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Document 52022XC1128(01)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 450/11

PUB/2022/1236

GU C 450 del 28.11.2022, p. 16–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 450/16


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 450/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Arbois»

PDO-FR-A0994-AM01

Data della comunicazione: 28.9.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, lettere a) e b) del disciplinare di produzione, i termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo» e dopo «Giura» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2021».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2021 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona geografica sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona geografica, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute come specificato nel codice geografico ufficiale.

Il documento unico è modificato al punto 6.

Nella sezione IV, paragrafo 1, è inoltre aggiunta una frase per informare che sul sito dell'INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

2.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, paragrafo 3, lettera a), del disciplinare di produzione dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2021».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2021 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

È modificata la voce del documento unico «Condizioni supplementari».

3.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, sezione V, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, le varietà interessanti ai fini dell'adattamento, aligoté B, chenin B, enfariné B, marsanne B, roussane B, sacy B, béclan N, franc noir de Haute-Saône N e gamay N, sono state aggiunte ai seguenti tipi di vitigno:

Vini bianchi fermi: aligoté B, chenin B, enfariné N, marsanne B, roussane B e sacy B;

Vini rossi e rosati fermi: béclan N, enfariné N, franc noir de Haute-Saône N e gamay N;

Vini fermi che possono beneficiare della menzione «vin jaune»: enfariné N.

Il comitato nazionale competente dell'Institut national de l'origine et de la qualité ha deciso di autorizzare, per le denominazioni che presenteranno un fascicolo di domanda, la possibilità di introdurre varietà interessanti ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici o alle aspettative dei consumatori riguardo all'uso di prodotti fitosanitari.

Tali vitigni, in parte originari della regione del Giura, possono rappresentare una risorsa nel quadro del riscaldamento climatico. Alcuni sono tardivi e consentono di adattarsi al rischio di gelate, altri permettono di apportare acidità per produrre vini più equilibrati. Sono resistenti alle malattie almeno quanto i vitigni già autorizzati per la denominazione. L'introduzione di queste varietà mira anche ad accentuare le specificità dei vini della denominazione.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

4.   Norme di proporzione in azienda

Al capitolo I, sezione V, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è aggiunta una disposizione in cui si specifica che la percentuale di varietà interessanti a fini di adattamento si limita al 5 % dei vitigni presenti nell'azienda agricola ed è valutata su tutte le parcelle che producono il vino della DOP.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

5.   Norme di potatura

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, le disposizioni relative alla potatura delle viti sono modificate al fine di integrarvi le varietà interessanti a fini di adattamento.

La voce del documento unico «Pratiche enologiche essenziali» è modificata.

6.   Condizioni colturali generali della vite

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera f), del disciplinare di produzione, al fine di limitare l'impatto ambientale della coltivazione della vite, si specifica che la concimazione azotata minerale di sintesi è limitata a 40 unità per ettaro all'anno.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Altre pratiche colturali

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, al fine di salvaguardare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, si specifica che, per le parcelle con pendenza superiore al 15 %, il controllo della vegetazione, sia essa da semina o spontanea, è assicurato con mezzi meccanici o fisici su almeno un interfilare su due. Tale disposizione sostituisce la limitazione della lunghezza dei filari per le parcelle con pendenza superiore al 15 %.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

8.   Raccolta

Al capitolo I, sezione VII, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è cancellata la disposizione riguardante la fissazione della data di inizio della vendemmia. La cancellazione è dovuta al fatto che il disciplinare di produzione indica i valori minimi del tenore di zucchero delle uve alla raccolta, permettendo in tal modo agli operatori di procedere alla vendemmia in base alle particolarità dell'anno e alla posizione geografica del vigneto.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

9.   Resa

Al capitolo I, sezione VIII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione la resa limite per i vini bianchi fermi è aumentata da 72 a 78 hl/ha. Tale modifica consentirà ai viticoltori di sfruttare le annate produttive, in un contesto di calo del volume medio di produzione.

Il documento unico è modificato alla voce «Rese massime».

10.   Assemblaggio dei vitigni

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 1, lettera a), si specifica che le varietà interessanti a fini di adattamento non possono costituire, insieme o separatamente, più del 10 % dell'assemblaggio finale dei vini.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 5, del disciplinare di produzione è soppressa la lettera b) riguardante la data di commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.

Per consentire trasferimenti anticipati di vino, in particolare agli operatori commerciali, viene eliminata la data a partire dalla quale i vini possono circolare tra i depositari autorizzati.

