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Document 32019R0542
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/542 of 2 April 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ’ (Skor Thnot Kampong Speu) (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/542 della Commissione, del 2 aprile 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/542 della Commissione, del 2 aprile 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]
C/2019/2368
GU L 94 del 3.4.2019, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/542 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2019
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 ottobre 2017, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Cambogia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Il 22 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto dall'impresa produttrice di zucchero Sucre Suisse SA con sede in Svizzera la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute da Sucre Suisse SA. |
(3) |
Il 3 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto anche dal Belgio una notifica di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dal Belgio. L'8 marzo 2018 il Belgio ha informato la Commissione del ritiro dell'opposizione alla domanda di registrazione dello «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu). |
(4) |
Sucre Suisse SA si opponeva alla registrazione della denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) in quanto la descrizione del prodotto come «zucchero di palma» non è precisa e il prodotto non è conforme alla definizione degli zuccheri di cui alla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3) relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana. |
(5) |
La Commissione ha ritenuto l'opposizione ricevibile e, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha invitato la Cambogia e Sucre Suisse SA, con lettera del 3 aprile 2018, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di trovare un accordo in conformità alle rispettive procedure interne. |
(6) |
Il 29 giugno 2018 la Cambogia ha chiesto una proroga del termine per le consultazioni. A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni a decorrere dal 4 luglio 2018. |
(7) |
A seguito delle consultazioni le parti interessate hanno raggiunto un accordo. Il 3 ottobre 2018 la Cambogia ha comunicato i risultati dell'accordo alla Commissione. |
(8) |
La Cambogia e Sucre Suisse SA hanno convenuto che non vi è alcuna necessità di modificare il documento unico pubblicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le parti interessate ritengono inoltre utile chiarire che cosa sia lo «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) dichiarando quanto segue: «Lo ‘Skor Thnot Kampong Speù’ è un tipo di zucchero estratto dalla palma. Lo zucchero di palma non è definito nella direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, ma può essere commercializzato nell'UE in base alle generali disposizioni di legge. Lo zucchero di palma è utilizzato nell'alimentazione umana in tutto il mondo da secoli.». |
(9) |
Poiché l'accordo concluso tra la Cambogia e Sucre Suisse SA è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, si dovrebbe tenere conto del suo contenuto. |
(10) |
Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 331 del 3.10.2017, pag. 8.
(3) Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).