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Document 52023XC0315(01)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 96/08

    PUB/2023/26

    GU C 96 del 15.3.2023, p. 10–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 96/10


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2023/C 96/08)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Méntrida»

    PDO-ES-A0047-AM04

    Data della comunicazione: 15.12.2022

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Adeguamento alla normativa vigente della terminologia relativa al parametro analitico «zuccheri residui»

    Descrizione

    Il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio». Tale modifica è stata apportata alla sezione relativa alle caratteristiche analitiche di tutti i prodotti finali.

    La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Rendere il testo conforme all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio.

    2.   Modifica delle caratteristiche analitiche dei vini, riduzione dei valori di intensità cromatica

    Descrizione

    Riduzione dei valori di intensità cromatica.

    La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Nella zona di produzione della denominazione di origine «Méntrida» coesistono diverse varietà di uve: da un lato, il vitigno Cabernet Sauvignon, che produce in modo naturale vini dall'elevatissimo potenziale colorante e, dall'altro, il vitigno Garnacha Tinta, da cui si ottengono vini più delicati e dal colore di media intensità. Negli ultimi dieci anni, in linea generale, la richiesta dei mercati si è orientata verso vini monovarietali più fruttati e in grado di rispecchiare maggiormente i gusti delle nuove generazioni di consumatori che si avvicinano alla cultura del vino. Tale richiesta è giustificata dalla tendenza generale della domanda verso prodotti più attraenti, agili, appariscenti ed eleganti, con qualità e caratteristiche accessibili derivanti dall'impiego di trattamenti delicati dell'uva per l'ottenimento del mosto, evitando un'eccessiva estrazione di aromi e succhi dalla struttura vegetale che potrebbe conferire al vino odori e sapori erbacei indesiderabili. Gli enologi di ciascuna azienda vinicola devono disporre degli strumenti necessari per produrre vini che, nel rispetto delle caratteristiche offerte dalla zona di produzione e dalle relative varietà, rispondano alle esigenze dei mercati nazionali e internazionali. La modifica si rende inoltre necessaria per le trasformazioni che i vini e le loro caratteristiche analitiche hanno subito negli ultimi anni a causa delle variazioni apportate a sistemi di produzione e metodi di lavorazione ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici. L'abbassamento del limite minimo di intensità cromatica dei vini rossi non comporta una diminuzione della qualità, ma al contrario aumenterà le possibilità offerte dalle diverse varietà di uve della zona, consentendo di produrre vini più raffinati, complessi e attraenti.

    3.   Modifica delle caratteristiche analitiche dei vini bianchi e dei vini bianchi «Roble»

    Descrizione

    Aumento del titolo alcolometrico effettivo minimo e del titolo alcolometrico totale minimo per i vini bianchi e i vini bianchi «Roble».

    La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Le modifiche relative al titolo alcolometrico sono adeguamenti minori dovuti all'uso di nuove tecnologie enologiche e alle particolari esigenze commerciali dei consumatori.

    4.   Inclusione del vino bianco invecchiato in botte

    Descrizione

    Si propone di includere nella categoria «vino» il tipo «VINO BIANCO INVECCHIATO IN BOTTE».

    La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    La modifica ha lo scopo di soddisfare l'attuale domanda di questo tipo di prodotto sia sul mercato interno che su quello internazionale. Questa opzione rappresenta un ampliamento della gamma di vini bianchi con sfumature organolettiche, complessità e proprietà di conservazione molto apprezzabili.

    5.   Abbassamento del limite di acidità volatile per i vini bianchi

    Descrizione

    Le modifiche relative all'acidità volatile del «vino bianco» e del «vino bianco 'Roble'» comportano una variazione del valore a 12,5 mEq/l.

    La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Si tratta di adeguamenti minori dovuti all'uso di nuove tecnologie enologiche e alle particolari esigenze commerciali dei consumatori.

    6.   Inclusione del vino rosso invecchiato in botte

    Descrizione

    Si propone di includere nella categoria «vino» il tipo «VINO ROSSO INVECCHIATO IN BOTTE».

    La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    La modifica ha lo scopo di soddisfare l'attuale domanda di vini giovani con leggeri sentori di legno sia sul mercato interno che su quello internazionale, nonché i requisiti tecnici per la loro gestione in depositi di maggiore volume. Questa opzione rappresenta un ampliamento della gamma di vini rossi con sfumature organolettiche, complessità e proprietà di conservazione molto apprezzabili.

