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Document 52023XC0627(04)

    Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/C 224/09

    C/2023/4062

    GU C 224 del 27.6.2023, p. 26–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 224/26


    Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (2023/C 224/09)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

    «Côtes du Roussillon»

    PDO-FR-A0919-AM01

    Data della domanda: 20.4.2018

    1.   Norme applicabili alla modifica

    Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - modifica non minore

    2.   Descrizione e motivi della modifica

    2.1.   Soppressione del nome geografico complementare «Les Aspres»

    La modifica interessa i disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) «Côtes du Roussillon» e «Côtes du Roussillon villages». In aggiunta al nome «Côtes du Roussillon», fino ad ora era autorizzato in etichettatura il nome geografico complementare «Les Aspres», unità geografica più piccola della zona di produzione della DOP ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le associazioni richiedenti delle due DOP «Côtes du Roussillon» e «Côtes du Roussillon villages» hanno voluto accorpare tale menzione complementare alla DOP «Côtes du Roussillon villages», nell'interesse della coerenza e di una migliore leggibilità dell'offerta per i consumatori. Il disciplinare relativo alla DOP «Côtes du Roussillon villages» prevede già varie menzioni di etichettatura complementari che si riferiscono a unità geografiche più piccole, alle quali andrà pertanto ad aggiungersi la menzione «Les Aspres».

    I punti del disciplinare interessati dalla soppressione di tale menzione sono i seguenti:

    al capitolo 1:

    il punto II (nome geografico e menzioni complementari), paragrafo 2; il documento unico è modificato di conseguenza alla voce «Disposizioni supplementari in materia di etichettatura»:

    il punto III (colore e tipi di prodotto). Tale modifica non interessa il documento unico;

    il testo del punto IV (zona geografica e zone in cui sono realizzate le operazioni), paragrafo 2, lettera b), è stato eliminato. Tale modifica non interessa il documento unico. Il punto IV risulta inoltre modificato (cfr. sopra);

    il punto V (varietà di viti). Tale modifica non interessa il documento unico;

    il punto VI (gestione dei vigneti), paragrafo 1 (metodi di gestione), lettere b) (norme di potatura) e d) (carico medio massimo delle parcelle). Tale modifica non interessa il documento unico;

    il punto VII (vendemmia, trasporto e maturazione delle uve), paragrafo 2 (maturazione delle uve). Tale modifica non interessa il documento unico;

    il punto VIII (rese/entrata in produzione), paragrafo 1, lettera b) (rese), e paragrafo 2 (resa massima). Tale modifica non interessa il documento unico;

    il punto IX (trasformazione, elaborazione, affinamento, condizionamento, stoccaggio), paragrafo 1 (disposizioni generali), lettere a) (assemblaggio di varietà), b) (fermentazione malolattica) e c) (norme analitiche) e paragrafo 5 (disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e all'immissione sul mercato per la vendita al consumatore). Tale modifica non interessa il documento unico;

    il punto X (legame con la zona geografica) e la sintesi del legame con la zona geografica di origine contenuta nel documento unico;

    il punto XII (modalità di presentazione ed etichettatura), paragrafo 2 (disposizioni speciali), lettera c), al fine di eliminare il riferimento alla menzione «Les Aspres», come sopra indicato. La successiva lettera d) è rinumerata come lettera c), senza modifiche al suo contenuto.

    Il documento unico è modificato per tener conto dell'eliminazione della menzione «Les Aspres».

    Al capitolo II, tutte le disposizioni relative al nome geografico complementare di cui al punto I (obblighi dichiarativi) sono soppresse. Tale modifica non interessa il documento unico.

    Il paragrafo relativo all'unità geografica «Les Aspres» è stato eliminato dal disciplinare della DOP Côtes du Roussillon, ma tale disposizione non incide sulla zona geografica o la zona delimitata della DOP Côtes du Roussillon. Tale modifica non dovrebbe pertanto essere inserita nella voce relativa alla modifica della zona geografica di produzione e della superficie parcellare delimitata.

    2.2.   Modifica della zona geografica di produzione e della superficie parcellare delimitata

    Al punto IV (zona geografica e zone in cui sono realizzate le operazioni),

    la prima frase dei paragrafi 1 e 3 è semplificata e i termini «elaborazione e affinamento» sono eliminati.

