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Document 52023XC0223(03)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 66/07

PUB/2022/1537

GU C 66 del 23.2.2023, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/21


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 66/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Valençay»

PDO-FR-A0320-AM02

Data della comunicazione: 23.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

L'elenco dei comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata è stato aggiornato tenendo conto del codice geografico ufficiale del 2021.

La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni della zona geografica.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Potatura

Le norme di potatura sono state semplificate.

Il documento unico è modificato al punto 5.

3.   Produzione per le viti

La produzione massima per le viti è stata soppressa. La produzione massima media per parcella è mantenuta per garantire la buona qualità delle uve vendemmiate.

Il documento unico non è modificato.

4.   Disposizioni agroecologiche

Sono aggiunte diverse disposizioni in materia di ambiente:

è vietato il diserbo chimico delle capezzagne;

è vietato il diserbo chimico totale delle parcelle;

tra tutti i filari, la vegetazione, seminata o spontanea, è controllata con mezzi fisici o meccanici.

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente.

Il documento unico non è modificato.

5.   Norme analitiche

Il livello di zuccheri e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono aumentati per migliorare la qualità delle uve vendemmiate.

I tenori di acidità volatile massima e di ferro sono stati soppressi, in quanto si applicano le norme europee.

Per tenere conto dell'aumento degli zuccheri nelle uve, il tenore alcolometrico volumico massimo dopo l'arricchimento è stato innalzato da 12,5 % a 13 %.

Il documento unico è modificato ai punti 4 e 5.

6.   Carbone per uso enologico

Finora vietato, l'uso del carbone è ora consentito in modo inquadrato e limitato: «Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico, da solo o combinato in preparati, per i mosti dei vini nuovi ancora in fermentazione nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a una dose massima di 60 grammi per ettolitro». L'obiettivo è usare il carbone in modo mirato, in quelle partite che presentano una qualità organolettica o analitica inferiore (a causa di un'alterazione aromatica legata in particolare a fenomeni di ossidazione), senza con ciò modificare la tipicità del prodotto.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 5.

7.   Capacità del locale di vinificazione

La capacità del locale di vinificazione è aumentata fino a 1,6 volte il risultato della moltiplicazione della superficie in produzione per la resa media per ettaro vinificata nell'azienda agricola nel corso degli ultimi cinque anni.

Tale modifica mira a migliorare la gestione delle scorte e le condizioni di vinificazione dei vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

8.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è modificato.

9.   Legame

Il riferimento al 2008 è stato soppresso.

Il documento unico è modificato al punto 8.

10.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

Il documento unico non è modificato.

11.   Obblighi di dichiarazione

Gli obblighi di dichiarazione sono stati adeguati per informare anche l'organismo di controllo.

Il documento unico non è modificato.

12.   Registri

È obbligatoria la tenuta di un registro per il controllo della maturazione e del confezionamento.

Il documento unico non è modificato.

13.   Punti principali da verificare

I punti principali da verificare sono stati rivisti per adeguarli ai metodi di controllo e alle modifiche del disciplinare.

Il documento unico non è modificato.

14.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Il documento unico non è modificato.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Valençay

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi e rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. Dopo il confezionamento i vini presentano:

un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 4 grammi per litro per i vini bianchi e rosati;

un tenore minimo di acidità totale espressa in grammi d'acido tartarico per litro di 3,5 per i vini bianchi e rosati.

I tenori di anidride solforosa totale e di acidità totale per i vini bianchi e rosati sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini bianchi sprigionano aromi in cui predominano di solito note floreali intense, come ginestra e fiori bianchi, eventualmente accompagnate da una punta di mineralità, come la pietra focaia, data dalla forte presenza di selce nei suoli. Sebbene vivaci, i vini si presentano rotondi in bocca.