    7.   Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche

    Descrizione

    Riformulazione delle caratteristiche organolettiche dei vini.

    La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. Tale modifica costituisce un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l'analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Le modifiche proposte alle caratteristiche organolettiche dei vini della DOP «Méntrida», che integrano le valutazioni analitiche dei vari prodotti, mirano a semplificare e chiarire le sensazioni e le espressioni necessarie per caratterizzarli e valutarli correttamente. L'attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 nel quadro delle mansioni di certificazione rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025. Tali modifiche sono inoltre giustificate dalla necessità di rendere il disciplinare di produzione semplice e accessibile per i consumatori, facilitandone la comprensione nel contesto della sua diffusione attraverso i nuovi sistemi di comunicazione e informazione e contribuendo così ad avvicinarli alla cultura del vino.

    8.   Definizione delle caratteristiche organolettiche a seguito dell’inclusione del «vino rosso invecchiato in botte» e del «vino bianco invecchiato in botte»

    Descrizione

    È stata inserita la descrizione organolettica dei nuovi tipi di vino.

    La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    L'inclusione di due nuovi tipi di vino rende necessario definirne le caratteristiche organolettiche.

    9.   Adeguamento della resa per l’estrazione del mosto o del vino e per la separazione dalle vinacce

    Descrizione

    Tenendo conto del peso del raspo nel caso specifico della vendemmia meccanica, si propone di modificare il valore della resa dell'estrazione del mosto o del vino affinché non superi i 74 litri di mosto o di vino per 100 kg di vendemmia.

    La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e la sezione 5.1 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Quando la vendemmia è effettuata meccanicamente è possibile compensare l'incidenza del peso del raspo sul volume di uva vendemmiata.

    10.   Adeguamento delle pratiche enologiche specifiche dei vini bianchi e rossi invecchiati in botte

    Descrizione

    Sono state inserite le pratiche enologiche applicabili a questi nuovi tipi di vino.

    La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e la sezione 5.1 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Al fine di includere le caratteristiche chimiche e organolettiche dei vini bianchi invecchiati in botte e dei vini rossi invecchiati in botte, è necessario aggiungere le pratiche enologiche applicabili a questi vini.

    11.   Estensione della zona delimitata

    Descrizione

    La zona delimitata è stata estesa a nove comuni, tutti appartenenti alla provincia di Toledo. All'estremità nord-occidentale dell'attuale delimitazione e in posizione confinante con i comuni di El Real de San Vicente e Castillo de Bayuela, si propone di includere i comuni di La Iglesuela, Almendral de la Cañada, Hinojosa de San Vicente, Marrupe, Sotillo de las Palomas, Buenaventura, Navamorcuende e Sartajada, collegati alla regione di Sierra de San Vicente e al fiume Tiétar al confine nord-occidentale della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. All'estremità sud-occidentale dell'attuale delimitazione e in posizione confinante con il comune di San Martín de Pusa, si propone di includere il comune di Santa Ana de Pusa, situato nella regione di La Jara e in evidente continuità con le zone circostanti il fiume Pusa.

    La modifica interessa la sezione 4 del disciplinare di produzione e la sezione 6 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    È necessario aggiornare i suddetti comuni in quanto nelle loro aree coltivate sono impiantati vigneti della varietà Garnacha Tinta che risalgono a oltre 50 anni fa e non godevano di sufficiente attrattiva commerciale in altri periodi antecedenti. Si tratta inoltre di zone adiacenti ai comuni definiti nel disciplinare vigente in cui si assicurano la continuità agrologica del contesto ambientale e, di conseguenza, le medesime condizioni di coltivazione dei vigneti attuali. L'area è caratterizzata da sufficienti risorse eliotermiche e precipitazioni favorevoli, che garantiscono un livello ottimale di maturazione dell'uva e concentrazione di zuccheri, pertanto i nuovi impianti viticoli aggiunti presentano le condizioni necessarie per uno sviluppo qualitativo analogo a quello dei vigneti e centri viticoli limitrofi. Le caratteristiche dei terreni e il clima dei nove comuni da includere sono simili a quelli dei comuni che già compongono questa denominazione di origine.

    Lo sviluppo delle superfici viticole di questi comuni è sempre stato finalizzato ad altri usi o persino all'abbandono delle terre. Tuttavia l'attrattiva commerciale delle uve provenienti da viti antiche e con basse rese ha suscitato un nuovo interesse per la produzione di vini di alta qualità, il che giustifica la volontà di riconoscerli e valorizzarli all'interno della zona di produzione della DOP «Méntrida».

    12.   Inclusione di nuove varietà

    Descrizione

    Inclusione delle varietà rosse Garnacha Peluda, Garnacha Tintorera e Moravia Agria e della varietà bianca Garnacha Blanca.

    La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché i suddetti vitigni sono introdotti come varietà secondarie.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    La domanda di varietà bianche è in crescita: ciò è dovuto all'idoneità della zona geografica alla produzione di vini di alta qualità bianchi, bianchi «Roble», invecchiati in botte, «Crianza» e spumanti. In tal senso si propone l'inclusione della varietà Garnacha Blanca. Analogamente, le varietà rosse Garnacha Peluda (sinonimo di Garnacha Gris), Garnacha Tintorera e Moravia Agria adattate alla zona di produzione devono essere incluse nel gruppo di varietà ammesse a beneficiare della DOP «Méntrida», al fine di rafforzare l'offerta di prodotti di qualità specifica e diversificare l'identità territoriale dei suoi vini. Si tratta di varietà autorizzate in Castiglia-La Mancia, introdotte in questa zona geografica prima del 2000 pur con una scarsa rappresentazione in termini di superficie, e oggi considerate un notevole serbatoio di materiale vegetale idoneo e adattato dal punto di vista agrologico, il che consente di ottenere vini con la qualità richiesta dalla denominazione di origine «Méntrida».

    13.   Modifiche del limite di resa

    Descrizione

    La tolleranza massima per le variazioni occasionali della resa in determinate campagne è fissata a ±15 % rispetto ai valori massimi stabiliti, in funzione delle caratteristiche climatiche di tali campagne. Inoltre le rese massime per ettaro sono ridotte del 20 % per le uve destinate alla produzione di vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo».

    La modifica interessa le sezioni 5 e 8 del disciplinare di produzione e la sezione 5.2 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Lo scopo della modifica proposta è adeguare le rese massime per ettaro di ogni campagna per tenere conto di eventuali circostanze straordinarie che possono verificarsi a seguito di eventi inattesi di natura ambientale. A tale riguardo, qualora il raccolto della DOP sia inferiore alle previsioni a seguito di avversità atmosferiche aventi un impatto locale, la produzione complessiva della DOP potrà essere compensata tramite un aumento delle rese massime consentite. Per contro, nei casi eccezionali in cui il raccolto sia superiore alle previsioni, le rese massime consentite potranno essere ridotte di conseguenza al fine di mantenere la qualità complessiva della produzione vinicola della DOP. I valori di resa per ettaro di cui sopra possono essere modificati in determinate campagne dal Consejo Regulador, previo parere tecnico favorevole, entro i seguenti limiti:

    aumento fino al 15 % delle rese stabilite, prima dell'inizio della vendemmia;

    riduzione fino al 15 % delle rese stabilite, entro il 30 giugno della campagna in corso.

    Per quanto riguarda la riduzione della resa dei vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo», la modifica è finalizzata a una maggiore specializzazione e identificazione con le zone e le tecniche di coltivazione volte a rafforzare la qualità specifica.

    14.   Riconoscimento di un’unità geografica più ampia della zona di produzione

    Descrizione

    Viene riconosciuta l'unità geografica più ampia «Toledo», che deve figurare sull'etichetta del corrispondente vino a denominazione di origine «Méntrida» con un carattere di dimensione uguale o inferiore a quello del nome della denominazione.

    La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica consiste nell'inserimento di un ulteriore elemento dell'etichettatura previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/33 e, per quanto sia prevista la possibilità di indicare un altro nome geografico, non comporta una modifica del nome protetto «Méntrida»; l'indicazione dell'unità geografica più ampia è di natura complementare e fornisce al consumatore informazioni supplementari sulla provenienza del prodotto. Inoltre tale menzione facoltativa di etichettatura non comporta in nessun caso una restrizione alla commercializzazione e pertanto si ritiene che non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Per i vini recanti la denominazione di origine «Méntrida», conformemente alla decisione del 18.10.2019 della Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural che definisce l'unità geografica più ampia «Toledo» per i vini a denominazione di origine protetta «Méntrida» e stabilisce le norme per l'uso di tale dicitura, è possibile utilizzare l'indicazione dell'unità geografica «Toledo», come unità geografica più ampia della zona di produzione, corrispondente al nome della zona amministrativa della provincia in cui è situata l'intera zona di produzione, al fine di chiarire l'ubicazione di tale zona e fornire ai consumatori informazioni supplementari sull'origine del prodotto. L'inclusione nell'etichetta di tale informazione mira a integrare e ampliare le informazioni relative all'origine dei vini. Tali informazioni promuoveranno l'immagine degli stessi presso i consumatori e rafforzeranno notevolmente il legame territoriale, culturale e tradizionale della produzione vinicola nella zona settentrionale della provincia di Toledo.

    15.   Riconoscimento di unità geografiche più piccole

    Descrizione

    Sono inclusi come unità geografiche più piccole tutti i nomi dei comuni che compongono la delimitazione geografica della DOP «Méntrida». Tali unità geografiche più piccole devono essere accompagnate dalla dicitura «Vino de Pueblo» sull'etichetta ed è necessario apporre controetichette e/o sigilli specifici.

    La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica è da considerarsi ordinaria perché consiste nell'inserimento di un ulteriore elemento dell'etichettatura previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/33 e, per quanto sia prevista la possibilità di indicare altri nomi geografici, non comporta una modifica del nome protetto «Méntrida»; l'indicazione delle unità geografiche più piccole è di natura complementare e fornisce al consumatore informazioni supplementari sulla provenienza del prodotto. Inoltre tale menzione facoltativa di etichettatura non comporta in nessun caso una restrizione alla commercializzazione. La modifica proposta non rientra pertanto in nessuno dei tipi di modifiche dell'Unione di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Il riferimento a unità geografiche più piccole situate all'interno della zona di produzione delimitata ha lo scopo di integrare, ampliare e specificare meglio le informazioni sull'origine del vino, rafforzando così il suo legame con il territorio. Tali informazioni promuoveranno l'immagine dei vini presso i consumatori. I vini protetti dalla DOP «Méntrida» possono usufruire nell'etichettatura delle indicazioni facoltative relative al nome di un'unità geografica più piccola; si include la possibilità di fare riferimento al nome dei comuni dell'ambito geografico, rispondendo così a una richiesta del settore, dato che il consumatore attuale conferisce un valore sempre maggiore all'indicazione di provenienza del prodotto.

    16.   Aggiornamento dei riferimenti normativi e degli organismi di certificazione autorizzati

    Descrizione

    Il riferimento ai regolamenti abrogati è sostituito con quello ai regolamenti vigenti nel primo, secondo e terzo paragrafo della sezione 8 e nel terzo e nono paragrafo della sezione 9.2.

    La modifica interessa le sezioni 8 e 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

    Tipo di modifica: ordinaria. La modifica costituisce un aggiornamento. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

    Motivazione

    Aggiornare i riferimenti normativi.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Méntrida

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    5.

    Vino spumante di qualità

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    1.   Vino bianco secco, vino bianco secco «Roble» e vino bianco secco invecchiato in botte

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    I vini bianchi sono di colore giallo chiaro/paglierino, limpido e brillante, con sfumature leggermente dorate in funzione della varietà e, se del caso, del tempo trascorso nelle botti. Gli aromi sono puliti, di intensità media o forte. Aromi fruttati, con eventuali note legnose. Sono sapidi e aromatici; i vini invecchiati in botte sono persistenti al palato e hanno un finale lungo.

    *

    Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rientrare nei limiti di legge stabiliti dalla pertinente normativa dell’UE.

    **

    Anidride solforosa totale: sarà adattata alle disposizioni dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    11,5

    Acidità totale minima

    5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    12,5

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    2.   Vino bianco, vino bianco «Roble», vino bianco invecchiato in botte, vino semisecco, semidolce e dolce

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Fase visiva e fase olfattiva simili a quelle dei vini secchi della stessa varietà.

    Gusto: vino equilibrato rispetto al titolo alcolometrico, all'acidità e al tenore di zuccheri residui.

    *

    Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rientrare nei limiti di legge stabiliti dalla pertinente normativa dell’UE.

    * *

    Anidride solforosa totale: sarà adattata alle disposizioni dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    11,5

    Acidità totale minima

    5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    12,5

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    3.   Vino rosato secco, semisecco, semidolce e dolce

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Colore dal rosa pallido al rosa fragola, brillante e vivo. Aroma potente che ricorda la fragola, il lampone e la frutta.

    Fresco, fruttato ed equilibrato.

    I vini commercializzati senza filtrazione né stabilizzazione sono definiti in fase visiva come «leggermente torbidi o velati», mentre in fase gustativa possono essere più densi e carnosi.

    Titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini secchi: 11,5 % vol.

    *

    Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rientrare nei limiti di legge stabiliti dalla pertinente normativa dell’UE.

    **

    Anidride solforosa totale: sarà adattata alle disposizioni dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9

    Acidità totale minima

    5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    10

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    4.   Vino rosso, vino rosso «Roble» e vino rosso invecchiato in botte, vino rosso secco e vino rosso «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva»

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Titolazione elevata. Colore rosso ciliegia, granata scuro o amarena, con sfumature violacee accese sul bordo o dal rosso rubino al rosso ciliegia, con sfumature aranciate e terracotta. Fruttati (mora, ribes) o con note floreali, a volte speziate o legnose. Vino sapido e aromatico, con tannini ben integrati. Dopo il passaggio in botti di rovere l'ingresso in bocca è potente, la struttura e il corpo sono apprezzabili con un retrogusto fruttato intenso e caratteristiche note legnose. Finale lungo e intenso.

    *

    Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rientrare nei limiti di legge stabiliti dalla pertinente normativa dell’UE.

    **

    Acidità volatile con possibile superamento di 1 mEq/l per ogni grado di alcol sopra all’11 % vol e ogni anno di invecchiamento, fino a 16,6 mEq/l al massimo.

    *

    Anidride solforosa: 200 mg/l se zuccheri > 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    12

    Acidità totale minima

    4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,3

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    150

    5.   Vino rosso, vino rosso «Roble» e vino rosso invecchiato in botte, vino semisecco, semidolce e dolce

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Fase visiva e fase olfattiva simili a quelle dei vini secchi della stessa varietà.

    Gusto: vino equilibrato rispetto al titolo alcolometrico, all'acidità e al tenore di zuccheri residui.

    *

    Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rientrare nei limiti di legge stabiliti dalla pertinente normativa dell’UE.

    **

    Anidride solforosa totale: sarà adattata alle disposizioni dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9

    Acidità totale minima

    4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,3

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    6.   Vino spumante rosso, bianco e rosato

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Bollicine persistenti. Possiede aromi puliti e fruttati. Il vino «Reserva» presenta aromi intensi. Vino equilibrato al palato, dotato di una struttura gradevole.

    I vini bianchi sono di color oro pallido o dorati nel caso dei vini «Reserva». I vini rosati hanno tonalità rosate o di terracotta nel caso dei vini «Reserva». I vini rossi presentano tonalità violette e brillanti nonché sfumature legnose nel caso dei vini «Reserva».

    *

    Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rientrare nei limiti di legge stabiliti dalla pertinente normativa dell’UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    10

    Acidità totale minima

    3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,3

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    185

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    Pratica enologica specifica

    Sono applicate pressioni inferiori a 2,5 kg/cm2 per l'estrazione del mosto e del vino e la separazione dalle vinacce, affinché la resa non superi i 70 litri di vino finito per 100 kg di vendemmia o i 74 litri di vino finito per 100 kg di vendemmia nel caso in cui quest'ultima avvenga meccanicamente.

    Nei vini bianchi i mosti, al netto delle parti solide del grappolo, fermentano a temperature inferiori a 20 °C. Per i vini rossi la durata minima di macerazione del mosto con le bucce è di 48 ore.

    Per i vini che richiedono un invecchiamento la fermentazione alcolica avviene a una temperatura non superiore a 30 °C. Durante il processo di invecchiamento sono conservati in botti di rovere con capacità massima di 330 litri.

    Per poter recare l'indicazione «vino bianco invecchiato in botte», i vini devono essere sottoposti a un invecchiamento di almeno due mesi in botti di capacità non inferiore a 200 litri e non superiore a 2 000 litri (5 000 litri per i vini rossi invecchiati in botte).

    5.2.   Rese massime

    1.

    Piante coltivate ad alberello

    7 150 chilogrammi di uve per ettaro

    2.

