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Document 31985L0511

Direttiva 85/511/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

GU L 315 del 26.11.1985, p. 11–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32003L0085

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/511/oj

31985L0511

Direttiva 85/511/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 26/11/1985 pag. 0011 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0033


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1985

che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

(85/511/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

visto la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico al fine di accrescere la redditività dell'allevamento;

considerando che l'afta epizootica può assumere, fin dalla sua comparsa, un carattere tale da provocare mortalità e perturbazioni che potrebbero compromettere seriamente la redditività di tutto l'allevamento di ruminanti e di suini;

considerando che, non appena si sospetti la presenza della malattia, devono essere presi provvedimenti intesi a permettere una lotta immediata ed efficace contro la malattia stessa sin dal momento della sua conferma; che le autorità competenti devono modulare questa lotta in funzione del fatto che un paese ricorra o meno ad una politica di vaccinazione profilattica sulla totalità o su una parte del proprio territorio; che in talune condizioni gli stati membri che praticano una simile politica possono autorizzare che non vengano macellati gli animali dotati di una protezione immunitaria sufficiente contro il virus aftoso;

considerando che è necessario evitare il propagarsi della malattia già al suo manifestarsi e prevenirlo con un controllo preciso degli spostamenti degli animali e dell'impiego dei prodotti suscettibili di contaminazione, ed eventualmente con il ricorso alla vaccinazione;

considerando che la diagnosi della malattia e la tipizzazione del virus in causa devono essere effettuate sotto la responsabilità dei laboratori competenti, la cui coordinazione deve essere affidata ad un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che il vaccino utilizzato nel caso di vaccinazione di urgenza deve essere controllato sul piano dell'efficacia e su quello dell'innocuità e che il coordinamento deve essere assicurato da un istituto specializzato designato dalla Comunità; che peraltro la comparsa di tipi o varianti del virus della malattia contro i quali i vaccini abitualmente impiegati nella Comunità assicurano una protezione insufficiente deve essere oggetto di particolari misure coordinate; che appare necessario, a questo fine, prevedere che gli stati membri che vaccinano elaborino piani pluriennali di vaccinazione, i quali siano oggetto di esame ed eventualmente di coordinamento comunitario;

considerando che occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione;

considerando che il regime istituito dalla presente direttiva ha un carattere sperimentale e che esso dovrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie minime di lotta da applicare in caso di apparizione di afta epizootica, indipendentemente dal tipo di virus in causa, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari.

La presente direttiva non pregiudica le politiche di vaccinazione profilattica praticate dagli stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano se necessario le definizioni figuranti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE (1).

Inoltre si intende per:

a) animale delle specie sensibili: qualsiasi ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda;

b) animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato, la cui copertura immunitaria sia giudicata insufficiente dall'autorità competente;

c) animale infetto da afta epizootica: ogni animale delle specie sensibili:

- sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica,

ovvero

- sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio;

d) animale sospetto di essere infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;

e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'afta.

Articolo 3

Gli stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di afta epizootica siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all'autorità competente, conformemente alla direttiva 82/894/CEE (2).

Articolo 4

1. Gli stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più animali sospetti di essere infetti da afta epizootica o sospetti di esserne contaminati, si faccia immediatamente ricorso ai mezzi d'indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui o faccia effettuare adeguati prelevamenti in vista degli esami di laboratorio.

Appena il sospetto è stato notificato, l'autorità competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:

- si proceda al censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

- tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

- siano vietate l'entrata nell'azienda e l'uscita dall'azienda di animali delle specie sensibili;

- siano vietate, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'entrata nell'azienda e l'uscita dall'azienda di animali di altre specie;

- sia vietata, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'uscita dall'azienda di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane o rifiuti, che possano trasmettere l'afta epizootica;

- sia vietata l'uscita di latte dall'azienda. In caso di difficoltà di deposito nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare, sotto controllo veterinario, l'uscita del latte dall'azienda verso uno stabilimento di trattamento, per esservi sottoposto ad un trattamento termico che assicuri la distruzione del virus;

- il movimento delle persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

- l'entrata e l'uscita dei veicoli nell'azienda siano subordinate ad autorizzazione dell'autorità competente che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

- alle entrate e alle uscite dai fabbricati di stabulazione degli animali delle specie sensibili e di quelle dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione;

- sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente agli articoli 7 e 8.

