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Document 31990R1219
Commission Regulation (EEC) No 1219/90 of 8 May 1990 concerning the stopping of fishing for cod and haddock by vessels flying the flag of the United Kingdom
REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/90 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1990 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/90 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1990 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
GU L 120 del 11.5.1990, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/90 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1990 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 11/05/1990 pag. 0030 - 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/90 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1990 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4049/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco e di eglefino per il 1990; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco e di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62o di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990; che il Regno Unito ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 27 aprile 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco e di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62o di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1990. La pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 27 aprile 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 44.