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Document 52022XC0512(03)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2022/C 193/07

C/2022/3060

GU C 193 del 12.5.2022, blz. 23–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 193/23


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 193/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Agneau de lait des Pyrénées»

N. UE: PGI-FR-0665-AM01 – 21.5.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

AREOVLA

Europarc – 3 bis, Avenue Léonard de Vinci

33608 Pessac Cedex

FRANCE

Tel. +33 556008450

Fax +33 556819280

E-mail: areovla@gmail.com

In quanto associazione composta da sezioni che rappresentano numerosi produttori ovini e alla quale aderiscono produttori, organizzazioni di produttori e macellatori dell’«Agneau de lait des Pyrénées», AREOVLA ha un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: aggiornamento relativo alle strutture di controllo, requisiti nazionali, allegati.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.   «Nome del prodotto»

Il nome «Agneau de lait des Pyrénées» è modificato in «Agneau des Pyrénées» al fine di introdurre, in aggiunta all’agnello da latte, un agnello più adulto e più pesante, comunemente denominato «agnello da macello».

Tale modifica del disciplinare incide sul punto 1 «Nome» del documento unico.

5.2.   «Descrizione del prodotto»

La frase introduttiva «Il presente disciplinare di produzione concerne la carne fresca di agnello quale definita all’articolo 2 del decreto del 17 marzo 1992» è modificata nel modo seguente: «Il presente disciplinare di produzione concerne la carne fresca di agnello ottenuta da diverse razze locali dei Pirenei, che hanno la caratteristica comune di adattarsi alle zone cosiddette difficili.»

Questa nuova versione è legata alla modifica richiesta, intesa ad includere anche gli agnelli «da macello».

Viene soppresso il seguente paragrafo:

«L’agnello da latte dei Pirenei è un prodotto molto particolare, facilmente distinguibile dagli altri agnelli prodotti in Francia (agnelli da macello, ossia agnelli più adulti e che sono stati nutriti a base di latte materno e di cereali). L’agnello da latte appartiene a razze locali rustiche di pecora. Grazie all’alimentazione esclusivamente a base di latte materno, la carne è più succosa e leggermente più grassa di quella di un agnello da macello. Tale alimentazione, assieme alla giovane età, determina anche il colore della carne cruda, che si presenta bianca o leggermente rosata.»

In effetti questo paragrafo, in cui è descritta la specificità dell’agnello da latte, che al momento della domanda di riconoscimento era l’unica tipologia di agnello ammissibile all’IGP, non riveste più alcun interesse.

Viene soppresso il seguente paragrafo:

«2.2.   Presentazione dei prodotti commercializzati

Agnello da latte

Carne da animale molto giovane: agnello di 45 giorni al massimo

Peso della carcassa: da 4,5 a 11 kg

Sviluppo muscolare:

color rosa chiaro

tenerezza della carne

Le carcasse sono sempre presentate ricoperte di omento.»

Le stesse informazioni sono riformulate in un nuovo paragrafo nel quale è inserita la descrizione dell’agnello da macello. Il testo proposto è il seguente:

«L’“Agneau des Pyrénées” è, a seconda della durata di allevamento, un agnello da latte o un agnello cosiddetto “da macello”, in base alla distinzione indicata in appresso.

L’agnello da latte è un agnello giovane, allevato per una durata massima di 45 giorni e alimentato esclusivamente con latte materno. La carcassa ha un peso compreso tra i 4,5 e gli 11 kg, a seconda del tipo di presentazione, e il suo stato di ingrassamento rientra nelle classi 2 o 3. La carne cruda è di colore rosato o tendente al rosa chiaro. Si tratta di un prodotto stagionale, poiché gli agnelli sono abbattuti nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 giugno.

L’agnello da macello è un agnello più pesante, abbattuto tra i 60 e i 160 giorni di età e alimentato con latte materno per almeno i primi 60 giorni di vita; la carcassa, di peso compreso fra i 13 e i 22 kg, ha una conformazione appartenente alle categorie R o O e uno stato di ingrassamento corrispondente alle classi 2 o 3; la carne cruda è caratterizzata da un colore rosato e da un grasso da compatto a molto compatto e da bianco ad appena colorato.»