2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora il loro impianto, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia lascino temere l'eventualità di una contaminazione.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocate soltanto quando il sospetto di afta epizootica sia ufficialmente escluso.

Articolo 5

Gli stati membri provvedono affinché, una volta confermata la presenza in un'azienda di uno o più degli animali di cui all'articolo 2, lettera c), l'autorità competente ordini che:

1) il veterinario ufficiale effettui o faccia effettuare adeguati prelevamenti per gli esami di laboratorio previsti nell'allegato, qualora detti prelevamenti ed esami non siano stati effettuati nel periodo di sospetto conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;

2) l'autorità competente, oltre alle misure enumerate all'articolo 4, paragrafo 1, ordini senza indugio che:

a) negli stati membri o nelle regioni in cui la vaccinazione è vietata

- tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano abbattuti in loco, sotto controllo ufficiale ed in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

- dopo l'abbattimento, le carcasse degli animali di cui sopra siano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

- le carni degli animali delle specie sensibili provenienti dall'azienda e abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano per quanto possibile rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

- le carcasse degli animali delle specie sensibili morti nell'azienda siano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

- qualsiasi materia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino, sia distrutta o sottoposta ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus aftoso eventualmente presente; qualsiasi trattamento deve essere effettuato in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

- il latte e i prodotti derivati siano distrutti in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso;

- dopo l'eliminazione degli animali delle specie sensibili e delle materie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino, i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi, nonché i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato siano puliti e disinfettati conformemente all'articolo 10;

- il ripopolamento dell'azienda con animali delle specie sensibili non possa avvenire prima che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 10;

- sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente agli articoli 7 e 8;

b) negli stati membri o nelle regioni in cui si attua una politica di vaccinazione nell'osservanza dell'articolo 14:

i) - tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano abbattuti e distrutti sotto controllo ufficiale. Al momento dell'abbattimento e della distruzione degli animali, gli stati membri prendono le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di persistenza e di diffusione del virus dell'afta epizootica e qualsiasi conseguenza nociva per l'ambiente, in particolare quando l'abbattimento non è effettuato in loco, il trasporto degli animali deve avvenire in veicoli specialmente predisposti per evitare qualsiasi diffusione del virus dell'afta epizootica;

- non appena effettuata la determinazione del tipo, del sottotipo o della variante del virus, oppure quando le informazioni e i dati epidemiologici permettono di accertare che i vaccini utilizzati assicurano una copertura immunitaria valida per il tipo del virus in questione, gli stati membri possono

- limitare l'abbattimento e la distruzione agli animali ricettivi,

- autorizzare che le carni ed il latte provenienti da animali non infetti né sospetti di esserlo possano fare l'oggetto di un appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario;

ii) le misure previste al punto i) si accompagnano ad una vaccinazione o rivaccinazione dei rimanenti animali conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

iii) sono applicabili per analogia le misure previste alla lettera a), terzo, quarto e quinto trattino, e, tranne nel caso del trattamento termico di cui al punto i), le misure previste alla lettera a), sesto trattino;

3) il punto 1 non si applica in caso di apparizione di un focolaio secondario epidemiologicamente connesso con un focolaio primario per cui siano già stati effettuati i prelievi;

4) l'autorità competente può estendere le misure di cui al punto 1 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora il loro impianto, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda dove la malattia è stata accertata lascino temere l'eventualità di una contaminazione. Articolo 6

1. Nel caso di aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte, l'autorità competente può derogare alle esigenze di cui all'articolo 5, punto 2, lettera a), primo e secondo trattino, e lettera b), i), per quanto riguarda le unità di produzione sane di un'azienda infetta, purché il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra.

