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Document 52023XC0505(03)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2023/C 160/09

C/2023/2908

GU C 160 del 5.5.2023, p. 65–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 160/65


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 160/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«LOS PEDROCHES»

N. UE: PDO-ES-0506-AM02 – 29.7.2021

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Los Pedroches» (Comitato di controllo per la denominazione di origine protetta «Los Pedroches»)

C/ Pozoblanco n. 3, 14440 Villanueva de Córdoba (Cordova)

Tel. +34 957121084; Fax +34 957121084

informacion@jamondolospedroches.es

Il Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta «Los Pedroches» è un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro come organo di gestione della denominazione di origine protetta «Los Pedroches» mediante l'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura e della pesca dell'Andalusia (2), del 30 gennaio 1998, e disciplinata dal suo regolamento attuale, adottato mediante l'ordinanza del ministero regionale del 12 febbraio 2018. Rappresenta gli operatori coinvolti nella produzione del prodotto coperto dalla DOP, è governato dai principi di democrazia e di rappresentanza degli interessi economici e settoriali inclusi nella DOP e presta particolare attenzione alle minoranze, rappresentando equamente i vari interessi. Il Consejo Regulador possiede inoltre la capacità giuridica di avanzare la presente domanda di modifica in virtù della legislazione nazionale, più precisamente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 2/2011 del governo dell'Andalusia, del 25 marzo 2011, sulla pesca e sulla qualità dei prodotti alimentari.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Controlli sulla conformità al disciplinare e ai requisiti legislativi]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Il 12 gennaio 2014 è entrato in vigore in Spagna il Real Decreto 4/2014, del 10 gennaio 2014, che approva la norma di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e il controfiletto iberici (di seguito «standard di qualità» o «standard di qualità iberico») e abroga e sostituisce il precedente Real Decreto 1469/2007, del 2 novembre 2007, dallo stesso titolo. Tale norma di qualità prevede la normalizzazione del settore, con l'introduzione di requisiti obbligatori per i prodotti di suino iberico per i quali si sceglie di utilizzare le indicazioni ivi regolate, come nel caso dei prosciutti e delle paletas tutelati dalla DOP «Los Pedroches».

Si chiede pertanto una serie di modifiche al disciplinare della DOP, relativamente alle sezioni «Descrizione del prodotto», «Zona geografica», «Prova dell'origine», «Metodo di produzione», «Legame» ed «Etichettatura», con l'unico obiettivo di adeguarlo agli attuali requisiti della norma di qualità iberica per quanto riguarda le condizioni di gestione dei suini, la razza e le denominazioni di vendita dei prodotti, e al fine di fornire agli operatori un documento completo. Inoltre tutti i riferimenti al Real Decreto 1469/2007, del 2 novembre 2007, sono stati sostituiti da riferimenti al Real Decreto 4/2014 del 10 gennaio 2014.

Nonostante tali modifiche, sono state mantenute le condizioni stabilite nel disciplinare originale della DOP, più restrittive rispetto a quelle previste dalla norma di qualità, in particolare quelle relative alla gestione dei suini (principalmente la dieta e l'esercizio fisico) e alla percentuale minima di purezza iberica, che conferiscono alla materia prima le caratteristiche essenziali necessarie per la produzione di prodotti unici ed esclusivi come i prosciutti e le paletas della DOP «Los Pedroches».

Altre modifiche non derivanti dai cambiamenti introdotti con la norma di qualità iberica sono state richieste su iniziativa del Consejo Regulador e riguardano principalmente il processo di produzione. La giustificazione di tali modifiche è riportata nel presente documento.

5.1.   Descrizione del prodotto

1.

Il disciplinare originale prevedeva la possibilità di utilizzare suini di razza iberica per un minimo del 75 % (secondo la classificazione legale stabilita dal Real Decreto 1469/2007, del 2 novembre 2007, ora abrogato) nella produzione di prosciutti e paletas tutelati dalla DOP. Nonostante l’attuale norma di qualità iberica (adottata con il Real Decreto 4/2014 del 10 gennaio 2014) permetta ancora di utilizzare suini di razza iberica al 75 % per produrre prosciutti e paletas commercializzati come «iberici», il disciplinare limita i pezzi per la certificazione della DOP a quelli provenienti da suini con purezza genetica iberica al 100 %. È stata quindi eliminata la possibilità di utilizzare suini incrociati con altre razze non autoctone.

Di conseguenza, la descrizione che segue, tratta dal disciplinare originale (sezione B.2. «Razze ammissibili»):

«L'unico tipo di suino adatto a fornire pezzi per la produzione di prosciutti e paletas della denominazione di origine protetta “Los Pedroches” è la razza suina iberica, di tutte le stirpi, composta per almeno il 75 % da suino iberico e per un massimo del 25 % da Duroc o Duroc Jersey, come richiesto dal Real Decreto n. 1469/2007, del 2 novembre 2007, che adotta la norma di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e il controfiletto iberici, o la legge che lo sostituisce [...]»

è stata sostituita, nel nuovo disciplinare, dalla descrizione seguente:

«Gli unici suini idonei a fornire pezzi per la produzione di prosciutti e paletas a denominazione di origine protetta “Los Pedroches” sono i suini di razza iberica al 100 %, conformemente al Real Decreto 4/2014, del 10 gennaio 2014, che adotta la norma di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e il controfiletto iberici, [...]».

Nel documento unico è stato eliminato il paragrafo seguente del punto 4.2. «Descrizione» (vecchio formato o scheda riepilogativa):

«Il tipo di bestiame idoneo alla fornitura delle parti necessarie alla produzione di prosciutti e paletas protetti dalla denominazione d'origine è il suino iberico in tutte le sue stirpi; ad essere ammessi sono gli esemplari che abbiano un 75 % minimo di sangue della suddetta razza e un 25 % massimo di sangue delle razze Duroc o Duroc Jersey, purché provengano da madri di pura razza iberica, secondo quanto disposto dal Real Decreto 1469/2007 del 2 novembre.».

Motivazione

Tale modifica, giustificata dalla possibilità di stabilire nel disciplinare requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legislazione generale, ha lo scopo di limitare la produzione tutelata dalla DOP ai prodotti della massima qualità commerciale del settore. Il suino iberico (originario della penisola iberica) è una razza rurale, perfettamente adattata al clima e alla vita nella dehesa [pascolo boscoso caratteristico della Spagna centrale e meridionale, costituito da prati con specie erbacee – utilizzati per il pascolo di bovini, caprini e ovini – e da specie arboree appartenenti al genere Quercus, come il leccio (Quercus ilex ssp. ballota)], che produce carne molto marezzata e con aroma e sapore intensi. I consumatori, che riconoscono la natura unica dei prosciutti e delle paletas«iberici», sono sempre più consapevoli delle diverse classificazioni commerciali che esistono in base alla purezza genetica dei suini e alla loro alimentazione, e preferiscono i prodotti provenienti da suini iberici al 100 %. Inoltre la presente modifica contribuirà a preservare la purezza della razza iberica.

2.

Per quanto riguarda i suini idonei alla fornitura delle parti necessarie alla produzione di prosciutti e paletas protetti dalla DOP, nel disciplinare originale (sezione B.2. «Razze ammissibili») il requisito seguente:

«[...] trascorrano tutte le fasi della propria vita, dalla nascita fino all'ingrasso finale, nella zona geografica delimitata e definita nel presente documento [...]»

è sostituito da:

«[...] siano stati sottoposti a tutte le fasi di produzione nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento.».

Di conseguenza, nel disciplinare di produzione, il paragrafo seguente (sezione D.1. «Provenienza, marcatura e ispezione degli animali»):

«L'intera vita dei suini, dalla nascita all'ingrasso finale, si è svolta e si completa nelle aziende iscritte nei registri del Consejo Regulador per la denominazione d'origine protetta “Los Pedroches”, e quindi nella sfera di produzione di quest'ultima.»

è sostituito da:

«Ogni fase di produzione cui sono stati sottoposti i suini si è svolta e si è conclusa in aziende iscritte nei registri del Consejo Regulador per la denominazione d'origine protetta “Los Pedroches”, e quindi nella sfera di produzione di quest'ultima.».

Infine la modifica riguarda anche i punti della scheda riepilogativa seguenti: 4.2. «Descrizione» (secondo cui è necessario che gli animali «[...] trascorrano tutte le fasi della propria vita, dalla nascita all'ingrasso finale, nella zona geografica delimitata e definita nel presente documento»); 4.3. «Zona geografica» (secondo cui «[...] la nascita, l'allevamento e l'ingrasso dei suini» hanno luogo nella zona definita) e 4.4. «Prova dell'origine» (secondo cui «Tutte le fasi della vita dei suini, dalla nascita e allevamento fino all'ingrasso finale si svolgono [...] nel territorio definito [...]»). Al loro posto, il punto 3.4. «Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata», del nuovo documento unico specifica che le fasi sono le seguenti:

«Tutte le fasi della produzione avvengono all'interno della zona geografica delimitata. Esse sono:

l'allevamento e l'ingrasso dei suini, le cui zampe vengono utilizzate per realizzare il prodotto coperto dalla DOP;

la macellazione dell'animale e il sezionamento della carne;

tutte le fasi di preparazione, che comprendono: salagione, lavaggio, riposo, asciugatura/maturazione e stagionatura nei magazzini».

Motivazione

La formulazione originale del disciplinare richiedeva non solo che tutte le fasi della produzione dei prosciutti e delle paletas avvenissero nella zona geografica delimitata, ma anche che i suini che forniscono le materie prime per il prodotto (le carcasse, in particolare le zampe anteriori e posteriori) nascessero nella zona geografica delimitata. Questa fase non è stata inclusa nella stesura iniziale dell'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura e della pesca, del 30 gennaio 1998, nella quale si approva il regolamento che disciplina la denominazione di origine «Los Pedroches» e il suo Consejo Regulador, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del governo dell'Andalusia il 21 febbraio 1998, il cui articolo 5 prevede quanto segue:

«La zona di produzione in cui vengono allevati e ingrassati i suini le cui zampe sono poi utilizzate per produrre prosciutti e paletas a denominazione di origine “Los Pedroches” è costituita dalle dehesas popolate da lecci, quercia da sughero e quercia lusitana [...]».

La modifica richiesta si riferisce alle fasi di produzione (anziché alle fasi di vita del bestiame), limita l'esecuzione di tali fasi alla zona geografica delimitata ed elimina la restrizione sul luogo di nascita dei suini, che non era tecnicamente giustificata.

In particolare, come spiegato nella sezione del disciplinare intitolata «Zona geografica» o nella sezione del documento unico intitolata «Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata», le fasi che devono avvenire nella zona geografica sono l'allevamento e l'ingrasso finale dei suini, oltre a tutte le fasi di produzione.

In questo caso, la nascita dei suinetti è una fase della vita dell'animale (come si riflette nel disciplinare originale), ma non una fase della produzione dei prosciutti e delle paletas coperti dalla DOP. Questa motivazione è suffragata anche dal fatto che i suinetti in questione possono essere utilizzati per scopi diversi dalla macellazione ai fini della preparazione dei prodotti coperti dalla DOP (consumo sotto forma di maialino da latte fritto, ad esempio), e dal fatto che il requisito genetico che devono soddisfare (100 % razza iberica nel caso della DOP) non è influenzato dal luogo di nascita.

Inoltre, come spiegato nella sezione specifica sul legame, è il modo in cui vengono gestiti i suini, in particolare il successivo processo di ingrasso in regime di pascolo allo stato brado dopo lo svezzamento (evidenziando l'impatto che i pascoli nelle dehesas hanno sulla dieta dei suini), che è importante per ottenere il prodotto finale e gli conferisce le sue caratteristiche. Il luogo di nascita dei suini non è tuttavia rilevante per ottenere il prodotto, né influisce sulla qualità del medesimo.

In più, uno studio tecnico (Relazione sull'irrilevanza del luogo di nascita e del sistema di allevamento sulla qualità finale dei maiali della DOP «Los Pedroches» del dott. Vicente Rodríguez Estévez, medico veterinario, PhD, Dipartimento di produzione animale dell'Università di Cordova), suffragato dalla letteratura esistente, ha concluso tra l'altro che il requisito della nascita dei suini nella zona geografica delimitata «non ha alcuna base tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative del prodotto finale, in quanto non le influenza; esse dipendono invece in modo cruciale dall'alimentazione assunta dal suino negli ultimi 2 o 3 mesi di vita, ossia dall'erba e dalle ghiande la cui qualità dipende dall'ambiente fisico della valle de “Los Pedroches” e delle zone limitrofe».