Il colore della carne dell’agnello da latte identificato originariamente come «bianco o leggermente rosato» diventa «di color rosa chiaro» per tener conto delle pratiche in uso. La produzione di agnello dalla carne bianca può infatti implicare metodi di produzione che non favoriscono il benessere degli animali, in particolare per quanto concerne l’alimentazione (nessun accesso ai foraggi) e lo stato di salute (rischi di anemia e di carenza di ferro), contrariamente a quanto accade nel sistema di produzione dell’agnello da latte in cui all’animale è consentito anche mangiare altro.

L’IGP «Agneau des Pyrénées» riguarderebbe pertanto anche agnelli ottenuti da razze locali dei Pirenei, nella medesima zona geografica, ma allevati fino a due età differenti e con un’alimentazione a base di latte materno. L’estensione dell’IGP all’agnello da macello consentirebbe il riconoscimento delle competenze di tutti gli allevatori di ovini dei Pirenei francesi. L’agnello da macello infatti corrisponde anche al tipico agnello prodotto nel territorio francese dei Pirenei. Ottenuto da razze rustiche dei Pirenei, la sua conformazione, classificata tra R e O per uno stato di ingrassamento corrispondente alle classi 2 o 3, è tipica della sua specifica carcassa allungata. Infine, l’alimentazione a base di latte materno, integrata da cereali e seguita da un finissaggio a base di questi ultimi, e la giovane età dell’agnello (160 giorni al massimo) permettono di ottenere una carne di colore rosato e un grasso dal compatto al molto compatto.

Viene soppresso il seguente paragrafo:

«2.1   Caratteristiche dei prodotti commercializzati

La carne cruda è caratterizzata da un colore molto chiaro, è tenera e succosa e ha una consistenza poco fibrosa. L’agnello da latte dei Pirenei è inoltre noto per il suo sapore d’agnello meno marcato rispetto a quello dell’agnello da macello (abbattuto in età più adulta). In particolare, nella sua carne non si rileva quel gusto di “lana” che è invece presente, in modo più o meno pronunciato, nella carne dell’agnello da macello.»

L’IGP «Agneau des Pyrénées» garantisce la specificità della produzione della carne, dalla nascita (inclusa la precedente fase di conduzione del gregge) fino alla selezione delle carcasse e al taglio, ma non può garantire criteri riguardanti la carne cotta. Questi elementi descrittivi sono rimossi dal disciplinare.

La disposizione, redatta sotto forma di tabella, relativa alla presentazione del prodotto e al taglio

Carcassa intera

Carcassa

Tagli e mezzene

Taglio

formato «PAD»: pezzi consegnati al distributore per i quali è necessario un semplice taglio ulteriore

formato «UVC»: vassoi contenenti tagli finiti di carne destinati al reparto self-service e pronti per il consumo

è riformulata nel modo seguente:

«Il prodotto “Agneau des Pyrénées” può essere venduto in carcasse intere o mezzene ricoperte di omento oppure in tagli, in forma fresca o surgelata.»

I tagli sono distribuiti nel formato PAD, nel qual caso richiedono solo un semplice taglio ulteriore, o nel formato UVC, ossia in vaschette contenenti un taglio di carne finito pronto per il consumo."

La presentazione nella forma surgelata costituisce un’aggiunta. Tali modifiche consentono di prevedere disposizioni relative alla commercializzazione degli agnelli da macello.

L’agnello da latte è un prodotto stagionale la cui produzione avviene dal 15 ottobre al 15 giugno, con un picco tra dicembre e gennaio. Gli agnelli sono infatti prodotti per l’80 % nell’arco di tre mesi, il che rappresenta un freno ai fini della commercializzazione. La surgelazione del prodotto è tra gli elementi di maggior interesse per l’IGP «Agneau des Pyrénées». Tale procedimento, che permette di conservare più a lungo il prodotto, renderà possibile prolungare il periodo di vendita per soddisfare la richiesta dei consumatori, senza alterarne le caratteristiche né modificare le pratiche di allevamento utilizzate nella zona dei Pirenei. I procedimenti di surgelazione sono trattati nel punto riguardante il metodo di produzione.

