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Document 32016D1206

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1206 del Consiglio, del 18 luglio 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 198 del 23.7.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1206/oj

23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1206 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio (2) e la successiva decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio (3) hanno autorizzato la Romania a introdurre una misura speciale di deroga al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte di soggetti passivi.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 febbraio 2016 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2016.

(4)

La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 23 marzo 2016. Con lettera del 29 marzo 2016 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Prima dell'autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di prodotti del legno, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. Secondo la relazione della Romania, presentata unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e tale meccanismo continua a essere pertanto giustificato.

(6)

La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi relativamente all' evasione e all'elusione fiscale.

(7)

Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.

(8)

La durata dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2019.

(9)

Qualora la Romania ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, la domanda di proroga, unitamente a una nuova relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2019.

(10)

La misura non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/676/UE è così modificata:

1.

all'articolo 1, la data del «31 dicembre 2016» è sostituita da quella del «31 dicembre 2019»;

2.

all'articolo 3, la data del «1o aprile 2016» è sostituita da quella del «1o aprile 2019».

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).


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