    Inoltre, durante la fase di consultazione pubblica nazionale è stato sottolineato che l'affinamento nella zona geografica non risulta giustificato. L'associazione ha ritenuto che la limitazione della pratica di affinamento nella zona geografica non generasse alcuna specificità del prodotto e che non vi fossero argomentazioni per mantenerla in essere. Si propone pertanto di eliminare questa pratica dalle fasi obbligatoriamente da realizzarsi all'interno della zona geografica. Le relative modifiche al riguardo sono state recepite nel documento unico.

    Il documento unico è stato modificato alla voce «zona geografica delimitata».

    La zona geografica di produzione è stata parzialmente rivista, in quanto alcuni comuni sono stati esclusi da tale zona. Si tratta di comuni in cui non sono più presenti varietà destinate alla produzione della DOP Côtes du Roussillon. Tali comuni sono: Amélie-les-Bains-Palalda, Bouleternère, Caixas, L'Ecluse, Fosse, Joch, Latour-Bas-Elne, Marquixanes, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Reynès, Riunoguès, Saint-Cyprien, Saint-Michel-de-Llotes, Sournia, Taillet. Nel corso della consultazione pubblica non sono state sollevate obiezioni su questo punto. Tali comuni sono stati inseriti nella zona di prossimità immediata in virtù delle attività di vinificazione ancora esistenti. Il documento unico è stato modificato al fine di precisare questo punto.

    Il documento unico è aggiornato alla voce relativa alla zona geografica.

    La data del 6 settembre 2016 è stata aggiunta al capitolo I, paragrafo 2, punto IV, del disciplinare. Tale modifica ha l'obiettivo di inserire la data di approvazione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione. La demarcazione della parcella consiste nell'individuare, all'interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata in questione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    2.3.   Immissione dei vini sul mercato per la vendita al consumatore

    Al punto IX (trasformazione, elaborazione, affinamento, condizionamento, stoccaggio) sono state eliminate due disposizioni relative ai vini rossi, il tempo di affinamento (precedentemente fissato al 31 dicembre dell'anno di vendemmia) e la data di immissione sul mercato per la vendita al consumatore (precedentemente fissata al 15 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia). Per i vini rossi, la data di messa in circolazione tra i depositari autorizzati è stata anticipata al 1o dicembre dell'anno di vendemmia, rispetto al 15 dicembre precedentemente previsto.

    Per i vini bianchi e rosati, la data di circolazione tra depositari autorizzati è stata anticipata dal 1o dicembre al 15 novembre dell'anno di vendemmia.

    La data di immissione sul mercato specifica per i vini rossi è stata soppressa in virtù della soppressione dell'obbligo di affinamento nella zona geografica. Tale data si uniforma a quella prevista per i vini rosati e bianchi e segue la normativa nazionale in vigore (15 dicembre dell'anno di vendemmia). Il documento unico è stato rettificato ed è stata aggiunta la seguente frase: «la data di immissione sul mercato è anticipata per tutti i vini al 15 dicembre dell'anno di vendemmia».

    Tale modifica è riportata nel punto «Pratiche enologiche specifiche» del documento unico.

    2.4.   Regole relative alle varietà di viti e all’assemblaggio dei vitigni

    Sono state apportate modifiche alle regole relative alle varietà di viti e all'assemblaggio dei vitigni per i vini bianchi e rosati, di cui al punto V (varietà di viti) del disciplinare e al punto IX (trasformazione, elaborazione, affinamento, condizionamento, stoccaggio), paragrafo 1 (disposizioni generali), lettera a) (assemblaggio dei vitigni).

    Per quanto riguarda i vini rosati, il Grenache gris, che era annoverato in quanto varietà accessoria, è stato aggiunto all'elenco delle varietà principali, mentre le varietà Carignan e Mourvèdre passano dalla categoria varietà principali a quella delle varietà accessorie. La percentuale massima di varietà accessorie nell'assemblaggio dei vitigni passa dal 20 al 30 %.

    Per i vini bianchi, per quanto riguarda le varietà accessorie, sono autorizzate due nuove varietà, ovvero Viognier B e Carignan B. Il Carignan B è presente in modo diffuso nei vigneti già esistenti e apporta una forte acidità ai vini. Il Viognier B è presente tra le varietà di viti regionali ed è utilizzato per la produzione di vini IGP, ai quali apporta un interessante potenziale aromatico. Per questi motivi si è deciso di includere tali varietà nell'elenco dei vitigni autorizzati. Inoltre, è stato introdotto un limite massimo pari al 10 % per quanto riguarda la presenza di varietà accessorie nell'assemblaggio dei vitigni.

    Per quanto riguarda i vini rossi, la percentuale massima di varietà accessorie nell'assemblaggio dei vitigni passa dal 20 al 30 %.

    Tali variazioni della percentuale di vitigni secondari presenti nell'assemblaggio costituiscono un'evoluzione auspicabile, in quanto corrispondono al prodotto effettivamente ottenuto. Inoltre, la riduzione della percentuale di varietà principali nei vini rosati dall'80 al 70 % riflette la volontà di produrre vini di assemblaggio e non monovitigno, il che corrisponde alla specificità dei Côtes du Roussillon. Il documento unico è stato integrato con le relative modifiche.

    Per quanto riguarda le regole di definizione della percentuale di presenza delle diverse varietà durante la fase di selezione delle varietà da parte dell'azienda, di cui al punto V (varietà di viti), paragrafo 2, sono state apportate due modifiche:

    per i vini rosati, la percentuale minima delle 2 varietà principali è stata ridotta dall'80 al 70 %, mentre le regole specifiche relative alle varietà Carignan N, Mourvèdre N e Syrah N sono eliminate;

    per i proprietari di appezzamenti vinicoli di superficie ridotta, viene introdotta una deroga alle norme relative alle varietà di viti, come già avviene per altre DOC.

    La deroga alle regole relative alle varietà di viti per i proprietari di appezzamenti vinicoli di superficie ridotta è valida per i membri di cooperative proprietari di piccole superfici, i quali potranno comunque avvalersi della DOP senza rispettare tutte le regole relative alla proporzione varietale. Ad ogni modo, il vinificatore (cooperativa di vinificazione) che riunisce tutti i proprietari dei vigneti della denominazione Côtes du Roussillon, rispetta le regole di assemblaggio dei vitigni. Si tratta di una disposizione comune a tutte le denominazioni della regione. Il documento unico è stato integrato con le relative modifiche.

    Tali variazioni della percentuale di vitigni secondari presenti nell'assemblaggio costituiscono un'evoluzione auspicabile, in quanto corrispondono al prodotto effettivamente ottenuto. Inoltre, la riduzione della percentuale di varietà principali nei vini rosati dall'80 al 70 % riflette la volontà di produrre vini di assemblaggio e non monovitigno, il che corrisponde alla specificità dei Côtes du Roussillon. Il documento unico è stato integrato con le relative modifiche.

    Tali precisazioni sono aggiunte nella sezione relativa alle pratiche enologiche specifiche del documento unico.

    2.5.   Norme di potatura

    Al punto VI (gestione dei vigneti), paragrafo 1 (metodi di gestione), lettera b) (regole di potatura), sono stati modificati i seguenti punti:

    la potatura a Guyot semplice per le varietà Roussanne, Marsanne e Vermentino, precedentemente autorizzata solo nel territorio di 19 comuni, è ormai autorizzata su tutto il territorio della denominazione;

    il divieto relativo al rinnovo delle parcelle allevate a cordone di Royat, che non poteva superare il 10 % annuo dei ceppi presenti nella parcella, è stato abolito. Tuttavia, è stato introdotto l'obbligo di dichiarazione al fine di rafforzare i controlli e la consulenza, data la specificità di questa tecnica che, se scarsamente controllata, può avere un impatto negativo sulle viti.

    Tale modifica estende all'intera zona geografica una tipologia di potatura (Guyot semplice) per le varietà Marsanne B, Roussanne B e Vermentino B, precedentemente riservata nel disciplinare originale ad alcuni comuni ad ovest della DOP Côtes du Roussillon. Questo metodo di potatura si è diffuso su tutto il territorio, in quanto consente una più regolare fruttificazione di queste varietà nella zona e riduce la rottura dei sarmenti a causa del vento. Pertanto, le varietà Marsanne B, Roussanne B e Vermentino B potranno essere potate con il metodo a Guyot semplice, con un massimo di 8 gemme per ceppo, di cui un massimo di 6 gemme sul capo a frutto e 1 sperone con un massimo di 2 gemme.

    Tali modifiche sono recepite nel documento unico alla voce «Pratiche colturali».

    2.6.   Obblighi di dichiarazione in materia di potatura

    Il capitolo II del disciplinare di produzione, relativo agli obblighi di dichiarazione preventiva in materia di potatura, dispone l'obbligo di dichiarare preventivamente all'ODG, mediante una visita sul campo, se il rinnovo di un vigneto allevato a cordone di Royat supera il 10 % dei ceppi all'anno.

    Tale obbligo è legato al controllo. In caso di rinnovo di una parcella allevata a cordone di Royat ai sensi del punto VI, paragrafo 1, lettera b) (disposizioni particolari), la dichiarazione è correlata alla condizione di produzione relativa alla potatura.

    Il documento unico è stato modificato alla voce «Pratiche di vinificazione - Pratiche colturali».

    2.7.   Descrizione del vino o dei vini

    In risposta alle comunicazioni dei servizi della Commissione europea, si è proceduto a modificare il disciplinare, nello specifico il capitolo I, punto X (legame con la zona geografica).

    La parte 2 (informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti) è stata modificata per completare la descrizione organolettica di ciascun colore di vino. Tali aggiunte sono state integrate ne documento unico alla voce «Descrizione dei vini».*

    La parte 3 (legame causale) è stata modificata per chiarire l'interazione causale tra le caratteristiche dei vini della DOP e quelle della sua zona geografica. Tali chiarimenti sono inseriti nella sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome (nomi)

    Côtes du Roussillon

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione d'origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Caratteristiche analitiche

    La denominazione è riservata ai vini fermi bianchi, rosati e rossi.

    Il titolo alcolometrico (in % vol) naturale minimo è di 12 % vol per i vini rossi e rosati e di 11,5 % vol per i vini bianchi.

    I vini rossi pronti per la commercializzazione, sfusi o confezionati, presentano un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

    I vini pronti per la commercializzazione, sfusi o confezionati, presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) non superiore ai seguenti valori:

    Vini rossi (con titolo alcolometrico naturale inferiore o uguale a 14 % vol): 3 g/l - vini rossi (con titolo alcolometrico naturale superiore a 14 % vol): 4 grammi per litro

    Vini rosati e bianchi: 4 g/l.

    I lotti di vini pronti a essere commercializzati sfusi e con probabilità di poter essere etichettati in quanto «primeur» o «nouveau», presentano un tenore di acido malico pari o inferiore a 10,2 grammi per litro;

    Durante il condizionamento, i vini rossi che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 g/l;

    I valori del titolo alcolometrico totale massimo ed effettivo minimo seguono i valori limite stabiliti dalla normativa dell'UE. I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa dell'UE.

    Caratteristiche organolettiche

    I vini rossi sono sempre ottenuti dall'assemblaggio di almeno due vitigni. Nella maggior parte dei casi hanno un colore rosso intenso. Gli aromi sono caratterizzati da note di frutti rossi e spezie e i vini sono corposi, con una struttura marcata e la presenza di tannini maturi e vellutati.

    I vini rosati, ottenuti dall'assemblaggio di almeno due vitigni, presentano un colore rosa generalmente sostenuto. Al palato esprimono una bella complessità aromatica, con note di frutta fresca e di frutti rossi. Si tratta di vini con una bella struttura, con rotondità e buona persistenza aromatica.

    I vini bianchi provengono dall'assemblaggio di almeno due vitigni. Presentano un colore dorato, chiaro e brillante e sono caratterizzati da aromi di fiori bianchi, frutta esotica o agrumi. Si tratta di vini equilibrati, freschi, con una bella mineralità o più untuosi, ampi e generosi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche essenziali

    La densità minima di impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 metri. Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per lo spazio fra i ceppi di uno stesso filare.

    Per le viti piantate a quadrato o a quinconce, ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 3 metri quadrati. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per lo spazio fra i ceppi di uno stesso filare. La distanza tra i filari e tra i ceppi dello stesso filare è inferiore o pari a 1,70 metri.

    Fatto salvo il rispetto della densità minima d'impianto di 4 000 ceppi per ettaro, le viti impiantate in un appezzamento esistente possono avere una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri.

    Le viti sono potate corte, con un massimo di 8 speroni per ceppo. Ogni sperone presenta al massimo 2 gemme.

    La varietà Syrah N può essere potata con il metodo a Guyot semplice, con un massimo di 8 gemme per ceppo, di cui un massimo di 6 gemme sul capo a frutto e 1 sperone con un massimo di 2 gemme.

    Le varietà Marsanne B, Roussanne B e Vermentino B possono essere potate con il metodo a Guyot semplice, con un massimo di 8 gemme per ceppo, di cui un massimo di 6 gemme sul capo a frutto e 1 sperone con un massimo di 2 gemme nei seguenti comuni: Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, Le Vivier.

    Laddove il rinnovo di una parcella viticola allevata a cordone di Royat superi il 10 % dei ceppi esistenti all'anno, questa sarà soggetta a una dichiarazione per il controllo del carico.

    L'irrigazione può essere autorizzata.

    Per la vinificazione dei vini rosati è vietato l'impiego dei carboni a uso enologico, da soli o in combinazione con altre sostanze in preparati specifici.

    Per quanto riguarda la vinificazione, i vini etichettati in quanto DOP «Côtes du Roussillon» devono presentare i seguenti assemblaggi di vitigni:

    per i vini rossi:

    i vini provengono dall'assemblaggio di almeno 2 vitigni;

    all'interno dell'assemblaggio, la varietà presente in maggior quantità, che deve essere una varietà principale, è inferiore o uguale all'80 % del totale;

    le varietà secondarie, considerate complessivamente o separatamente, sono inferiori o uguali al 30 % dell'assemblaggio.

    per i vini rosati:

    i vini provengono da una miscela di almeno 2 vitigni, ad eccezione dei vini di varietà a bacca bianca, se vinificati separatamente;

    all'interno dell'assemblaggio, la varietà presente in maggior quantità, che deve essere una varietà principale, è inferiore o uguale all'80 % del totale;

    le varietà secondarie, considerate complessivamente o separatamente, sono inferiori o uguali al 30 % dell'assemblaggio.

    per i vini bianchi:

    i vini provengono dall'assemblaggio di almeno 2 vitigni;

    all'interno dell'assemblaggio, la varietà presente in maggior quantità è inferiore o uguale all'80 % del totale;

    la percentuale di varietà Grenache blanc B, Macabeu B e Tourbat B (denominata localmente Malvoisie du Roussillon), congiuntamente o separatamente, è pari o superiore al 50 %.

    Le varietà secondarie sono presenti per una quota inferiore o uguale al 10 %.

    I vini possono circolare tra depositari autorizzati a partire dalle seguenti date:

    il 1° novembre dell'annata per i vini recanti la menzione «primeur» o «nouveau»;

    il 15 novembre dell'anno di vendemmia per i vini bianchi e rosati:

    il 1° dicembre dell'anno di vendemmia per i vini rossi.

    La data di immissione sul mercato per la vendita ai consumatori è fissata per tutti i vini al 15 dicembre dell'anno di vendemmia.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi stabiliti a livello europeo e dal codice rurale in materia di pratiche enologiche.

    b.   Rese massime

    58 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La vendemmia e la vinificazione hanno luogo nei seguenti comuni del dipartimento dei Pyrénées-Orientales:

    Ansignan, Arboussols (in parte), Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher (in parte), Felluns, Finestret (in parte), Fourques, Ille-sur-Têt (in parte), Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prugnanes, Rasiguères, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier (in parte).

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    -

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    La zona geografica è situata nel dipartimento dei Pyrénées-Orientales, all'interno di un grande anfiteatro aperto in gran parte a est verso il Mar Mediterraneo ed è delimitata da una serie di alti rilievi:

    a ovest, il massiccio di Canigou (Pic du Canigou, con un'altitudine di 2 780 metri);

    a sud, il massiccio delle Albères (Roc de France, con un'altitudine di 1 450 metri);

    a nord, il massiccio delle Corbières (Mont Tauch, con un'altitudine di 878 metri).

    La zona è attraversata, da ovest a est, da tre brevi fiumi e da corsi d'acqua spesso in secca che, nel corso degli anni, hanno trasportato gli elementi naturali dalle formazioni montuose per dare vita a numerose terrazze.

    Il paesaggio è plasmato dall'erosione, da depositi successivi a seguito di intrusioni marine e da una serie di antiche formazioni riemerse a seguito della formazione della catena montuosa dei Pirenei.

    Sono rappresentate tutte le ere geologiche e i suoli, originati da substrati rocciosi, dal trasporto o dai depositi lacustri e marini, sono vari.

    Le parcelle, delimitate con precisione, adibite alla produzione di uve destinate alla DOP sono situate:

    a nord della zona geografica, su pendii ripidi di scisto o calcare e relativi terreni colluviali;

    a sud, su colline di melassi argillo-sabbiosi;

    su terrazze sassose lungo le valli che attraversano l'area geografica in questione.

    Queste parcelle sono accomunate dalla presenza di terreni secchi, poveri di materie organiche, sassosi e ben drenati.

    La zona geografica beneficia di un clima mediterraneo, con estati calde e inverni miti. Il soleggiamento annuo è superiore a 2 500 ore. Le precipitazioni annue comprese tra 500 e 650 mm hanno spesso carattere temporalesco. Si concentrano principalmente nel corso della primavera e dell'autunno, con una siccità estiva molto marcata. La temperatura media annua è compresa tra 13 oC e 14 °C, con un gradiente più fresco a ovest o salendo di altitudine. Il clima è inoltre caratterizzato dalla frequenza (1 giorno su 3) e dalla violenza della tramontana, vento nord-occidentale, molto freddo in inverno dopo aver attraversato le vette innevate dei Pirenei, che purifica ma accentua altresì la siccità.

    8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    Il Roussillon, che deve il suo nome alla città ibero-ligure di Ruscino, fiorente sin dal VI secolo a.C., si apre alla coltivazione della vite, contemporaneamente alla civiltà mediterranea, intorno al 600 a.C., con i focei, fondatori di Massilia (Marsiglia), i quali insegnano alle popolazioni locali l'arte della potatura della vite e della produzione di vino. In questo clima caldo e ventilato, molto presto iniziano a prodursi vini particolari, noti come «vini liquorosi», da uve con un tenore naturale molto elevato di zuccheri, e vini secchi, con un elevato tenore alcolico.

    I vini dolci sono i primi a guadagnarsi un'importante reputazione perché la loro natura consente di affinarli e conservarli per molto tempo in un ambiente ossidativo, fattore che favorisce una bella complessità aromatica. Le elevate temperature estive, l'assenza di cantine interrate, in virtù di una conformazione geologica poco favorevole, e la mancanza di mezzi tecnici rendono impossibile la conservazione dei vini secchi che devono essere consumati rapidamente e per lo più localmente.

    Lo sviluppo delle attività portuali, come quelle di Collioure e Port-Vendres, consentirà loro di acquisire notorietà nel corso degli anni. Nel XVIII secolo, i commercianti di Sète li utilizzavano in assemblaggio per «rafforzare» i vini del «Languedoc».

    Nel XIX secolo, il miglioramento delle tecniche di vinificazione e di conservazione dei vini secchi contribuiscono a sfruttare il potenziale di affinamento e di conservazione dei vini del «Roussillon», oggi commercializzati con la loro identità.

    Nel 1816, l'enologo A. Jullien, nel suo libro «Topografia di tutti i vigneti conosciuti», ha sottolineato l'importanza dell'origine di questa produzione di vini rossi secchi del «Roussillon» e ha classificato 3 zone distinte.

    Un secolo dopo, nel 1930, i produttori hanno fondato l'«Association professionnelle des vignerons du Haut-Roussillon pour la délimitation et la défense du cru». L'11 luglio 1932 il Tribunale civile di Perpignan concede il diritto di utilizzare tale denominazione ai comuni di Aspres (regione a sud del fiume Têt), estendendolo poi ai comuni di Albères (Piemont Pyrénéen) il 27 maggio 1937.

    Nel 1936, il primo vino dolce naturale riceve la denominazione di origine controllata «Côtes du Haut-Roussillon».

    Pertanto, al fine di evitare confusione tra vini secchi e dolci naturali, i vini secchi prodotti nella parte meridionale del dipartimento dei Pyrénées-Orientales sono stati riconosciuti, nel dicembre 1951, come denominazione di origine «Vin délimité de qualité supérieure» con il nome «Roussillon-dels-Aspres». I vini prodotti nella parte settentrionale, zona pedemontana del massiccio delle Corbières, sono riconosciuti come denominazione di origine «Vin délimité de qualité supérieure» con i nomi «Corbières-du-Roussillon» e «Corbières-supérieures-du-Roussillon» il 22 gennaio 1952.