Alla sezione IX, il titolo del paragrafo 5 è modificato eliminando le parole «alla circolazione dei prodotti e».

È soppresso il titolo della sezione IX, paragrafo 5, lettera a).

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

12.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, sezione X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione sono eliminate le parole «limitazione della lunghezza dei filari». Tale modifica è coerente con la modifica del punto «Altre pratiche colturali» al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, del disciplinare.

La voce del documento unico «Legame con la zona geografica» è modificata.

13.   Obblighi di dichiarazione

Al capitolo II, sezione I, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, la data limite per la dichiarazione di rivendicazione viene modificata per uniformarla alla data limite per la dichiarazione di raccolta.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

14.   Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Al capitolo III, sezione I, del disciplinare di produzione, la tabella dei punti principali da controllare è stata modificata per tenere conto delle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

15.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione è stato aggiornato l'indirizzo della struttura di controllo di cui al primo paragrafo.

Il secondo paragrafo nel quale viene menzionato l'organismo di controllo è stato soppresso per ottemperare alle nuove norme redazionali riguardanti questa parte del disciplinare.

Nel rispetto delle nuove norme redazionali, il terzo paragrafo è stato modificato e il quarto paragrafo è stato eliminato.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Arbois

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

15.

Vino ottenuto da uve appassite

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi denotano grande freschezza, spesso con una gamma di aromi fruttati, associati a note minerali e di pietra focaia. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 10,5 % e, dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale non supera il 14 %. Nella fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, questi vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini rossi e rosati fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi o rosati offrono una grande complessità aromatica. Generalmente vinificato in rosso, il vitigno poulsard N da cui si ricavano questi vini, in particolare nel comune di Pupillin, conferisce loro un caratteristico color rubino chiaro e aromi fruttati. Con il vitigno pinot noir N, il colore si fa più scuro e le note aromatiche ricordano i frutti rossi. Con il vitigno trousseau N, i vini sono più tannici e presentano spesso un colore più intenso, con frequenti note animali. Con l'invecchiamento dei vini rossi (o rosati), gli aromi evolvono spesso in note di sottobosco, humus e funghi. I vini rossi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %. Nella fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, i vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro. Nella fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, questi vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini che beneficiano della menzione tradizionale «vin de paille»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il vino che beneficia della menzione «vin de paille» è un vino dolce che sviluppa aromi di frutta candita che rimandano alle prugne o alle arance candite o aromi di miele. Gli aromi e i sapori di questo vino variano non solo in base all'origine, ma anche in base alle varietà di uve con cui viene prodotto e alle competenze di ciascun produttore o maestro di cantina. I vini con menzione tradizionale «vin de paille» hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo del 14 % e un titolo alcolometrico volumico totale superiore o uguale al 19 %. In fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, i vini con menzione «vin de paille» presentano un tenore di acidità volatile inferiore a 25 milliequivalenti per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vini che beneficiano della menzione tradizionale «vin jaune»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini con menzione «vin jaune» si distinguono principalmente per l'inconfondibile e complesso «gusto di noce», una combinazione di note aromatiche di noce, mela, frutta candita e spezie, e il loro bel colore dorato. I vini con menzione «vin jaune» hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. Nella fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, questi vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   

 

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle viti è di 5 000 ceppi per ettaro, escluse le viti impiantate su terrazzamenti. Per le viti non impiantate su terrazzamenti e per i terrazzamenti con almeno due filari di viti, ciascun ceppo ha a disposizione una superficie massima di 2 metri quadrati. Tale superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. La distanza interfilare massima è di 2 metri.

Sono autorizzate unicamente la potatura a Guyot semplice o doppio e la potatura corta (cordone di Royat).

Per i vitigni chardonnay B, poulsard N, savagnin B, trousseau N, aligoté B, chenin B, enfariné N, marsanne B, roussane B, sacy B, béclan N, franc noir de Haute-Saône N e gamay N, il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 20 per ceppo e a 120 000 per ettaro. In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 10 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

Per il vitigno pinot noir N, il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 80 000 per ettaro. In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 8 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

I vini che possono beneficiare della menzione tradizionale «vin de paille» sono prodotti con uve raccolte manualmente mediante cernita.

2.   

 

Pratica enologica essenziale

Dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale non supera il 13,5 % per i vini rossi e rosati e il 14 % per i vini bianchi.

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'uso del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. È vietato l'uso di scaglie di legno per tutti i vini.

