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Document 32014R0926

Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 254 del 28.8.2014, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/926/oj

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 6, l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per poter disporre di formati standard, di modelli e di procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, è necessario definire alcuni termini tecnici in modo da operare una distinzione netta fra notifiche per una succursale, notifiche per i servizi, notifiche concernenti modifiche delle informazioni dettagliate delle notifiche relative a una succursale e notifiche inerenti alla cessazione programmata del funzionamento di una succursale.

(2)

La definizione di procedure standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle notifiche di passaporto dagli enti creditizi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante facilita l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché l'adempimento efficace dei rispettivi compiti e responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

(3)

Le norme tecniche dovrebbero imporre alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di valutare l'accuratezza e la completezza delle notifiche di passaporto presentate, in modo da chiarire le rispettive responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e di quelle dello Stato membro ospitante e da garantire la qualità delle notifiche di passaporto trasmesse dagli enti creditizi.

(4)

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero indicare agli enti creditizi gli aspetti specifici per i quali la notifica di passaporto è giudicata incompleta o inesatta, così da facilitare il processo di individuazione, comunicazione e presentazione delle informazioni incomplete o inesatte.

(5)

Ai fini della trasparenza e della tempestività della valutazione delle notifiche di passaporto presentate, occorre stabilire inequivocabilmente la data in cui ha inizio il periodo di tre mesi, previsto all'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, entro il quale le autorità competenti dello Stato membro d'origine devono pronunciarsi sull'adeguatezza delle strutture amministrative e sulla situazione finanziaria dell'ente creditizio e comunicare la notifica di passaporto alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. È altresì necessario stabilire inequivocabilmente la data in cui hanno inizio i periodi previsti all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, entro i quali le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato ospitante devono adottare la rispettiva decisione e comunicare le pertinenti informazioni l'una all'altra o all'ente creditizio.

(6)

È necessario che le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunichino l'avvenuto ricevimento delle notifiche di passaporto trasmesse, a fini di chiarezza sulla data di ricevimento della notifica pertinente, sul periodo di tempo di cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono per predisporre la vigilanza sugli enti creditizi e per indicare loro le eventuali condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio delle loro attività, e sulla data precisa in cui gli enti creditizi saranno in grado di stabilire succursali e avviare le attività nel territorio dello Stato membro ospitante.

(7)

Ai fini della trasparenza circa le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di tale Stato dovrebbero comunicare alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le condizioni che impongono restrizioni alle attività svolte da succursali di enti creditizi nel territorio dello Stato membro ospitante.

(8)

Le procedure per la notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale dovrebbero contemplare anche il caso specifico della cessazione programmata del funzionamento di una succursale, in quanto si tratta di una modifica rilevante delle attività della succursale che va notificata alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano notifiche legate all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette agli obblighi in questione di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento alcune norme tecniche di attuazione previste dalla direttiva 2013/36/UE.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(11)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i formati standard, i modelli e le procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, dell'articolo 36, paragrafo 6, e dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«notifica di passaporto per una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine;

2)

«notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, concernente una modifica delle informazioni dettagliate comunicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera b), c) o d), di tale direttiva;

3)

«notifica di passaporto per i servizi», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio che vuole esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro, nel quadro della libera prestazione di servizi, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine;

4)

«notifiche di passaporto», una notifica di passaporto per una succursale, una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale o una notifica di passaporto per i servizi.

Articolo 3

Requisiti generali per le notifiche di passaporto

1.   Le notifiche di passaporto presentate ai sensi del presente regolamento soddisfano i seguenti requisiti:

a)

sono redatte per iscritto in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante o in una lingua qualsiasi dell'Unione accettata sia dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sia dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante;

b)

sono trasmesse per posta o attraverso mezzi elettronici, qualora questi siano accettati dalle autorità competenti pertinenti.