L'eliminazione dell'obbligo che i suini nascano esclusivamente all'interno dei confini della zona geografica è giustificata anche dalla necessità di preservare il valore biologico e ambientale della dehesa. L'allevamento di suini iberici nella fase iniziale della vita al di fuori delle tradizionali aziende delle dehesas ha il vantaggio di evitare l'impatto ambientale negativo che gli allevatori, tradizionalmente confinati in piccole aree delle dehesas, hanno altrimenti su questo luogo, senza apportare alcun vantaggio né migliorare la qualità dei suini o allevare suini più esclusivi. Occorre anche tenere presente che la produzione di suinetti è diventata molto più intensiva e professionale, con un conseguente sovraffollamento del bestiame che, tra gli altri effetti dannosi per la dehesa, genera un eccesso di liquami o escrementi, rappresentando così una minaccia per il suolo e gli alberi della medesima.

Infine, l'eliminazione di quest'obbligo contribuirà a ridurre il problema della consanguineità tra i suini utilizzati per ottenere il prodotto tutelato, che è la conseguenza della produzione su piccola scala di suinetti in aziende tradizionali con un branco ridotto di animali riproduttori, e che può avere un impatto negativo sull'efficienza del processo produttivo e persino sulla qualità del prodotto finale. I suoi effetti principali includono tassi di nascita e di crescita più bassi, nonché la comparsa di deformità, con conseguente riduzione dell'ovulazione nelle scrofe e tassi di mortalità prenatale più elevati, che aggravano così il rischio di estinzione della specie.

3.

Poiché l’attuale norma di qualità iberica ha eliminato la categoria di prosciutti e paletas«Recebo», il disciplinare e il documento unico sono stati modificati di conseguenza.

La categoria di pezzi seguente coperta dal disciplinare è stata quindi eliminata (sezione B.3. «Categorie di pezzi»):

«-

prosciutti e paletas iberici di “Recebo”: ottenuti da suini che, in seguito a un periodo di pascolo allo stato brado nelle dehesas della regione, durante il quale si alimentano esclusivamente di ghiande ed erba e aumentano il peso di almeno 29 kg, se necessario ricevono, nel medesimo regime di pascolo, un'alimentazione integrata con una razione giornaliera di mangimi a base di cereali e leguminose controllati e autorizzati dal Consejo Regulador. Per tali suini i valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia devono rientrare nei parametri previsti per la categoria “Recebo”. Tali parametri vengono decisi dal Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta “Los Pedroches” per ogni campagna di commercializzazione. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità di allevamento dei suini della categoria “Recebo” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches” non deve essere superiore a 2 suini iberici per ettaro; tale densità può tuttavia essere ridotta in seguito al calcolo della disponibilità di ghiande effettuato dai valutatori della struttura di controllo di detto Consejo Regulador. I pezzi sono identificati con un sigillo rosso e l'etichetta “Recebo” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”».

Nel documento unico è stato eliminato il paragrafo seguente (punto 4.2. «Descrizione»– vecchio formato):

«-

prosciutti e paletas iberici di “Recebo”: ottenuti da suini che, in seguito a un periodo di pascolo allo stato brado nelle dehesas della regione, durante il quale si alimentano esclusivamente con ghiande ed erba e aumentano il peso di almeno 8,75 kg, se necessario ricevono, nel medesimo regime di pascolo, un'alimentazione integrata con una razione giornaliera di mangimi a base di cereali e leguminose controllati e autorizzati dal Consejo Regulador. Per tali suini i valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia devono rientrare nei parametri previsti per la categoria “Recebo”. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità dei suini della categoria “Recebo” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 2 suini iberici per ettaro».

4.

Le definizioni delle categorie «de Bellota» e «Cebo de Campo» sono state modificate in «Bellota 100 % Ibérico» e «Cebo de Campo 100 % Ibérico».

Di conseguenza, i paragrafi seguenti del disciplinare (sezione B.3. «Categorie di pezzi»):

«I prosciutti e le paletas sono classificati come segue in base all'alimentazione dei suini, conformemente al Real Decreto n. 1469/2007 del 2 novembre 2007:

Prosciutti e paletas iberici “Bellota”: ottenuti da suini ingrassati nella fase finale di pascolo allo stato brado nelle dehesas della regione e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba, i cui valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia rientrino nei parametri previsti per la categoria “Bellota”. Tali parametri vengono decisi dal Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta “Los Pedroches” per ogni campagna di commercializzazione. [...] I pezzi sono identificati con un sigillo nero e l'etichetta “Bellota” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”. [...]

Prosciutti e paletas iberici “Cebo de Campo”: ottenuti da suini ingrassati nella fase finale in regime di pascolo nelle dehesas della regione, principalmente con risorse naturali della dehesa, come erba, pascoli o stoppie a seconda della stagione, integrate se necessario da una razione giornaliera di [...] mangime [...]. I pezzi sono identificati con un sigillo giallo e l'etichetta “Cebo de Campo” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”».

sono sostituiti con:

«I prosciutti e le paletas sono classificati come segue in base alla razza e all'alimentazione dei suini, conformemente al Real Decreto n. 4/2014 del 10 gennaio 2014:

prosciutti e paletas“Bellota 100 % Ibérico”: ottenuti da suini geneticamente puri al 100 % di razza iberica, conformemente al Real Decreto n. 4/2014, del 10 gennaio 2014, e ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nelle dehesas della regione e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba. [...] I pezzi sono identificati con un sigillo nero e l'etichetta “Bellota 100 % Ibérico” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”.

Prosciutti e paletas“Cebo de Campo 100 % Ibérico”: ottenuti da suini geneticamente puri al 100 % di razza iberica, conformemente al Real Decreto n. 4/2014, del 10 gennaio 2014, ingrassati in regime di pascolo nelle dehesas della regione, principalmente con le risorse naturali della dehesa, come l'erba, i pascoli o le stoppie a seconda della stagione, integrate se necessario da una razione giornaliera di [...] mangime [...] I pezzi sono identificati con un sigillo verde e l'etichetta “Cebo de Campo 100 % Ibérico” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”».

Nel documento unico, il paragrafo seguente (punto 4.2. «Descrizione»– vecchio formato):

«In virtù di quanto disposto dal Real Decreto 1469/2007, del 2 novembre 2007, esistono tre differenti tipi di prosciutto e paletas ottenuti dalle diverse varietà di suini classificati in base alla razza e al tipo di alimentazione ricevuta nella fase finale di ingrasso: Sono divisi in tre categorie:

Prosciutti e paletas iberici “Bellota”: ottenuti da suini ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nelle dehesas e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba, i cui valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia rientrino nei parametri previsti per la categoria “Bellota”. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità dei suini rientranti nella categoria “Bellota” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 1 suino iberico per ettaro.

[...]

Prosciutti e paletas“Cebo de Campo”: ottenuti da suini ingrassati in regime di pascolo nelle dehesas della regione, principalmente con le risorse naturali delle praterie quali erba, pascoli o residui di coltivazione a seconda del periodo dell'anno, integrate se necessario da una razione giornaliera di mangimi a base di cereali e leguminose controllati e autorizzati dal Consejo Regulador. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di risorse nella dehesa, la densità dei suini della categoria “Cebo de Campo” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 12 suini iberici per ettaro».

sono sostituiti dai paragrafi seguenti (punto 3.2. «Descrizione del prodotto» – formato attuale):

«I vari pezzi sono classificati in base alla razza e al tipo di alimentazione che i suini hanno ricevuto durante la fase finale d'ingrasso, come segue:

Prosciutti e paletas“Bellota 100 % Ibérico”: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nella dehesa e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba.

Prosciutti e paletas“Cebo de Campo 100 % Ibérico”: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati in regime di pascolo nelle dehesas della regione, principalmente con le risorse naturali della dehesa integrate, se necessario, da una razione giornaliera di mangime.».

Motivazione

Oltre al fattore alimentazione, la norma di qualità iberica ha introdotto il fattore razza nella classificazione dei prodotti, con l'obbligo di identificare la percentuale di razza iberica nei suini utilizzati per la produzione dei prodotti. Poiché il disciplinare della DOP è limitato ai prodotti 100 % iberici, le categorie «de Bellota» e «Cebo de Campo» hanno dovuto essere ridefinite come «Bellota 100 % Ibérico» e «Cebo de Campo 100 % Ibérico».

5.

È stata aggiunta l’opzione di ridurre la densità massima di allevamento di suini per ettaro, conformemente ai parametri stabiliti dalla norma di qualità per la categoria «de Bellota».

Di conseguenza, il paragrafo seguente del disciplinare (sezione B.3. «Categorie di pezzi»):

«Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità di allevamento dei suini della categoria “de Bellota” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 1 suino iberico per ettaro; tale densità può tuttavia essere ridotta in seguito al calcolo della disponibilità di ghiande effettuato dai valutatori della struttura di controllo di questo Consejo Regulador.»

è sostituito da:

«Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità di allevamento dei suini rientranti nella categoria della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 1 suino iberico per ettaro; tale densità può tuttavia essere ridotta in base alle disposizioni dell'allegato al Real Decreto 4/2014, del 10 gennaio 2014, relativo alla densità massima di allevamento consentita, determinata dalla copertura forestale sul recinto SIPA (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) “SIGPAC” (Sistema di informazione geografica per le parcelle agricole) – cfr. la sezione E.1 di questo documento – o dal calcolo della disponibilità di ghiande effettuato ogni anno dai valutatori della struttura di controllo di questo Consejo Regulador.».

La modifica riguarda anche il punto 4.2. «Descrizione», del vecchio documento unico, che analogamente affermava che «la densità di allevamento dei suini della categoria “Bellota” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve superare 1 suino iberico per ettaro».

Motivazione

Per quanto riguarda i requisiti stabiliti per la categoria «de Bellota», il disciplinare originale prevedeva l'opzione di ridurre la densità massima di bestiame stabilita di 1 suino per ettaro in base al calcolo della disponibilità di ghiande effettuato dai valutatori della struttura di controllo. Tale ispezione di densità risponde alla necessità di garantire che i suini siano nutriti con le ghiande e di migliorare il loro contributo all'ecosistema della dehesa.

Per allineare il disciplinare alla norma di qualità iberica è stata aggiunta l'opzione di ridurre la densità massima di suini per ettaro, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della norma di qualità, intitolato «Densità massima ammissibile determinata dalla copertura forestale sul recinto SIPA (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) SIGPAC (Sistema di informazione geografica per le parcelle agricole)». Il SIGPAC è un'applicazione del governo spagnolo (ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione) che permette di identificare geograficamente le parcelle (in questo caso, situate nella zona delimitata nel disciplinare della DOP) utilizzate dal bestiame, nonché la loro superficie aerea coperta da alberi appartenenti al genere Quercus sp. che producono ghiande.

6.

Il peso minimo previsto dalla norma di qualità per i prosciutti e le paletas iberici al 100 % è stato introdotto sia nel disciplinare (sezione B.4. «Caratteristiche fisiche e organolettiche») sia nel documento unico (punto 3.2. «Descrizione del prodotto» – formato attuale):

«Peso minimo di 5,75 kg per i prosciutti e di 3,7 kg per le paletas».

Motivazione

La norma di qualità iberica regolamenta il peso minimo dei prosciutti e delle paletas da commercializzare con la denominazione «Ibérico». Questa descrizione (che corrisponde al peso minimo stabilito dalla norma di qualità per i prosciutti e le paletas iberici al 100 %) è stata quindi inclusa tra le caratteristiche fisiche del prodotto.

7.

È stata aggiunta l’opzione di lasciare l’unghia sui prosciutti e sulle paletas quando vengono venduti interi. Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione B.4. «Caratteristiche fisiche e organolettiche») e del documento unico (punto 3.2. «Descrizione del prodotto» – formato attuale) è stato pertanto modificato:

«Aspetto esterno: forma allungata, stilizzata, rifinita dal cosiddetto taglio serrano a “V”. L'unghia viene conservata per una più facile identificazione.»

mediante il chiarimento seguente:

«Aspetto esterno: forma allungata, stilizzata, rifinita dal cosiddetto taglio serrano a “V”. Quando sono venduti interi, l'unghia viene conservata per una più facile identificazione.».