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite sul mosto per i vini rossi. Il tasso di concentrazione parziale è fissato a un massimo del 10 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.

Vini bianchi fermi

78 ettolitri per ettaro

2.

Vini rossi e rosati fermi

66 ettolitri per ettaro

3.

Vini che beneficiano della menzione «vin de paille»

20 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

a)

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Giura, secondo il codice geografico ufficiale del 2021: Abergement-le-Grand, Arbois, Les Arsures, Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montigny-lès-Arsures, Les Planches-près-Arbois, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Vadans e Villette-lès-Arbois.

b)

Per la denominazione geografica complementare «Pupillin», la raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del seguente comune del dipartimento del Giura, secondo il codice geografico ufficiale del 2021: Pupillin.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Chardonnay B

 

Pinot noir N

 

Poulsard N - Ploussard

 

Savagnin blanc B

 

Trousseau N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica, che occupa il margine occidentale del massiccio del Giura, fa parte della regione naturale del Revermont, delimitata:

a est dal primo altopiano calcareo del Giura, con un'altitudine media di 550 metri,

a ovest dalla pianura, al margine orientale della piana di Bresse.

La zona geografica si estende sul territorio di 13 comuni del cantone di Arbois, nel dipartimento del Giura.

Le parcelle delimitate con precisione per la raccolta delle uve si trovano sui versanti ai margini dell'altopiano, generalmente esposti a ovest. Sono situate su pendii marnosi o argillosi del Giurassico inferiore e del Triassico, dominate dall'imponente cornice di calcare giallastro del Giurassico medio. Occupano anche i pochi rilievi pedemontani del costone principale, formati dalle stesse argille. La parete a strapiombo è ricca di detriti calcarei che nutrono e alleggeriscono le marne sottostanti. A livello locale, le argille si mescolano alle «chailles», ritagli silicei risultanti dalla disgregazione di alcuni strati calcarei. L'altitudine dei vigneti è compresa tra 250 e 400 metri.

I vini con denominazione geografica complementare «Pupillin» sono prodotti nel solo comune di Pupillin, situato a sud di Arbois. Su un rilievo accidentato, ricco di ghiaioni calcarei, le parcelle delimitate per la raccolta delle uve presentano suoli sviluppatisi su marne iridescenti molto profonde, argillose e compatte.

La zona geografica presenta un clima oceanico fresco con influssi continentali: forte escursione termica annua, intorno a una media di 10,5°C, estati caldo-umide. La regione naturale del Revermont ha un clima molto più piovoso della vicina pianura. Le precipitazioni annuali superano i 1 000 millimetri e sono ben distribuite nel corso dell'anno. L'autunno, benché ventoso, è generalmente soleggiato e secco.

Le condizioni climatiche della zona geografica, a seconda delle caratteristiche del sito (pendii riparati, drenaggio naturale dell'acqua in eccesso, massimo soleggiamento) sono essenziali per l'impianto della vite in questo difficile clima regionale. Il riparo, costituito da pareti scoscese particolarmente alte, protegge la zona vitivinicola dai venti del nord e dell'est.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La zona vitivinicola del Giura esisteva già in epoca celtica. Le testimonianze sulla sua esistenza abbondano a partire dall'anno 1000. A partire dal XIII secolo, i signori di Salins, OTTONE IV e i suoi successori, e successivamente FILIPPO il TEMERARIO, duca di Borgogna, possedevano gran parte dei vigneti di Arbois. Essi contribuirono in modo decisivo allo sviluppo economico della zona vitivinicola, promuovendone i vini nell'intera Europa e presso le corti reali.

Arbois è la patria di Louis PASTEUR che, spesso considerato il «padre dell'enologia», possedeva una vigna vicino ad Arbois.

Devastata dalla fillossera alla fine del XIX secolo, e successivamente colpita dalle guerre e dalle crisi economiche del XX secolo, la vigna è stata recuperata grazie alla volontà e alle scelte dei suoi produttori. Nel 1858 nasce la «Société de viticulture d'Arbois», con lo scopo di «incoraggiare i buoni metodi di viticoltura e di vinificazione... ».

La prima cooperativa vinicola francese risale al 1906 e fu fondata ad Arbois. I produttori si erano uniti per disporre di strumenti di lavorazione e affinamento efficienti e si erano imposti una disciplina comune.