Le disposizioni citate in appresso riguardanti le modalità di presentazione di cui al punto 5.1 «Macellazione» sono spostate al punto 2 «Descrizione del prodotto».

Le disposizioni:

«Le carcasse intere degli agnelli da latte dei Pirenei possono essere presentate in modi differenti. Tutte le presentazioni hanno in comune la presenza dell’omento.

Presentazione della carcassa

Intervalli di peso della carcassa

Senza testa e con coratella (*1)

tra 5 e 10 kg

Senza testa e senza coratella (*1)

tra 4,5 e 8,5 kg

Con testa e coratella (*1)

tra 5,5 e 11 kg

Con testa e senza coratella (*1)

tra 5 e 10 kg

sono riformulate nel modo seguente:

«Le carcasse intere di “Agneau des Pyrénées” recanti la dicitura “agneau de lait” possono essere presentate senza testa e senza coratella per un peso compreso tra 4,5 e 8,5 kg, o senza testa e con coratella per un peso compreso tra 5 e 10 kg.

Le carcasse intere di “Agneau des Pyrénées” recanti la dicitura “agneau de lait” possono anche essere proposte con la testa. Nella presentazione con la testa e senza coratella, il peso è compreso tra 5 e 10 kg; con la testa e con la coratella il peso è compreso tra 5,5 e 11 kg.»

La presentazione con testa e coratella o con testa e senza coratella è ormai possibile anche nel territorio nazionale (autorizzata unicamente per l’esportazione al momento del riconoscimento dell’IGP «Agneau de lait des Pyrénées»).

Viene aggiunta la seguente disposizione:

«Sono commercializzate come prodotto IGP “Agneau des Pyrénées” anche le frattaglie seguenti: coratella intera, cuore, fegato, rognoni, animelle, trippa e zampetti, in forma fresca o surgelata.»

Ai prodotti che beneficiano dell’IGP sono aggiunte le seguenti frattaglie: coratella intera, cuore, fegato, rognoni, animelle, trippa e zampetti. Ad eccezione della coratella intera precedentemente venduta insieme alla carcassa, le frattaglie non erano incluse nel disciplinare dell’IGP «Agneau de lait des Pyrénées» a causa della scarsità degli sbocchi commerciali disponibili al momento del riconoscimento dell’IGP. Tali sbocchi oggi esistono e rappresentano un’opportunità per una miglior valorizzazione delle frattaglie di cui alla presente domanda, nonché per una maggior visibilità dell’IGP modificata, recante il nome di «Agneau des Pyrénées».

La modifica del punto del disciplinare «Descrizione del prodotto» incide sul documento unico per quanto riguarda la sottosezione «Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1», a seguito dell’introduzione dell’agnello da macello, della commercializzazione delle frattaglie e della surgelazione.

5.3.   «Zona geografica»

Viene modificata la delimitazione della zona geografica. Per l’IGP «Agneau de lait des Pyrénées», quest’ultima corrisponde all’insieme dei comuni del dipartimento francese Pyrénées-Atlantiques situati a sud del fiume Gave de Pau e a 10 comuni del dipartimento Hautes-Pyrénées. Tale delimitazione è estesa a una serie di altri comuni, tutti appartenenti alla catena dei Pirenei e situati nei dipartimenti francesi seguenti:

Pyrénées-Atlantiques (64)

Hautes-Pyrénées (65)

Gers (32)

Haute-Garonne (31)

Ariège (09)

Aude (11)

Pyrénées-Orientales (66)

Nel progetto di disciplinare modificato sono elencati i comuni dei dipartimenti parzialmente inclusi nella zona geografica: Aude (11), Haute-Garonne (31), Gers (32), Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65), Pyrénées Orientales (66) e Ariège (11).

