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Document 52023XC0818(03)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 290/06

PUB/2023/767

GU C 290 del 18.8.2023, p. 45–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 290/45


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 290/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1) .

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Maremma toscana»

PDO-IT-A1413-AM03

Data della comunicazione: 18.5.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione del termine «Rosè» in alternativa al termine «Rosato»

Per la designazione dei vini della tipologia Rosato è introdotta la possibilità di indicare anche il termine Rosè per le seguenti tipologie di prodotto: Rosato, Alicante Rosato, Grenache Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato.

Tale possibilità consente di incrementare gli sbocchi commerciali soprattutto nei mercati anglosassoni.

La modifica riguarda il disciplinare agli articoli: 1,2,4,5,6,7 ed il documento unico alle sezioni: 4, 9.

2.   Inserimento tipologia Vermentino Superiore

E' inserita la nuova tipologia Vermentino con la menzione Superiore.

Detta tipologia intende valorizzare qualitativamente il vitigno Vermentino, adottando tecniche agronomiche e di cantina differenziate rispetto alla tipologia Vermentino (base).

La modifica riguarda il disciplinare agli articoli: 1,2,4,5,6,7,8, 9 ed il documento unico alle sezioni: 4, 5, 8.

3.   Base ampelografica della tipologia Vermentino Superiore

E' aumentata la percentuale minima del vitigno Vermentino dall'85% presente nella tipologia base, al 95 % nella tipologia con menzione Superiore.

In tal modo si caratterizzano maggiormente le peculiarità proprie del vitigno.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 2 e non riguarda il documento unico.

4.   Inserimento prescrizioni agronomiche per la tipologia Vermentino Superiore

E' inserita per detta tipologia la produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale.

Si tratta di un adeguamento conseguente all'introduzione della tipologia stessa, in linea con quanto prescritto per l'utilizzo della menzione Superiore.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 4 ed il documento unico alla sezione 5.2.

5.   Adeguamenti formali

E' inserita la tipologia Canaiolo nell'elenco delle prescrizioni per l'immissione al consumo.

E' inserita la tipologia Merlot Passito nell'elenco delle rese uva/vino e produzione massima di vino.

Si tratta di una rettifica formale ad un mero errore materiale presente nelle stesure precedenti.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 5 e non riguardano il documento unico.

6.   Norme per la vinificazione ed immissione al consumo della tipologia Vermentino Superiore

Per detta tipologia sono aggiunti i valori della resa massima dell'uva in vino e della produzione massima di vino ad ettaro, nonché le prescrizioni per l'immissione al consumo.

L'indicazione della resa e della produzione massima di vino ad ettaro sono una conseguenza delle prescrizioni agronomiche stabilite per detta tipologia; inoltre la prescrizione di un termine minimo per l'immissione al consumo, consente una differenziazione del prodotto sia qualitativa che commerciale.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 5 e non riguardano il documento unico.

7.   Descrizione della tipologia di vino Vermentino Superiore

Sono inseriti i descrittori chimico fisici ed organolettici per la tipologia oggetto di nuovo inserimento.

Le caratteristiche del prodotto al consumo permettono una chiara individuazione dei vini ottenuti dalla varietà Vermentino qualificata con la menzione Superiore.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 6 e il documento unico alla sezione 4.

8.   Adeguamento prescrizioni per l’etichettatura

E' inserito il termine «Rosè» in alternativa al termine «Rosato» per la tipologia di detto colore.

E' cancellato il termine «Superiore» dall'elenco delle qualificazioni vietate nell'etichettatura.

Si tratta di adeguamenti coerenti con le variazioni introdotte nella designazione dei vini della DOP Maremma toscana.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 7, non riguardano il documento unico.

9.   Adeguamento prescrizioni per il confezionamento

E' diminuito da 3 a 2 litri il limite minimo di capienza per l'utilizzo del recipiente bag in box; inoltre è escluso l'utilizzo dei recipienti alternativi al vetro polietilene tereftalato (PET) e poliaccoppiati (Brick). La diminuzione di capacità per tale recipiente, consente di migliorare le opportunità di commercializzazione dei prodotti nei mercati comunitari ed internazionali per rispondere alle esigenze di molti consumatori che apprezzano questo formato di piccola capacità. Sono invece esclusi i recipienti tipo PET e Brick per preservare l'immagine del prodotto a DOP presentato al consumatore.