Nel 1908 si costituì il «Syndicat de défense viticole de l'appellation d'origine du canton d'Arbois», che gestiva il rilascio di un certificato d'origine a tutela dei vigneti di Arbois.

Nel corso delle generazioni, i produttori hanno selezionato tre vitigni tipici del Giura, il savagnin B, il poulsard N e il trousseau N; hanno inoltre adottato due varietà provenienti dai vicini vigneti della Borgogna, lo chardonnay B e il pinot noir N.

Le parcelle piantate in collina e per lo più su pendii molto scoscesi obbligano i produttori a compiere vere e proprie prodezze, come lavorare con macchine cingolate, sbancare il terreno, modellare i terrazzamenti...

La produzione dei vini con menzione «vin jaune» è una specificità del Giura di origine incerta. I produttori del Giura hanno stabilito regole ferree in materia: selezione del vitigno savagnin B, conservazione dello sviluppo naturale dei ceppi microbici endogeni che determinano la formazione di una «fioretta», affinamento senza rabbocco, ecc... Le uve vengono raccolte a maturazione ottimale e poi vinificate in vino bianco secco. Questo vino viene poi invecchiato, non rabboccato, per un minimo di sei anni in botti di rovere. Durante questo lungo periodo di affinamento, una fioretta di lieviti si sviluppa naturalmente sulla superficie del vino, assicurandone un'ossidazione controllata. Il «vin jaune» è infine confezionato in una bottiglia originale da 62 centilitri chiamata «Clavelin».

Anche la produzione di vini con menzione «vin de paille» è una particolarità del Giura. Per ottenere alte concentrazioni di zuccheri in un clima piuttosto umido e freddo, i grappoli selezionati sono sottoposti ad appassimento fuori pianta per almeno sei settimane. I grappoli sono appesi a fili di ferro, o collocati su cassette forate o graticci, conservati in edifici asciutti e ventilati, ma non riscaldati. Successivamente, mediante una pressatura lenta con una resa di succo molto bassa si ottengono mosti molto ricchi di zucchero e a fermentazione lenta.

Nel 2009 la produzione annuale di vini a denominazione di origine «Arbois», su una superficie di 820 ettari, è stata di circa 15 000 ettolitri di vini rossi o rosati, 12 000 ettolitri di vini bianchi, 1 000 ettolitri di vini con menzione «vin jaune» e 500 ettolitri di vini con menzione «vin de paille». Su 252 vendemmiatori, 55 vinificavano il raccolto per produrre il 60 % dei vini, 3 cooperative vinicole vinificavano il 30 % della produzione e 7 commercianti acquistavano le uve per produrre il restante 10 %.

8.3.   Interazioni causali

Le specificità dei vini a denominazione di origine controllata «Arbois» sono legate, in particolare, alla netta delimitazione delle parcelle costituite da suoli marnosi (argilloso-calcarei), ricoperti più che altrove da detriti calcarei, e anche alla pendenza dei vigneti e alla loro esposizione. Le viti trovano, in profondità, una condizione di fresco costante mentre, in superficie, il pietrisco facilita il riscaldamento del terreno e il drenaggio.

I produttori hanno saputo piantare i vitigni su terreni di loro scelta grazie a un'osservazione prolungata. I vitigni trousseau N e savagnin B hanno requisiti edafici severi. Il primo richiede terreni ghiaiosi molto caldi, il secondo vuole invece suoli molto sassosi in superficie ma molto freschi in profondità.

La combinazione di questi fattori pedologici, topografici e mesoclimatici conferisce alla zona geografica condizioni ottimali per la produzione di vini bianchi aromatici, con note fruttate e minerali e un elemento di freschezza che garantisce un buon potenziale di invecchiamento.

Il viticoltore, che assicura una gestione ottimale della pianta e il controllo del vigore e del potenziale produttivo attraverso pratiche di rese controllate, adotta pratiche che contribuiscono alla conservazione del suolo (fasce inerbite, ...) per far fronte agli attuali rischi di erosione per i vigneti piantati su pendii scoscesi e terreni marnosi.

Per i vini a denominazione geografica complementare «Pupillin», il terreno profondo e marnoso, compatto e con pendenze molto forti, è particolarmente favorevole alla produzione di vini rossi, ottenuti soprattutto dal vitigno poulsard N.

