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Document 52023XC0309(01)

    Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/C 87/16

    C/2023/1588

    GU C 87 del 9.3.2023, p. 47–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 87/47


    Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (2023/C 87/16)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

    «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco»

    PDO-IT-A0514-AM02

    21.10.2014

    1.   Norme applicabili alla modifica

    Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

    2.   Descrizione e motivi della modifica

    2.1.    Modifica nome della denominazione

    Descrizione

    Il nome della denominazione è modificato da «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» in «Asolo Prosecco» o «Asolo».

    Motivi

    La richiesta di togliere dalla denominazione la dicitura «Colli Asolani - Prosecco» deriva da una più facile lettura, un maggior impatto mnemonico sul consumatore e per evitare la confusione con l'allora esistente DOC Colli Ascolani.

    L'omissione del trattino tra Asolo e Prosecco è giustificata per semplificare le modalità di etichettatura.

    Con la richiesta di utilizzare la denominazione «Asolo» in alternativa ad «Asolo Prosecco», in tutte le tipologie previste da disciplinare, si vuole limitare la connotazione interregionale derivante dal nome della DOP «Prosecco», che ricade anche sul territorio della presente DOP, al fine di meglio identificare la denominazione in uno specifico ambito territoriale.

    La modifica riguarda l'intero disciplinare e l'intero documento unico laddove è richiamato il nome della denominazione.

    2.2.    Allargamento dell’area delimitata di produzione

    Descrizione

    Viene allargata l'area delimitata di produzione includendo parte dei territori dei comuni di Borso del Grappa e di Crespano del Grappa.

    Inoltre tale delimitazione dell'area di produzione viene modificata anche con l'innalzamento della quota altimetrica massima di produzione da 300 a 400 m di altezza sul livello del mare.

    Motivi

    Si tratta di un relativo aumento di superficie rispetto all'area di produzione precedente, totalmente in ambiente collinare, con gli stessi caratteri morfo-pedoclimatici della restante porzione di territorio dei Colli di Asolo. In questa nuova zona di produzione si è consolidata la vitivinicoltura con l'ottenimento di prodotti che presentano le medesime caratteristiche analitiche e organolettiche dei vini già esistenti.

    L'innalzamento della quota altimetrica massima di produzione è motivato dall'incontrovertibile cambiamento climatico in atto con un aumento delle temperature medie che sta interessando tutto il territorio regionale; di conseguenza l'aumento di temperatura crea nuove opportunità produttive in zone ad altitudini superiori dove la vite riesce a portare a termine il suo ciclo.

    Infatti per il vitigno «Glera» la cui acidità è spesso deficitaria, il poter portare il vigneto in un ambiente più fresco può fornire una opportunità di maggiore conservazione della freschezza acida dell'uva e di conseguenza di un miglior equilibrio nella macrostruttura dell'acino.

    La modifica riguarda l'articolo 3 del disciplinare di produzione e la sezione 6 del documento unico.

    2.3.    Aumento della resa di uva per ettaro

    Descrizione

    Viene aumentata la resa massima di produzione di uva per ettaro da 12 a 13,5 tonnellate.

    Motivi

    L'aumento delle rese è stato necessario ai fini di un adeguamento delle produzioni del vitigno alle reali attitudini degli impianti viticoli esistenti. Infatti il vitigno Glera ha come caratteristica varietale un alto potenziale quantitativo (vedi peso del grappolo, percentuale di germogliamento e fertilità delle gemme), e il fatto che un forzato contenimento del numero dei grappoli non porta a un incremento dei valori qualitativi voluti.

    Tenendo conto delle rese verificatesi sul territorio, sulla base dei risultati della sperimentazione effettuata, in relazione alle tecniche colturali e all'andamento climatico, si è accertato che la qualità del prodotto finale non verrà assolutamente meno rispetto agli attuali standard di elevato pregio della denominazione.

    La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione e la sezione 5.b del documento unico (rese massime).

    2.4.    Ulteriori restrizioni

    Descrizione

    La modifica riguarda la previsione dell'imbottigliamento in zona di produzione delimitata.

    Motivi

    La modifica è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo», garantirne l'origine e assicurare l'efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.

    Infatti, si evidenzia che il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Asolo Prosecco» o «Asolo», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

    Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

    Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Asolo Prosecco» o «Asolo», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

    L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità, requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

    Infatti l'organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino «Asolo Prosecco» o «Asolo», in conformità al relativo piano dei controlli.

    Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Asolo Prosecco» o «Asolo», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici e all'esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

    Tuttavia, in conformità alla normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, assicurando comunque un elenco circoscritto delle ditte imbottigliatrici fuori zona, presso le quali programmare con efficienza i controlli da parte del competente organismo, anche in collaborazione con le autorità di controllo di altri paesi, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea.

    La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione 1.9 del documento unico (Ulteriori condizioni).

    2.5.    Riduzione dell’estratto secco

    Descrizione

    Viene richiesta la riduzione dell'estratto non riduttore minimo da 16 a 15 g/l.

    Motivi

    Tale riduzione di un punto dell'estratto secco deriva della necessità di porre sul mercato un vino più fresco, delicato e piacevole.

    Va precisato che l'abbassamento di un punto dell'estratto non riduttore minimo non comporta uno spostamento dei livelli qualitativi, ma è utile a un maggior equilibrio delle masse di composizione delle cuvée. Si evidenzia inoltre che lo stesso rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

    La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico (Descrizione dei vini).

    2.6.    Gestione delle produzioni: esclusione del riferimento al vitigno «Glera» per i prodotti derivanti dagli esuberi delle rese di uva e di vino

    Descrizione

    È stata inserita la disposizione relativa alla destinazione degli esuberi delle rese di uva e di vino, nei limiti previsti dal disciplinare, che non possono essere destinati alla produzione di vini IGP o di Vino Spumante designati con il riferimento al nome della varietà «Glera», fatta salva diversa destinazione prevista dalla normativa vigente.

    Motivi

    Tale modifica persegue come fine la tutela e la salvaguardia della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo».

    In particolare per i vini ottenuti dagli esuberi in questione, che in ogni caso non possono essere qualificati con la denominazione «Asolo Prosecco» o «Asolo», ma che possono essere utilizzati per altre IGP del medesimo territorio, nel rispetto delle condizioni dei relativi disciplinari, o per vini generici, ne viene stabilita la destinazione d'uso, impedendo che nella designazione dei relativi vini di destinazione sia utilizzato il nome della varietà «Glera» (che rappresenta oltre l'85 % della base ampelografica della DOP in questione).

    In sostanza, detta misura gestionale è finalizzata a rendere «generici» i prodotti derivati dai superi in questione. Trattasi, dunque, di una misura intesa a evitare una sleale concorrenza con i prodotti qualificati con la stessa DOP e, nel contempo, la medesima misura costituisce un deterrente per limitare al minimo gli esuberi in questione.

    La modifica riguarda l'articolo 4 e l'articolo 5 del disciplinare di produzione e non interessa il documento unico.

    2.7.    Zona di vinificazione

    Descrizione

    Viene estesa la deroga per la vinificazione in conformità alla vigente normativa comunitaria (articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009) ad alcuni comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, quali: Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Follina e Miane.

    Motivi

    La richiesta è motivata dal fatto che un numero sempre maggiore di aziende vitivinicole, titolari di stabilimenti enologici ubicati nel territorio limitrofo alla zona di produzione, hanno investito e stanno investendo sulla DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo», acquistando vigneti e/o appezzamenti di terreno destinati ad essere idonei a impianti di vigneti atti alla produzione di detta DOP.

    Per questi motivi, si rende necessaria l'estensione della deroga dell'area di vinificazione per consentire a dette aziende di produrre ed elaborare nei propri stabilimenti i vini DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo».

    La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico (Ulteriori condizioni – Deroga alla produzione nell'area geografica delimitata).

    2.8.    Caratteristiche al consumo: variazione del range del tenore di zuccheri per la tipologia «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore

    Descrizione

    Per la tipologia «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore nella descrizione del sapore è stata prevista la variazione delle caratteristiche (analitiche e organolettiche) del prodotto in relazione al range del tenore zuccherino (conformemente all'articolo 47 e relativo allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2019/33), consentendo di partire da un tenore zuccherino più basso (da extra brut, anziché da brut), mantenendo invece invariato il tenore zuccherino massimo (fino ad abboccato).

    Motivi

    La modifica è motivata dall'esigenza di poter soddisfare le richieste dei consumatori, che si stanno orientando sempre più verso spumanti con basso tenore zuccherino, con sapore più secco e con un maggior tenore acidico, adatti a un abbinamento da «tutto pasto».

    La modifica riguarda l'articolo 5 e l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico (Descrizione dei vini).

