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Document 62022CN0558
Case C-558/22: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 19 August 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) v Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Causa C-558/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Causa C-558/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
GU C 441 del 21.11.2022, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-558/22)
(2022/C 441/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Appellate: Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questione pregiudiziale
Se:
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l’articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati; |
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gli articoli 28 e 30 TFUE, nella parte in cui dispongono l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente; |
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l’articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari; |
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l’articolo 34 TFUE, nella parte in cui vieta l’adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni; |
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gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno; |
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la direttiva 2009/28/CE (1), nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri, ostino a una legge nazionale quale quella sopra descritta che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto. |
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).