Il clima difficile della zona geografica stessa contribuisce a far emergere le particolarità del «vin jaune». L'ampia escursione termica tra l'inverno e l'estate contribuisce allo sviluppo di una «fioretta» di lieviti responsabili del «gusto di noce». La tradizione di affinare il vino per un periodo molto lungo, senza rabboccarlo, debitamente citata nel disciplinare di produzione, favorisce l'espressione delle specificità del «vin jaune». Durante il processo di affinamento gli aromi diventano più concentrati e complessi.

La relativa secchezza dell'autunno ventoso favorisce l'appassimento delle uve destinate all'elaborazione del «vin de paille». Il periodo minimo di affinamento, fino al 15 novembre del terzo anno successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botte, favorisce lo sviluppo di aromi complessi e la maturazione dei vini.

Nel 1285 il vino di «Arbois» era già molto famoso poiché, secondo il troviero Jacques BRETEL che lo bevve in compagnia di Henri DE BRIEY, il conte di Chiny lo offrì ai suoi ospiti durante il torneo di Chauvency.

Louis PASTEUR aveva acquistato una vigna ad Arbois dove effettuò esperimenti sulle fermentazioni, ponendo fine al dibattito che lo opponeva ai difensori della teoria della «generazione spontanea». Pasteur, inoltre, dimostrò che la microflora locale svolgeva un ruolo nel legame sempre un po' misterioso tra un luogo e le caratteristiche di ciò che vi è prodotto.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito sulla base del codice geografico ufficiale del 2021.

- Dipartimento del Doubs: Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson, Le Val;

- Dipartimento del Giura: Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Aresches, Arlay, Augea, Augerans, Augisey, Aumont, Balanod, Bans, Barretaine, Baume-les-Messieurs, Beaufort-Orbagna, Belmont, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blois-sur-Seille, Blye, Bois-de-Gand, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Brainans, Briod, Buvilly, Cernans, Césancey, La Chailleuse (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Saint-Laurent-la-Roche), Chamblay, Chamole, Champagne-sur-Loue, Champrougier, La Chapelle-sur-Furieuse, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, Château-Chalon, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Conliège, Cosges, Courbette, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Desnes, Les Deux-Fays, Digna, Domblans, Dournon, Ecleux, L'Etoile, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Frébuans, Frontenay, Geraise, Germigney, Geruge, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Graye-et-Charnay, Grozon, Hauteroche, Ivory, Ivrey, Ladoye-sur-Seille, Larnaud, Lavigny, Lemuy, Loisia, Lombard, Lons-le-Saunier, Le Louverot, La Loye, Macornay, Mantry, Marnoz, La Marre, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molain, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montbarrey, Montholier, Montmarlon, Montmorot, Mont-sous-Vaudrey, Mouchard, Nance, Neuvilley, Nevy-sur-Seille, Nogna, Ounans, Oussières, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Picarreau, Plainoiseau, Plasne, Poids-de-Fiole, Poligny, Pont-d'Héry, Pont-du-Navoy, Port-Lesney, Pretin, Publy, Quintigny, Recanoz, Relans, Repots, Revigny, Rosay, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Amour, Saint-Didier, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Sainte-Agnès, Saizenay, Salins-les-Bains, Santans, Sellières, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Les Trois-Châteaux, Val-d'Epy (solo per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Nantey, Val d'Epy e Senaud), Val-Sonnette, Vaudrey, Vaux-sur-Poligny, Verges, Véria, Vernantois, Le Vernois, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villeneuve-sous-Pymont, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent-Froideville, Voiteur.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

per la denominazione geografica complementare «Pupillin», la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni di cui al punto IV, paragrafo 1, lettera a), e al punto IV, paragrafo 3, lettera a), escluso il comune di Pupillin che costituisce la zona geografica di questa denominazione geografica.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine controllata «Arbois» può essere completato dalla menzione tradizionale «vin de paille».

Il nome della denominazione di origine controllata «Arbois» può essere completato dalla menzione tradizionale «vin jaune».

I vini con menzione «vin de paille» sono presentati obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.

Per i vini a denominazione geografica complementare «Pupillin», il nome della denominazione geografica complementare deve essere riportato dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni, sia in larghezza che in altezza, non superino quelle dei caratteri della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti del nome di una località accatastata;

che quest'ultimo figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Confezionamento

Quadro normativo:

legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

la bottiglia detta «Clavelin» o «bottiglia da vin jaune», con una capacità di circa 62 centilitri, è riservata al confezionamento dei soli vini a denominazione di origine che beneficiano della menzione tradizionale «vin jaune».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f3ff41c6-ac5a-4378-aec8-0837f4d9d8d6


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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