    2.9.    Confezionamento

    Descrizione

    Per i vini spumanti, viene consentito l'uso delle tradizionali bottiglie, nelle varie capacità e colori, previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

    Motivi

    Per quanto riguarda i contenitori si ritiene che aumentando l'offerta dei formati si possano meglio cogliere le richieste di un mercato e di un consumatore sempre in evoluzione.

    Le modifiche riguardano l'articolo 8 del disciplinare di produzione e non comportano modifiche del documento unico.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Asolo Prosecco / Asolo

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.

    Vino spumante

    5.

    Vino spumante di qualità

    6.

    Vino spumante di qualità del tipo aromatico

    8.

    Vino frizzante

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    1.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» - categoria Vino (1)

     

    Colore: giallo paglierino, più o meno carico

     

    Odore: caratteristico di fruttato

     

    Sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico

     

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

     

    Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    2.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore - categorie: vino spumante (4), vino spumante di qualità (5), vino spumante di qualità del tipo aromatico (6)

     

    Spuma: fine e persistente

     

    Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante

     

    Odore: gradevole e caratteristico di fruttato

     

    Sapore: da extra brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico

     

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol

     

    Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    3.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore, con la menzione «sui lieviti» - categorie Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), Vino spumante di qualità del tipo aromatico (6)

     

    Spuma: fine e persistente

     

    Colore: giallo paglierino più o meno intenso e possibile presenza di velatura

     

    Odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito

     

    Sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito

     

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    4,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    4.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» frizzante - categoria Vino frizzante (8)

     

    Colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine

     

    Odore: gradevole e caratteristico di fruttato

     

    Sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico

     

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

     

    Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.    Pratiche enologiche essenziali

    Preparazione partita destinata alla spumantizzazione

    Pratica enologica specifica

    Per la preparazione delle basi destinate all'elaborazione del vino spumante, è consentita la tradizionale pratica dell'uso dei vini delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, in quantità non superiore al 15 % del volume totale.

    b.    Rese massime

    1.

    «Asolo Prosecco» o «Asolo»

    94,5 ettolitri per ettaro

    2.

    «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante

    94,5 ettolitri per ettaro

    3.

    «Asolo Prosecco» o «Asolo» frizzante

    94,5 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    A)

    La zona di produzione della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» ricade nei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello, ubicati nella Provincia di Treviso.

    B)

    La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui alla sezione 5, punto 1, del presente documento unico, per gli spumanti, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fìor, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Asolo, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello, Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Glera B. - Serprino

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   «Asolo Prosecco» o «Asolo» - categorie vino, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzante

    Informazioni sulla zona geografica

    Fattori naturali rilevanti per il legame

    L'area di produzione della denominazione «Asolo Prosecco» o «Asolo» si trova nel Veneto, in provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli di Asolo. Il paesaggio di questi due sistemi collinari, caratterizzati da un'altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Lo strato pedogenetico ha dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici testimoniati da oltre 2 000«doline», con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un'elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.

    La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22,6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.

    Le precipitazioni sono da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sotto superficiale.

    Fattori storici ed umani rilevanti per il legame

    La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli di Asolo e Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi. I monaci si insediarono intorno all'anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt'ora. Nella seconda metà del 1300, quando quest'area passò ai veneziani, i Colli di Asolo e il Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e i loro vini venivano esportati all'estero già nel 1400. Nel 1500, che vede il trionfo della nobiltà veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in più perché considerato migliore rispetto a quello di altre zone.

    I caratteri morfologici dei suoli si sono conservati e il soprassuolo ricorda quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture a ricordare l'antica conduzione familiare.

    8.2.   «Asolo Prosecco» o «Asolo» - categorie vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzante

    Legame causale tra la qualità, le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico con i fattori naturali ed umani.

    I vini della denominazione «Asolo Prosecco» nelle tipologie spumante superiore e frizzante si presentano dal colore giallo paglierino più o meno intenso, con spuma persistente nella tipologia spumante e con evidente formazione di bollicine nella tipologia frizzante.

    All'analisi organolettica i vini si presentano con caratteristiche di leggerezza che, assieme al delicato profumo, gli donano gradevolezza e ottima bevibilità.

    All'olfatto si percepisce un profumo fresco con note di frutta matura (mela, tropicale), nonché pera, pesca e albicocca, con una evidente nota floreale e una piacevole sapidità. Al sapore, l'acidità e la sapidità sono sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra acidi e zuccheri.