Motivazione

II disciplinare originale, nella parte relativa alle caratteristiche fisiche del prodotto, prevedeva la conservazione dell'unghia per facilitarne l'identificazione.

Mantenere l'unghia sui prosciutti e sulle paletas iberici è effettivamente un segno distintivo, ma ha senso farlo solo quando i pezzi sono immessi sul mercato interi, come avviene tradizionalmente nella maggior parte dei casi. Il disciplinare originale prevedeva tuttavia anche l'opzione di vendere i prodotti in forma disossata, porzionata o affettata (forme mantenute anche nel nuovo disciplinare), nel qual caso non è possibile mantenere l'unghia come parte del suo aspetto esterno.

5.2.   Zona geografica

1.

La frase seguente nel disciplinare di produzione (sezione C, «Zona geografica»):

«Tutte le fasi della vita dei suini, dalla nascita e allevamento fino all'ingrasso finale, si svolgono in questo territorio sotto il controllo del Consejo Regulador. Analogamente, tutte le fasi di produzione dei prosciutti e delle paletas iberici, dalla macellazione e lo squartamento dei suini iberici alla loro successiva stagionatura e maturazione, si svolgono qui.»

è sostituita da:

«Tutte le fasi di produzione a cui vengono sottoposti i suini – l'allevamento e l'ingrasso finale – si svolgono in questo territorio e sono ispezionate dalla struttura di controllo. Analogamente, tutte le fasi di produzione dei prosciutti e delle paletas iberici, dalla macellazione e lo squartamento dei suini iberici alla loro successiva stagionatura e maturazione, si svolgono qui.»

Nel documento unico (punto 4.3. «Zona geografica»), la frase seguente:

«La zona geografica in cui hanno luogo la nascita, l'allevamento e l'ingrasso dei suini le cui cosce e spalle vengono utilizzate per la produzione di prosciutti e paletas recanti la denominazione d'origine “Los Pedroches”, nonché l'intero processo di elaborazione, macellazione e sezionamento dei suini iberici e le successive fasi di salagione, stagionatura, asciugatura e maturazione dei pezzi, comprende[...]»

è stata sostituita come segue:

«La zona geografica in cui hanno luogo l'allevamento e l'ingrasso dei suini le cui cosce e spalle vengono utilizzate per la produzione di prosciutti e paletas recanti la denominazione d'origine protetta “Los Pedroches”, nonché l'intero processo di elaborazione, macellazione e sezionamento dei suini iberici e le successive fasi di salagione, stagionatura, asciugatura e maturazione dei pezzi, comprende[...]».

Motivazione

Questa modifica è giustificata dalle ragioni già esposte nella modifica n. 2 alla «Descrizione del prodotto».

Inoltre il disciplinare originale affermava erroneamente che le varie fasi sono «ispezionate dal Consejo Regulador», mentre in realtà questo compito è svolto dalla struttura di controllo. L'errore è stato corretto nella nuova formulazione proposta.

5.3.   Prova dell’origine

1.

In seguito all’eliminazione della categoria di prosciutti e paletas «Recebo», conformemente alla norma di qualità iberica (cfr. la modifica n. 3 alla «Descrizione del prodotto»), il paragrafo seguente del disciplinare (sezione D.2. «Identificazione, marcatura e ispezione dei pezzi»):

«e)

Questi prosciutti e paletas devono essere identificati da un sigillo, numerato in sequenza per ogni campagna di commercializzazione e per ciascuna delle tre categorie di mangimi definite sopra in questo disciplinare.»

è sostituito dal testo seguente:

«e)

Questi prosciutti e paletas devono essere identificati da un sigillo, numerato in sequenza per ogni campagna di commercializzazione e per ciascuna delle due categorie di mangimi definite sopra in questo disciplinare.».

Analogamente, il paragrafo seguente del disciplinare (sezione D.6. «Origine del mangime dei suini»):

«Per quanto riguarda questa fase finale di ingrasso, si possono distinguere tre categorie. In ognuna di esse la distinzione nella qualità dei prodotti è determinata dalle sostanze naturali di cui si nutrono liberamente i suini nella dehesa in ogni stagione».

è stato sostituito dal paragrafo seguente (sezione D.5. «Origine del mangime dei suini»):

«Per quanto riguarda questa fase finale di ingrasso, si possono distinguere le categorie che seguono. In ognuna di esse la distinzione nella qualità dei prodotti è determinata dalle sostanze naturali di cui si nutrono liberamente i suini nella dehesa in ogni stagione».

Nella stessa sezione, il paragrafo seguente è stato eliminato dal disciplinare:

«“Recebo”: nella fase finale di ingrasso i suini si nutrono dapprima esclusivamente di ghiande ed erba – raggiungendo un peso minimo aggiuntivo di 29 kg – e successivamente passano a un regime di pascolo a base di erba e di altre sostanze naturali nelle dehesas degli allevamenti iscritti nei registri della denominazione d'origine protetta. Se necessario, in questa fase l'alimentazione viene integrata con mangimi autorizzati e controllati dal Consejo Regulador. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita e delimitata nel presente documento è in questo caso pari all'85 % minimo.».

2.

Le prove analitiche della composizione acidica del grasso con la tecnologia della gascromatografia sono state eliminate.

Il paragrafo seguente del disciplinare è stato eliminato (sezione D.3. «Prove analitiche»):

«D.3.

Prove analitiche.

Oltre ai necessari controlli in loco, l'analisi gascromatografica degli acidi grassi viene effettuata sul grasso ottenuto dallo scamone dei suini iberici al momento della macellazione, come stabilito nell'ordinanza PRE/3844/2004, del 18 novembre 2014, che stabilisce i metodi ufficiali per il prelievo di campioni dalle carcasse dei suini iberici e il metodo di analisi per determinare la composizione degli acidi grassi dei lipidi totali del tessuto adiposo sottocutaneo dei suini iberici, al fine di verificare che i parametri analitici rientrino in quelli stabiliti per ogni tipo di mangime.».

Di conseguenza, le sottosezioni che lo seguono sono state rinumerate («D.3», «D.4», ecc.).

Motivazione

Le caratteristiche del grasso dei suini iberici dipendono dal tipo di alimentazione ricevuta nella fase finale di ingrasso. L'analisi utilizzata di recente per distinguere le qualità dei mangimi è stata quella dei profili degli acidi grassi del grasso, mediante l'utilizzo di tecniche di gascromatografia.

I risultati di studi recenti condotti in questo settore hanno dimostrato che la determinazione del profilo degli acidi grassi mediante gascromatografia non è un metodo scientifico affidabile per classificare il bestiame in base ai diversi tipi di alimentazione che i suini iberici potrebbero ricevere. Si è scoperto che tale metodo di analisi del profilo degli acidi grassi dà origine a un gran numero di «falsi positivi» (suini classificati come «Bellota» che sono stati ingrassati con mangime) e di «falsi negativi» (suini non classificati come «Bellota» che sono stati ingrassati in regime di pascolo allo stato brado). Ciò conferma l'estrema variabilità dei fattori che influenzano il profilo lipidico finale dei suini – a parte l'alimentazione nella fase finale di ingrasso – come ad esempio la composizione dell'alimentazione nella fase preparatoria prima dell'ingrasso finale o la diversa quantità e qualità delle ghiande nelle diverse stagioni di pascolo allo stato brado.

Inoltre negli ultimi anni le aziende produttrici di mangimi hanno sviluppato, per i suini iberici, alimenti arricchiti di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto acido oleico (fino al 70 % degli acidi grassi totali), che nei suini ingrassati esclusivamente con mangimi forniscono un profilo di acidi grassi simile a quello fornito dal pascolo in regime di pascolo allo stato brado. I primi, però, non sono ingrassati con la forma di alimentazione tradizionale e i prodotti finali ottenuti sono chiaramente diversi per qualità e classificazione.

Quanto sopra ha indotto il ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione a eliminare questa analisi dalla norma di qualità iberica.

3.

Il paragrafo seguente del disciplinare originale (sezione D.5. «Identificazione, marcatura e ispezione della produzione in porzioni»):

«Gli stabilimenti di trasformazione registrati devono fare richiesta al Consejo Regulador per disossare, porzionare o affettare prosciutti o paletas che abbiano ottenuto la certificazione con la denominazione di origine protetta “Los Pedroches”, con 24 ore di anticipo.»

è stato modificato come segue (sezione D.4.·«Identificazione, marcatura e ispezione della produzione in porzioni»):

«Gli operatori registrati devono fare richiesta al Consejo Regulador per disossare, porzionare o affettare prosciutti o paletas che abbiano ottenuto la certificazione con la denominazione di origine protetta “Los Pedroches” prima di iniziare l'operazione.».

Motivazione

Questa modifica è dovuta solo a questioni organizzative relative agli operatori e al Consejo Regulador («operatori» nella nuova formulazione è sinonimo di «stabilimenti di trasformazione»). È sufficiente che gli operatori comunichino al Consejo Regulador tali operazioni (disossamento, porzionamento e/o affettatura), e ne facciano richiesta al medesimo, prima della loro esecuzione, senza dover rispettare l'obbligo di presentare le richieste con 24 ore di anticipo, vale a dire che possono eseguire le operazioni anche con un preavviso più breve.

4.

Nella sezione relativa all’alimentazione dei suini utilizzati per la produzione di prodotti con la denominazione «Cebo de Campo» (sezione D.5. «Origine dell’alimentazione dei suini» del nuovo disciplinare di produzione e sezione D.6. con lo stesso titolo nel vecchio disciplinare di produzione), pur mantenendo il requisito che «la proporzione di alimentazione originaria della zona geografica definita e delimitata nel presente documento sia almeno del 65 %», il paragrafo seguente del disciplinare:

«L'intera elaborazione dei mangimi destinati ai suini tutelati da questa denominazione d'origine protetta avviene comunque nella zona geografica delimitata nel presente documento.»

è sostituito dal testo seguente:

«L'elaborazione dei mangimi destinati ai suini tutelati da questa denominazione d'origine protetta avviene essenzialmente nella zona geografica delimitata nel presente documento. Il mangime è composto da una miscela costituita principalmente da cereali (grano, orzo e mais) e, in misura minore, da leguminose (piselli e soia). Una parte consistente degli ingredienti proviene da produzione tradizionale all'interno della zona geografica delimitata, ma una parte minore degli ingredienti, come la soia, fa eccezione. Ciò significa che non è tecnicamente possibile che il mangime provenga interamente dalla zona geografica delimitata; è stata quindi consentita l'aggiunta di mangimi provenienti da zone esterne a quest'ultima.

In ogni caso, il sistema di pascolo tradizionale richiesto dal sistema di allevamento e ingrasso stesso, e il fatto che solo un modesto quantitativo di mangime possa essere prodotto al di fuori del territorio, garantisce che la percentuale di sostanza secca totale ingerita proveniente dalla zona geografica delimitata – nel caso dei suini “Cebo de Campo” (la cui alimentazione è integrata da mangimi) – sia notevolmente superiore al minimo consentito dalla legislazione applicabile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013).».

Inoltre il contenuto seguente è stato aggiunto al documento unico nel punto 3.3. «Mangimi e materie prime»:

«Materie prime

Zampe di suino da:

suini “Bellota”: alimentazione finale esclusivamente a base di ghiande ed erba delle dehesas della zona geografica delimitata. Il mangime proviene quindi interamente dalla zona geografica delimitata descritta in questo documento.

suini “Cebo de Campo”: nella fase finale di ingrasso, i suini sono allevati al pascolo nelle dehesas della zona geografica delimitata e alimentati principalmente con prodotti naturali quali resti di ghiande, erba o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Se necessario, questa alimentazione è integrata con mangime. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo.

Mangimi

Il mangime utilizzato per integrare l'alimentazione dei suini “Cebo de Campo” è costituito da una miscela composta principalmente di cereali (grano, orzo e mais) e, in misura minore, di leguminose (piselli e soia). Una parte consistente degli ingredienti proviene da una produzione tradizionale all'interno della zona geografica delimitata, ma una parte minore degli ingredienti, come la soia, fa eccezione. Ciò significa che non è tecnicamente possibile che il mangime provenga interamente dalla zona geografica delimitata; è stata quindi consentita l'aggiunta di mangimi provenienti da zone esterne a quest'ultima.

