EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 31995R0405

Regolamento (CE) n. 405/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che istituisce limiti quantitativi definitivi modificati all' importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica islamica del Pakistan

GU L 44 del 28.2.1995., 8—9. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/405/oj

31995R0405

Regolamento (CE) n. 405/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che istituisce limiti quantitativi definitivi modificati all' importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica islamica del Pakistan

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 28/02/1995 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 405/95 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1995 che istituisce limiti quantitativi definitivi modificati all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica islamica del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione dei limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili della categoria 28 specificati in allegato e originari della Repubblica islamica del Pakistan (in appresso denominata « Pakistan ») hanno superato il livello indicato all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, a norma del paragrafo 3 del suddetto articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 25 marzo 1994 è stata notificata al Pakistan una richiesta di consultazioni in merito alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili della categoria 28;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 28 sono state assoggettate a un limite quantitativo provvisorio per il periodo dal 25 marzo al 24 giugno 1994 con regolamento (CE) n. 1134/94 della Commissione (3);

considerando che, non essendosi trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni entro i termini previsti dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e il Pakistan e in attesa che si concludano le ulteriori consultazioni, è stato introdotto unilateralmente, con regolamento (CE) n. 1802/94 della Commissione (4), un limite quantitativo definitivo applicabile nel 1994 per le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 28 originari del Pakistan;

considerando che, al termine delle consultazioni, si è finalmente raggiunto un accordo, il 15 ottobre 1994, tra la Comunità e il Pakistan sul livello dei limiti quantitativi da applicare, a decorrere dal 25 marzo 1994, alle esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili in questione per gli anni 1994 e 1995, restando inteso che a questi prodotti si sarebbero applicate le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e il Pakistan riguardanti le esportazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo;

considerando che occorre pertanto applicare i limiti quantitativi modificati concordati e confermare che, a decorrere dal 25 marzo 1994, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo descritto all'allegato III di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali sono stati concordati limiti quantitativi definitivi per il 1994 e 1995;

considerando che i prodotti della categoria 28 esportati dal Pakistan a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso vanno imputati sul limite quantitativo stabilito per il periodo dal 25 marzo al 31 dicembre 1994;

considerando che il limite quantitativo per le importazioni dei prodotti della categoria 28 non deve ostare all'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dal Pakistan prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1134/94, oppure tra il 25 giugno e il 23 luglio 1994, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1802/94;

considerando che il regolamento (CE) n. 1802/94 deve essere abrogato nella misura in cui le sue disposizioni sono in contraddizione con quelle contenute nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria specificata in allegato, originari del Pakistan, sono soggette ai limiti quantitativi di cui al medesimo allegato per i periodi dal 25 marzo al 31 dicembre 1994 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 spedite dal Pakistan a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 riguardanti le importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, e in particolare il sistema di duplice controllo descritto nel suo allegato III.

Tutti i quantitativi di prodotti della categoria 28 spediti dal Pakistan nella Comunità a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso e immessi in libera pratica sono detratti dai quantitativi corrispondenti indicati in detto allegato.

Il limite fissato nell'allegato non osta all'importazione dei prodotti della categoria 28 spediti dal Pakistan anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1134/94 oppure tra il 25 giugno e il 23 luglio 1994.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1802/94 è abrogato nella misura in cui le sue disposizioni sono in contraddizione con quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

(3) GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 8.

(4) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 26.

ALLEGATO

"" ID="1">28> ID="2">6103 41 10> ID="3">Pantaloni, tute a bretelle, calzoni e shorts (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">Pakistan> ID="5">1 000 pezzi> ID="6">35 540> ID="7">48 760"> ID="2">6103 41 90"> ID="2">6103 42 10"> ID="2">6103 42 90"> ID="2">6103 43 10"> ID="2">6103 43 90"> ID="2">6103 49 10"> ID="2">6103 49 91"> ID="2">6104 61 10"> ID="2">6104 61 90"> ID="2">6104 62 10"> ID="2">6104 62 90"> ID="2">6104 63 10"> ID="2">6104 63 90"> ID="2">6104 69 10"> ID="2">6104 69 91">

Az oldal tetejére