La zona geografica è pertanto estesa a nuovi comuni del massiccio dei Pirenei situati nei dipartimenti dell’Ariège, dell’Aude, della Haute Garonne, del Gers, dei Pyrénées Atlantiques, degli Hautes Pyrénées e dei Pyrénées-Orientales. La modifica ha lo scopo di completare la zona geografica inserendovi l’area centro-orientale dei Pirenei. Così estesa, la zona include l’intero territorio di produzione dell’«Agneau des Pyrénées». La zona geografica proposta è giustificata dalla presenza, oggi come in passato, di razze rustiche dei Pirenei e dalla produzione dell’«Agneau des Pyrénées» lungo l’intera catena del massiccio. In questa parte dei Pirenei francesi la produzione di agnello è molto importante; la zona geografica, di conseguenza, andrà a coprire tutto il versante francese della catena, rispecchiando così le pratiche di allevamento adottate sia oggi che in passato.

Tutti gli elementi relativi alla descrizione della zona geografica sono rimossi da questa voce del disciplinare poiché non previsti in tal sede.

La modifica della voce «Zona geografica» del disciplinare incide sul punto 4 del documento unico «Descrizione concisa della zona geografica».

5.4.   «Prova dell’origine»

Le disposizioni:

«I diversi operatori (allevatori, gruppi di produttori, macellatori, commercianti di carni all’ingrosso e al dettaglio) mettono in atto ogni mezzo necessario ad assicurare la tracciabilità e a garantire per ogni taglio di carne commercializzato la relativa origine geografica.

Tali disposizioni sono sintetizzate nella tabella seguente.

Tutti gli operatori di cui sopra, coinvolti nella produzione dalla fase di allevamento fino al banco del macellaio, firmano una convenzione in cui si impegnano a rispettare le disposizioni relative alle condizioni di produzione e alla tracciabilità del prodotto nella sua zona di produzione.»

sono rimosse e sostituite dalle disposizioni seguenti:

«Qualsiasi operatore che intervenga nella produzione e nella preparazione dell’IGP “Agneau des Pyrénées” è tenuto a compilare, presso il gruppo di appartenenza, una dichiarazione di identificazione al fine di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività interessata. L’origine dell’agnello è garantita dall’identificazione dei prodotti e da un sistema di tracciabilità ascendente e discendente. L’identificazione e la tracciabilità sono descritte in questi termini nella tabella riportata di seguito.»

Tale riformulazione consente di apportare alcune precisazioni e di garantire una tracciabilità ascendente e discendente nell’intera filiera.

Fornisce una descrizione del sistema di tracciabilità, che permette una sintesi delle registrazioni e dei documenti richiesti e degli elementi informativi minimi attesi in ciascuna fase di vita del prodotto (nascita e trasferimento degli agnelli, macellazione, selezione delle carcasse, ecc.). Tali documenti sono tenuti a disposizione degli agenti preposti al controllo.

La tabella sulla tracciabilità, già presente nel disciplinare vigente, è aggiornata allo scopo di:

includervi le pratiche attuali riguardanti l’agnello da macello;

includervi le modifiche richieste relative al metodo di produzione;

rafforzare il controllo delle diverse fasi di produzione;

rimuovere informazioni di carattere normativo o ridondanti;

aggiornare alcuni dati riguardanti l’agnello da latte.

I modelli dei documenti relativi alla tracciabilità presenti nel disciplinare sono soppressi, trattandosi di documenti descrittivi senza alcuna rilevanza quanto al controllo e alla garanzia della tracciabilità.

Sono aggiunti gli elementi idonei a garantire la tracciabilità relativa alle frattaglie e ai prodotti surgelati e sono soppressi sia le parti ridondanti rispetto alla normativa generale sia gli elementi riconducibili alla procedura di controllo prevista nel piano di controllo.

Il sistema di tracciabilità permette di garantire ai consumatori che il prodotto IGP «Agneau des Pyrénées» è effettivamente conforme alle caratteristiche certificate dall’IGP. La tracciabilità consiste nel conservare le informazioni necessarie e sufficienti per conoscere l’origine e la composizione del prodotto in tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione. L’origine è garantita dall’identificazione dei prodotti e da un sistema di tracciabilità ascendente e discendente.

Il sistema definisce le registrazioni e i documenti richiesti nonché gli elementi informativi minimi attesi in ciascuna fase di vita del prodotto (allevamento, trasferimento, macellazione, confezionamento, taglio e surgelazione).