    Piante coltivate ad alberello con vendemmia manuale

    50 ettolitri per ettaro

    3.

    Piante coltivate ad alberello con vendemmia meccanica

    53 ettolitri per ettaro

    4.

    Piante coltivate a spalliera

    12 850 chilogrammi di uve per ettaro

    5.

    Piante coltivate a spalliera con vendemmia manuale

    90 ettolitri per ettaro

    6.

    Piante coltivate a spalliera con vendemmia meccanica

    95 ettolitri per ettaro

    7.

    Vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo» e ottenuti da piante coltivate ad alberello

    5 720 chilogrammi di uve per ettaro

    8.

    Vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo» e ottenuti da piante coltivate ad alberello con vendemmia manuale

    40 ettolitri per ettaro

    9.

    Vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo» e ottenuti da piante coltivate ad alberello con vendemmia meccanica

    42 ettolitri per ettaro

    10.

    Vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo» e ottenuti da piante coltivate a spalliera

    10 280 chilogrammi di uve per ettaro

    11.

    Vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo» e ottenuti da piante coltivate a spalliera con vendemmia manuale

    72 ettolitri per ettaro

    12.

    Vini recanti la dicitura «Vino de Pueblo» e ottenuti da piante coltivate a spalliera con vendemmia meccanica

    76 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    Situata a nord della provincia di Toledo: provincia di Toledo: Albarreal de Tajo, Alcabón, Aldeaencabo, Almendral de la Cañada, Almorox, Arcicollar, Argés (solo i poligoni 3 e 5), Barcience, Bargas, Buenaventura, Burujón, Camarena, Camarenilla, Cardiel de los Montes, Carmena, Carpio de Tajo (El), Carranque, Carriches, Casar de Escalona (El), Casarrubios del Monte, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cebolla, Cerralbos (Los), Chozas de Canales, Domingo Pérez, Erustes, Escalona, Escalonilla, Fuensalida, Garciotún, Gerindote, Guadamur (solo i poligoni 17 e 18), Hinojosa de San Vicente, Hormigos, Huecas, Illán de Vacas, La Iglesuela, Lominchar, Lucillos, Malpica de Tajo, Maqueda, Marrupe, Mata (La), Méntrida, Mesegar, Montearagón, Navamorcuende, Nombela, Novés, Nuño Gómez, Olías del Rey, Otero, Palomeque, Paredes, Pelahustán, Portillo, Quismondo, Real de San Vicente, Recas, Rielves, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Sartajada, Sotillo de las Palomas, Talavera de la Reina, Toledo, Torre de Esteban Hambrán (La), Torrijos, Val de Santo Domingo, Valmojado, Ventas de Retamosa (Las), Villamiel, Viso (El) e Yunclillos.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    GARNACHA TINTA

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Vino

    Il clima continentale estremo, caratterizzato da lunghi inverni freddi, estati calde e precipitazioni molto scarse, nonché il terreno sabbioso, acido e povero di calce consentono di ottenere vini con titolo alcolometrico elevato e con una notevole concentrazione di estratto secco, carnosi, corposi e caldi.

    8.2.   Vino spumante di qualità

    Il contesto geografico permette di coltivare le varietà di cui alla sezione 6 del presente disciplinare, che conferiscono ampiezza ed equilibrio ai vini. Al contempo, la siccità e le ore di irraggiamento solare creano un titolo alcolometrico naturale che consente di produrre vini con titoli alcolometrici definiti. I vini indicati al punto precedente sono utilizzati come vini di base per la produzione di vini spumanti. Di conseguenza le indicazioni di questo paragrafo si applicano anche a tali vini.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro normativo

    Normativa nazionale

    Tipo di condizione ulteriore

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione

    La denominazione «Toledo» può essere utilizzata come unità geografica più ampia; tale indicazione figurerà sull'etichetta del corrispondente vino a denominazione di origine «Méntrida», con un carattere di dimensione uguale o inferiore a quello del nome della denominazione.

    I vini protetti dalla DOP «Méntrida» possono fare uso nell'etichettatura della dicitura «Vino de Pueblo», seguita dal nome geografico di un comune tra quelli compresi nella zona geografica delimitata dalla DOP «Méntrida».

    Link al disciplinare del prodotto

    http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/MOD_AM04_PC_MENTRIDA_20220607.pdf


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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