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Document 32020R0868
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/868 of 18 June 2020 repealing Implementing Regulation (EU) 2016/1140 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2020/4201
GU L 201 del 25.6.2020, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2020
25.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/868 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2020
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 (2) la Commissione ha classificato nella nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) due prodotti, uno in forma di un cerotto autoriscaldante e l’altro in forma di cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore, nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e preparazioni. |
(2) |
Nella sua sentenza nella causa C-182/19 (4), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è nullo. |
(3) |
Per motivi di certezza del diritto, gli atti dichiarate nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminati formalmente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. |
(4) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. |
(6) |
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 non può essere applicato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, al fine di garantire la certezza del diritto e della chiarezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
|
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è abrogato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Philip KERMODE
Direttore generale f.f.
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.