In ogni caso, il sistema di pascolo tradizionale richiesto dal sistema di allevamento e ingrasso stesso, e il fatto che solo un modesto quantitativo di mangime possa essere prodotto al di fuori del territorio, garantisce che la percentuale di sostanza secca totale ingerita proveniente dalla zona geografica delimitata – nel caso dei suini “Cebo de Campo” (la cui alimentazione è integrata da mangimi) – sia notevolmente superiore al minimo consentito dalla legislazione applicabile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013).».

Motivazione

Come spiegato nel nuovo testo, non è tecnicamente possibile che il 100 % del mangime utilizzato provenga dalla zona geografica delimitata, poiché alcuni dei suoi componenti minori, come la soia, non sono prodotti localmente. In ogni caso, sono soddisfatte le circostanze secondarie previste dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013: i) né la qualità né le caratteristiche specifiche del prodotto dovute all'ambiente geografico sono compromesse, poiché queste sono dovute alla parte della dieta dei suini basata sulle risorse del pascolo nella dehesa, e ii) la quantità di mangime che non proviene dalla zona geografica delimitata non può in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

5.

La ridondanza in relazione alla percentuale di alimenti provenienti dalla zona geografica delimitata è stata eliminata dal testo. Nella stessa sezione (sezione D.6. «Origine dell’alimentazione dei suini» nel vecchio disciplinare), il paragrafo:

«Finché non arrivano a questa fase finale di ingrasso, i suini iberici sono nutriti al pascolo nelle dehesas degli allevamenti iscritti nei registri di questa denominazione di origine protetta, con sostanze naturali della dehesa quali erba, pascoli o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Questo tipo di alimentazione è integrato da razioni molto ridotte di mangimi autorizzati e controllati del Consejo Regulador. L'obiettivo di questa fase è quello di far crescere un suino di età avanzata e di peso molto basso, con un'elevata massa ossea e livelli di grasso molto bassi, in modo da ingrassarlo successivamente nella fase finale, che è quella che determina la qualità dei pezzi. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita e delimitata nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo.»

è stato sostituito dal paragrafo seguente (sezione D.5. «Origine dell'alimentazione dei suini» del nuovo disciplinare):

«Finché non arrivano a questa fase finale di ingrasso, i suini iberici sono nutriti al pascolo nelle dehesas degli allevamenti iscritti nei registri di questa denominazione di origine protetta, con sostanze naturali della dehesa quali erba, foraggio o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Il tutto è integrato da piccolissime razioni di mangime autorizzate e sottoposte al controllo del Consejo Regulador. L'obiettivo di questa fase è quello di far crescere un suino di età avanzata e di peso molto basso, con un'elevata massa ossea e livelli di grasso molto bassi, in modo da ingrassarlo successivamente nella fase finale, che è quella che determina la qualità dei pezzi.».

La modifica riguarda anche il punto 3.3. «Mangimi e materie prime», del documento unico che afferma, nel caso dei suini «Cebo de Campo», che «la percentuale di mangimi originari della zona geografica definita e delimitata nel presente documento è di almeno il 65 %».

Motivazione

L'ultima frase è stata eliminata: La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita e delimitata nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo. Il motivo è che si tratta di un requisito ridondante, in quanto già presente nel paragrafo immediatamente precedente relativo alla categoria «Cebo de Campo». Questa percentuale minima di mangime proveniente dalla zona geografica si applica solo a questa categoria, poiché per la categoria «Bellota» durante questa fase il 100 % del mangime deve provenire dalla zona geografica delimitata.

6.

Nel documento unico, la sezione «Prova dell’origine» è stata interamente eliminata per allinearsi al nuovo formato previsto dall’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014.

5.4.   Metodo di produzione

1.

Nel disciplinare, nella sezione E.1. «Pratiche di allevamento e tipi di suini», alla lettera a), «Cerdo de Bellota», i paragrafi seguenti:

«Peso all'inizio del periodo di pascolo in regime di pascolo allo stato brado: tra 92 kg e 115 kg (tra 8 e 10 arrobas spagnole).

[...]

Data finale per la macellazione: 31 marzo, in casi eccezionali, 15 aprile.

[...]

Densità massima del bestiame: Un suino iberico per ettaro di dehesa

sono modificati nel modo seguente:

«Peso della partita all'inizio del periodo di pascolo in regime di pascolo allo stato brado: tra 92 kg e 115 kg (tra 8 e 10 arrobas spagnole).

[...]

Il periodo di pascolo allo stato brado dei suini deve iniziare tra il 1o ottobre e il 15 dicembre e le date per la macellazione devono essere fissate tra il 15 dicembre e il 31 marzo.

[...]

La densità massima di suini consentita deve essere stabilita come segue, conformemente al Real Decreto 4/2014, del 10 gennaio 2014, purché non superi la densità massima di un suino iberico per ettaro di dehesa:

Superficie boschiva coperta nelle parcelle SIPA che compongono l'azienda

(percentuale)

Densità massima di bestiame consentita nell'azienda

(suini per ha)

Fino a 10

0,25

Fino a 15

0,42

Fino a 20

0,58

Fino a 25

0,75

Fino a 30

0,92

Fino a 35

1

Più di 35

1 »

È aggiunto anche il paragrafo seguente:

«I recinti e le parcelle utilizzati per questo tipo di alimentazione sono definiti nel Real Decreto 4/2014, del 10 gennaio 2014 (vale a dire che devono essere identificati nel livello del pascolo allo stato brado del sistema SIPA “SIGPAC”), a condizione che si trovino all'interno del territorio definito nel presente disciplinare.».

Motivazione

Queste modifiche sono state apportate al solo scopo di allineare il disciplinare della DOP alla nuova norma di qualità iberica, che stabilisce i requisiti relativi alla densità massima consentita per i suini utilizzati per la produzione di prodotti con la denominazione «de Bellota» e regolamenta anche la data di inizio del periodo di pascolo allo stato brado e la data di macellazione.

2.

In seguito all’eliminazione della categoria di prosciutti e paletas«Recebo» dalla norma di qualità iberica, è stato cancellato dal disciplinare il paragrafo seguente (sezione E.1. «Pratiche di allevamento e tipi di suini»):

«I suini “Recebo” presentano le caratteristiche seguenti:

Età minima di macellazione: 14 mesi.

Peso all'inizio del periodo di pascolo in regime di pascolo allo stato brado: tra 92 kg e 115 kg (tra 8 e 10 arrobas spagnole).

Dopo aver raggiunto un peso minimo di 29 kg (2,5 arrobas) esclusivamente con ghiande ed erba, l'ingrasso finale sarà realizzato esclusivamente con pascolo, sostanze naturali e mangimi autorizzati e controllati dal Consejo Regulador, che devono essere principalmente cereali e leguminose.

La data ultima per la macellazione è il 15 maggio.

Densità massima del bestiame: 2 suini iberici per ettaro di dehesa.».

La parola «Recebo» è stata eliminata anche dal paragrafo seguente:

«[...] mangimi autorizzati prodotti nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento per l'uso nelle categorie “Recebo” e “Cebo de Campo” [...]»

Ora si legge come segue:

«[...] mangimi autorizzati prodotti nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento per l'uso nella categoria “Cebo de Campo” [...]».

3.

La formulazione è stata allineata alla legislazione in vigore sulla registrazione degli stabilimenti nel settore dell’alimentazione animale.

Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione E.1. «Pratiche di allevamento e tipi di suini»):

«Il Consejo Regulador ha stilato un elenco positivo di mangimi autorizzati prodotti nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento per essere utilizzati nelle categorie “Recebo” e “Cebo de Campo” in base alla loro composizione, che deve essere principalmente a base di cereali e leguminose. Ha verificato la loro composizione rispetto al Real Decreto n. 1191/1998 sulla registrazione degli stabilimenti del settore dei mangimi.»

è così modificato:

«Il Consejo Regulador deve verificare che i mangimi autorizzati siano stati prodotti nella zona geografica delimitata e definita nel presente documento per essere utilizzati nella categoria “Cebo de Campo” in base alla loro composizione, che deve essere principalmente a base di cereali e leguminose. Deve inoltre verificare il rispetto delle disposizioni del Real Decreto 629/2019, del 31 ottobre 2019, sul registro generale delle imprese del settore dei mangimi, le condizioni per l'approvazione o la registrazione di tali imprese e i punti di entrata nazionali, le attività degli operatori del settore dei mangimi e il Comitato nazionale di coordinamento per i mangimi.».

Motivazione

A seguito dell'abrogazione del Real Decreto 1191/1998, del 12 giugno 1998, sull'autorizzazione e la registrazione delle imprese e degli intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale, la formulazione è stata allineata alla nuova legislazione.

4.

La frase seguente è stata eliminata dal disciplinare (sezione E.2. «Sulla macellazione e lo squartamento»):

«I suini devono arrivare al macello almeno 12 ore prima della macellazione, per smaltire la fatica del trasporto e garantire un livello minimo di riserve di glicogeno muscolare.».

Motivazione

Questo accorgimento è dovuto al fatto che mantenere i suini nel macello per più di 24 ore (il disciplinare originale prevedeva un periodo minimo di 12 ore) è contrario alle linee guida europee sul benessere degli animali. È quindi più appropriato richiedere semplicemente che i suini siano ricevuti e tenuti nel macello conformemente alle norme tecniche e sanitarie applicabili.

5.

Il paragrafo seguente nel disciplinare originale (sezione E.2. «Sulla macellazione e lo squartamento»):

«Gli arti delle carcasse di peso inferiore a 110 kg devono essere scartati.»

è sostituito da:

«Gli arti delle carcasse di peso inferiore a 108 kg devono essere scartati.».

Motivazione

Il motivo di questa modifica è l'allineamento del disciplinare della DOP alla nuova norma di qualità iberica, che stabilisce il peso minimo della carcassa a seconda della razza del suino. Per i suini iberici al 100 %, la norma di qualità iberica prevede un peso minimo della carcassa di 108 kg. Si tratta di una riduzione di soli 2 kg rispetto al peso minimo previsto dal disciplinare originale della DOP (110 kg), che incide in misura minima sul peso finale dei pezzi stagionati e non influisce sulla qualità del prodotto finale. La modifica è quindi giustificata semplicemente dal fatto che l'esatta correlazione con la norma di qualità facilita la gestione della carcassa.

6.

Per quanto riguarda il processo di riposo dei pezzi, il paragrafo seguente del disciplinare (Sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale»):

«Il tempo di permanenza nelle celle oscilla tra i 30 e i 90 giorni, a seconda del peso dei pezzi.»

è così modificato:

«Il tempo di permanenza nelle celle oscilla tra i 30 e i 90 giorni, a seconda del peso dei pezzi." Tuttavia questa fase può essere prolungata ulteriormente, sovrapponendosi alla fase di asciugatura/maturazione, per ottenere le condizioni ambientali naturali di temperatura e umidità relativa necessarie a garantire la corretta preparazione del prodotto secondo il metodo tradizionale.».

Motivazione

La nuova formulazione proposta è più in linea con le pratiche e le consuetudini di produzione tradizionali del territorio della DOP, determinate dal suo particolare clima. Storicamente le temperature in questa zona sono più estreme rispetto ad altre zone di produzione di prosciutto e paletas in Spagna, il che influisce sulla temperatura degli essiccatoi naturali, che sono più caldi nei mesi estivi e più freddi in inverno. Per effetto delle temperature elevate nei mesi estivi, potrebbe essere necessario concedere ai pezzi un periodo di adattamento tra la sala di post-salagione e l'essiccatoio naturale, dove le temperature possono raggiungere i 30 °C. In questo modo si eviteranno fluttuazioni improvvise delle condizioni di temperatura e umidità relativa dei prosciutti e delle paletas durante il passaggio da una fase all'altra, in quanto ciò potrebbe causare pezzi non perfettamente stagionati.

7.

Per quanto riguarda il processo di asciugatura/maturazione dei pezzi, il paragrafo seguente del disciplinare (sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale»):

«Si calcola che questo processo duri circa 6 mesi.»

è sostituito dal testo seguente:

«Si calcola che questo processo duri da 6 mesi a 1 anno.».

Motivazione

La nuova formulazione è più in linea con le pratiche e le consuetudini tradizionali nella produzione di prosciutti e paletas nel territorio della DOP, senza intaccare la qualità o il carattere specifico dei prodotti. La definizione di un intervallo («tra 6 mesi e 1 anno») fornisce maggiore chiarezza rispetto al calcolo della durata consueta («circa 6 mesi»).

8.

