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Document 52023XC0210(02)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 51/06

PUB/2022/1539

GU C 51 del 10.2.2023, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 51/12


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 51/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Savennières»

PDO-FR-A0158-AM02

Data della comunicazione: 14.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

3.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Raccolta

Viene specificato che la vendemmia avviene manualmente.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5.   Etichettatura

È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.

Il documento unico è modificato al punto 9.

6.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

7.   Modifiche redazionali

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

8.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Tale modifica comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Savennières

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche del prodotto

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini bianchi fermi secchi, abboccati, amabili o dolci aventi le seguenti caratteristiche analitiche principali: i vini secchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %; gli altri vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %; i vini secchi presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro o 8 grammi per litro, quando il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro non è inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri fermentescibili; il titolo alcolometrico volumico totale dei vini secchi dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. I tenori di acidità volatile, acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Descrizione

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono bianchi e perlopiù secchi. In alcuni casi possono tuttavia contenere zuccheri fermentescibili. Presentano un colore che va dal giallo scarico al giallo dorato. Al naso sono generalmente caratterizzati da sentori o note aromatiche floreali (acacia, tiglio, ecc.), uniti a note fruttate che possono ricordare la pera, la pesca, la mela cotogna, la mandorla tostata, l'uva passa, il miele, il tutto arricchito da un tocco di mineralità. Ampio e grasso, l'attacco in bocca rivela tutta la complessità aromatica di questi vini. Il finale è una combinazione di freschezza, mineralità e una punta di amaro, da cui scaturiscono equilibrio e armonia. Questi vini si esprimono al meglio dopo diversi anni in bottiglia. I vini con zuccheri fermentescibili sono caratterizzati da un'elevata attitudine all'invecchiamento.

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   

 

Pratica enologica specifica

È vietato l'uso di scaglie di legno. Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini secchi dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. Per gli altri vini è vietata qualsiasi pratica di arricchimento. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

2.   Densità d’impianto — Distanza

Pratica colturale

la densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

3.   Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

Pratica colturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.

4.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

5.   Raccolta

Pratica colturale

L'uva viene raccolta manualmente effettuando la selezione dei grappoli sulla pianta. È vietato l'uso di vendemmiatrici.

5.2.   Rese massime

1.

Vini secchi e abboccati

50 ettolitri per ettaro

2.

Altri vini

35 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Bouchemaine, La Possonnière, Savennières.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   

 

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è situata sulla riva destra della Loira, a circa 15 km dalla città di Angers. È caratterizzata da un insieme di pendii esposti a sud/sud-est che si estendono dalla Loira per una larghezza compresa tra 500 e 1 500 m coprendo un territorio di circa 6 km che si sviluppa lungo la Loira. A nord della zona geografica sorge un vasto altopiano più freddo, esposto ai venti, vocato principalmente all'allevamento e alla cerealicoltura.

Il substrato geologico è rappresentato da formazioni scistose e scistoso-arenacee che vanno dall'Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore e, localmente, da filoni vulcanici (riolite e spilite). All'inizio dell'altopiano si sono depositate sabbie eoliche del Quaternario che hanno dato origine a uno strato più o meno spesso. Nelle zone collinari la roccia madre è nella maggior parte dei casi molto vicina alla superficie.

La zona geografica copre il territorio di 3 comuni: Bouchemaine, La Possonnière e Savennières.

