Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0144

2014/144/UE: Decisione del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica dell’allegato dell’accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein

GU L 78 del 17.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/144(1)/oj

17.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica dell’allegato dell’accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein

(2014/144/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (l’“accordo”) è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura (il “comitato”) incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)

Un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (l’“accordo aggiuntivo”) è entrato in vigore il 27 settembre 2007.

(4)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo aggiuntivo, il comitato può modificare l’allegato dell’accordo aggiuntivo, conformemente agli articoli 6 e 11 dell’accordo.

(5)

È necessario modificare l’allegato dell’accordo aggiuntivo per aggiornare i dati dell’organismo pubblico competente del Liechtenstein, nonché per tener conto delle modifiche dell’allegato 7 e dell’allegato 12 dell’accordo.

(6)

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato misto per l’agricoltura si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.

Le modifiche tecniche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l' 11 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.


PROGETTO

DECISIONE N. …/2014 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

del …

relativa alla modifica dell’accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (l’“accordo”) è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

2)

L’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (l’“accordo aggiuntivo”) è entrato in vigore il 27 settembre 2007.

3)

L’allegato dell’accordo aggiuntivo dovrebbe essere modificato per aggiornare l’indirizzo dell’organismo pubblico competente del Liechtenstein per le questioni trattate dalle autorità agricole cantonali, al fine di tener conto della decisione n. 1/2012 del comitato misto dell’agricoltura relativa alla modifica dell’allegato 7 (commercio di prodotti vinicoli), entrata in vigore il 4 maggio 2012, e di completare l’elenco delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari originari del Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato dell’accordo aggiuntivo è così modificato:

1)

al titolo “Principio” il secondo paragrafo è sostituito da quanto segue:

«Se alle autorità cantonali svizzere sono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti organismi pubblici del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l’Ufficio dell’ambiente, divisione agricoltura ("Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft"), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, e, per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (“Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen”) Postplatz 2, FL-9494 Schaan.»

2)

Alla voce “Allegato 7, Commercio dei prodotti vitivinicoli”, il sottotitolo “Denominazioni protette per prodotti vitivinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 6 dell’allegato 7)” è sostituito dal seguente:

“Denominazioni protette per prodotti vitivinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 5 dell’allegato 7)”.

3)

La seguente indicazione geografica è aggiunta all’elenco delle indicazioni geografiche svizzere protette in virtù dell’allegato 12, appendice 1, dell’accordo, le cui aree geografiche comprendono anche il territorio del Liechtenstein:

“Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (DOP)”.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il … 2014.

Fatto a …, il

Per il comitato misto per l’agricoltura

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Il capo della delegazione svizzera

Il segretario del comitato


Top