I periodi minimi di stagionatura sono stati adeguati alla nuova norma di qualità iberica, sostituendo il paragrafo seguente del disciplinare sul processo di stagionatura in magazzino (sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale»):

«La stagionatura in magazzino ha una durata minima di 18 mesi dall'inizio del processo di produzione per i prosciutti e di 12 mesi per le paletas

con il paragrafo seguente:

«I pezzi vengono stagionati in magazzino per un minimo di 2 anni dall'inizio del processo di produzione per i prosciutti e di 1 anno per le paletas.».

Analogamente il paragrafo seguente del punto 4.2. «Descrizione», del vecchio documento unico:

«Il periodo minimo di stagionatura è di 12 mesi per le paletas e di 18 mesi per i prosciutti.»

è sostituito dal paragrafo seguente (sezione 3.2. «Descrizione del prodotto»):

«Il periodo minimo di stagionatura è di 1 anno per le paletas e di 2 anni per i prosciutti.».

Motivazione

A seguito dell'introduzione dei periodi minimi di stagionatura previsti dalla nuova norma di qualità iberica, occorre aumentare il periodo di stagionatura dei prosciutti, il che non riduce in alcun modo i requisiti di qualità.

9.

Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale») e del documento unico (punto 3.5. «Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato») sulla manipolazione del prodotto finito:

«I magazzini registrati possono essere autorizzati a commercializzare i prosciutti e le paletas disossati “Los Pedroches” come “pezzi centrali”, “fette” o “porzioni”, a condizione che sia garantito che la provenienza del prodotto non è limitata alla zona di produzione e preparazione.»

è così modificato:

«I prosciutti e le paletas DOP “Los Pedroches” possono essere presentati alla vendita disossati, come pezzi centrali, fette o porzioni, purché siano confezionati e sia possibile identificarne l'origine. Questa operazione può essere effettuata da operatori che abbiano accettato e rispettino il protocollo operativo stabilito dal Consejo Regulador per garantire la tracciabilità, l'origine, l'identificazione e la qualità finale del prodotto, e che siano iscritti a tal fine nei registri del medesimo.».

Motivazione

Fornire maggiori garanzie sul mantenimento della tracciabilità del prodotto.

10.

Nel documento unico, la sezione «metodo di produzione» è stata interamente eliminata per allinearla al nuovo formato previsto dall’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014.

5.5.   Legame

1.

La sezione sul legame è riscritta.

La spiegazione seguente nella sezione F, «Legame con l'ambiente geografico» del disciplinare (e la spiegazione equivalente nel punto 4.6, «Legame» della scheda riepilogativa):

«Nella zona geograficamente conosciuta come “Los Pedroches”, e in generale in tutta l'area settentrionale della provincia di Cordova, il leccio copre circa 300 000 ettari di dehesa, che costituiscono il 10 % del totale nazionale, circa 3 milioni di ettari. Sin da tempi remoti in tale sistema agro-silvo-pastorale si è sviluppata un'importante attività di allevamento in regime estensivo, nell'ambito della quale assumono particolare prominenza l'allevamento e lo sfruttamento del suino iberico, animale che beneficia delle proprietà nutritive del frutto della quercia. Senza la presenza dei suini, questo ecosistema probabilmente scomparirebbe.

Questa fertile foresta, che in passato copriva gran parte della regione mediterranea, è stata ridotta ad alcune zone della Spagna, come quella in questione, per via dei dubbi nutriti sulla sua redditività economica. Le dehesas furono acquistate nel XVI secolo dalla corona e successivamente destinate a vari usi - tra i quali il pascolo allo stato brado - perlopiù tramite aste. Successivamente, nel XIX secolo le terre furono secolarizzate, sebbene venisse comunque mantenuto un certo controllo sui tipi di coltivazione a cui esse erano destinate, circostanza che, assieme ad altre successive normative relative al disboscamento e alla cura dei querceti, ha fatto sì che l'ecosistema assumesse il suo aspetto attuale.

L'attuale densità di alberi del genere Quercus nella dehesa di “Los Pedroches” varia tra 40 e 50 per ettaro. La pratica di seminare cereali nella dehesa è stata abbandonata nella parte orientale del distretto, sebbene sia stata conservata nella parte occidentale. In generale, ogni 8o anno è un anno di seme. Il raccolto medio di ghiande nella regione è pari a circa 1 000 kg/ha.

Il suino iberico è senza dubbio l'animale che, per il suo comportamento, è il più adatto naturalmente al sistema di pascolo allo stato brado. Il suino iberico, il cui ingrasso termina con questo regime di alimentazione, è l'unico in grado di fornire all'industria la materia prima per la produzione di prodotti a base di carne tanto apprezzati dai consumatori finali.

Questo regime di allevamento dura almeno 15 mesi, di cui gli ultimi 4 o 5 vengono utilizzati per il pascolo allo stato brado, che inizia a fine di ottobre o primi di novembre, a seconda dell'anno, e può durare fino all'inizio di marzo. Durante questo periodo, gli animali completano il loro ingrasso, alimentandosi in modo del tutto naturale e in regime di libertà del frutto del leccio, della quercia da sughero e della quercia lusitana – la ghianda – e sfruttando i pascoli naturali della zona utilizzabili in questo periodo dell'anno. È importante osservare che questa è l'unica zona della dehesa in cui la quercia lusitana produce frutti. La ghianda di questa specie matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle altre specie del genere Quercus. Per i suini di razza iberica è pertanto possibile anticipare il periodo di pascolo allo stato brado. Tutti i fattori sopra esposti assumono enorme rilevanza nel determinare le caratteristiche dei prodotti tutelati dalla denominazione d'origine protetta “Los Pedroches”. È opportuno rilevare che i suini della zona di “Los Pedroches” sono gli unici che si nutrono in larga misura delle ghiande di questo albero, il che è significativo in termini di legame tra il prodotto e la zona inclusa nella denominazione di origine protetta.

Le stirpi di suino iberico più comuni all'interno del distretto in questione sono il lampiño, la negra entrepelada, la retinta e il torbiscal. Si vorrebbero anche sottolineare gli sforzi che si stanno compiendo per recuperare la stirpe “negro de Los Pedroches”, una varietà originaria del distretto che si è quasi estinta, ma che ora si cerca di riportare in auge.

Dai dati storici di produzione di questo animale raccolti dal ministero dell'Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale del governo andaluso, si può dedurre che, nella zona di produzione, ogni anno vengono ingrassati con le ghiande circa 50 000 suini, una cifra che oscilla a seconda della quantità di frutto prodotta annualmente nella dehesa.

Questo tipo di gestione del bestiame, la cui caratteristica saliente è il già citato pascolo tradizionale allo stato brado nella fase finale di ingrasso, assicura l'accumulo di grasso il cui punto di fusione è inversamente proporzionale alla quantità di ghiande consumate, conferendo alla carne l'aroma e la succosità che la caratterizzano. Inoltre l'esercizio fisico svolto dai suini in questa fase ne rende la consistenza muscolare più soda e caratterizzata da una migliore distribuzione del grasso.

Le straordinarie qualità organolettiche dei prosciutti e delle paletas tutelati dalla denominazione d'origine protetta derivano da un sistema di allevamento diverso dagli altri e unico al mondo qual è il sistema di pascolo già citato che, durante la fase finale di ingrasso, consente agli animali di beneficiare di tutte le risorse naturali della dehesa, principalmente ghiande ed erba, che costituiscono il fattore essenziale grazie al quale i prodotti acquistano una composizione di grassi impossibile da ottenere con altri sistemi di produzione.

Nelle dehesas a nord della provincia di Cordova, si trova la più alta percentuale di lecci rispetto ad altre specie del genere Quercus sp. di tutta la penisola iberica. Questo aspetto è significativo in termini di tipo di ghianda di cui i suini si nutrono nella zona geografica che rientra nella denominazione di origine protetta.

Occorre sottolineare l'importanza del pascolo della dehesa nell'alimentazione dei suini iberici allevati in regime estensivo quale elemento caratterizzante e differenziante del prodotto finito tutelato da questa denominazione d'origine e di conseguenza evidenziare il legame del prodotto con la zona geografica dal quale proviene. La quantità e il tipo di vegetazione presente nelle dehesas di “Los Pedroches” durante tutto l'anno sono inconsueti, perché la vegetazione presente nelle altre dehesas è diversa. Anche in questo caso, ciò dimostra l'importanza delle ghiande e dei pascoli di una zona specifica nel distinguere il prodotto e nel determinarne le proprietà organolettiche finali.

In realtà, il mercato è di per sé la prova dell'eccellenza dei prosciutti e delle paletas di “Los Pedroches”, dato che gran parte degli animali selezionati, allevati e ingrassati nella zona per ottenere alimenti di alta qualità nutrizionale sono tradizionalmente esportati in altre parti del paese, dove sono macellati. La successiva preparazione e commercializzazione ha dato loro un valore aggiunto considerevole.

Tuttavia questa situazione che ha frenato l'economia del distretto sta cambiando e negli anni ottanta un numero crescente di imprese ha iniziato a stabilirvisi, trasformando le carcasse di suino iberico prodotte nella regione e concentrandosi sulla preparazione e sulla commercializzazione, soprattutto delle parti nobili dell'animale.

Il futuro successo di queste imprese risiede nella loro perfetta comprensione del fatto che la qualità culinaria dei prodotti più pregiati del suino iberico deriva dal completamento della qualità intrinseca della materia prima con tecniche di produzione artigianali. Il loro risultato più importante è stato quello di adattare le tecniche di produzione, create e sviluppate nel distretto nel corso degli anni, ai moderni processi industriali, rispettando al contempo l'essenza di base di ciascuna delle fasi coinvolte nella creazione del prosciutto, dall'obbligo di far riposare gli animali alla presentazione finale ai consumatori. Inoltre lo sviluppo di tutte queste tecniche ha introdotto dei miglioramenti, come la possibilità di controllare i potenziali effetti sul clima, eliminando gli effetti dannosi che potrebbero verificarsi in un prossimo futuro e monitorando e standardizzando il prodotto attraverso diversi cicli di commercializzazione.

La produzione si basa sul trattamento e sull'ispezione individuale di ogni pezzo, su un'altitudine media di circa 700 m sul livello del mare e su un regime di clima freddo e secco continentale tipico della zona durante la stagione di produzione.

L'intero processo ci consente di ottenere un prodotto finito con un aspetto marmorizzato al taglio e un aroma e una succosità ineguagliabili da qualsiasi altra carne conservata al mondo. Non solo il mercato riconosce questi punti, ma la specifica qualità dei prosciutti e delle paletas“Los Pedroches”, dovuta alla loro precisa origine, è anche riconosciuta scientificamente.»

è stata sostituita dai paragrafi seguenti nella sezione F, «Legame con l'ambiente geografico», del disciplinare:

«Il legame con la zona geografica si basa su fattori naturali, sulle caratteristiche specifiche del prodotto e sul particolare metodo di produzione utilizzato nella zona geografica delimitata. Nello specifico, il particolare ecosistema della zona geografica influisce sul sistema di allevamento degli animali e permette di alimentarli con una serie di risorse naturali che determinano le caratteristiche organolettiche del prodotto finale. Inoltre anche il processo di produzione, soprattutto le fasi di essiccazione e maturazione che avvengono in un ambiente naturale e sfruttano le condizioni climatiche della zona, determina lo sviluppo dell'aroma e del sapore del prodotto.

Per quanto riguarda le condizioni naturali, nella zona geograficamente conosciuta come “Los Pedroches”, e in generale in tutta l'area settentrionale della provincia di Cordova, il leccio copre circa 300 000 ettari di dehesa, che costituiscono il 10 % del totale nazionale, circa 3 milioni di ettari. Sin da tempi remoti in tale sistema agro-silvo-pastorale si è sviluppata un'importante attività di allevamento in regime estensivo, nell'ambito della quale assumono particolare prominenza l'allevamento e lo sfruttamento del suino iberico, animale che beneficia delle proprietà nutritive del frutto della quercia. Senza la presenza dei suini, questo ecosistema probabilmente scomparirebbe.

Le condizioni naturali specifiche della zona influenzano quindi innanzitutto il sistema di allevamento degli animali, consentendo loro di terminare l'ingrasso sfruttando al meglio, in modo del tutto naturale e in un regime di allevamento estensivo, il frutto del leccio, della quercia da sughero e della quercia lusitana - la ghianda - e i pascoli naturali offerti dalla dehesa. Occorre tenere presente che il suino iberico, per il suo comportamento, è l'animale più adatto all'alimentazione naturale in regime di pascolo allo stato brado.