Il clima è oceanico. Il massiccio dei Mauges, a ovest dei vigneti, attenua il carattere oceanico con l'effetto «Föhn». Poiché la zona è riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 650 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo della vendemmia. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C). La Loira esercita un'importante funzione termoregolatrice sulla vicina collina esposta ai venti dominanti, contribuendo al mantenimento di temperature notturne elevate. Il fiume svolge inoltre un ruolo essenziale nel favorire, durante il periodo della raccolta, la comparsa di nebbie mattutine essenziali allo sviluppo della muffa nobile.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Inizialmente limitata alle parcelle vicine alle grandi abbazie di Angers, la viticoltura si è prima diffusa intorno alla città di Angers e poi, nel IV secolo, sulle colline di Pruniers e Bouchemaine. Intorno al 1130 i monaci dell'abbazia di Saint-Nicolas d'Angers piantano alcune viti su una collina affacciata sulla Loira, alla quale «La Roche aux Moines» deve il suo nome. Nel 1140, per iniziativa di alcune monache benedettine, viene edificato nel borgo di La Possonnière un convento denominato «Le Prieuré», intorno al quale sorgono allora ampi vigneti. Da allora il vino di «Savennières» è apprezzato dalle tavole nobili, segnatamente, nel XV secolo, quella di Renato il Buono (Renato I d'Angiò). Quest'ultimo, assaggiando un bicchiere di vino di una parcella a ovest del borgo di La Possonnière durante una sosta, lo descrive come una «goccia d'oro». Da allora questa parcella è conosciuta come «Clos de la Goutte d'Or».

I vigneti si sviluppano soprattutto durante il XVII e il XVIII secolo. Bidet e Duhamel de Monceau, nel loro «Traité sur la nature et la culture de la vigne» pubblicato nel 1749, affermano: «Le colline che si affacciano su entrambi i lati della Loira ospitano i vari vigneti dell'Anjou; queste colline sono a mezza o a un quarto di lega le une dalle altre, estendendosi per 7 o 8 leghe da Angers verso la Bretagna. Sono soltanto rocce, un tempo assolutamente sterili, occupate da sterpaglie, boscaglia e vecchi alberi che un tempo rendevano il paese inaccessibile e impenetrabile e che fungevano da rifugio per ogni tipo di bestia selvatica e animale velenoso. Il territorio, molto difficile da dissodare, è ora perfettamente coltivato e interamente piantato a vite fino al punto in cui la collina comincia a digradare e a orientarsi verso nord per un'estensione corrispondente a mezza lega o a un quarto di lega. Scendendo verso Nantes, le colline sulla riva destra della Loira sono orientate a mezzogiorno, quindi il loro vino è migliore e più forte di quello della riva sinistra [...]». Le colline e i terreni vicino al borgo di Savennières sono coperti di vigne e ogni casa di campagna ha diverse superfici coltivate a vite. Alla vigilia della Rivoluzione, i «cahiers de doléances» redatti in occasione degli Stati generali presentano la situazione dei vigneti che sorgevano sulle colline. «Savennières: 2 460 abitanti, territorio coperto per un terzo da vigneti di ottimo vino (...). Non ho mai visto una località più tassata di Savennières» scriveva allora l'amministratore Dertrou.

8.2.   

 

Il XIX secolo segna una profonda metamorfosi della viticoltura in relazione ai sostanziali progressi registrati in campo enologico e fitosanitario, grazie all'intervento di viticoltori come Guillory, intenzionati a ottenere vini di qualità e a mantenere la notorietà dei vini di «Savennières». Vengono allora effettuate numerose ricerche, sia sperimentando altri vitigni, in particolare il Verdelho di Madeira del quale, secondo il professor Maisonneuve, alla «Coulée de Serrant» era impiantata una sessantina di viti, sia realizzando terrazzamenti o prove di palizzamento. Lo Chenin B resta tuttavia la varietà di predilezione di questi vigneti. Nel 1865, durante una delle sue visite, Jules Guyot descrive perfettamente il metodo di gestione del vigneto parlando di potatura a sperone, di spollonatura e di raccolta effettuata «quando gran parte dell'uva è a uno stadio di maturazione avanzata».

La denominazione di origine controllata «Savennières» è riconosciuta con decreto dell'8 dicembre 1952, che definisce principalmente i vini con zuccheri fermentescibili. Sotto l'impulso dei successivi presidenti dell'associazione di tutela, tra cui Michèle Bazin de Jessey, questo decreto porta alla definizione dei vini secchi, con la possibilità di produrre vini con zuccheri fermentescibili, rispecchiando in tal modo le pratiche in uso nei vigneti e l'originalità del contesto naturale.

Nel 2009 i vigneti sono gestiti da 34 operatori.

