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Document 52022XC1207(03)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 466/11

PUB/2022/1226

GU C 466 del 7.12.2022, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 466/30


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 466/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Pouilly-Fumé» / «Blanc Fumé de Pouilly»

PDO-FR-A0824-AM01

Data della comunicazione: 23.9.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona rimane invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Potatura

Nel disciplinare è specificato che la potatura delle viti è effettuata prima della fase fenologica corrispondente a due o tre foglie distese ossia allo stadio 9 della scala di Eichhorn e Lorenz.

La modifica è apportata per agevolare il controllo in termini di chiarezza. Infatti la precisa definizione di una fase in cui la potatura completata permette a tutti gli operatori di condividere i presupposti teorici definiti con rigore e fa sì che i controlli possano svolgersi nelle migliori condizioni.

Il documento unico è modificato al punto 5.

3.   Palizzamento

Nel disciplinare è specificato che il palizzamento va effettuato prima della fase fenologica corrispondente alla chiusura del grappolo ossia alla fase 32 della scala di Eichhorn e Lorenz. Sono precisate le modalità di palizzamento:

«—

Il palizzamento comporta l’impiego di almeno due fili di sollevamento e di un filo portante per le viti potate a Guyot semplice o a cordone di Royat oppure di due fili di sollevamento per le viti allevate ad alberello o a ventaglio.

I fili di sollevamento saranno portati al di sopra del livello dei grappoli.

L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno uguale a 0,6 volte la distanza tra i filari, posto che tale altezza è misurata tra un punto situato a 0,10 metri sotto il filo di piegatura e l’altezza della vegetazione.» La modifica è introdotta per migliorare il controllo in termini di chiarezza.

Gli operatori incontrano sempre maggiori difficoltà ad assumere nei vigneti dipendenti con contratto di lavoro a carattere permanente e si avvalgono di prestatori di servizi non necessariamente esperti in viticoltura. Le precisazioni apportate nel disciplinare riguardo al palizzamento hanno anche un intento pedagogico rendendo espliciti nel contempo i presupposti teorici. Forniscono inoltre indicazioni sulle condizioni di produzione che consentiranno di ottenere uve di qualità, garantendo una base qualitativa relativamente alla materia prima.

Il documento unico non è modificato.

4.   Disposizioni agroambientali

È stato aggiunto che il produttore deve prestare particolare attenzione alle problematiche attinenti l'erosione.

Le condizioni climatiche avverse (in particolare le forti piogge) possono generare fenomeni erosivi o la formazione di canaloni nell'ambito della zona vitivinicola in questione, che si presenta talvolta molto scoscesa. Questa aggiunta consente di sensibilizzare i produttori in merito a tale rischio facilitando allo stesso tempo il controllo in caso di mancata ottemperanza.

Sono state introdotte le disposizioni agroambientali seguenti:

«—

È vietata qualsiasi modifica sostanziale della morfologia del sottosuolo, dello strato superficiale o degli elementi che consentono di garantire l’integrità e la stabilità del terreno di una particella destinata alla produzione della denominazione di origine controllata, con l’esclusione dei lavori di scasso classico.

È obbligatorio garantire l'inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumati o non coltivati). Tale obbligo non sussiste in caso di ripristino delle capezzagne, specialmente a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali.

È vietato il diserbo chimico della parcella quanto meno sul 25 % dell’interfilare.

È vietato il diserbo chimico della parcella nel periodo compreso tra la fase fenologica corrispondente all’invaiatura, o fase 36 della scala di Eichhorn e Lorenz, e il 1° febbraio dell’anno successivo all’anno della raccolta.»

Le suddette modifiche sono introdotte ai fini di una maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente.

L'inerbimento delle capezzagne era già citato nel disciplinare. La redazione del testo è stata modificata in una prospettiva di armonizzazione dei disciplinari di produzione.

Allo scopo di limitare l'uso di erbicidi, sono introdotte due disposizioni: il divieto di diserbo chimico totale associato a una superficie minima dell'interfilare non diserbata chimicamente e il divieto di diserbo chimico autunnale o invernale.

Il documento unico non è modificato.

5.   Irrigazione

È soppresso il divieto di irrigazione.

Rimane il divieto di irrigazione tra il 1o maggio e la vendemmia.

