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Document 52023XC0616(03)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 211/05

PUB/2023/506

GU C 211 del 16.6.2023, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/9


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 211/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Gigondas»

PDO-FR-A0143-AM03

Data della comunicazione: 20.4.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica redazionale della zona geografica e della zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, il punto IV «Zona geografica e zona di prossimità immediata» del disciplinare è completato, senza alcuna modifica, con il riferimento al codice geografico ufficiale che riconosce e stabilisce l'elenco dei comuni per dipartimento a livello nazionale. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2022, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è completato inserendo questo riferimento sia al punto «Zona geografica» che al punto «Condizioni supplementari — zona di prossimità immediata».

2.   Condizioni di produzione dei vini bianchi

La denominazione è estesa alla produzione di vini bianchi, a partire dai vitigni bianchi già previsti dal disciplinare per la produzione dei vini rossi e rosati. I vari testi sulla storia di Gigondas e gli archivi attestano che i viticoltori hanno sempre prodotto vini bianchi.

La descrizione del vino prodotto e le condizioni di produzione sono state inserite nel disciplinare e nel documento unico.

Sono stati completati i seguenti punti del disciplinare:

punto V «Assortimento varietale»: è precisato l'elenco dei vitigni utilizzati per la produzione di vini bianchi.

Le varietà Clairette blanc B, Bourboulenc B, Clairette rose Rs, Grenache blanc B, Grenache gris, Marsanne B, Piquepoul blanc B e Roussanne B sono state inserite nel documento unico al punto «Varietà di uve da vino».

Le varietà Viognier B e Ugni blanc B sono indicate al punto «Varietà secondarie» del documento unico;

punto IX — 1° «Assemblaggio dei vitigni nei vini»: la percentuale della varietà Clairette blanc è fissata ad almeno il 70 %. Questa disposizione è riportata al punto «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico;

punto X «Legame con la zona geografica»: nella parte 2° «Informazioni sulla qualità dei prodotti» è stata aggiunta la descrizione organolettica dei vini bianchi. Tale descrizione figura nel documento unico al punto «Descrizione del vino (dei vini)»;

il punto VII «Raccolta, trasporto e maturazione delle uve» fissa il tenore minimo di zucchero dei vitigni bianchi per la produzione dei vini bianchi a 196 g/l. Tale disposizione non incide sul documento unico;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini bianchi è fissato a 12 % vol. nello stesso punto VII del disciplinare e questa disposizione è riportata al punto «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico;

i vini bianchi presentano un tenore di acidità volatile inferiore o pari a 17,30 meq per litro, come indicato al capitolo I, punto IX «Trasformazione, elaborazione» del disciplinare. Tale criterio figura nel documento unico al punto «Descrizione del vino (dei vini)»;

punto VIII «Resa»: è specificata la resa dei vini bianchi, ossia una resa massima di 44 hl/ha. Questa disposizione è riportata al punto «Rese massime» del documento unico.

3.   Modifica delle condizioni di produzione dei vini rossi

Norme di potatura

Nel capitolo I, il punto VI -1° «Conduzione del vigneto» del disciplinare è modificato per integrare le norme di potatura e consentire la potatura a Guyot semplice o doppio per le varietà Syrah e Viognier.

Tali disposizioni sono riportate nel documento unico al punto «Pratiche di vinificazione».

Elenco delle varietà principali

Nel capitolo I, il punto V «Assortimento varietale» del disciplinare il Cinsaut passa dall'elenco dei vitigni secondari all'elenco dei vitigni principali. I produttori considerano questa varietà interessante in quanto apporta ai vini leggerezza e una finezza particolare senza modificarne il profilo organolettico. Questa modifica è riportata nel documento unico al punto «Varietà di uve da vino».

Modifica delle norme di assemblaggio

Nel capitolo I, il punto IX -1° «Assemblaggio dei vitigni» del disciplinare è modificato in quanto l'associazione di produttori intende ampliare la percentuale degli altri vitigni nei vini rossi e rosati riducendo ad un minimo del 50 % la percentuale della varietà Grenache.

La percentuale della varietà Clairette blanc nei vini bianchi è fissata ad un minimo del 70 %. Queste disposizioni sono riportate al punto «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.

Riduzione del tenore massimo di acido malico dei vini rossi da 0,4 a 0,3 g/l.

Questo valore consente di individuare meglio la fine della fermentazione malolattica. È fissato al capitolo I, punto IX «Trasformazione, elaborazione» del disciplinare e modificato al punto «Descrizione dei vini rossi» del documento unico.

Soppressione dell'obbligo di affinamento per i vini rosati e i vini rossi

Nel capitolo I, il punto IX — 2° «Disposizioni per prodotto» del disciplinare è modificato per eliminare le date di affinamento previste al 1o gennaio successivo alla vendemmia per i vini rosati e al 15 gennaio successivo alla vendemmia per i vini rossi. L'associazione di produttori intende abolire tale obbligo di affinamento, che non è giustificato per la produzione dei vini che beneficiano della denominazione, ed evitare discriminazioni tra i commercianti. Questa modifica non incide sul documento unico.

Adattamento della data di commercializzazione al consumatore

Nel capitolo I, il punto IX — 5° «Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla commercializzazione al consumatore» del disciplinare fissa la data di commercializzazione al 15 gennaio successivo alla vendemmia per i vini rosati e al 31 gennaio per i vini rossi. Poiché l'obbligo di affinamento è stato abolito, l'associazione di produttori desidera anticipare la data di commercializzazione al consumatore dei vini rosati al 15 dicembre, mantenendo la data di commercializzazione dei vini rossi. Questa modifica non incide sul documento unico.

4.   Obblighi di dichiarazione

Nel capitolo II, il punto I «Obblighi di dichiarazione» del disciplinare è modificato come segue:

la dichiarazione di confezionamento è adattata al piano di controllo e può essere inviata direttamente all'organismo di controllo fino a 3 giorni lavorativi dopo il confezionamento;

la dichiarazione di riclassificazione non è necessaria. È soppressa in quanto i vini non possono essere dichiarati con la denominazione più generale «Côtes du Rhône» a causa delle diverse condizioni di produzione.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Gigondas

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini rosati fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %.

In fase di confezionamento: il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) è pari al massimo a 3 grammi per litro.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini rossi e rosati sono ottenuti principalmente da vitigni Grenache N, Syrah N e Mourvèdre N. La percentuale di Grenache N nei vini è fissata ad almeno il 50 %.

La varietà Grenache N apporta rotondità e tannini agli assemblaggi. Aggiunta in modeste quantità, pur rispettando il carattere del vino, la varietà Syrah N rafforza il colore, l'intensità degli aromi e l'attitudine all'invecchiamento. La varietà Mourvèdre N, grazie al suo elevato potere antiossidante, integra perfettamente la varietà Grenache N. Ravviva la complessità aromatica, apporta note speziate ed è perfettamente adatta all'affinamento in legno. Il vino rosato costituisce una quota molto limitata della produzione ma merita la massima attenzione segnatamente per la sua ampiezza al palato. È caratterizzato da un colore intenso, rosa dai riflessi violacei. Al naso si distingue per il suo bouquet di mandorle e frutta cotta. Al palato è al contempo inebriante e bilanciato.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

14,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

14,28

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini rossi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %.

In fase di confezionamento:

il tenore di acido malico è pari al massimo a 0,3 grammi per litro nella fase di confezionamento;

l'indice dei polifenoli totali è pari almeno a 45;

il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) è pari al massimo a 3 grammi per litro.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini rossi e rosati sono ottenuti principalmente da vitigni Grenache N, Syrah N e Mourvèdre N. La percentuale di Grenache N nei vini è fissata ad almeno il 50 %.

La varietà Grenache N apporta rotondità e tannini agli assemblaggi. Aggiunta in modeste quantità, pur rispettando il carattere del vino, la varietà Syrah N rafforza il colore, l'intensità degli aromi e l'attitudine all'invecchiamento. La varietà Mourvèdre N, grazie al suo elevato potere antiossidante, integra perfettamente la varietà Grenache N. Ravviva la complessità aromatica, apporta note speziate ed è perfettamente adatta all'affinamento in legno. Il vino rosso è un vino da invecchiamento caratterizzato da un colore cangiante che va dal rubino al granata scuro. Strutturato e generoso, se consumato giovane si distingue per un bouquet di frutti rossi e neri molto maturi che, nel tempo, evolve verso sentori selvatici di sottobosco e tartufo.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

14,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

17,30

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini bianchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

Il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) è pari al massimo a 3 grammi per litro.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini bianchi sono ottenuti da uve o da vini che presentano almeno il 70 % della varietà Clairette blanc.

I vini bianchi, prodotti in tre settori del territorio, sono caratterizzati da mineralità ed equilibrio e presentano colore brillante, pallido con riflessi verdi che, con l'invecchiamento, può assumere note più intense e dorate.

Nei vigneti più elevati le varietà bianche, principalmente la Clairette, beneficiano di una lenta maturazione, che consente loro di sviluppare freschezza. La mineralità è legata al substrato calcareo. La combinazione di questi due elementi conferisce ai vini una dimensione aerea.

Sul cono colluviale le varietà bianche acquisiscono una densità leggermente superiore, pur continuando ad esprimere la presenza di calcare, presente ovunque nella regione di Gigondas.

Nelle sabbie del Miocene le varietà bianche, in particolare la Clairette, esprimono salinità e complessità aromatica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

14,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

17,30

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Conduzione del vigneto

Pratica colturale

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

La distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,80 e 1,25 metri.

Le viti sono sottoposte a potatura corta (ad alberello o cordone di Royat) con un massimo di 6 speroni. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

Il periodo di costituzione o di rinnovo del cordone di Royat è limitato a 2 anni. In tale periodo di tempo sono autorizzate la potatura a Guyot semplice con un massimo di 8 gemme franche sul capo a frutto e uno sperone avente al massimo 2 gemme franche o la potatura a Guyot doppio con 2 capi a frutto recanti 5 gemme e 2 speroni di riserva recanti 2 gemme ciascuno.

Le varietà Syrah N e Viognier B possono essere potate in Guyot semplice con un massimo di 8 gemme franche sul capo a frutto e 1 o 2 speroni recanti un massimo di 2 gemme franche.

— L'irrigazione può essere autorizzata.

2.   Pratiche enologiche

Pratica enologica specifica

Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.

Vini rossi e rosati

40 ettolitri per ettaro

2.

Vini bianchi

44 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini sono effettuati nel territorio del comune di Gigondas nel dipartimento del Vaucluse, sulla base del codice ufficiale geografico del 2022.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Bourboulenc B — Doucillon blanc

 

Cinsaut N — Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Marsanne B

 

Mourvèdre N — Monastrell

 

Piquepoul blanc B

 

Roussanne B

 

Syrah N — Shiraz

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali e umani rilevanti per il legame

Situato all'interno dei vigneti meridionali della Valle del Rodano e noto come «Cru des Côtes du Rhône», il territorio della denominazione di origine controllata «Gigondas» è indissociabile dal notevole massiccio calcareo delle Dentelles de Montmirail, rilievo imponente e spettacolare creato da fenomeni di erosione. La zona geografica è limitata al comune di Gigondas, nel dipartimento del Vaucluse. I vigneti si trovano a un'altitudine compresa tra i 160 e i 400 metri, esposti in modo da evitare l'eccessiva esposizione al soleggiamento estivo. L'ubicazione su versanti collinari li protegge dalle nebbie e dal gelo primaverile e assicura ogni anno un raccolto regolare. Il clima è provenzale per antonomasia, clima di contrasti caratterizzato dal caldo dell'estate mediterranea e dall'impeto del maestrale. Come in tutta la regione mediterranea, le piogge possono essere torrenziali nei periodi di equinozio.

Da due millenni il paese di Gigondas, ai piedi delle Dentelles de Montmirail, vive principalmente dei prodotti della vite. La creazione delle prime tenute viticole è attribuita ai soldati della 2a legione romana. Nel XIX secolo la produzione e la notorietà dei vini «Gigondas» continuano ad aumentare. Grazie a tale reputazione e sulla base della legge del 6 maggio 1919, nel 1924 viene richiesta per tali vini la denominazione di origine «Gigondas».

Inizialmente inserita nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône» (decreto del 19 novembre 1937), la produzione di «Gigondas» diviene rapidamente nota per la sua qualità e l'identità dei suoi vini. Il nome del comune può quindi essere naturalmente associato, dal 1951, al nome della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône» e, con decreto del 6 gennaio 1971, viene riconosciuta la denominazione di origine controllata «Gigondas», che entra così a far parte della famiglia dei «Crus des Côtes du Rhône».

Nel 2009 i vigneti coprono una superficie di 1 230 ettari, con una produzione media di 32 500 ettolitri.

I vini si suddividono in tre colori: vini rossi che rappresentano il 99 % della produzione e, in misura più limitata, i vini rosati e bianchi. L'80 % dei vini è prodotto da cantine private.

8.2.   Interazioni causali

«Gigondas», in passato denominato «jucunditas», che in latino significa «gioia e tripudio», può giustamente essere considerato il comune al centro di una produzione di vini caratterizzati da una forte identità e da una qualità nota da tempo.

Da un punto di vista storico, la comunità umana di questo comune ha saputo valorizzare le qualità naturali di questo territorio, vera e propria terra d'elezione per i vigneti, e rispettare l'originalità della materia prima ottenuta lavorando la terra.

Nel cuore di un paesaggio tanto sontuoso quanto favorevole per il mesoclima che genera, all'interno di una zona di lecci e ulivi, i vigneti si trovano su terreni permeabili che attenuano l'erosione causata dall'acqua di ruscellamento e che permettono un'essiccazione rapida delle parcelle accuratamente selezionate. Il terreno è solitamente caratterizzato da una matrice argillosa favorevole a regimi idrici controllati e un'elevata pietrosità che, da un lato, contribuisce al ruscellamento e, dall'altro lato, ha un effetto termico molto positivo durante la fase di maturazione delle uve. L'altitudine dei pendii (da 160 a 400 metri), al di sopra delle nebbie del Rodano, e l'esposizione dei versanti (nord-nord-ovest) evitano sia il soleggiamento eccessivo che il gelo primaverile.

Il clima del comune di Gigondas offre quindi tutti i vantaggi del clima provenzale, soleggiamento e maestrale (vento freddo e secco che limita lo sviluppo di malattie crittogamiche e favorisce le concentrazioni naturali degli acini), ma senza subirne gli inconvenienti grazie alla protezione fornita dalla catena delle Dentelles de Montmirail.

Questo insieme di fattori, associato all'operato e alle competenze dei viticoltori, che si esprimono segnatamente nella scelta dei vitigni e nel rispetto della vendemmia mediante una cernita obbligatoria, hanno consentito, da due millenni, il riconoscimento, lo sviluppo della notorietà e soprattutto il mantenimento dell'identità dei vini prodotti con denominazione «Gigondas».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito situati nel dipartimento del Vaucluse sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthezon, Le Crestet, Entrechaux, Faucon, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

Menzioni supplementari in materia di etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

a)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che:

si tratti di una località accatastata;

quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta;

b)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône» o «Vignobles de la Vallée du Rhône». Le condizioni d’uso dell’unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône» sono precisate nella convenzione sottoscritta tra i diversi organismi di tutela e di gestione interessati.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ba4e714e-f1f5-476d-9097-07279359da1a


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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