Le stesse misure nonché la possibilità di derogare alle esigenze di cui all'articolo 5, punto 2, lettera a), sesto trattino, possono essere estese alle aziende di produzione lattiera con riserva, inoltre, che le operazioni di mungitura di ogni unità siano effettuate in maniera completamente distinta.

2. In caso di ricorso al paragrafo 1, gli stati membri fissano le modalità della relativa applicazione in base alle garanzie sanitarie offerte. Essi ne informano la Commissione.

3. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 16, di modificare le misure di cui al paragrafo 2 per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli stati membri.

Articolo 7

L'indagine epidemiologica si riferisce:

- alla durata del periodo durante il quale l'afta epizootica può essere stata presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto;

- alla possibile origine dell'afta epizootica nell'azienda ed alla identificazione delle altre aziende nelle quali si trovino animali di specie sensibili che possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

- ai movimenti delle persone, dei veicoli e delle materie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino, che possano avere portato il virus fuori o dentro l'azienda in questione.

Articolo 8

1. a) Le aziende in provenienza dalle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'articolo 4 in seguito a movimenti di persone, di animali, di veicoli o di qualsiasi altro mezzo, nonché le aziende nelle quali egli constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la malattia possa essere stata introdotta in maniera analoga dall'azienda di cui all'articolo 4, sono sottoposte alla vigilanza ufficiale conformemente all'articolo 4; tale vigilanza è revocata soltanto quando il sospetto di presenza di afta epizootica nell'azienda di cui all'articolo 4 è ufficialmente escluso.

b) Le aziende in provenienza dalle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'articolo 5 in seguito a movimenti di persone, di animali, di veicoli o di qualsiasi altro mezzo sono assoggettate alla vigilanza ufficiale conformemente all'articolo 4.

c) Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'articolo 5 in seguito a movimenti di persone, di animali, di veicoli o di qualsiasi altro mezzo, sono assoggettate all'articolo 4.

2. Se un'azienda è soggetta al paragrafo 1, l'autorità competente vieta l'uscita dall'azienda degli animali, salvo per il diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per la macellazione d'urgenza, per un periodo rispettivamente di quindici giorni per le aziende di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e di ventuno giorni per le aziende di cui al paragrafo 1, lettera c). Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale deve aver effettuato su tutti gli animali dell'azienda un esame che permetta di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti.

3. L'autorità competente, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad una parte dell'azienda ed agli animali che vi si trovavano, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto.

Articolo 9

1. Gli stati membri provvedono affinché, appena la diagnosi di afta epizootica sia stata ufficialmente confermata, l'autorità competente delimiti, intorno all'azienda infetta, da un canto, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e, dall'altro, una zona di sorveglianza sulla base di un raggio minimo di 10 km. La delimitazione delle zone deve tener conto delle barriere naturali e della facilità di controllo.

2. a) Nella zona di protezione si applicano le misure seguenti:

- si provvede al censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili e degli animali stessi; tali aziende sono soggette a visita periodica;

- è vietata la circolazione sulle strade pubbliche o private degli animali appartenenti alle specie sensibili, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; - gli animali delle specie sensibili possono uscire dall'azienda nella quale si trovano durante i primi quindici giorni soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione d'urgenza in un macello ubicato in questa zona o, se in questa zona non esistono macelli sotto controllo veterinario, in un macello designato dall'autorità competente. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti;

- è vietata la pratica della monta itinerante;

- durante i primi quindici giorni sono vietate le operazioni di inseminazione artificiale, salvo se praticate dall'imprenditore con seme presente nell'azienda o fornito direttamente da un centro d'inseminazione;

- sono vietate le fiere, i mercati, le esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino animali delle specie sensibili, compresi il raduno e la distribuzione;

- fatto salvo il caso di cui al terzo trattino, seconda frase, è vietato il trasporto di animali delle specie sensibili, escluso il transito che si effettua sulle vie di comunicazione stradale e ferrovie.

b) Le misure nella zona di protezione sono mantenute per almeno quindici giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali dell'azienda di cui all'articolo 5 e dell'esecuzione nell'azienda stessa delle opportune operazioni preliminari di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 10. Tuttavia, le misure definite al paragrafo 3 per la zona di sorveglianza restano applicabili nella zona di protezione durante il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b).

