    M2

    =

    spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana.

    4.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

    PARTE III

    Metodo manuale (ZP)

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando il «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.

    2.

    Per l’applicazione di questo metodo è possibile servirsi di un calibro che permetta di effettuare la classificazione in base ad un’equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

    LMPZP= 54,89 – 0,4751 × F +0,1204 × M

    in cui

    LMPZP

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    F

    =

    spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato nella parte più sottile di copertura del muscolo gluteus medius della carcassa, sulla fenditura della mezzena;

    M

    =

    spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato in corrispondenza della distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteus medius e il lato superiore (dorsale) della rachide della carcassa, sulla fenditura della mezzena.

    4.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

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