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Asiakirja 31979R1471

Regolamento (CEE) n. 1471/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto

GU L 177 del 14.7.1979, s. 52—54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 27/07/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1471/oj

31979R1471

Regolamento (CEE) n. 1471/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 14/07/1979 pag. 0052 - 0054


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1471/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1979

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ( 3 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

visto il parere del comitato monetario ,

considerando che l ' 8 maggio il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l ' intenzione di concedere , nel quadro di un ' azione comunitaria , 500 tonnellate di frumento duro alla Repubblica di Malta a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979 .

considerando che ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d ' imbarco ; che la merce deve essere deposita nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario ;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri ; che , data la situazione delle monete di tali Stati membri e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte , occorre tener conto dell ' incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l ' offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare , per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell ' operazione di cui trattasi nei termini previsti , chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l ' osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara ;

considerando che è opportuno incaricare l ' organismo d ' intervento italiano dell ' esecuzione dell ' aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara , nonchù di quelle approvate dall ' organismo d ' intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetto un bando di gara per la fornitura , nel quadro di un ' azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari , alla Repubblica di Malta di 500 tonnellate di frumento duro .

2 . Il bando di gara verrà realizzato in Italia , in una partita . Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità . Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità .

3 . Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco . Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall ' aggiudicatario del paese di destinazione .

Articolo 2

1 . Il bando di gara di cui all ' articolo 1 avrà luogo il 27 luglio 1979 ,

2 . La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 27 luglio 1979 , alle ore 12 .

3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte .

Articolo 3

1 . Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara ;

2 . Le offerte devono recare fra l ' altro l ' indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare , qualora sia dichiarato aggiudicatario , le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi .

3 . Ai fini della comparabilità delle offerte , ogni offerta è corretta dell ' importo compensativo monetario applicabile , il giorno della data limite per la presentazione delle offerte , all ' esportazione dallo Stato membro indicato nell ' offerta in applicazione del paragrafo 2 . La correzione si effettua :

- aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a monete deprezzata ,

- diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata .

L ' importo compensativo monetario è , se del caso , convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui la monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all ' interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % , il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;

- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte .

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l ' offerta più favorevole , tenuto conto dell ' adattamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 ,

Tuttavia , se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle normalmente praticati sul mercato , l ' organismo d ' intervento può annullare il bando di gara .

Articolo 5

Quando l ' aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all ' articolo 1 , paragrafo 3 , alla data da determinarsi nel bando di gara , perchù le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente , le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell ' organismo d ' intervento .

Articolo 6

1 . Il concorrente deve costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellate di prodotto .

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;

- per l ' aggiudicatario , dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell ' esemplare n . 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell ' offerta , in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 ; - per l ' aggiudicatario , per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore .

2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro .

Articolo 7

Il prodotto di cui all ' articolo 1 deve essere di qualità sana , leale e mercantile , essere esente da odore e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di intervento .

Articolo 8

1 . L ' organismo d ' intervento italiano è incaricato dell ' esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento .

2 . Esso indirizza immediatamente alla Commissione l ' elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonchù il nome e la ragione sociale dell ' aggiudicatario .

3 . Quando le formalità di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara , l ' organismo d ' intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara , compreso il pagamento all ' aggiudicatario .

In tal caso , l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario ne informa immediatamente l ' organismo d ' intervento dello stato membro interessato fornendogli tutti gli elementi d ' informazione necessari .

Inoltre l ' importo dell ' offerta accettata , convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , secondo comma , viene pagato all ' aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara .

4 . L ' organismo d ' intervento richiede all ' aggiudicatario le seguenti informazioni :

a ) dopo ogni spedizione , un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ;

b ) la data di partenza delle navi .

L ' organismo d ' intervento alla Commissione le succitate informazioni .

5 . Nel caso in cui l ' organismo d ' intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario , esso trasmette , al più presto a quest ' ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione .

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all ' aggiudicatario che agisce come mandatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o , in mancanza di tale ricevente , dall ' organismo d ' intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l ' imbarco .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 13 luglio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 89 .

( 4 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

( 5 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

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