I vini rosati sono generalmente leggeri, nervosi ma non aggressivi ed esprimono aromi ben presenti nella frutta matura.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. Dopo il confezionamento i vini rossi presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 2 grammi per litro. La fermentazione malolattica è portata a termine per i vini rossi e il loro contenuto di acido malico è inferiore o uguale a 0,3 grammi per litro. I tenori di anidride solforosa totale e di acidità totale per i vini rossi sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini rossi hanno colore tendente spesso al rubino e presentano aromi di piccoli frutti rossi e di amarena, accompagnati da note speziate e fresche. Piacevoli già se consumati giovani, un invecchiamento di 3-5 anni consente ad alcuni di rivelare appieno il loro potenziale.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico, da solo o combinato in preparati, per i mosti dei vini nuovi ancora in fermentazione nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a una dose massima di 60 grammi per ettolitro. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Densità

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 6 000 ceppi per ettaro, con una distanza massima tra i filari di 1,70 m. La distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metri.

3.   Potatura

Pratica colturale

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche:

potatura a Guyot semplice;

potatura detta a «Y»;

potatura corta a speroni (a ventaglio o a Cordone di Royat semplice o doppio).

A seconda dei vitigni il numero medio massimo di gemme franche per ceppo deve essere di:

9 gemme franche in totale per il Côt e il Gamay;

12 gemme franche per tutti gli altri vitigni.

5.2.   Rese massime

1.   Vini rossi e rosati

65 ettolitri per ettaro

2.   Vini bianchi

68 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nella zona geografica approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente in data 16 dicembre 2010. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Indre: Chabris, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Poulaines, Valençay, Val-Fouzon (solo il territorio dei comuni delegati di Parpeçay e Varennes-sur-Fouzon), La Vernelle, Veuil, Villentrois-Faverolles.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Chardonnay B

Gamay N

Orbois B

Pineau d'Aunis N

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Valençay», situata a una decina di chilometri a sud-ovest della città di Romorantin-Lanthenay, forma un ampio altopiano, solcato dalle valli di piccoli corsi d'acqua che scorrono verso nord. Alcuni di questi confluiscono nella valle del Fouzon, che corre parallela a quella dello Cher, prima di raggiungere quest'ultimo al limite settentrionale della zona geografica. La zona geografica comprende il territorio di 13 comuni nella parte settentrionale del dipartimento Indre e il territorio di un comune, Selles-sur-Cher, nel dipartimento Loir-et-Cher. Il paesaggio, caratterizzato da numerose piccole superfici boschive, dalla presenza residua di bocage (siepi e boschetti frammisti a terreni agricoli) e dal massiccio della foresta di Valençay, è chiuso. Le parcelle di vigna si trovano preferibilmente sui margini dell'altopiano messi a nudo dall'erosione e su piccole colline.

Le parcelle delimitate con precisione per la vendemmia presentano suoli sviluppati principalmente:

nella parte meridionale della zona geografica nei suoli gessosi teneri del Turoniano (rendzine, suoli bruni calcarei) e nelle argille frammiste a selce del Cretaceo superiore (suoli bruni lisciviati o erosi);

nella parte sudorientale, nei materiali argilloso-sabbiosi dell'Eocene detritico, caratterizzato talvolta una notevole presenza di ciottoli;

nella parte settentrionale, vicino alle valli dello Cher e del Fouzon, soprattutto nei calcari lacustri del Berry e della Beauce dell'Eocene e dell'Aquitaniano (rendzine e suoli bruni calcarei), e più localmente nelle formazioni argilloso-sabbiose di Sologne (Burdigaliano).

Nella regione il clima oceanico è attenuato ed è contraddistinto da temperature medie e minime leggermente più elevate e da massime leggermente più fresche durante il periodo vegetativo della vite.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La regione di «Valençay» faceva parte dell'antica provincia del Berry. Le prime attestazioni note della presenza della vite risalgono al X secolo e riguardano donazioni effettuate all'abbazia. In un atto notarile del XV secolo si fa riferimento a «numerose vigne lungo il Nahon» e molte altre menzioni contenute in documenti dei secoli successivi testimoniano, se non lo sviluppo, almeno il mantenimento della viticoltura.