Il documento unico non è modificato.

6.   Norme analitiche

È specificato che le partite pronte per essere commercializzate sfuse o in fase di condizionamento presentano un tenore di acidità volatile inferiore o uguale a 14,5 milliequivalenti per litro.

Questo tenore è il risultato dello studio pluriennale sui valori dei vini della DOP. Garantisce la qualità dei vini prodotti e il rispetto della peculiarità della DOP.

Le partite pronte per essere commercializzate sfuse o in fase di condizionamento presentano un tenore totale di SO2 inferiore o uguale a 150 milligrammi per litro.

Tale disposizione s'inserisce in una logica di riduzione dei fattori di produzione tutelando al contempo la qualità dei vini.

Il documento unico è modificato al punto 4.

7.   Termoregolazione dei tini

Per i tini di vinificazione di oltre 30 ettolitri è introdotto l'obbligo di disporre di un dispositivo di termoregolazione.

Tale introduzione consente di convalidare gli usi e le pratiche qualitative legate alla termoregolazione dei vini bianchi.

Il documento unico non è modificato.

8.   Attrezzatura vietata

A salvaguardia della qualità, sono vietate le attrezzature seguenti:

le presse orizzontali a piatti munite di sistema a catene e cerchi;

le benne per la vendemmia a svuotamento automatico dotate di pompa rotativa centrifuga.

Attrezzature che offrono prestazioni migliori sotto l'aspetto della qualità sono già in uso relativamente alla DOP in questione. Il disciplinare modificato consente di garantirne l'utilizzo.

Il documento unico non è modificato.

9.   Capacità del locale di vinificazione

La capacità del locale di vinificazione è aumentata da 1,4 a 1,6 volte il volume vinificato in funzione del rendimento di base.

Tale disposizione permette di avere un controllo sul mercato e sull'uscita del prodotto dalle cantine onde limitare i rischi di riduzione dei prezzi in particolare in vista della vendemmia.

Il documento unico non è modificato.

10.   Circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo 1, sezione IX, punto 4, è cancellata la lettera b) inerente la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.

Il documento unico non è modificato.

11.   Obblighi di dichiarazione

Sono aggiunte una dichiarazione di rinuncia a produrre e una dichiarazione relativa ai ceppi morti e mancanti.

Queste due dichiarazioni agevoleranno i controlli sulle condizioni di produzione.

La data limite di ricevimento della dichiarazione di rivendicazione è spostata dal 25 novembre al 10 dicembre.

Il termine ultimo per la ricezione della dichiarazione di rivendicazione è pertanto concomitante alla data della dichiarazione di raccolta.

Il documento unico non è modificato.

12.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona della Valle della Loira nella formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è modificato.

13.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per armonizzarne la stesura con gli altri disciplinari delle denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale.

Il documento unico non è modificato.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Pouilly-Fumé

Blanc Fumé de Pouilly

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini fermi, bianchi, aventi le caratteristiche seguenti: il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è pari al 10,5 %; per le partite pronte per essere commercializzate sfuse o in fase di condizionamento, il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) è inferiore o uguale a 4 grammi per litro; in seguito all'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale dei vini non supera il 13 %; il tenore di acidità volatile è inferiore o uguale a 14,5 milliequivalenti per litro; il tenore di SO2 è inferiore o uguale a 150 milligrammi per litro.

I tenori di acidità totale sono i parametri stabiliti dalla normativa dell'Unione. I vini sono vini bianchi secchi, fermi, di colore da giallo pallido a dorato. La gamma aromatica può presentare note fruttate, che ricordano gli agrumi, note floreali che rimandano ai fiori bianchi, note varietali e mineralità. Si tratta di vini che esprimono complessità, finezza, un carattere generoso e freschezza.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Pratica enologica specifica

Qualsiasi trattamento termico del raccolto che prevede il ricorso a temperature superiori a 40° C è vietato se seguito da una separazione immediata delle fasi liquide e solide. È vietato l’uso di scaglie di legno. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Pratica colturale

Modalità di conduzione del vigneto

a)

Densità di impianto - La vigna ha una densità minima di impianto pari a 6 000 ceppi per ettaro e presenta una distanza tra i filari inferiore o uguale a 1,30 metri e una distanza fra i ceppi dello stesso filare compresa tra 0,80 e 1,20 metri.

