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Document 32020R0446

Regolamento delegato (UE) 2020/446 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

C/2019/7314

GU L 94 del 27.3.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/446/oj

27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/446 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono state individuate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere.

(2)

La revisione intermedia ha individuato l’esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario alle attività di controllo di frontiera, in particolare nei punti di crisi quali definiti all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), come pure in altre zone di frontiera che si trovano a far fronte a un’analoga pressione migratoria elevata e sproporzionata, reale o potenziale.

(3)

L’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 comprende due azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi.

(4)

Il finanziamento di azioni volte a rafforzare le capacità di controllo delle frontiere e ad attuare il sistema basato sui punti di crisi o un sistema analogo non può essere adeguatamente erogato sulla base dell’attuale elenco di azioni specifiche. Pertanto, la revisione di tale elenco è il modo migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti.

(5)

La nuova azione specifica che viene aggiunta all’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 contribuirà a garantire un livello di controllo efficace delle frontiere esterne dell’Unione. Essa è conforme all’obiettivo specifico di tale regolamento, indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di sostenere la gestione integrata delle frontiere agevolando l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino.

(6)

L’aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull’Unione nel suo complesso.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 515/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 è aggiunto il seguente punto 3:

«3.

Attività di controllo delle frontiere, quali verifiche e misure di sorveglianza delle frontiere in zone che si trovano a far fronte a una pressione migratoria elevata o sproporzionata reale e/o potenziale, comprese le attività relative all’istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi, come definite all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché, ove necessario, il sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

(2)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).


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