Anche per la tipologia «Superiore» così come per le tipologie «Riserva», «Vigna», Passito”, «Vin Santo», «Vendemmia tardiva», anche per il «Superiore» è consentito soltanto l'utilizzo di bottiglie in vetro per qualificare maggiormente l'immagine dei prodotti; inoltre per dette tipologie la capacità massima delle bottiglie è aumentata fine a 18 litri per rispondere alle esigenze dei mercati che richiede per particolari tipologie di pregio con formati di grande capacità utilizzabili soprattutto per scopi promozionali.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 8 ed il documento unico alla sezione 9.

10.   Adeguamenti formali al legame con l’ambiente geografico

E' stata adeguata la descrizione del legame in coerenza con l'introduzione della nuova tipologia Vermentino qualificata con la menzione Superiore.

Si tratta di un intervento formale sulla stesura del testo con i riferimenti alla predetta tipologia.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 9 e non riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Maremma toscana

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione dei vini

1.   Bianco anche Riserva, e con indicazione uno o due vitigni

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso. Odore: fine e delicato, con note maggiormente fruttate nel Viognier e Ansonica, più ampio e complesso nella versione Riserva. Sapore: da secco ad abboccato nel Bianco; morbido e vellutato nel Vermentino, Viognier e Ansonica, più fresco con note speziate, sapido, di buon corpo nella versione Riserva. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Bianco:10,50; Ansonica, Viogner, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano:11,00; Riserva: 12,00. Estratto non riduttore minimo: Bianco:14,00 g/l; Ansonica, Viogner, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 16 g/l; Riserva: 18 g/l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vermentino Superiore

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi tendenti al dorato. Odore: delicato, caratteristico, fine. Sapore: secco, sapido, morbido, vellutato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Rosso, Novello, Riserva, e con nome di uno e due vitigni

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei; rosso intenso tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: con note fruttate nel Novello, Alicante o Grenache, Merlot, Pugnitello e Sangiovese; note speziate nel Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot, più delicato nel Ciliegiolo, tendente ad affinarsi nel corso dell’invecchiamento per la tipologia Riserva.

Sapore: da secco ad abboccato nel Rosso e leggermente acidulo e sapido nel Novello, Alicante o Grenache; di maggior corpo nel Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese, Merlot e nella tipologia Riserva; intenso e speziato nello Syrah; i prodotti delle tipologie Rosso e Sangiovese che hanno subito il «Governo all’uso toscano» presentano vivezza e rotondità.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Rosso, Novello: 11,00; Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo, Syrah: 11,50; Riserva: 12,00;

Estratto non riduttore minimo: Rosso 22,00 g/l; e 20,00 g/l nella tipologia Novello; Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo, Syrah: 22 g/l; Riserva 24,00;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Rosato o Rosè e con l’indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: delicato, con intense note fruttate, più persistenti nell’Alicante, più delicate nel Sangiovese.

Sapore: da secco ad abboccato, leggermente acidulo, armonico.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Vin Santo

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal giallo paglierino all’ambrato al bruno.

Odore: etereo, caldo e caratteristico.

Sapore: da secco a dolce, armonico e vellutato.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo:22,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,00

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

30,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Vendemmia tardiva, anche con indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso.

Odore: delicato, intenso, talvolta speziato.

Sapore: da secco a dolce, pieno e armonico.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   Passito Bianco, anche con indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso.

Odore: intenso, di frutta matura;

Sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,00

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

8.   Passito Rosso, anche con indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino intenso.

Odore: intenso, ampio.

Sapore: da secco a dolce, vellutato.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,00

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

9.   Vino Spumante e Vino Spumante di Qualità - tipologia Bianco anche con indicazione di vitigno, e tipologia Rosato o Rosè

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso; nell’Ansonica, giallo paglierino brillante; a volte con riflessi verdognoli nel Vermentino; dal rosa tenue al rosa cerasuolo nel Rosato o Rosé.

Spuma: fine e persistente.

Odore: fine, fruttato, persistente, più leggero nella tipologia Ansonica , più delicato nella tipologia Vermentino; con più evidenti note fruttate , nel Rosato o Rosé.

Sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, nell’Ansonica; vivace, acidulo, leggermente amarognolo nel Rosato o Rosé.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Bianco e Rosato: 10,50 % vol; Ansonica e Vermentino: 11,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: Bianco 14,00 g/l; Ansonica, Vermentino, Rosato o Rosé: 16,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Metodo di vinificazione del Vin Santo

Pratica enologica specifica

Le uve, dopo aver subito un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, che deve essere protratto fino a quando le uve non raggiungono, prima dell’ammostatura, un adeguato contenuto zuccherino. La vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del prodotto ottenuto deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri, mentre l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

2.   Metodo di vinificazione del «Governo all’uso toscano»

Pratica enologica specifica

La pratica tradizionale, consentita per le tipologie Rosso e Sangiovese, consiste in una lenta rifermentazione del vino mediante l’aggiunta di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione, nella misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.