2.   Le autorità competenti rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

a)

le lingue accettate conformemente al paragrafo 1, lettera a);

b)

l'indirizzo a cui inviare le notifiche di passaporto presentate per posta;

c)

eventuali mezzi elettronici con cui possono essere presentate le notifiche di passaporto ed eventuali recapiti pertinenti.

CAPO II

PROCEDURE PER LA NOTIFICA DI PASSAPORTO PER UNA SUCCURSALE

Articolo 4

Presentazione della notifica di passaporto per una succursale

Ai fini della presentazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all'allegato I.

Articolo 5

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale

1.   Dopo aver ricevuto una notifica di passaporto per una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano che il periodo di tre mesi, di cui all'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, inizi alla data di ricevimento della notifica di passaporto per una succursale che contiene informazioni giudicate complete ed esatte.

3.   Qualora le informazioni fornite nella notifica di passaporto per una succursale siano giudicate incomplete o inesatte, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano senza indugio l'ente creditizio, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono giudicate tali.

Articolo 6

Comunicazione della notifica di passaporto per una succursale

1.   Ai fini della comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine utilizzano il formato standard di cui all'allegato II, unitamente a una copia della notifica di passaporto per una succursale e alle ultime informazioni disponibili sui fondi propri, mediante il formato standard di cui all'allegato III.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine l'avvenuto ricevimento della notifica di passaporto per una succursale senza indugio, indicando la data di ricevimento della suddetta notifica.

3.   Una volta ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicazione dell'avvenuto ricevimento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio l'ente creditizio:

a)

dell'avvenuta comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante;

b)

della data in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ricevuto la notifica di passaporto per una succursale.

Articolo 7

Comunicazione delle condizioni fissate per motivi di interesse generale

1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano per iscritto all'ente creditizio le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio delle attività nel territorio dello Stato membro ospitante.

2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 impongono restrizioni alle attività della succursale, le autorità competenti dello Stato membro ospitante provvedono a comunicarle per iscritto anche alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

CAPO III

PROCEDURE PER LA NOTIFICA CONCERNENTE UNA MODIFICA DELLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DI UNA SUCCURSALE

Articolo 8

Presentazione della notifica di una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale

1.   Ai fini della comunicazione della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all'allegato I, a meno che la modifica non riguardi la cessazione programmata del funzionamento della succursale

2.   Qualora la modifica riguardi la cessazione programmata del funzionamento della succursale, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all'allegato IV ai fini della comunicazione della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

Articolo 9

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica

1.   Dopo aver ricevuto una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante considerano che il periodo di un mese, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, inizi alla data di ricevimento della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale che contiene informazioni giudicate complete ed esatte. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano allo scopo di adottare le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE entro i termini ivi specificati.

3.   Qualora le informazioni fornite nella notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale siano giudicate incomplete o inesatte, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano senza indugio l'ente creditizio, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono giudicate tali.

Articolo 10

Comunicazione delle decisioni conseguenti alla notifica

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano per iscritto all'ente creditizio e alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la decisione da esse adottata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano per iscritto all'ente creditizio la decisione da esse adottata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

3.   Se la decisione di cui al paragrafo 2 stabilisce condizioni che impongono restrizioni alle attività della succursale, le autorità competenti dello Stato membro ospitante provvedono a comunicarle per iscritto anche alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA NOTIFICA DI PASSAPORTO PER I SERVIZI

Articolo 11

Presentazione della notifica di passaporto per i servizi

Ai fini della presentazione della notifica di passaporto per i servizi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all'allegato V.

Articolo 12

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi

1.   Dopo aver ricevuto una notifica di passaporto per i servizi, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano che il periodo di un mese, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, inizi alla data di ricevimento della notifica di passaporto per i servizi che contiene informazioni giudicate complete ed esatte.

3.   Qualora le informazioni fornite nella notifica di passaporto per i servizi siano giudicate incomplete o inesatte, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano senza indugio l'ente creditizio, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono giudicate tali.

Articolo 13

Comunicazione della notifica di passaporto per i servizi

Ai fini della comunicazione delle notifiche di passaporto per i servizi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine utilizzano il formato standard di cui all'allegato VI.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Formato standard per la presentazione della notifica di passaporto per una succursale o della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale

Nei casi in cui presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale, l'ente creditizio compila solo le parti del modulo contenenti le informazioni modificate.

1.   Informazioni di contatto

Tipo di notifica

[Notifica di passaporto per una succursale/Notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale]

Stato membro ospitante in cui deve essere stabilita la succursale:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Denominazione e numero di riferimento dell'ente creditizio:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Indirizzo dell'ente creditizio nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Principale sede di attività prevista della succursale nello Stato membro ospitante:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Data in cui la succursale intende avviare le proprie attività:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Nome della persona di contatto presso la succursale:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Numero di telefono:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Indirizzo di posta elettronica:

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.   Programma di attività

2.1.   Tipo di operazioni che si intendono effettuare

2.1.1.   Descrizione degli obiettivi principali e della strategia aziendale della succursale, nonché spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo.

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.1.2.   Descrizione della clientela di destinazione e delle controparti

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.1.3.   Elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante, con indicazione di quelle che vi costituiranno il ramo di attività principale e la data di inizio prevista per ogni attività principale

N.

Attività

Attività che l'ente creditizio intende svolgere

Ramo di attività principale

Data di inizio prevista per ogni attività principale

1.

Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili

 

 

 

2.

Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)

 

 

 

3.

Leasing finanziario

 

 

 

4.

Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

 

 

 

4a.

Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

 

 

 

4b.

Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

 

 

 

4c.

Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti

 

 

 

4d.

Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti

 

 

 

4e.

Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento

 

 

 

4f.

Rimessa di denaro

 

 

 

4g.

Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi (2)

 

 

 

5.

Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (ad esempio, travellers' cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4

 

 

 

6.

Rilascio di garanzie e impegni di firma

 

 

 

7.

Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

 

 

 

7a.

strumenti di mercato monetario (ad esempio, assegni, cambiali, certificati di deposito)

 

 

 

7b.

cambi

 

 

 

7c.

strumenti finanziari a termine e opzioni

 

 

 

7d.

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

 

 

 

7e.

valori mobiliari

 

 

 

8.

Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

 

 

 

9.

Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese

 

 

 

10.

Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

 

 

 

11.

Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

 

 

 

12.

Custodia e amministrazione di valori mobiliari

 

 

 

13.

Servizi di informazione commerciale

 

 

 

14.

Affitto di cassette di sicurezza

 

 

 

15.

Emissione di moneta elettronica

 

 

 

2.1.4.   Elenco dei servizi e delle attività che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante e che sono previsti nell'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, della stessa direttiva

Strumenti finanziari

Servizi e attività di investimento

Servizi accessori

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i titoli delle righe e delle colonne rimandano alle sezioni e ai numeri delle voci pertinenti dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE (ad esempio, A1 rimanda all'allegato I, sezione A, punto 1)

2.2.   Struttura dell'organizzazione della succursale

2.2.1.   Descrizione della struttura dell'organizzazione della succursale, comprese le linee di segnalazione funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

La descrizione può essere corroborata da documenti pertinenti, quali l'organigramma.

2.2.2.   Descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno della succursale, incluse le informazioni seguenti:

2.2.2.1.

procedure di gestione del rischio della succursale e informazioni dettagliate sulla gestione del rischio di liquidità dell'ente e, se del caso, del suo gruppo

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.2.

eventuali limiti applicati alle attività della succursale, in particolare alle sue attività di prestito

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.3.

informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale, compresi i dettagli della persona responsabile di tali dispositivi e, se del caso, i dettagli del revisore esterno

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.4.

misure antiriciclaggio della succursale con informazioni dettagliate della persona incaricata di garantirne l'osservanza

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.5.

controlli sull'esternalizzazione (outsourcing) e altri accordi con terzi sulle attività svolte nella succursale e coperte dall'autorizzazione dell'ente