3. a) Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti:

- si provvede al censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili;

- è vietata la circolazione degli animali delle specie sensibili sulla pubblica via, tranne per condurre gli animali ai pascoli;

- il trasporto degli animali delle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza è subordinato ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

- durante i primi quindici giorni gli animali non possono uscire dalla zona di vigilanza. Tra il quindicesimo e il trentesimo giorno, gli animali possono uscire da tale zona soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale ad un macello per una macellazione d'urgenza. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale sugli animali in questione abbia permesso di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti;

- è vietata la pratica della monta itinerante;

- sono vietate le fiere, i mercati, le esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino animali delle specie sensibili.

b) Le misure nella zona di sorveglianza sono mantenute per almeno trenta giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali dall'azienda di cui all'articolo 5 e dall'esecuzione nell'azienda stessa delle opportune operazioni preliminari di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 10.

Articolo 10

Gli stati membri provvedono affinché:

- i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dalla competente autorità,

- le operazioni di pulizia e disinfezione siano effettuate sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

Articolo 11

1. Gli stati membri provvedono affinché:

- gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato all'allegato. L'allegato può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 17. Ove necessario, tali esami di laboratorio devono comportare la precisazione, in particolare alla prima apparizione della malattia, del tipo, sottotipo ed eventualmente della variante del virus di cui trattasi. Il tipo o sottotipo ed eventualmente la variante del virus di cui trattasi possono esser confermati, se necessario, da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

- il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici in ciascuno stato membro sia assicurato da uno dei laboratori nazionali di cui all'allegato;

- sia assicurato il collegamento tra i laboratori nazionali definiti al primo trattino con un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, designa, anteriormente al 1o gennaio 1987, il laboratorio di riferimento di cui al paragrafo 1, ne fissa le attribuzioni e decide le modalità d'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino. Articolo 12

Gli stati membri provvedono affinché:

- gli animali delle specie sensibili trasferiti fuori dell'azienda in cui si trovano, siano contrassegnati in modo che sia possibile determinare rapidamente l'azienda di origine o di provenienza e i movimenti degli animali. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/645/CEE (2), l'autorità competente può, per talune categorie di animali e a talune condizioni che tengano conto della situazione sanitaria, autorizzare altri mezzi per determinare rapidamente l'azienda di origine o di provenienza e il movimento degli animali. Le modalità per il contrassegno degli animali o la determinazione dell'azienda di origine o di provenienza sono stabilite dall'autorità competente;

- il proprietario o detentore di animali sia tenuto a fornire all'autorità competente, su richiesta della stessa, le informazioni concernenti l'entrata e l'uscita di detti animali dalla sua azienda;

- chiunque pratichi il trasporto o il commercio degli animali delle specie sensibili sia in grado di fornire all'autorità competente ogni informazione concernente gli spostamenti degli animali che egli trasporta o commercializza, nonché ogni elemento relativo a tali informazioni.

Articolo 13

1. Al momento della constatazione della presenza dell'afta epizootica in un'azienda, le misure di lotta contro la malattia possono essere completate dalla vaccinazione degli animali delle specie sensibili delle aziende minacciate dalla contaminazione in una zona territoriale delimitata dall'autorità competente.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, gli stati membri provvedono affinché:

a) fatte salve la deroga di cui all'articolo 5, punto 2), lettera b), i), secondo trattino, e le disposizioni nazionali quando esse prevedono la vaccinazione profilattica contro l'afta epizootica della totalità o di parte degli animali delle specie sensibili, tanto in una parte del territorio, quanto nella sua totalità, sia vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali delle specie sensibili presso le aziende di cui all'articolo 4;

b) sia vietata la sieroprofilassi;

c) il tipo di vaccino antiaftoso utilizzato e il suo modo d'impiego siano conformi alle raccomandazioni generali decise secondo la procedura dell'articolo 16;

d) il vaccino utilizzato sia autorizzato dalla competente autorità sulla base dei controlli dei laboratori nazionali la cui attività è coordinata dall'istituto designato conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

e) qualsiasi vaccino importato da un paese terzo soddisfi le prescrizioni di cui alla lettera c) e sia controllato alle condizioni indicate alla lettera d).

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità relative al coordinamento degli standard ed al controllo dei vaccini sul territorio della Comunità.

3. Nel caso di eventuale comparsa di tipi, sottotipi o varianti di virus contro i quali i vaccini abitualmente utilizzati non conferiscono protezione o assicurano una protezione insufficiente, lo stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri stati membri indicando le misure d'urgenza da esso ritenute necessarie per l'adattamento delle formule dei vaccini e l'utilizzazione di questi ultimi.

4. Qualora in funzione delle misure nazionali di cui più sopra si ravvisi la necessità di adottare misure comunitarie queste sono decise secondo la procedura dell'articolo 16.

Articolo 14

1. Gli stati membri che autorizzano la vaccinazione antiaftosa elaborano un piano pluriennale di vaccinazione che sottopongono alla Commissione ed agli altri stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

Il piano deve precisare:

i) - la frequenza della vaccinazione,

- le condizioni e modalità di produzione e di controllo dei vaccini da utilizzare nei vari casi prevedibili di afta epizootica,

- l'indice « standard » protettivo,

- i controlli di immunità crociata con le varianti,

- la determinazione delle specie e delle categorie di animali da sottoporre alla vaccinazione pianificata,

- le modalità di controllo della distribuzione, della conservazione, del deposito e dell'utilizzazione del vaccino,

ii) - i ceppi di virus utilizzati,

- le caratteristiche e la composizione di ciascun vaccino utilizzato.

2. Il coordinamento delle misure adottate dagli stati membri nel quadro dei rispettivi piani nazionali di vaccinazione antiaftosa, previste al paragrafo 1, punto i), viene deciso secondo la procedura di cui all'articolo 16, al fine di assicurarne l'efficacia.

3. Anteriormente al 1o gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, designa l'istituto di cui all'articolo 13 e ne fissa le attribuzioni, nonché fissa le attribuzioni dell'istituto incaricato di effettuare i controlli dei vaccini e dell'immunità crociata.

4. Anteriormente al 1o gennaio 1989 la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata, se necessario, di proposte sulle norme relative alla produzione, alla distribuzione dei vaccini antiaftosi nella Comunità, nonché proposte relative alla costituzione di una riserva comunitaria di vaccini antiaftosi.

Articolo 15

In caso di evoluzione allarmante dell'afta epizootica nel territorio di uno stato membro, quando nonostante le misure adottate, soprattutto in applicazione dell'articolo 13, l'epizoozia assume un carattere estensivo sviluppandosi largamente fuori dei limiti della zona territoriale vaccinata, uno stato membro che non pratichi la vaccinazione profilattica sulla totalità o su una parte del suo territorio può ricorrervi su tutto il suo territorio o su parte di esso e applicare le misure previste all'articolo 5, punto 2, lettera b). Quando ricorre a questa possibilità esso informa la Commissione e gli altri stati membri.

Articolo 16

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (1), in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentate della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 18

Il Consiglio, in base a una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita nella lotta contro l'afta epizootica, corredata di eventuali proposte, procede anteriormente al 1o gennaio 1990 ad un riesame della situazione al fine di proseguire l'armonizzazione in materia.

Articolo 19

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1987.

Articolo 20

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. C 248 del 22. 9. 1982, pag. 3.

(2) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 128.

(3) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 5.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

(1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(2) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 33.

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

LABORATORI NAZIONALI DI AFTA EPIZOOTICA

1.2 // BELGIO E LUSSEMBURGO: // Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles // DANIMARCA: // Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm // ITALIA: // Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia Istituto superiore della Sanità, Roma // REGNO UNITO E IRLANDA: // Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey // FRANCIA: // Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon // GRECIA: // Institoýto Afthódoys Pyretoý, Agía Paraskeví Attikís // GERMANIA: // Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Tuebingen // PAESI BASSI: // Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad // SPAGNA: // Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid // PORTOGALLO: // Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa

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