b)

Regole di potatura - Le viti sono potate prima della fase fenologica corrispondente a due o tre foglie distese ovvero alla fase 9 della scala di Eichhorn e Lorenz in base alle tecniche seguenti: a Guyot semplice con un massimo di 10 gemme franche per ceppo, di cui otto gemme franche al massimo sul capo a frutto e uno o due speroni aventi massimo due gemme franche; oppure a potatura corta (cordone di Royat) con un massimo di 14 gemme franche per ceppo, una struttura di sostegno semplice o doppia, con speroni aventi due gemme franche al massimo. Il periodo di costituzione del cordone di Royat è limitato a quattro anni al massimo. Durante tale periodo è autorizzata la potatura a Guyot semplice o doppia, con un massimo di otto gemme franche su ciascun capo a frutto. Il rinnovo di una parcella di vigna allevata a cordone di Royat non può superare il 20 % dei ceppi esistenti l’anno.

5.2.   Rese massime

1.

75 ettolitri per ettaro

6.   ZOna geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Nièvre: Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Martin sur-Nohain, Tracy-sur-Loire (elenco stabilito in base al codice geografico ufficiale del 2020).

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sauvignon B — Sauvignon blanc

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   

 

a)

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame - La zona geografica, che si estende per una ventina di chilometri lungo la riva destra della Loira, è confinante con la porzione sud-orientale del bacino parigino. Raggiungendo un’altezza massima di 270 metri, cioè oltre 100 metri al di sopra della valle, offre un paesaggio caratterizzato da contrasti marcati, con profonde valli dai contorni frastagliati, generalmente orientate a nord-est o sud-ovest, che si aprono sulla bassa Valle della Loira.

La zona vitivinicola riunisce in sé sette comuni situati intorno all'altura di Saint-Adelin, punto culminante della zona geografica.

Tale zona si estende su una serie di strati geologici differenti e le parcelle delimitate e selezionate per la vendemmia seguono tale differenziazione. Sono in particolare privilegiate le tipologie seguenti: le marne dello stadio Kimmeridgiano, o «terre bianche», presenti nella parte centrale della zona geografica, nei comuni di Pouilly-sur-Loire e Saint-Andelain, le quali costituiscono i suoli viticoli più rappresentati; i calcari dello stadio Oxfordiano che hanno dato origine a suoli a forte pietrosità, denominati localmente «caillottes» (coaguli o grumi), presenti in gran misura nel nord-est della zona geografica; le formazioni silicee, vale a dire residui più o meno argillosi apparsi a seguito della poderosa fase erosiva del Cretaceo, e presenti soprattutto sul territorio del comune di Saint-Andelain; i suoli silicei, più o meno argillosi, che si trovano principalmente all'estremità occidentale della zona geografica, nel comune di Tracy-sur-Loire.

La zona geografica beneficia di un clima oceanico degradato. Le precipitazioni medie annue sono pari a 600 millimetri e la Loira svolge una funzione termoregolatrice determinante nel drenare l'aria fredda dalle valli trasversali.

b)

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame - Tracce di una viticoltura nascente a partire dal V secolo si ritrovano grazie all’esistenza di una proprietà terriera gallo-romana, il «Palliacum» (tenuta di Paulus). Nell’anno 680 il vescovo Vigile lascia in eredità la sua tenuta di Pouilly e i suoi vigneti all’abbazia di Notre-Dame-d’Auxerre. La via romana che attraversa la zona geografica, vestigia e testimonianza di quell’epoca, attesta altresì che l’attività commerciale era già in atto in tempi molto antichi.

La viticoltura conosce così un autentico sviluppo grazie alle congregazioni monastiche, in particolare ai monaci benedettini di La Charité-sur-Loire. Su una delle colline che dominano la Loira, una parcella di circa 4 ettari denominata «Loge aux Moines» è una testimonianza di questo periodo di espansione.

Dal secolo XVI in poi la Loira e i battelli che la percorrono facilitano la diffusione dei vini e l'apertura nel 1642 del canale Briare, che collega la Loira alla Senna, contribuisce a indirizzare il commercio verso Parigi. I vini di Pouilly giungono quindi in Inghilterra, dopo essere stati oggetto di contrattazione alle fiere di Rouen. Alcune confraternite di vignaioli sono create alla fine del XVII secolo.

