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Document 21979A1031(07)
Protocol 6 on the tax and customs arrangements applicable in the ACP States to contracts financed by the Community
Protocollo n. 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità
Protocollo n. 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità
/* SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME IL 31 OTTOBRE 1979 - LOME 2 */
GU L 347 del 22.12.1980, p. 142–143
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1980/3225(6)/oj
Protocollo n. 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità /* SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME IL 31 OTTOBRE 1979 - LOME 2 */
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 22/12/1980 pag. 0142
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 22 pag. 0238
++++ PROTOCOLLO N . 6 RELATIVO AL REGIME FISCALE E DOGANALE APPLICABILE NEGLI STATI ACP AI CONTRATTI DI APPALTO FINANZIATI DALLA COMUNITA ARTICOLO 1 1 . GLI STATI ACP APPLICANO AI CONTRATTI DI APPALTO FINANZIATI DALLA COMUNITA UN REGIME FISCALE E DOGANALE NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO APPLICATO NEI CONFRONTI DELLO STATO PIU FAVORITO , O NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO PIU FAVORITA . PER L'APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA , NON SI TIENE CONTO DEI REGIMI APPLICATI NEI CONFRONTI DEGLI STATI ACP O DI ALTRI PAESI IN VIA DI SVILUPPO . 2 . FERMO RESTANDO IL PARAGRAFO 1 , GLI STATI ACP APPLICANO , AI CONTRATTI DI APPALTO FINANZIATI DALLA COMUNITA , IL REGIME DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 12 . ARTICOLO 2 I CONTRATTI DI APPALTO FINANZIATI DALLA COMUNITA NON SONO SOGGETTI NE ALLE TASSE DI BOLLO E DI REGISTRO NE AI PRELIEVI FISCALI DI EFFETTO EQUIVALENTE , ESISTENTI O DA CREARE NELLO STATO ACP BENEFICIARIO . ESSI POSSONO TUTTAVIA ESSERE SOGGETTI ALLA FORMALITA DELLA REGISTRAZIONE , CONFORMEMENTE ALLE LEGGI VIGENTI NEGLI STATI ACP . QUESTA FORMALITA PUO PORTARE ALLA RISCOSSIONE DI UN CANONE PARI ALLA RIMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO NON SUPERIORE AL COSTO DELL'ATTO , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE VIGENTI IN CIASCUNO STATO ACP INTERESSATO . ARTICOLO 3 1 . I CONTRATTI DI STUDI , DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA , FINANZIATI DALLA COMUNITA , NON SONO SOGGETTI ALLA RISCOSSIONE DI IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI NELLO STATO ACP BENEFICIARIO . 2 . GLI UTILI RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI DI OPERE , STUDI , CONTROLLO E SORVEGLIANZA FINANZIATI DALLA COMUNITA SONO SOGGETTI AD IMPOSTA SECONDO IL REGIME FISCALE INTERNO DELLO STATO ACP , PURCHE LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE LI HANNO REALIZZATI ABBIANO IN TALE STATO UN CENTRO DI ATTIVITA STABILE O PURCHE LA DURATA DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI SIA SUPERIORE A SEI MESI . ARTICOLO 4 1 . LE IMPORTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DI UN APPALTO DI FORNITURE FINANZIATO DALLA COMUNITA SONO EFFETTUATE SENZA CHE L'ATTRAVERSAMENTO DEL CORDONE DOGANALE DELLO STATO ACP BENEFICIARIO COMPORTI LA RISCOSSIONE DI DAZI DOGANALI , DAZI DI ENTRATA , TASSE O PRELIEVI FISCALI DI EFFETTO EQUIVALENTE . 