Le stirpi di suino iberico più comuni all'interno del distretto sono il lampiño, la negra entrepelada, la retinta e il torbiscal. Si vorrebbero anche sottolineare gli sforzi che si stanno compiendo per recuperare la stirpe “negro de Los Pedroches”, una varietà originaria del distretto.

Inoltre “Los Pedroches” sono l'unica zona della dehesa in cui la quercia lusitana produce frutti. La ghianda di questa specie matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle altre specie del genere Quercus. Per i suini di razza iberica è pertanto possibile anticipare il periodo di pascolo allo stato brado, che inizia alla fine di ottobre o primi di novembre, a seconda dell'anno, e può durare fino ai primi di marzo. Come già spiegato, gli animali terminano la fase di ingrasso nutrendosi delle risorse naturali della zona e, in questo caso particolare, si nutrono abbondantemente delle ghiande degli alberi di cui sopra.

In questo modo la dieta degli animali che forniscono la materia prima utilizzata per produrre i prosciutti e le paletas tutelati dalla DOP è caratterizzata dal tipo di ghiande che consumano, tenendo presente che le dehesas nel nord della provincia di Cordova hanno la più alta percentuale di lecci, rispetto ad altre specie del genere Quercus, di tutta la penisola iberica. L'alimentazione degli animali è caratterizzata anche dal pascolo, dall'erba, dalle stoppie e da altre sostanze naturali presenti nella dehesa.

Infine questo tipo di sistema di pascolo estensivo, caratterizzato principalmente dal pascolo allo stato brado, fornisce ai prosciutti e alle paletas tutelati dalla DOP una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti dalle ghiande e dall'erba consumate dai suini, oltre a un grasso con un punto di fusione più basso rispetto ad altri grassi animali. Ciò dimostra l'effetto che i fattori naturali presenti nella zona hanno sulla qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto ottenuto.

Tali circostanze, insieme al successivo processo di produzione che dipende in larga misura dalle condizioni climatiche naturali della zona, in particolare le fasi che si svolgono negli essiccatoi e nei magazzini di essiccazione naturale, danno origine ai composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici dei prosciutti e delle paletas“Los Pedroches”, come spiegato di seguito.

La zona geografica delimitata (nel nord della provincia di Cordova e composta da comuni situati nella Valle de Los Pedroches, nella Valle del Guadiato e nella Sierra de Córdoba, tutti al di sopra dei 300 metri e con un'altitudine media di circa 700 metri sul livello del mare) ha un clima proprio, distinto da quello del resto della provincia e dell'Andalusia. La zona si trova nel cuore della Sierra Morena, delimitata a sud da una serie di catene montuose che fanno parte della medesima Sierra, a ovest e a nord-ovest, dal fiume Zújar; a nord, dal fiume Guadalmez; e a est, dal fiume Yeguas. Questi fiumi sono alimentati da basse catene montuose che contrastano con la grande pianura di cui è costituito il distretto nel suo complesso. Il clima particolare della zona è il risultato della sua natura isolata, dovuta alle catene montuose della Sierra Morena e delle Cordilleras Béticas.

Il tipo di clima è mediterraneo subumido, ancorché caratterizzato da continentalità, con inverni lunghi e freddi che portano gelo e precipitazioni irregolari, ed estati calde e secche. L'aspetto continentale si manifesta soprattutto nel sistema delle precipitazioni e nelle fluttuazioni di temperatura giornaliere e annuali, queste ultime piuttosto ampie e con differenze marcate tra estate e inverno. Predominano le giornate serene o con poche nuvole e il numero medio di ore di sole è superiore a 2 500 all'anno.

Le temperature variano notevolmente da una stagione all'altra e anche durante il giorno. Tuttavia la temperatura è uniforme in tutta la zona, con temperature medie che vanno da 26 °C a 27 °C in estate e da 7 °C a 8 °C in inverno. Durante il periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio e agosto, si registrano le temperature più elevate, che talvolta superano i 35 °C durante il giorno, mentre di notte scendono a 18-20 °C. In inverno le temperature sono notevolmente più basse, con una media massima compresa tra 10 °C e 15 °C e una minima media compresa tra -2 °C e 2 °C.

Queste condizioni climatiche consentono di asciugare il prosciutto in essiccatoi naturali. I pezzi vengono appesi ed esposti alle condizioni climatiche circostanti, mentre i livelli di temperatura e umidità necessari si ottengono semplicemente aprendo e chiudendo le finestre. Questa fase determina la stabilità del colore e l'asciugatura del prosciutto a un livello tale da garantirne la stabilità finale. Inoltre favorisce la formazione dei composti responsabili del sapore (aminoacidi liberi) e dell'aroma del prosciutto (processi di proteolisi e di degradazione dei lipidi). A tal fine, il prosciutto viene esposto a temperature progressivamente più elevate e a un'umidità relativa più bassa; occorre tenere presente che questa fase di solito coincide con la stagione estiva, che comporta un aumento graduale della temperatura da 15-18 °C a 28-30 °C e un'umidità relativa del 60-80 %. Tale aumento di temperatura aumenta la diffusione del sale e la disidratazione, portando a livelli equilibrati di sale e disponibilità di acqua tra le aree esterne e interne, e rilasciando prodotti di proteolisi, che inibiscono l'attività dell'acqua (aw).

Infine i prosciutti e le paletas sono trasferiti nei magazzini dove, nella fase finale di stagionatura, vengono fatti maturare lentamente. In questa fase finale il processo chimico iniziato nella fase precedente continua, così come le reazioni che generano i composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici della carne. La temperatura, l'umidità relativa e l'aw più basse fanno sì che i prodotti dell'intensa idrolisi dei lipidi e delle proteine si condensino. Si tratta di composti con un basso peso molecolare e un elevato potenziale di sapore e aroma: peptidi, aminoacidi e ammine derivanti dall'idrolisi delle proteine, e acidi grassi liberi, aldeidi, chetoni, alcoli, esteri e idrocarburi derivanti dall'idrolisi e dall'ossidazione dei lipidi. Come spiegato sopra, è presente anche una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti da prodotti vegetali, ghiande ed erba, che fanno parte della dieta dei suini.

Infine questi fattori del processo di produzione (principalmente temperatura, attività dell'acqua e concentrazione di sale) determinano la popolazione microbica sulla superficie dei prosciutti e delle paletas stagionati, composta principalmente da lieviti, muffe e micrococcacee, che sono più adatti alle condizioni ambientali raggiunte. Tale popolazione microbica incide sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale mediante i prodotti volatili che genera. A questo proposito, esistono prove scientifiche che dimostrano il ruolo svolto dai microrganismi nei processi proteolitici e lipolitici che hanno luogo durante la maturazione del prosciutto di suino iberico (Núñez et al., 1998, Rodríguez et al., 1998) e il loro contributo allo sviluppo dell'aroma e del sapore della carne (Martín et al., 2004, 2006); Andrade, 2009).»

e dallo stesso contenuto della sezione 5, «Legame con la zona geografica», del documento unico, a eccezione del nono paragrafo, che è stato formulato in modo più conciso:

«La zona geografica delimitata (composta da comuni situati nella Valle de Los Pedroches, nella Valle del Guadiato e nella Sierra de Córdoba, tutti al di sopra dei 300 metri e con un'altitudine media di circa 700 metri sul livello del mare) ha un clima proprio, distinto da quello del resto della provincia e dell'Andalusia, che è il risultato della sua natura isolata, dovuta alle catene montuose della Sierra Morena e delle Cordilleras Béticas.».

Motivazione

Lo scopo di questa modifica è quello di evidenziare gli effetti che la zona e le condizioni di produzione presenti nella zona hanno durante la produzione nell'ambiente naturale, e l'influenza che hanno sulle caratteristiche specifiche del prodotto finale, oltre all'importanza delle dehesas e del regime di allevamento estensivo in cui avviene l'ingrasso finale dei suini, che era già stata evidenziata nel disciplinare originale. Questi aspetti relativi alla fase di stagionatura, che hanno un impatto innegabile sulle caratteristiche del prodotto finale (come evidenziato in uno studio e in una relazione tecnica sull'Influenza della zona di produzione sulla stagionatura dei prosciutti iberici a DOP «Los Pedroches» del dipartimento RDI del Centro tecnologico CICAP) erano stati erroneamente omessi dalla sezione relativa al legame nel disciplinare originale.

La modifica serve anche a stabilire chiaramente il legame causale tra il prodotto e i fattori presenti nella zona geografica, evitando riferimenti generici o troppo vaghi.

5.6.   Etichettatura

1.

È inclusa l’indicazione della razza e dell’alimentazione dei suini sull’etichetta dei prodotti. Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione H «Etichettatura»):

«[...] che deve riportare la dicitura “Denominación de Origen Protegida Los Pedroches” e indicare la categoria di appartenenza del pezzo, del prosciutto o della paleta, insieme alla categoria di mangime.»

e il paragrafo seguente del documento unico (punto 4.8. «Etichettatura»):

«[...] recante la dicitura “Denominación de Origen 'Los Pedroches'” e la categoria di appartenenza del pezzo in questione.»

sono stati sostituiti dai paragrafi seguenti (sezione H, «Etichettatura», del nuovo disciplinare e punto 3.6. «Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato», del nuovo documento unico):

«[...] recante la dicitura “Denominación de Origen Protegida 'Los Pedroches'” e la categoria di appartenenza del pezzo in questione (prosciutto o paleta), insieme alla categoria della razza e del mangime.».

Motivazione

La norma di qualità impone l'obbligo di indicare la percentuale di razza iberica del suino sull'etichetta dei prodotti, per cui è inserito un riferimento alla razza.

2.

Il logo ufficiale della DOP, che identifica tutti i prosciutti e le paletas tutelati, è stato riprodotto sia nel disciplinare sia nel documento unico:

L'etichetta deve altresì riportare il logo ufficiale della DOP (riprodotto di qui sotto):