Per tutto il secolo XVIII, le destinazioni cui è fatto giungere il vino prodotto a Pouilly sono Montargis, Fontainebleau, Parigi, Versailles. I vigneti, che si estendono su 2 000 ettari, sono allora coltivati impiegando diverse varietà d'uva: Melon B, Meslier Saint-François B, Sauvignon B, Chasselas B.

La seconda metà del XIX secolo è caratterizzata dall'interruzione di una gran parte della produzione vinicola a favore della produzione di uve da tavola (Chasselas B) destinate per via ferroviaria al mercato di Parigi, meta di scarsi approvvigionamenti, fino al giungere della crisi della fillossera nel 1890.

All'inizio del XX secolo il vitigno Sauvignon B, denominato localmente «blanc fumé» in quanto gli acini d'uva a maturazione si coprono di una pruina grigia, diventa rapidamente il vitigno principale coltivato nei vigneti.

Nel 1923 una sentenza sancisce l'uso del nome «Poully-Fumé» per i vini ottenuti dal vitigno Sauvignon B. I produttori quindi si organizzano e creano nel 1948 la cantina cooperativa di Pouilly, quindi la confraternita «Baillis» il cui scopo è promuovere al meglio i vini di Pouilly. In seguito, una gran parte della produzione viene commercializzata sul territorio nazionale nonché esportata in oltre 90 paesi.

Nel 2009 il volume della produzione è equivalente a circa 59 000 ettolitri per 1 220 ettari coltivati a vite allevata principalmente da imprese famigliari.

8.2.   

 

I vini sono vini bianchi secchi, fermi, di colore da giallo pallido a dorato.

La gamma aromatica può presentare note fruttate, che ricordano gli agrumi, note floreali che rimandano ai fiori bianchi, note varietali e mineralità. Si tratta di vini che esprimono complessità, finezza, generosità di carattere e freschezza. La combinazione tra il clima oceanico degradato, la posizione al riparo dai venti occidentali e la vicinanza della Loira, che ha una funzione termoregolatrice determinante, conferisce alla zona geografica condizioni climatiche eccellenti per la coltivazione del vitigno Sauvignon B.

Le temperature, che risultano in tal modo mitigate durante il ciclo vegetativo della vite, garantiscono una regolare maturazione dell'uva, mentre l'alternanza tra giornate calde e notti fresche durante l'intero periodo di maturazione dei grappoli ne preserva la freschezza e sviluppa gli aromi del vino.

Questa regione, che ha attraversato profondi cambiamenti nel corso dei secoli, ha sempre conservato le proprie tradizioni viticole. I contesti con un elevato potenziale qualitativo, nei quali la vite ha prevalso di gran lunga sulle altre colture nel corso degli ultimi secoli, sono tuttora destinati alla viticoltura.

Tali usi sono consolidati in virtù della delimitazione della superficie parcellare, per cui sono classificate solo le parcelle con terreni poco profondi, spesso in forte pendenza. Queste circostanze esigono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo mediante un'alta densità d'impianto, l'allevamento della vigna e una tecnica di potatura rigorosa. Tale gestione esprime le competenze ancestrali di una comunità umana legata alle sue tradizioni vitivinicole e al suo paesaggio caratterizzato dai vigneti, come attestato dalla presenza a tutt'oggi delle confraternite create dal XVII secolo in poi.

Tali competenze si esprimono inoltre attraverso la capacità dell'elaboratore, acquisita in base all'esperienza di più generazioni, di rendere manifesta l'originalità e la ricchezza dell'ambiente naturale: vini potenti sulle «terre bianche» e dai toni agrumati, eleganti sui «caillottes» e dagli aromi di fiori bianchi, freschi sulle formazioni silicee, con note finali minerali e dotate di freschezza.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito, sulla base del codice geografico ufficiale del 2020.

Dipartimento dello Cher: Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

Dipartimento del Loiret: Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou.

Dipartimento della Nièvre: Alligny-Cosne, Bulcy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Tutte le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni in altezza, larghezza e spessore non superano il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica complementare «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c8e782e2-9df9-46eb-b243-3eff89c512ec


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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