2 . QUALSIASI APPALTO DI FORNITURE FINANZIATO DALLA COMUNITA CHE RIGUARDI UN PRODOTTO ORIGINARIO DELLO STATO ACP BENEFICIARIO , VIENE CONCLUSO PER IL PREZZO FRANCO STABILIMENTO DELLA FORNITURA IN QUESTIONE , MAGGIORATO DELLE IMPOSTE INTERNE APPLICATE NELLO STATO ACP A DETTA FORNITURA . 3 . LE ESENZIONI DI RISCOSSIONE SONO ESPRESSAMENTE PRECISATE NEL TESTO STESSO DEL CONTRATTO DI APPALTO . ARTICOLO 5 GLI ACQUISTI DI CARBURANTI , LUBRIFICANTI E LEGANTI IDROCARBONATI NONCHE , IN GENERE , DI TUTTI I MATERIALI INCLUSI IN UN APPALTO DI OPERE FINANZIATO DALLA COMUNITA SONO CONSIDERATI EFFETTUATI SUL MERCATO LOCALE E SONO SOGGETTI AL REGIME FISCALE APPLICABILE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE NELLO STATO ACP BENEFICIARIO . ARTICOLO 6 LE IMPRESE CHE , PER L'ESECUZIONE DEGLI APPALTI DI OPERE , DEVONO IMPORTARE MATERIALI PROFESSIONALI BENEFICIANO , PER GLI STESSI , DIETRO LORO DOMANDA , DELLA CONCESSIONE DEL REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE , QUALE DEFINITO DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO ACP BENEFICIARIO . ARTICOLO 7 I MATERIALI PROFESSIONALI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEI COMPITI DEFINITI IN UN CONTRATTO DI STUDI , DI CONTROLLO O DI SORVEGLIANZA SONO AMMESSI TEMPORANEAMENTE , NELLO STATO O NEGLI STATI ACP BENEFICIARI , IN FRANCHIGIA DI DIRITTI FISCALI , DIRITTI DI ENTRATA , DAZI DOGANALI ED ALTRE TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE , PURCHE TALI DIRITTI , DAZI E TASSE NON COSTITUISCANO LA RIMUNERAZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO . ARTICOLO 8 1 . L'IMPORTAZIONE DI EFFETTI ED OGGETTI PERSONALI , AD USO PERSONALE E DOMESTICO , DA PARTE DI PERSONE FISICHE , DIVERSE DA QUELLE ASSUNTE IN LOCO , INCARICATE DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI DEFINITI IN UN CONTRATTO DI STUDIO , DI CONTROLLO O DI SORVEGLIANZA SI EFFETTUA , NEL LIMITE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO ACP BENEFICIARIO , IN ESENZIONE DALLA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI , DAZI DI ENTRATA , TASSE ED ALTRI PRELIEVI FISCALI DI EFFETTO EQUIVALENTE . 2 . QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALTRESI AI FAMILIARI DELLE PERSONE DI CUI AL PARAGRAFO 1 . ARTICOLO 9 1 . IL DELEGATO DELLA COMMISSIONE ED IL PERSONALE DELLE DELEGAZIONI , AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE ASSUNTO IN LOCO , SONO ESONERATI DA QUALSIASI IMPOSTA DIRETTA NELLO STATO ACP IN CUI SONO INSEDIATI . 2 . IL PERSONALE DI CUI AL PARAGRAFO 1 BENEFICIA ALTRESI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 . ARTICOLO 10 GLI STATI ACP CONCEDONO L'ESENZIONE DA QUALSIASI IMPOSTA O PRELIEVO FISCALE , NAZIONALE O LOCALE , SUGLI INTERESSI , SULLE COMMISSIONI E SUGLI AMMORTAMENTI DOVUTI PER I CONTRIBUTI CONCESSI DALLA COMUNITA IN FORMA DI PRESTITI SPECIALI , PRESTITI SUBORDINATI O CONDIZIONALI CON CAPITALI DI RISCHIO O PRESTITI SULLE RISORSE PROPRIE DELLA BANCA DI CUI AGLI ARTICOLI 101 E 105 DELLA CONVENZIONE . ARTICOLO 11 QUALSIASI MATERIA NON CONTEMPLATA DAL PRESENTE PROTOCOLLO RESTA SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE . ARTICOLO 12 LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SONO APPLICABILI ALL'ESECUZIONE DI TUTTI I CONTRATTI D'APPALTO FINANZIATI DALLA COMUNITA , STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE .