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Document 31995R1847
Commission Regulation (EC) No 1847/95 of 26 July 1995 amending Regulation (EEC) No 3567/92 as regards detailed rules for the use and transfer of rights in the sheepmeat and goatmeat sector
Regolamento (CE) n. 1847/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine
Regolamento (CE) n. 1847/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine
GU L 177 del 28.7.1995, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 1847/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0032 - 0034
REGOLAMENTO (CE) N. 1847/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4 e l'articolo 5 ter, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2527/94 (4), fissa alcune disposizioni sul trasferimento dei diritti al premio e sull'utilizzazione dei diritti provenienti dalla riserva; considerando che, per semplificare la gestione amministrativa dei diritti al premio e introdurre una maggiore tolleranza rispetto alla norma attuale secondo cui i produttori che ricevono diritti dalla riserva nazionale devono utilizzare almeno il 90 % dei loro diritti nel corso di tre campagne di commercializzazione, è opportuno abrogare tale norma; considerando che, per garantire una migliore mobilitazione dei diritti al premio disponibili ma non utilizzati dai produttori, è opportuno aumentare la percentuale minima e la frequenza di utilizzo dei diritti stessi; considerando che le disposizioni attuali sulla cessione di diritti al premio possono dar luogo al congelamento di un certo numero di diritti, mentre altri produttori che ne avrebbero bisogno non possono accedervi; che è quindi opportuno incoraggiare la mobilitazione di tali diritti, adottando misure che favoriscano la disponibilità dei diritti al premio per i produttori che li fanno valere; considerando che si rende opportuna una certa flessibilità nel rispetto delle scadenze amministrative fissate per il trasferimento dei diritti, qualora i produttori possano dimostrare di aver legalmente ereditato diritti da un produttore deceduto; considerando che, per evitare per quanto possibile disparità di trattamento tra i produttori, applicando la stessa gestione dei diritti al premio sia per i produttori che ricevono tali diritti dalla riserva nazionale, sia per i produttori che vengono compensati della loro partecipazione ad un programma comunitario d'estensivazione con l'attribuzione di diritti supplementari, occorre modificare le condizioni d'applicazione della norma che vieta ai produttori precedentemente impegnati in un programma d'estensivazione di trasferire o cedere temporaneamente i loro diritti, nonché abrogare l'obbligo fatto a tali produttori di utilizzare tutti i loro diritti; considerando che, per garantire un controllo adeguato del numero di diritti supplementari assegnati ai produttori che partecipano ad un programma di estensivazione, è indispensabile che gli Stati membri comunichino le relative informazioni alla Commissione, comprese le informazioni relative alle precedenti campagne; considerando che il regolamento (CEE) n. 3567/92 deve essere modificato in conseguenza; considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: « Articolo 6 Il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale, salvo casi eccezionali debitamente motivati, non è autorizzato a trasferire e/o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso delle tre campagne successive. » 2) È inserito l'articolo 6 bis seguente: « Articolo 6 bis 1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli ad un altro produttore. 2. Qualora un produttore non abbia fatto uso di almeno il 70 % dei diritti nel corso di ciascuna campagna, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, ad esclusione: - del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivazione riconosciuto dalla Commissione, - del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nel quadro del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti, oppure - di casi eccezionali debitamente motivati. 3. La cessione temporanea può riguardare soltanto campagne intere e almeno il numero di animali precisato all'articolo 7, paragrafo 1. Nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, un produttore recupera - salvo in caso di trasferimento - tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due campagne consecutive. Durante le due campagne suddette il produttore non può cedere alcun diritto. Se il produttore non fa valere almeno il 70 % dei suoi diritti in ciascuna campagna di questo periodo, lo Stato membro trasferisce ogni anno alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, la quota non utilizzata dei diritti in questione. Tuttavia, per i produttori che partecipano a programmi di prepensionamento o che si sono impegnati, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94 della Commissione (*), a partecipare a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi. I produttori che si impegnano, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, a partecipare ad un programma di estensivazione, secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (**), non sono autorizzati a trasferire né a cedere temporaneamente i loro diritti per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia: - ai casi in cui il programma di estensivazione permette il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse dall'estensivazione, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92, richiede l'ottenimento di diritti; - ai produttori che provino alle autorità competenti di aver loro notificato, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. » 3) All'articolo 7: a) Il secondo comma del paragrafo 2 è completato dal testo seguente: « salvo i casi in cui il trasferimento dei diritti avviene tramite eredità. In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto. » b) Il paragrafo 4 è soppresso. 4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Articolo 9 In caso di trasferimento o di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo limite individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo girono del periodo nel corso del quale sia stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti. Tale disposizione non si applica se il trasferimento dei diritti avviene tramite eredità secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 2. » 5) All'articolo 12, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Al produttore che durante la campagna di commercializzazione 1991 ha partecipato ad un programma di estensivazione della produzione, a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (*), può essere assegnato, su sua richiesta, al termine della partecipazione a tale programma, un numero supplementare di diritti al premio pari alla differenza tra il numero dei premi versati per la campagna 1991 e il numero dei premi versati per la campagna che precede quella in cui il produttore ha iniziato a partecipare al programma summenzionato. In tal caso, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, il produttore non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i propri diritti nel corso delle tre campagne successive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, il numero dei diritti al premio versati ai produttori che hanno deciso di farsi assegnare i diritti supplementari loro spettanti per la partecipazione al programma di estensivazione suddetto. Tuttavia, il termine per la trasmissione di tale comunicazione relativamente alle campagne 1993, 1994 e 1995 scade il 31 luglio 1995. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai diritti al premio relativi al 1996 e alle campagne successive, fatte salve le misure previste ai seguenti punti dell'articolo 1: - punto 3 lettera a) e punto 4 che si applicano ai diritti al premio relativi al 1995 e alle campagne successive, - punto 5, che si applica ai diritti al premio relativi al 1993 e alle campagne successive. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (*) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 6. (**) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.