Image 1C1602023IT1510120230505IT0004.0001221276Contrattodi usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gryfice (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - il ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato … …, (Tesoro di Stato),e… (l'impresa) con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale… con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentato da …, di seguito: il titolare del diritto di usufrutto minerario,(la parte oppure congiuntamente le parti),in relazione a quanto segue.Articolo 11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Świerzno, Karnice, Rewal e Brojce, le comunità urbane e rurali di: Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo, Płoty, Trzebiatów e Gryfice nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1691055,17219674,192692737,14221619,123693771,09224785,264695846,05233241,525697800,71239098,786689034,77237808,887688700,54245043,478687684,41264181,999684723,09259134,4510673948,18266614,0911675598,09237055,2012673865,95223383,3013673409,40219824,2914677185,11213499,7815687174,95217946,8716685637,43221987,2017688367,49223047,4218689636,16219042,50ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 23:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]19679335,20223870,9520679746,86224268,3121679040,45224478,5522678251,69224485,6323678251,81224056,04concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gryfice entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano e del carbonifero.4.La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 747,96 km2.5.Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.Articolo 2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.Articolo 31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.Articolo 4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.Articolo 5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.Articolo 6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.Articolo 71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,conformemente all'articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Gryfice.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.Articolo 81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.Articolo 9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.Articolo 101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4 entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.Articolo 111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.Articolo 121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul modo di affrontare la situazione.Articolo 13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.Articolo 14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.Articolo 15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale per la sede del Tesoro di Stato.Articolo 16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.Articolo 17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.Articolo 18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.Articolo 19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerarioC1602023IT2810120230505IT0005.0001341396Contratto di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Kartuzy (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato… …, di seguito Tesoro di Stato,e… (denominazione dell’impresa) con sede in … (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale … con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentata da … (il titolare del diritto di usufrutto minerario),la parte oppure congiuntamente le parti, in relazione a quanto segue:Sezione 11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Kolbudy, Przywidz, Stężyca, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Przodkowo, Linia, Szemud, Wejherowo, Łęczyce e Luzino, le comunità urbane e rurali di: Żukowo e Kartuzy e le città di Gdynia e Danzica nella regione della Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-5) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1709648,50467438,932709994,91434842,343737770,93435133,014737259,22467502,295720361,13467514,79concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Kartuzy entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano.4.La superficie della proiezione verticale dell'area sopra descritta è di 900,35 km2.5.Il diritto all'usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l'area di cui all'articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.Sezione 2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.Sezione 31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.Sezione 4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.Sezione 5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.Sezione 6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.Sezione 71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, …. PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,–conformemente all’articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Kartuzy.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.Sezione 81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.Sezione 9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.Sezione 101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.Sezione 111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.Sezione 121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.Sezione 13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.Sezione 14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.Sezione 15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.Sezione 16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.Sezione 17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.Sezione 18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.Sezione 19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerarioC1602023IT4010120230505IT0006.0001461516Contrattodi usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gorzów Wielkopolski S (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato… …, di seguito Tesoro di Stato,e…(l'impresa) con sede a… (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale… con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentato da …, di seguito: il titolare del diritto di usufrutto minerario,di seguito la parte oppure congiuntamente le parti,in relazione a quanto segue.11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Lubiszyn, Bogdaniec, Deszczno, Santok, Krzeszyce e Bledzew, le comunità urbane e rurali di: Witnica, Lubniewice e Skwierzyna e la città di Gorzów Wielkopolski nella regione di Lubusz, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1549450,19244711,632546785,65241113,573540242,75241894,164540873,53247572,855546430,59247861,286547712,18259199,827540414,53256580,458531745,15262931,159531753,26263057,7410521496,05262559,1911521556,67262436,4412521365,66247695,3113528872,38239725,6114528621,24236900,9215527049,18228863,0816540948,98229635,4917547125,25229978,7018550209,91230150,11ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 26:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]19537338,87235938,8620537381,70235451,8921537161,68235262,6122536191,17234978,9123535945,30236140,7924536032,11236456,8425536631,59236671,4426537053,67236400,94concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 4000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gorzów Wielkopolski S entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.4.La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 691,38 km2.5.Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: ….), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,conformemente all'articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Gorzów Wielkopolski S.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerarioC1602023IT5210120230505IT0007.0001571626Contratto di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Siedlce W (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato… …, di seguito Tesoro di Stato,e… (denominazione dell’impresa) con sede in … (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale …. con il numero …, con un capitale sociale di …., rappresentata da … (il titolare del diritto di usufrutto minerario),la parte oppure congiuntamente le parti, in relazione a quanto segue:§ 11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Korytnica, Wierzbno, Liw, Grębków, Sokołów Podlaski, Bielany, Dobre, Jakubów, Cegłów, Kotuń, Mokobody, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew e Wodynie, le comunità urbane e rurali di: Kałuszyn e Mrozy, le città di Sokołów Podlaski, Węgrów e Siedlce nella regione della Masovia, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-4) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1508667,07687397,042508667,07722038,063474026,06722038,064474026,06687397,04concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 3500 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Siedlce W entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano.4.La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 1200,00 km2.5.Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.§ 2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.§ 31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.§ 4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.§ 5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.§ 6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.§ 71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, …PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,—conformemente all’articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Siedlce W.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.§ 81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.§ 9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.§ 101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.§ 111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.§ 121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.§ 13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.§ 14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.§ 15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.§ 16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.§ 17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.§ 18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.§ 19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerario

5.7.   Verifiche della conformità al disciplinare

1.

Le informazioni contenute nei paragrafi seguenti del disciplinare (sezione G «Verifiche della conformità al disciplinare») sono state aggiornate:

«Le verifiche della conformità al disciplinare prima della commercializzazione del prodotto sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

La struttura di controllo competente è la direzione generale dell'Industria e della qualità agroalimentare del ministero regionale dell'Agricoltura e della pesca dell'Andalusia - C/ Tabladilla, s/n, 41071 Siviglia; tel. +34 955032278; fax +34 955032112; e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.

Le informazioni riguardanti le strutture incaricate di verificare il rispetto delle condizioni di cui al disciplinare sono consultabili all'indirizzo seguente:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/jamones-y-paletas.html.»

sono sostituite con:

«Prima di essere immesso sul mercato, il prodotto è sottoposto a verifiche della conformità al disciplinare di produzione, come richiesto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

L'autorità competente designata, responsabile di tali verifiche è la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, s/n, 41071 Siviglia. tel. +34 955032278; fax +34 955032112; e-mail: dgiica.cagpds@juntadeandalucia.es.

Le informazioni riguardanti le strutture incaricate di verificare il rispetto delle condizioni di cui al disciplinare sono consultabili all'indirizzo seguente:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/industrias-agroalimentarias/calidad/paginas/denominaciones-calidad-jamones-paletas.html.».

Motivazione

Questa sezione è modificata a seguito delle modifiche apportate al nome dell'autorità competente, alla legislazione UE applicabile e al collegamento relativo alle informazioni sugli enti responsabili delle verifiche di conformità al disciplinare.

2.

Nel documento unico, la sezione «Struttura di controllo» è stata eliminata per allinearlo al nuovo formato previsto dall’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014.

5.8.   Requisiti di legge

La sezione I, «Requisiti di legge», è eliminata in quanto non è una delle sezioni che devono essere incluse nel disciplinare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

DOCUMENTO UNICO

«LOS PEDROCHES»

N. UE: PDO-ES-0506-AM02 - 29.7.2021

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Los Pedroches»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Le caratteristiche dei prosciutti e delle paletas della DOP «Los Pedroches» alla fine del processo di produzione sono le seguenti:

aspetto esterno: forma allungata, stilizzata, rifinita dal cosiddetto taglio serrano a «V»; quando sono venduti interi, l'unghia viene conservata per una più facile identificazione;

peso minimo di 5,75 kg per i prosciutti e di 3,7 kg per le paletas;

caratteristico colore che va dal rosa al rosso porpora; al taglio si presenta marezzato;

sapore poco salato o dolce. Sapore secco. Aroma gradevole e intenso con note di tostato o frutta secca tipiche di questa varietà di prodotti;

consistenza poco fibrosa;

grasso di aspetto lucido, di colore bianco-roseo o tendente al giallo, aromatico e gustoso, di consistenza variabile a seconda della percentuale di ghiande presente nell'alimentazione del suino.

I vari pezzi sono classificati in base alla razza e al tipo di alimentazione che i suini hanno ricevuto durante la fase finale d'ingrasso, come segue:

prosciutti e paletas«Bellota 100 % Ibérico»: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nella dehesa e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba;

prosciutti e paletas«Cebo de Campo 100 % Ibérico»: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati in regime di pascolo nelle dehesas della regione, principalmente con le risorse naturali della dehesa integrate, se necessario, da una razione giornaliera di mangime.

Il periodo di stagionatura sarà di minimo 1 anno per le paletas e di minimo 2 anni per i prosciutti.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Descrizione delle materie prime aggiunte

Zampe di suino da:

suini «Bellota»: alimentazione finale esclusivamente a base di ghiande ed erba delle dehesas della zona geografica delimitata. Il mangime proviene quindi interamente dalla zona geografica delimitata descritta in questo documento;

suini «Cebo de Campo»: nella fase finale di ingrasso, i suini sono allevati al pascolo nelle dehesas della zona geografica delimitata e alimentati principalmente con prodotti naturali quali resti di ghiande, erba o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Se necessario, questa alimentazione è integrata con mangime. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo.

Mangimi

Il mangime utilizzato per integrare l'alimentazione dei suini «Cebo de Campo» è costituito da una miscela composta principalmente di cereali (grano, orzo e mais) e, in misura minore, di leguminose (piselli e soia). Una parte consistente degli ingredienti proviene da una produzione tradizionale all'interno della zona geografica delimitata, ma una parte minore degli ingredienti, come la soia, fa eccezione. Ciò significa che non è tecnicamente possibile che il mangime provenga interamente dalla zona geografica delimitata; è stata quindi consentita l'aggiunta di mangimi provenienti da zone esterne a quest'ultima.

Come spiegato al punto 5 del presente documento, sono le risorse pascolive della dehesa a determinare la qualità sia del materiale utilizzato per realizzare i prosciutti e le paletas tutelati dalla DOP sia del prodotto stesso. L'utilizzo di mangimi provenienti dall'esterno della zona non influisce quindi sulla qualità del prodotto associata all'ambiente geografico.

In ogni caso, il sistema di pascolo tradizionale richiesto dal sistema di allevamento e ingrasso stesso, e il fatto che solo un modesto quantitativo di mangime possa essere prodotto al di fuori del territorio, garantisce che la percentuale di sostanza secca totale ingerita proveniente dalla zona geografica delimitata – nel caso dei suini «Cebo de Campo» (la cui alimentazione è integrata da mangimi) – sia notevolmente superiore al minimo consentito dalla legislazione applicabile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013).

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione avvengono all'interno della zona geografica delimitata. Esse sono:

l'allevamento e l'ingrasso dei suini, le cui zampe vengono utilizzate per realizzare il prodotto coperto dalla DOP;

la macellazione dell'animale e il sezionamento della carne;

tutte le fasi di preparazione, che comprendono: salagione, lavaggio, riposo, asciugatura/maturazione e stagionatura nei magazzini.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I prosciutti e le paletas DOP «Los Pedroches» possono essere presentati alla vendita disossati, come pezzi centrali, fette o porzioni, purché siano confezionati e sia possibile identificarne l'origine. Questa operazione può essere effettuata da operatori che abbiano accettato e rispettino il protocollo operativo stabilito dal Consejo Regulador per garantire la tracciabilità, l'origine, l'identificazione e la qualità finale del prodotto, e che siano iscritti a tal fine nei registri del medesimo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il Consejo Regulador deve apporre su ogni pezzo, in modo chiaramente visibile e tale da non permettere una seconda utilizzazione, una controetichetta contenente la dicitura «Denominación de Origen Protegida 'Los Pedroches'» e l'indicazione della categoria di appartenenza del pezzo in questione (prosciutto o paleta), insieme alla categoria di razza e alimentazione.

L'etichetta deve altresì riportare il logo ufficiale della DOP (riprodotto di qui sotto):