5.2.   Rese massime:

1.

Bianco, Bianco Riserva e Spumante

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

Bianco, Bianco Riserva e Spumante

91,00 ettolitri per ettaro

3.

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

84,00 ettolitri per ettaro

5.

Vin Santo

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.

Vin Santo

45,50 ettolitri per ettaro

7.

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

8.

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

84,00 ettolitri per ettaro

9.

Vermentino Superiore

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

10.

Vermentino Superiore

63,00 ettolitri per ettaro

11.

Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

12.

Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah

77,00 ettolitri per ettaro

13.

Pugnitello

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

14.

Pugnitello

63,00 ettolitri per ettaro

15.

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

16.

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

77,00 ettolitri per ettaro

17.

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

18.

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

44,00 ettolitri per ettaro

19.

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

20.

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

44,00 ettolitri per ettaro

21.

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

80 000 chilogrammi di uve per ettaro

22.

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

40,00 ettolitri per ettaro

23.

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

80 000 chilogrammi di uve per ettaro

24.

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

40,00 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione ricade all’interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende l’intera provincia di Grosseto

7.   Varietà di uve da vino

Alicante N. - Grenache

Ansonica B. - Inzolia

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Canaiolo nero N. - Canaiolo

Carmenère N. - Cabernet

Chardonnay B.

Ciliegiolo N.

Malvasia Istriana B. - Malvasia

Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier

Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia

Merlot N.

Petit verdot N

Pugnitello N.

Sangiovese N. - Sangioveto

Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Syrah N.

Trebbiano toscano B. - Procanico

Vermentino B. - Pigato B.

Viogner B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   DOC «Maremma toscana» - Vino anche Vin Santo, Vendemmia tardiva e Passito

Il territorio è prevalentemente collinare e pedecollinare, con discreta piovosità e scarse piogge estive; i terreni hanno un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale e buona capacità di drenaggio.È una zona viticola storica, risalente agli Etruschi, giudicata, nei secoli, ideale per la coltivazione della vite, allevata perlopiù a cordone speronato con elevate densità di impianto. Le varietà presenti sono sia tradizionali del territorio, come Trebbiano toscano, Ansonica, Vermentino, Vermentino Superiore, Sangiovese, Ciliegiolo, che più moderne (Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Merlot, Cabernet, Syrah), che riescono a esprimere una forte caratterizzazione dei vini, freschi, profumati, di buona struttura.

8.2.   DOC «Maremma toscana» - Vino Spumante e Vino Spumante di qualità

Il territorio è prevalentemente collinare e pedecollinare, con discreta piovosità e scarse piogge estive, buona ventilazione; i terreni hanno un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale e buona capacità di drenaggio.La tradizionale elaborazione di vini spumanti è legata anche alla presenza in zona di cantine naturalmente scavate nel tufo, che consentono il mantenimento di temperature ottimali. I vigneti già anticamente avevano elevate densità di impianto. Le varietà sono quelle tradizionali del territorio (Trebbiano toscano, Vermentino e Ansonica), talora integrate da altre più moderne (Chardonnay, Sauvignon), che caratterizzano i vini, freschi, lievemente aciduli, fini e fruttati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

È stato specificato l’uso del sinonimo «Grenache» in alternativa al nome della varietà Alicante.

E' stata specificata la possibilità dell'uso del termine «Rosè» in alternativa al nome «Rosato» per le tipologie di questo colore.

Zona di vinificazione dei prodotti

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

In aggiunta alle provincie di Pisa, Livorno, Siena e Firenze, è stato inserito il territorio della provincia di Arezzo entro il quale è possibile effettuare le operazioni di vinificazione dei prodotti della DOP.

Indicazione varietà di uva

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Inserita la possibilità di designare in etichetta la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli indicati nel disciplinare di produzione, i quali devono essere riportati in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a, punto ii), del Reg. n. 2019/33.

Prescrizioni per il confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

E' previsto l'utilizzo di tutti i recipienti di volume nominale consentiti dalla normativa vigente, compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, esclusivamente per le capacità comprese tra 2 e 5 litri.

Sono esclusi i recipienti quali dame e damigiane, nonché i recipienti alternativi al vetro quali polietilene tereftalato (PET) e poliaccoppiati (Brick).

Per la tappatura dei vini, confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona.

Per le tipologie recanti le menzioni «Riserva», «Superiore» e «Vigna» e per le tipologie «Passito», «Vin Santo» e «Vendemmia tardiva» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 18 litri e con chiusura che escluda il tappo a corona.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19593


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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