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Document 31994D0193

    94/193/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    GU L 91 del 8.4.1994, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/193(1)/oj

    31994D0193

    94/193/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/1994 pag. 0037 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (94/193/CE, Euratom)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

    considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE (3) abolisce a decorrere dal 1o gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

    considerando che, per quanto riguarda l'Irlanda, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/183/Euratom, CEE (4), che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

    considerando che, dal 1o gennaio 1992, l'Irlanda tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

    considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o gennaio 1992, il paragrafo 4 dell'articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è abrogato.

    Articolo 2

    L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

    Per la Commissione

    Peter SCHMIDHUBER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

    (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

    (3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

    (4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 35.

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