    Queste tre denominazioni di origine, a seguito di un lungo processo iniziato negli anni '60, sono state raggruppate sotto il nome «Côtes du Roussillon» il 3 ottobre 1972, prima di avere accesso alla denominazione di origine controllata con lo stesso nome, il 28 marzo 1977, diventando così la prima importante denominazione di origine controllata della Languedoc-Roussillon.

    8.3.   Interazioni causali

    Il grande anfiteatro di Roussillon, antico territorio catalano, annesso alla Francia con il trattato dei Pirenei nel 1659, al confine con la Spagna e circondato dai Pirenei, si affaccia sul Mar Mediterraneo. Sui suoi gradini, una lunga tradizione viticola si è radicata sui suoli secchi, poveri e ben drenati, in vigneti esposti al tipico clima mediterraneo, luminoso e caldo, caratterizzato dalla siccità estiva e soprattutto da venti frequenti.

    La conoscenza dell'ambiente naturale ha portato da tempo i produttori a una gestione ottimale della vite e del suo potenziale produttivo. Questo know-how tecnico si traduce in una selezione ragionata delle varietà di vite e in un adattamento delle pratiche colturali e delle modalità di gestione alle diverse condizioni che ancora favoriscono una maturazione ottimale delle uve.

    Infatti, sulle parcelle delimitate con precisione in base alla loro ubicazione su pendii, colline o terrazze, i produttori hanno selezionato e mantenuto nel tempo, per ciascun colore, le varietà più adatte alle condizioni pedoclimatiche dell'area geografica.

    Pertanto, per i vini rossi e rosati, i vitigni Grenache N o G, perfettamente adatti alla siccità, occupano i pendii magri e aridi, insieme alla varietà Carignan N. Il vitigno Mourvèdre N, più tardivo, si trova nelle località più calde e riparate. La varietà Syrah N, generalmente a spalliera perché sensibile al vento, è piantata in aree che presentano terreni più freschi, così come le varietà principali per i vini bianchi, ossia Grenache B, Macabeu e Tourbat.

    Allo stesso tempo, i produttori hanno appreso a padroneggiare la vinificazione e l'assemblaggio di ciascuna di queste varietà, tenendo presente che, per ciascuno dei tre colori, l'assemblaggio deve essere costituito da almeno due varietà.

    L'idoneità di queste varietà alle diverse condizioni geografiche e climatiche nonché la loro complementarità consentono ai produttori di esprimere le caratteristiche dei vini che beneficiano della denominazione, sempre in assemblaggio. Pertanto, i vini rossi sono fruttati, con una struttura marcata e con presenza di tannini maturi. Anche i vini rosati freschi e fruttati hanno una bella struttura, presentano rotondità e buona persistenza aromatica. I vini bianchi, invece, sono ampi, aromatici e generosi.

    In una zona spesso caratterizzata da rilievi marcati, le viti fanno parte di un paesaggio mediterraneo costituito da boscaglia, macchia e spesso terreni rocciosi, con un ricco patrimonio culturale e storico. L'antico sito di Ruscino, le numerose opere d'arte romanica, le abbazie e i chiostri, i possedimenti templari o più recenti, sono la testimonianza di una lunga tradizione intimamente legata alla cultura della vite e del vino.

    Nel corso degli anni, su terreni difficili, i produttori sono riusciti, grazie al loro know-how, a stabilire e affermare la reputazione dei vini Côtes du Roussillon.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali

    Zona di prossimità immediata

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Côtes du Roussillon», comprende il territorio dei seguenti comuni situati nel dipartimento dei Pyrénées-Orientales: Alenya, Amélie-les-Bains-Palalda, Arboussols, Bompas, Bouleternère, Caixas, Collioure, Les Cluses, Estoher, Finestret, Fosse, Ille-sur-Têt, Joch, Latour-Bas-Elne, Marquixanes, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Reynès, Saint-Cyprien, Saint Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Michel-de-Llotes, Sournia, Taillet, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Le Vivier.

    Etichettatura

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere completato dalla menzione «primeur» o «nouveau» per i vini che soddisfano le condizioni previste per tale menzione nel presente disciplinare.

    I vini che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» devono essere obbligatoriamente presentati con l'indicazione dell'annata.

    L'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin du Roussillon».

    Le dimensioni dei caratteri di tale unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-071709f8-4d5f-4e7f-8e32-c7cab39f4cac


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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