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3.   Se si prevede che la succursale svolga uno o più dei servizi e delle attività di investimento definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2004/39/CE, descrizione di:

2.2.3.1.

misure di salvaguardia del denaro e delle attività della clientela

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3.2.

meccanismi per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva 2004/39/CE e misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3.3.

codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni per conto proprio

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3.4.

dettagli sulla persona responsabile della gestione dei reclami in relazione ai servizi e alle attività di investimento della succursale

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3.5.

dettagli sulla persona incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni della succursale circa i servizi e le attività di investimento

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.4.   dettagli sull'esperienza professionale delle persone responsabili della gestione della succursale.

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.3.   Altre informazioni

2.3.1.   Piano finanziario contenente previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite per un periodo di tre anni

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Queste informazioni possono essere fornite come allegato alla notifica.

2.3.2.   Denominazione e recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di tutela degli investitori dell'Unione di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale, unitamente alla copertura massima del sistema di tutela degli investitori

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.3.3.   Dettagli sugli strumenti informatici della succursale

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(2)  L'attività di cui al punto 4 g comprende la concessione di crediti alle condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE?

☐ sì ☐ no

(3)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO II

Formato standard per la comunicazione della notifica di passaporto per una succursale

Autorità competenti dello Stato membro d'origine:

 

Nome della persona di contatto:

 

Numero di telefono:

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

 

 

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro ospitante:

 

 

[Data]

 

[Rif:]

 

 

 

 

Comunicazione della notifica di passaporto per una succursale

[La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

 

denominazione e numero di riferimento dell'ente creditizio;

 

autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza sull'ente creditizio;

 

dichiarazione sull'intenzione dell'ente creditizio di esercitare attività nel territorio dello Stato membro ospitante, compresa la data di ricevimento della notifica del passaporto per una succursale che contiene informazioni giudicate complete ed esatte;

 

nome e recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale;

 

denominazione e recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di tutela degli investitori dell'Unione di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale.]

 

 

 

[Recapiti]

 


ALLEGATO III

Formato standard per la comunicazione dell'ammontare e della composizione dei fondi propri e requisiti di fondi propri

1.   Ammontare e composizione dei fondi propri

Voce

Tutti i riferimenti rimandano a disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Importo

(in milioni di euro)

Fondi propri

articolo 4, paragrafo 1, punto 118), e articolo 72

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 1, riga 010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione  (2) ]

Capitale di classe 1

Articolo 25

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 1, riga 015, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Capitale primario di classe 1

Articolo 50

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 1, riga 020, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 61

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 1, riga 530, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Capitale di classe 2

Articolo 71

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 1, riga 750, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

2.   Requisiti di fondi propri

Voce

Tutti i riferimenti rimandano a disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.

Importo

(in milioni di euro)

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importi delle esposizioni ponderati per rischio di credito, rischio di controparte e rischio di diluizione e operazioni con regolamento non contestuale

articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f)

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 040, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo complessivo dell'esposizione al rischio di regolamento/consegna

articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b)

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 490, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo complessivo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci

articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b)

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 520, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo

articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b)

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 590, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto alle spese fisse generali

articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a)

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 630, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo complessivo dell'esposizione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito

articolo 92, paragrafo 3, lettera d)

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 640, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo complessivo dell'esposizione al rischio relativo alle grandi esposizioni interne al portafoglio di negoziazione

articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 680, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Altri importi dell'esposizione al rischio

articoli 3, 458, 459 e 500 e importi dell'esposizione al rischio non attribuibili ad altra voce della presente tabella

[dato segnalato nell'allegato 1, modello 2, riga 690, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO IV

Formato standard per la presentazione della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale inerente alla cessazione programmata del funzionamento della succursale

Nome della persona di contatto presso l'ente creditizio o la succursale:

 

Numero di telefono:

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

 

 

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

 

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro ospitante:

 

 

 

 

[Data]

 

[Rif:]

 

 

 

 

Presentazione della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale inerente alla cessazione programmata del funzionamento della succursale

[La notifica include almeno le seguenti informazioni:

 

denominazione e numero di riferimento dell'ente creditizio;

 

denominazione della succursale nel territorio dello Stato membro ospitante;

 

autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza sull'ente creditizio;

 

dichiarazione sull'intenzione dell'ente creditizio di cessare le attività della succursale nel territorio dello Stato membro ospitante e indicazione della data in cui la cessazione diventerà effettiva;

 

nome e recapiti delle persone responsabili del processo di cessazione del funzionamento della succursale;

 

scadenzario previsto della cessazione programmata;

 

informazioni sul processo di cessazione dei rapporti commerciali con la clientela della succursale.]

 

[Recapiti]

 


ALLEGATO V

Formato standard per la presentazione della notifica di passaporto per i servizi

1.   Informazioni di contatto

Tipo di notifica

Notifica di passaporto per i servizi

Stato membro ospitante in cui l'ente creditizio prevede di svolgere le proprie attività:

 

Denominazione e numero di riferimento dell'ente creditizio:

 

Indirizzo della sede centrale dell'ente creditizio:

 

Nome della persona di contatto presso l'ente creditizio:

 

Numero di telefono:

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

2.   Elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante, con indicazione di quelle che vi costituiranno il suo ramo di attività principale e la data di inizio prevista per ogni attività principale di servizio

N.

Attività

Attività che l'ente creditizio intende svolgere

Ramo di attività principale

Data di inizio prevista per ogni attività principale

1.

Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili

 

 

 

2.

Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)

 

 

 

3.

Leasing finanziario

 

 

 

4.

Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva 2007/64/CE.

 

 

 

4a.

Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

 

 

 

4b.

Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

 

 

 

4c.

Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti

 

 

 

4d.

Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti

 

 

 

4e.

Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento

 

 

 

4f.

Rimessa di denaro

 

 

 

4g.

Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi (1)

 

 

 

5.

Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (ad esempio, travellers' cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4

 

 

 

6.

Rilascio di garanzie e impegni di firma

 

 

 

7.

Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

 

 

 

7a.

strumenti di mercato monetario (ad esempio, assegni, cambiali, certificati di deposito)

 

 

 

7b.

cambi

 

 

 

7c.

strumenti finanziari a termine e opzioni

 

 

 

7d.

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

 

 

 

7e.

valori mobiliari

 

 

 

8.

Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

 

 

 

9.

Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese

 

 

 

10.

Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

 

 

 

11.

Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

 

 

 

12.

Custodia e amministrazione di valori mobiliari

 

 

 

13.

Servizi di informazione commerciale

 

 

 

14.

Affitto di cassette di sicurezza

 

 

 

15.

Emissione di moneta elettronica

 

 

 

3.   Elenco dei servizi e delle attività che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante e che sono previsti nell'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, della stessa direttiva

Strumenti finanziari

Servizi e attività di investimento

Servizi accessori

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i titoli delle righe e delle colonne rimandano alle sezioni e ai numeri delle voci pertinenti dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE (ad esempio, A1 rimanda all'allegato I, sezione A, punto 1)


(1)  L'attività di cui al punto 4 g comprende la concessione di crediti alle condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE?

☐ sì ☐ no


ALLEGATO VI

Formato standard per la comunicazione della notifica di passaporto per i servizi

Autorità competenti dello Stato membro d'origine:

 

Nome della persona di contatto:

 

Numero di telefono:

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

 

 

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro ospitante:

 

 

 

 

[Data]

 

[Rif:]

 

 

Comunicazione della notifica di passaporto per i servizi

[La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

 

denominazione e numero di riferimento dell'ente creditizio;

 

autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza sull'ente creditizio;

 

dichiarazione sull'intenzione dell'ente creditizio di esercitare attività nel territorio dello Stato membro ospitante nel quadro della libera prestazione di servizi.]

 

 

 

 

 

[Recapiti]

 


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