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Document 32008L0008R(04)

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ( GU L 44 del 20.2.2008 )

GU L 249 del 14.9.2012, p. 16–18 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/8/corrigendum/2012-09-14/2/oj

14.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/16


Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 44 del 20 febbraio 2008 )

 

A pagina 12:

a)

articolo 1, punto 3 (articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«“2.   Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.”»

leggi:

«“2.   Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o aventi l’indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.”»;

b)

articolo 2, punto 1 (articolo 44 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.»;

a pagina 13, articolo 2, punto 1 (articolo 45 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore.»;

a pagina 14:

a)

articolo 2, punto 1 (articolo 58, primo comma della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o aventi l’indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.»;

b)

articolo 2, punto 1 (articolo 59, primo comma della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente:»;

a pagina 15, articolo 2, punto 1 (articolo 59 ter della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), che sono resi, a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite o hanno l’indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito al di fuori della Comunità la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.»;

a pagina 17, articolo 4 (articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«2.   Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale.»

leggi:

«2   Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.»;

a pagina 17, articolo 5, punto 1 (articolo 58 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:»;

leggi:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale:»;

a pagina 19, articolo 5, punto 11 (articolo 359 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»;

a pagina 20, articolo 5, punto 15 (articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.»


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