    Nella tipologia spumante superiore prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia e che riporta il riferimento alla menzione «sui lieviti», i vini si presentano con una spuma fine e persistente e dal colore giallo paglierino più o meno intenso con possibile presenza di velatura. All'olfatto e al gusto si presentano gradevoli, armonici, fruttati e con possibili sentori di crosta di pane e di lievito.

    Tali caratteristiche sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fatturi umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

    In particolare, i suoli, prevalentemente marnosi e sciolti, con una buona dotazione di calcare e supportati da un buon tenore di umidità, favoriscono l'assunzione di molti microelementi importanti non solo per la crescita vegeto-produttiva del vitigno «Glera», ma anche e soprattutto per la complessità organolettica dei mosti e dei vini base per la spumantizzazione.

    L'ambiente climatico della zona di produzione è caratterizzato da primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri, nonché autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.

    I valori di escursione termica tra notte e giorno con il flusso di aria che discende dalle pendici più elevate evidenziano una stretta relazione con la sintesi e la conservazione di alcuni composti aromatici terpenici, tipici del vitigno «Glera». Questo fattore si evidenzia in particolare nelle porzioni di territorio di media-bassa collina, dove l'inversione termica è più accentuata, influenzando così la fissazione di maggiori sentori fruttati primari quali mela, pera, pesca e albicocca, che vengono poi preservati con l'elaborazione, garantendo la peculiare aromaticità nelle diverse espressioni tipologiche.

    Pertanto la freschezza, acidità e intensità aromatica dei vini spumanti e frizzanti della DOP «Asolo Prosecco» sono garantiti dall'interazione tra orografia, natura dei suoli e vitigno, unitamente alla consolidata tradizione di elaborazione.

    8.3.   «Asolo Prosecco» o «Asolo» – categoria Vino

    Il vino della denominazione «Asolo Prosecco» si presenta dal colore giallo paglierino chiaro con un aroma floreale gradevolmente agrumato, accompagnato da un gusto morbido e corpo delicato.

    Il clima, caratterizzato da primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento e da estati mai troppo calde, consente un ottimale rapporto tra la spiccata acidità e gli zuccheri.

    L'orografia collinare assicura una buona inversione termica che, unitamente alla natura sciolta del terreno marnoso, permette di mantenere una vigoria equilibrata e una buona fissazione delle sostanze terpeniche da mettere in stretta relazione con la sintesi dei composti aromatici, tipici del vitigno «Glera», che vengono poi preservati con l'elaborazione, garantendo la peculiare aromaticità del vino.

    Pertanto gli spiccati sentori floreali e la fresca aromaticità del vino sono garantiti dall'interazione tra orografia, natura dei suoli, condizioni climatiche e vitigno, unitamente alla consolidata tradizione di vinificazione.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali

    Zona di vinificazione

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione unionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea (articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 607/2009), le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, anche nelle immediate vicinanze (intero territorio dei comuni che sono compresi in parte nella citata zona di produzione) e nel territorio dei limitrofi comuni di Altivole, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di Soligo, ricadenti in provincia di Treviso.

    Inoltre le operazioni di preparazione delle tipologie di vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione, nelle tipologie ove ammessa, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso, nonché nelle provincie limitrofe, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Veneto, per tener conto delle situazioni tradizionali di produzione di dette tipologie di vini.

    Zona di imbottigliamento

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione unionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale, le operazioni di imbottigliamento e confezionamento dei vini DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» devono essere effettuate nella zona delimitata di produzione, comprensiva delle deroghe per la vinificazione ed elaborazione delle varie tipologie di prodotto, allo scopo di garantire l'origine e preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, nonché salvaguardare la loro reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli.

    Infatti la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini connesse alla zona geografica di origine sono meglio assicurate con l'imbottigliamento nella zona delimitata, in quanto l'applicazione delle regole tecniche riguardanti l'imbottigliamento avvengono sotto la responsabilità e con le competenze professionali delle imprese che producono nella zona delimitata.

    A questo si deve aggiungere che l'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

    Inoltre il sistema di controllo da parte del competente organismo, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è più efficace nella zona delimitata: requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

    Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Asolo Prosecco» siano effettivamente imbottigliate, conseguendo cosi i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

    Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, e consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona.

    «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione unionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine «millesimato», seguito dall'anno di produzione delle uve.

    La tipologia spumante superiore accompagnata dalla menzione «sui lieviti» deve essere associata all'indicazione dell'anno di raccolta delle uve e non può utilizzare la menzione «millesimato».

    Le menzioni «superiore», «millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata devono utilizzare in etichetta caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14600


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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