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Document 32004R0209

Regolamento (CE) n. 209/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003

GU L 34 del 6.2.2004, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/209/oj

32004R0209

Regolamento (CE) n. 209/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 06/02/2004 pag. 0039 - 0039


Regolamento (CE) n. 209/2004 della Commissione

del 5 febbraio 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione(3).

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate del 30 gennaio al 5 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

(4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

(5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

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