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Document 31991R3775

REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d' applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

GU L 356 del 24.12.1991, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrog. impl. da 392R3837

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3775/oj

31991R3775

REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d' applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0041 - 0042


REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1082/91 (4), stabilisce un massimale indicativo per il 1991 per le esportazioni di alcuni prodotti lattiero-caseari in Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità d'esportazione in provenienza dalla Comunità a Dieci e dalla Spagna e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato portoghese, è opportuno per il 1992 prevedere la fissazione dei massimali indicativi aumentandoli del 20 %; che a tal uopo occorre sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 3812/90;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3812/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1991 è sostituito da 1992.

2) Il testo dell'allegato è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO

MASSIMALI INDICATIVI

(in tonnellate)

Codice NC Designazione delle merci Quantità Comunità dei Dieci e Spagna Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0401 10 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 litri 2 056 0401 20 11 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 3 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 8 054 0401 20 91 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 18 118 0406 90 21 Cheddar 170 0406 90 23 Edam 576 0406 90 77 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe 576 0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 366 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15. (4) GU n. L 108 del 30. 4. 1991, pag. 29.

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