Talleyrand, proprietario del castello di Valençay, è anche proprietario di una decina di ettari di vigna e nel 1830 sua nipote, la duchessa di Dino, afferma che nel cantone di Valençay si producono vini buoni consumati nell'intero dipartimento.

Nel 1876, nel suo «Etude des vignobles de France», Jules Guyot osserva che i vigneti che sorgono lungo i corsi d'acqua del cantone di Valençay producono il miglior vino del dipartimento. Benché questi corsi d'acqua non siano navigabili, già nel XIX secolo una parte della produzione è esportata, in particolare attraverso lo Cher, anche se la maggior parte del vino è venduta su un mercato più locale.

I vini bianchi rappresentano il 50 % della produzione, i vini rossi il 40 % e i vini rosati il 10 %. I vini bianchi sprigionano aromi in cui predominano di solito note floreali intense, come ginestra e fiori bianchi, eventualmente accompagnate da una punta di mineralità, come la pietra focaia, data dalla forte presenza di selce nei suoli. Sebbene vivaci, i vini si presentano rotondi in bocca.

8.2.   I vini rossi hanno colore tendente spesso al rubino e presentano aromi di piccoli frutti rossi e di amarena, accompagnati da note speziate e fresche. Piacevoli già se consumati giovani, un invecchiamento di 3-5 anni consente ad alcuni di rivelare appieno il loro potenziale.

I vini rosati sono generalmente leggeri, nervosi ma non aggressivi ed esprimono aromi ben presenti nella frutta matura. Secondo l'uso, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve comprende soltanto rendzine, suoli bruni o suoli poco profondi e suoli sabbioso-argillosi. Questi suoli sani presentano un buon comportamento termico, dispongono di riserve idriche moderate e favoriscono lo sviluppo vegetativo precoce e la maturazione delle uve. I vigneti vengono impiantati di preferenza sui margini dell'altopiano.

Queste condizioni richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si riflette nella particolare conduzione della vite e nelle rigide norme di potatura.

Adattati al suolo e al clima situato nel punto di incontro delle influenze oceaniche e continentali, sulle quali la valle dello Cher esercita un effetto termoregolatore, la scelta dei vitigni e il lavoro in vigna sono competenze acquisite dall'esperienza di diverse generazioni di viticoltori sempre alla ricerca del miglioramento dei loro prodotti. Le competenze si esprimono anche attraverso le scelte attente che il produttore compie per gli assemblaggi.

Queste scelte si traducono nella produzione di vini bianchi vivaci e rotondi che esprimono le note floreali tipiche dei suoli argilloso-calcarei o la mineralità proveniente dai suoli a forte presenza di selce. I vini rossi prodotti su questi suoli poco profondi e che si riscaldano rapidamente mostrano note di piccoli frutti rossi e di spezie. I vini rosati elaborati in queste zone che favoriscono un buon grado di maturazione rivelano note di frutta matura e al tempo stesso freschezza.

Il lavoro sulla tipicità della comunità è stato riconosciuto una prima volta nel 1970 con il conferimento della denominazione di origine «vin délimité de qualité supérieure» e poi nel 2004 con il riconoscimento della denominazione di origine controllata.

Riecheggiando le poesie di Ronsard e Peguy ed evocando i fasti della storia di Francia, «Valençay» offre ancora vini che ornavano in passato le tavole reali e principesche e che sono oggi il fiore all'occhiello della valle dello Cher.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio approvato dall'Institut national de l'origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente in data 10 febbraio 2011. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il territorio in questione comprende i seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Indre: Saint-Christophe-en-Bazelle, Vicq-sur-Nahon, Val-Fouzon (solo il territorio del comune delegato di Sainte-Cécile);

dipartimento Indre-et-Loire: Nouans-les-Fontaines;

dipartimento Loir-et-Cher: Billy, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffy, Meusnes.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

tutte le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata;

b)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5fb136ab-6126-4e61-a569-7094f9a12b65


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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