2.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

I vini sono bianchi e perlopiù secchi. In alcuni casi possono tuttavia contenere zuccheri fermentescibili. Presentano un colore che va dal giallo scarico al giallo dorato.

Al naso sono generalmente caratterizzati da sentori o note aromatiche floreali (acacia, tiglio, ecc.), uniti a note fruttate che possono ricordare la pera, la pesca, la mela cotogna, la mandorla tostata, l'uva passa, il miele, il tutto arricchito da un tocco di mineralità.

Ampio e grasso, l'attacco in bocca rivela tutta la complessità aromatica di questi vini. Il finale è una combinazione di freschezza, mineralità e una punta di amaro, da cui scaturiscono equilibrio e armonia.

Questi vini si esprimono al meglio dopo diversi anni in bottiglia. I vini con zuccheri fermentescibili sono caratterizzati da un'elevata attitudine all'invecchiamento.

3.   Interazioni causali

La superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica le parcelle situate sui pendii riparati, ben orientati a sud, caratterizzate da terreni superficiali sviluppati su formazioni scistose e scistoso-arenacee del massiccio primario o da terreni poco profondi, sviluppati su sabbie eoliche. Questi terreni, poco fertili e molto sassosi, presentano un'elevata capacità di drenaggio e una bassa riserva idrica.

Queste condizioni vitivinicole impongono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, attraverso una specifica conduzione del vigneto, rigide norme di potatura e una raccolta basata sulla selezione dei grappoli, anche per la produzione dei vini secchi.

La competenza degli operatori si esprime attraverso l'attaccamento allo Chenin B, vitigno rustico che in queste condizioni rivela tutta la sua originalità e pienezza. I viticoltori si sono adattati alle peculiarità e alla ricchezza di questa varietà, diversificando i percorsi tecnici. A seconda dell'ubicazione, della conduzione del vigneto e delle condizioni climatiche dell'annata, i vini prodotti in modo tradizionale presentano un tenore più o meno elevato di zuccheri fermentescibili. Quando le condizioni climatiche a fine vendemmia sono favorevoli, grazie alla funzione termoregolatrice della Loira e ai venti incanalati dal fiume che favoriscono l'essiccazione meccanica degli acini o grazie alla presenza delle nebbie mattutine, è possibile ottenere vini «amabili» o «dolci» a partire da una raccolta di acini attaccati da muffa nobile, sotto l'azione della Botrytis cinerea, o previa concentrazione mediante appassimento sulla pianta.

Gli operatori hanno inoltre presto adottato le tecniche necessarie a ricavare il meglio dalle uve, adeguando le loro tecniche di vinificazione. Per ottenere un vino dagli aromi complessi, si è inoltre reso necessario, dopo la fermentazione, un periodo di affinamento in tino. Per raggiungere quest'obiettivo, il disciplinare definisce un periodo minimo di affinamento fino al 15 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta.

Dalla combinazione di un ambiente così caratteristico, di un vitigno perfettamente idoneo al contesto naturale e di viticoltori che ne sanno sfruttare tutte le potenzialità si ottengono vini caratteristici e originali, che vantano una notorietà storica. Nel 1816 André Jullien, nella sua «Topographie de tous les vignobles connus», non esita a parlare di questi vini come di vini di prima categoria riconoscendone l'originalità, la qualità e la reputazione.

Dal 2001 i vigneti di «Savennières», simbolo del clima mite dell'Anjou, la cosiddetta «douceur angevine», sono classificati patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Angers, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (solo il territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes sur Loire, Mauges-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Saint-Laurent-de-la-Plaine), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou e Val-du-Layon.

Etichettatura

Quadro normativo

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

I vini devono recare obbligatoriamente, nei documenti commerciali, nei documenti di accompagnamento e nell'etichettatura, la menzione «demi-sec» (abboccato), «moelleux» (amabile) o «doux» (dolce) corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa UE. In etichetta queste menzioni figurano nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7cc8c3cc-9ee0-4faf-aca5-058e37d4206d


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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