Image 2C1602023IT1510120230505IT0004.0001221276Contrattodi usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gryfice (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - il ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato … …, (Tesoro di Stato),e… (l'impresa) con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale… con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentato da …, di seguito: il titolare del diritto di usufrutto minerario,(la parte oppure congiuntamente le parti),in relazione a quanto segue.Articolo 11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Świerzno, Karnice, Rewal e Brojce, le comunità urbane e rurali di: Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo, Płoty, Trzebiatów e Gryfice nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1691055,17219674,192692737,14221619,123693771,09224785,264695846,05233241,525697800,71239098,786689034,77237808,887688700,54245043,478687684,41264181,999684723,09259134,4510673948,18266614,0911675598,09237055,2012673865,95223383,3013673409,40219824,2914677185,11213499,7815687174,95217946,8716685637,43221987,2017688367,49223047,4218689636,16219042,50ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 23:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]19679335,20223870,9520679746,86224268,3121679040,45224478,5522678251,69224485,6323678251,81224056,04concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gryfice entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano e del carbonifero.4.La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 747,96 km2.5.Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.Articolo 2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.Articolo 31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.Articolo 4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.Articolo 5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.Articolo 6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.Articolo 71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,conformemente all'articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Gryfice.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.Articolo 81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.Articolo 9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.Articolo 101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4 entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.Articolo 111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.Articolo 121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul modo di affrontare la situazione.Articolo 13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.Articolo 14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.Articolo 15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale per la sede del Tesoro di Stato.Articolo 16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.Articolo 17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.Articolo 18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.Articolo 19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerarioC1602023IT2810120230505IT0005.0001341396Contratto di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Kartuzy (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato… …, di seguito Tesoro di Stato,e… (denominazione dell’impresa) con sede in … (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale … con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentata da … (il titolare del diritto di usufrutto minerario),la parte oppure congiuntamente le parti, in relazione a quanto segue:Sezione 11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Kolbudy, Przywidz, Stężyca, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Przodkowo, Linia, Szemud, Wejherowo, Łęczyce e Luzino, le comunità urbane e rurali di: Żukowo e Kartuzy e le città di Gdynia e Danzica nella regione della Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-5) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1709648,50467438,932709994,91434842,343737770,93435133,014737259,22467502,295720361,13467514,79concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Kartuzy entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano.4.La superficie della proiezione verticale dell'area sopra descritta è di 900,35 km2.5.Il diritto all'usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l'area di cui all'articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.Sezione 2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.Sezione 31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.Sezione 4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.Sezione 5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.Sezione 6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.Sezione 71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, …. PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,–conformemente all’articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Kartuzy.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.Sezione 81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.Sezione 9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.Sezione 101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.Sezione 111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.Sezione 121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.Sezione 13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.Sezione 14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.Sezione 15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.Sezione 16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.Sezione 17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.Sezione 18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.Sezione 19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerarioC1602023IT4010120230505IT0006.0001461516Contrattodi usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gorzów Wielkopolski S (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato… …, di seguito Tesoro di Stato,e…(l'impresa) con sede a… (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale… con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentato da …, di seguito: il titolare del diritto di usufrutto minerario,di seguito la parte oppure congiuntamente le parti,in relazione a quanto segue.11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Lubiszyn, Bogdaniec, Deszczno, Santok, Krzeszyce e Bledzew, le comunità urbane e rurali di: Witnica, Lubniewice e Skwierzyna e la città di Gorzów Wielkopolski nella regione di Lubusz, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1549450,19244711,632546785,65241113,573540242,75241894,164540873,53247572,855546430,59247861,286547712,18259199,827540414,53256580,458531745,15262931,159531753,26263057,7410521496,05262559,1911521556,67262436,4412521365,66247695,3113528872,38239725,6114528621,24236900,9215527049,18228863,0816540948,98229635,4917547125,25229978,7018550209,91230150,11ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 26:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]19537338,87235938,8620537381,70235451,8921537161,68235262,6122536191,17234978,9123535945,30236140,7924536032,11236456,8425536631,59236671,4426537053,67236400,94concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 4000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gorzów Wielkopolski S entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.4.La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 691,38 km2.5.Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: ….), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (in lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,conformemente all'articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Gorzów Wielkopolski S.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerarioC1602023IT5210120230505IT0007.0001571626Contratto di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Siedlce W (di seguito il contratto)stipulato a Varsavia, il …, tra:il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato… …, di seguito Tesoro di Stato,e… (denominazione dell’impresa) con sede in … (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale …. con il numero …, con un capitale sociale di …., rappresentata da … (il titolare del diritto di usufrutto minerario),la parte oppure congiuntamente le parti, in relazione a quanto segue:§ 11.Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Korytnica, Wierzbno, Liw, Grębków, Sokołów Podlaski, Bielany, Dobre, Jakubów, Cegłów, Kotuń, Mokobody, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew e Wodynie, le comunità urbane e rurali di: Kałuszyn e Mrozy, le città di Sokołów Podlaski, Węgrów e Siedlce nella regione della Masovia, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-4) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:N. del puntoX [PL-1992]Y [PL-1992]1508667,07687397,042508667,07722038,063474026,06722038,064474026,06687397,04concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 3500 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Siedlce W entro un anno dalla stipula del contratto.2.Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.3.Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:1)nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale;2)nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano.4.La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 1200,00 km2.5.Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.§ 2Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.§ 31.Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.2.L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.3.Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.§ 4Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.§ 5Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.§ 6Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.§ 71.Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:a)per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,b)per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,c)per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,d)per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, …PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,e)per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,—conformemente all’articolo 2.2.Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.3.La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.4.Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.5.Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.6.Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.7.I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Siedlce W.Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.8.La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.9.Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.10.La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.11.Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.§ 81.Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.2.Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.§ 9Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.§ 101.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.2.Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.3.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.4.Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.5.Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.6.La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.7.Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.8.Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.§ 111.Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:1)per il Tesoro di Stato:Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;2)per il titolare del diritto di usufrutto minerario:(indirizzo).2.Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.3.Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.4.Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.§ 121.Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.2.In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.§ 13Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.§ 14In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.§ 15Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.§ 16Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.§ 17Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.§ 18Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.§ 19Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).Il Tesoro di StatoIl titolare del diritto di usufrutto minerario

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui hanno luogo l'allevamento e l'ingrasso dei suini le cui cosce e spalle vengono utilizzate per la produzione di prosciutti e paletas recanti la denominazione d'origine protetta «Los Pedroches», nonché l'intero processo di elaborazione, macellazione e sezionamento dei suini iberici e le successive fasi di salagione, stagionatura, asciugatura e maturazione dei pezzi, comprende i seguenti comuni nella provincia di Cordova:

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Bélmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto ed El Viso, e le zone situate oltre 300 metri di altitudine dei comuni di Adamuz, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Posadas, Villaharta e Villaviciosa.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica si basa su fattori naturali, sulle caratteristiche specifiche del prodotto e sul particolare metodo di produzione utilizzato nella zona geografica delimitata. Nello specifico, il particolare ecosistema della zona geografica influisce sul sistema di allevamento degli animali e permette di alimentarli con una serie di risorse naturali che determinano le caratteristiche organolettiche del prodotto finale. Inoltre anche il processo di produzione, soprattutto le fasi di essiccazione e maturazione che avvengono in un ambiente naturale e sfruttano le condizioni climatiche della zona, determina lo sviluppo dell'aroma e del sapore del prodotto.

Per quanto riguarda le condizioni naturali, nella zona geograficamente conosciuta come «Los Pedroches», e in generale in tutta l'area settentrionale della provincia di Cordova, il leccio copre circa 300 000 ettari di dehesa, che costituiscono il 10 % del totale nazionale, circa 3 milioni di ettari. Sin da tempi remoti in tale sistema agro-silvo-pastorale si è sviluppata un'importante attività di allevamento in regime estensivo, nell'ambito della quale assumono particolare prominenza l'allevamento e lo sfruttamento del suino iberico, animale che beneficia delle proprietà nutritive del frutto della quercia. Senza la presenza dei suini, questo ecosistema probabilmente scomparirebbe.

Le condizioni naturali specifiche della zona influenzano quindi innanzitutto il sistema di allevamento degli animali, consentendo loro di terminare l'ingrasso sfruttando al meglio, in modo del tutto naturale e in un regime di allevamento estensivo, il frutto del leccio, della quercia da sughero e della quercia lusitana - la ghianda - e i pascoli naturali offerti dalla dehesa. Occorre tenere presente che il suino iberico, per il suo comportamento, è l'animale più adatto all'alimentazione naturale in regime di pascolo allo stato brado.

Le stirpi di suino iberico più comuni all'interno del distretto sono il lampiño, la negra entrepelada, la retinta e il torbiscal. Si vorrebbero anche sottolineare gli sforzi che si stanno compiendo per recuperare la stirpe «negro de Los Pedroches», una varietà originaria del distretto.

Inoltre «Los Pedroches» sono l'unica zona della dehesa in cui la quercia lusitana produce frutti. La ghianda di questa specie matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle altre specie del genere Quercus. Per i suini di razza iberica è pertanto possibile anticipare il periodo di pascolo allo stato brado, la cui fase inizia alla fine di ottobre o primi di novembre, a seconda dell'anno, e può durare fino ai primi di marzo. Come già spiegato, gli animali terminano la fase di ingrasso nutrendosi delle risorse naturali della zona e, in questo caso particolare, si nutrono abbondantemente delle ghiande degli alberi citati.

In questo modo la dieta degli animali che forniscono la materia prima utilizzata per produrre i prosciutti e le paletas tutelati dalla DOP è caratterizzata dal tipo di ghiande che consumano, tenendo presente che le dehesas nel nord della provincia di Cordova hanno la più alta percentuale di lecci, rispetto ad altre specie del genere Quercus, di tutta la penisola iberica. L'alimentazione degli animali è caratterizzata anche dal pascolo, dall'erba, dalle stoppie e da altre sostanze naturali presenti nella dehesa.

Infine questo tipo di sistema di pascolo estensivo, caratterizzato principalmente dal pascolo allo stato brado, fornisce ai prosciutti e alle paletas tutelati dalla DOP una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti dalle ghiande e dall'erba consumate dai suini, oltre a un grasso con un punto di fusione più basso rispetto ad altri grassi animali. Ciò dimostra l'effetto che i fattori naturali presenti nella zona hanno sulla qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto ottenuto.

Tali circostanze, insieme al successivo processo di produzione che dipende in larga misura dalle condizioni climatiche naturali della zona, in particolare le fasi che si svolgono negli essiccatoi e nei magazzini di essiccazione naturale, danno origine ai composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici dei prosciutti e delle paletas«Los Pedroches», come spiegato di seguito.

La zona geografica delimitata (composta da comuni situati nella Valle de Los Pedroches, nella Valle del Guadiato e nella Sierra de Córdoba, tutti al di sopra dei 300 metri e con un'altitudine media di circa 700 metri sul livello del mare) ha un clima proprio, distinto da quello del resto della provincia e dell'Andalusia, che è il risultato della sua natura isolata, dovuta alle catene montuose della Sierra Morena e delle Cordilleras Béticas.

Il tipo di clima è mediterraneo subumido, ancorché caratterizzato da continentalità, con inverni lunghi e freddi che portano gelo e precipitazioni irregolari, ed estati calde e secche. L'aspetto continentale si manifesta soprattutto nel sistema delle precipitazioni e nelle fluttuazioni di temperatura giornaliere e annuali, queste ultime piuttosto ampie e con differenze marcate tra estate e inverno. Predominano le giornate serene o con poche nuvole e il numero medio di ore di sole è superiore a 2 500 all'anno.

Le temperature variano notevolmente da una stagione all'altra, e anche durante il giorno. Tuttavia la temperatura è uniforme in tutta la zona, con temperature medie che vanno da 26 °C a 27 °C in estate e da 7 °C a 8 °C in inverno. Durante il periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio e agosto, si registrano le temperature più elevate, che talvolta superano i 35 °C durante il giorno, mentre di notte scendono a 18-20 °C. In inverno le temperature sono notevolmente più basse, con una media massima compresa tra 10 °C e 15 °C e una minima media compresa tra -2 °C e 2 °C.

Queste condizioni climatiche consentono di asciugare il prosciutto in essiccatoi naturali. I pezzi vengono appesi ed esposti alle condizioni climatiche circostanti, mentre i livelli di temperatura e umidità necessari si ottengono semplicemente aprendo e chiudendo le finestre. Questa fase determina la stabilità del colore e l'asciugatura del prosciutto a un livello tale da garantirne la stabilità finale. Inoltre favorisce la formazione dei composti responsabili del sapore (aminoacidi liberi) e dell'aroma del prosciutto (processi di proteolisi e di degradazione dei lipidi). A tal fine, il prosciutto viene esposto a temperature progressivamente più elevate e a un'umidità relativa più bassa; occorre tenere presente che questa fase di solito coincide con la stagione estiva, che comporta un aumento graduale della temperatura da 15-18 °C a 28-30 °C e un'umidità relativa del 60-80 %. Tale aumento di temperatura aumenta la diffusione del sale e la disidratazione, portando a livelli equilibrati di sale e disponibilità di acqua tra le aree esterne e interne, e rilasciando prodotti di proteolisi, che inibiscono l'attività dell'acqua (aw).

Infine i prosciutti e le paletas sono trasferiti nei magazzini dove, nella fase finale di stagionatura, vengono fatti maturare lentamente. In questa fase finale il processo chimico iniziato nella fase precedente continua, così come le reazioni che generano i composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici della carne. La temperatura, l'umidità relativa e l'aw più basse fanno sì che i prodotti dell'intensa idrolisi dei lipidi e delle proteine si condensino. Si tratta di composti con un basso peso molecolare e un elevato potenziale di sapore e aroma: peptidi, aminoacidi e ammine derivanti dall'idrolisi delle proteine, e acidi grassi liberi, aldeidi, chetoni, alcoli, esteri e idrocarburi derivanti dall'idrolisi e dall'ossidazione dei lipidi. Come spiegato sopra, è presente anche una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti da prodotti vegetali, ghiande ed erba, che fanno parte della dieta dei suini.

Infine questi fattori del processo di produzione (principalmente temperatura, attività dell'acqua e concentrazione di sale) determinano la popolazione microbica sulla superficie dei prosciutti e delle paletas stagionati, composta principalmente da lieviti, muffe e micrococcacee, che sono più adatti alle condizioni ambientali raggiunte. Tale popolazione microbica incide sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale mediante i prodotti volatili che genera. A questo proposito, esistono prove scientifiche che dimostrano il ruolo svolto dai microrganismi nei processi proteolitici e lipolitici che hanno luogo durante la maturazione del prosciutto di suino iberico (Núñez et al., 1998, Rodríguez et al., 1998) e il loro contributo allo sviluppo dell'aroma e del sapore della carne (Martín et al., 2004, 2006); Andrade, 2009).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/08/Pliego_modificado_Los_Pedroches.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1151/2012.


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