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Document 32020R0653

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/653 della Commissione del 14 maggio 2020 che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2019/706 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza attiva carvone (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/3067

GU L 152 del 15.5.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/653/oj

15.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/653 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2020

che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2019/706 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza attiva carvone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione (2) ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva carvone e l’ha iscritta nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(2)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è stato rilevato un errore relativo al numero CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) utilizzato per la sostanza attiva carvone negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706.

(3)

Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica, utilizzato anche per una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari; è un riferimento usato a livello mondiale per il commercio e la normazione delle sostanze chimiche e non è limitato alle sostanze presenti nei pesticidi. La colonna relativa al nome comune e ai numeri di identificazione indica erroneamente «carvone 244-16-8». Tale voce dovrebbe essere sostituita da «carvone 2244-16-8».

(4)

La sostanza attiva carvone ha diversi numeri CAS. Solo a uno è stata tuttavia concessa l’autorizzazione come prodotto fitosanitario. I numeri CAS indicati negli atti di esecuzione dell’Unione che autorizzano le sostanze attive sono ripresi nelle banche dati internazionali e usati come riferimento per la successiva autorizzazione di prodotti fitosanitari negli Stati membri e al di fuori dell’Unione. Il numero CAS 244-16-8 non corrisponde a nessuna sostanza chimica registrata esistente; la sostanza attiva non sarebbe quindi adeguatamente identificata ai fini dell’approvazione dei prodotti fitosanitari. Potendovi quindi essere confusione quanto all’identità della sostanza nella gestione e negli scambi di sostanze chimiche, è opportuno rettificare il numero CAS di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 e di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(5)

Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 e la corrispondente voce 135 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità responsabili dell’applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è rettificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è sostituito dal seguente:

«Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

carvone

2244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

d-carvone: non assegnato

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

oppure

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-one

923 g/kg di d-carvone

1o agosto 2019

31 luglio 2034

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il carvone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo necessario prima dell’entrata nei depositi di magazzinaggio dopo l’applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.».


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la voce 135 relativa al carvone è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«135

carvone

2244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

d-carvone: non assegnato

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

oppure

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-one

923 g/kg di d-carvone

1o agosto 2019

31 luglio 2034

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il carvone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo necessario prima dell’entrata nei depositi di magazzinaggio dopo l’applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


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