Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0558

    Causa C-558/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    GU C 441 del 21.11.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 441/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    (Causa C-558/22)

    (2022/C 441/13)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Appellante: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

    Appellate: Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    Questione pregiudiziale

    Se:

    l’articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati;

    gli articoli 28 e 30 TFUE, nella parte in cui dispongono l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente;

    l’articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari;

    l’articolo 34 TFUE, nella parte in cui vieta l’adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni;

    gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno;

    la direttiva 2009/28/CE (1), nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri,

    ostino a una legge nazionale quale quella sopra descritta che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto.


    (1)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).


    Top