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Document 32020R0523

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/523 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 90211010 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)

    C/2020/2277

    GU L 116 del 15.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/523/oj

    15.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 116/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/523 DELLA COMMISSIONE

    del 7 aprile 2020

    che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9021 10 10 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell’allegato I del medesimo regolamento.

    (2)

    Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia della sottovoce 9021 10 10 della nomenclatura combinata.

    (3)

    Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-260/00 a C-263/00 (2), alle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 9021 e alla nota 6 del capitolo 90, gli oggetti e apparecchi di ortopedia sono definiti come prodotti specialmente concepiti per rispondere ad una funzione ortopedica determinata.

    (4)

    Nella predetta sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che gli oggetti e gli apparecchi ortopedici svolgono una funzione medica specifica, a differenza dei prodotti di uso comune (semplici) destinati a un uso generale. I criteri che possono differenziare i prodotti che rispondono ad una funzione medica da quelli semplici o ordinari comprendono anche il metodo di confezione, i materiali di cui sono composti, le modalità di funzionamento o la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente.

    (5)

    La nota 6 del capitolo 90 dispone che gli oggetti e apparecchi di ortopedia servono a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.

    (6)

    La sezione I delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 fornisce esempi di oggetti e apparecchi di ortopedia che rientrano nella voce nonché esempi di prodotti che non rientrano nella voce 9021. L’ambito di applicazione delineato da tali note esplicative è coerente con la nuova nota complementare.

    (7)

    Ai fini della certezza del diritto, è necessario fornire esempi di usi medici ai quali taluni prodotti potrebbero essere destinati, che li distinguano da oggetti e apparecchi di ortopedia concepiti per un particolare uso ortopedico.

    (8)

    Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fornire spiegazioni in merito alle modalità di funzionamento (grande precisione) degli oggetti e apparecchi di ortopedia intesi a evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche, che li distinguono dai prodotti ordinari che non sono considerati concepiti con grande precisione e sono quindi inidonei a evitare completamente movimenti indesiderati.

    (9)

    Di conseguenza, per garantirne un’interpretazione uniforme occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 90 della parte seconda della nomenclatura combinata.

    (10)

    La nuova nota complementare è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione (3) che classifica una cavigliera nelle note esplicative vigenti della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 9021 10 10, e rispecchia la prassi di classificazione consolidata degli Stati membri.

    (11)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il capitolo 90 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

    1)

    la voce «Nota complementare» dopo la nota 7 è sostituita dalla voce «Note complementari»;

    2)

    è aggiunta la seguente nota complementare:

    «2)

    Ai fini della sottovoce 9021 10 10 l’espressione «oggetti e apparecchi di ortopedia» indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un’infiammazione).

    Gli «oggetti e apparecchi di ortopedia» devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020

    Per la Commissione

    A nome della presidente,

    Stephen QUEST

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, cause riunite C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 1).


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