Nessuna delle modifiche previste in questa voce incide sul documento unico.

5.5.   «Metodo di produzione»

È aggiunto uno schema del ciclo di vita dell’«Agneau des Pyrénees» che permette di illustrare visivamente le fasi di produzione.

Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

Nei punti:

5.1.   Allevamento

5.1.1.   Origine genetica

la disposizione:

«Le madri sono obbligatoriamente di razza Manech testa rossa, Manech testa nera o Basco-béarnaise.

Riguardo ai padri, sono presi in considerazione:

i riproduttori delle razze rustiche succitate;

è ammesso l’impiego di maschi appartenenti a “razze da carne” (Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk e Texel).»

è così modificata:

«L’Agneau des Pyrénées è ottenuto da riproduttori, maschi e femmine, di razze locali dei Pirenei: Aure et Campan, Barégeoise, Basco-béarnaise, Castillonnaise, Lourdaise, Manech testa nera, Manech testa rossa, Montagne Noire, Rossa del Roussillon, Tarasconnaise. L’agnello da latte nasce da una madre di razza da latte (Basco-béarnaise, Manech testa nera o Manech testa rossa); il padre appartiene alle razze locali succitate ma è ammesso l’impiego delle razze Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk e Texel.»

Per l’agnello da latte, le razze materne (Basco-béarnaise, Manech testa nera o Manech testa rossa) restano invariate. L’elenco delle razze dei padri degli agnelli da latte è estesa alle altre razze locali dei Pirenei: Aure et Campan, Barégeoise, Castillonnaise, Lourdaise, Montagne Noire, Rossa del Roussillon e Tarasconnaise, oltre alle razze Basco-béarnaise, Manech testa nera, Manech testa rossa, Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk e Texel.

Per l’agnello da macello, le sole razze autorizzate sono le seguenti:

Aure et Campan, Barégeoise, Castillonnaise, Lourdaise, Montagne Noire, Rossa del Roussillon, Tarasconnaise, Basco-béarnaise, Manech testa nera e Manech testa rossa. Si tratta di razze presenti nei Pirenei francesi che corrispondono alle pratiche utilizzate dagli allevatori.

Sono aggiunte sette razze nutrici dei Pirenei utilizzate per garantire la produzione dell’«Agneau des Pyrénées». Si tratta di razze da sempre presenti nei Pirenei e nelle relative zone pedemontane, che si adattano facilmente a territori difficili e sono inoltre dotate di una forte identità locale. Essendo abbattuto tardivamente (tra i 60 e i 160 giorni di età), l’agnello cosiddetto «da macello», contrariamente all’agnello da latte, ha bisogno di tempi lunghi per poter raggiungere una conformazione interessante e caratteristica dell’«Agneau des Pyrénées». La possibilità di utilizzare, per l’agnello da macello, le razze da carne Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk e Texel comporterebbe la produzione di un agnello da macello non aderente alla descrizione del prodotto «Agneau des Pyrénées» poiché troppo conformato e con uno stato di ingrassamento superiore a quello caratteristico che ci si attende.

Tale modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.2 «Descrizione del prodotto».

5.1.2.   Modalità di allevamento

Per quanto riguarda la modalità di allevamento sono introdotte le precisazioni seguenti:

«Nell’arco dell’anno le pecore alternano periodi interamente all’aperto, periodi in ovile e periodi misti, all’aperto e in ovile. Si nutrono al pascolo per un periodo di almeno 210 giorni all’anno.»

Tale disposizione permette di garantire che le pecore siano obbligatoriamente allevate alternando la loro permanenza in ovile a periodi trascorsi totalmente all’aperto e misti. Il latte prodotto dalle pecore, oltre a rappresentare l’unico alimento degli agnelli da latte, ha una funzione indispensabile nell’alimentazione degli agnelli da macello, che può essere successivamente integrata.

Questa modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.3.1 «Alimentazione del gregge riproduttore».

L’elenco dei cereali «mais, orzo, triticale, avena, ecc.» è soppresso dalla disposizione seguente: «D’inverno il gregge pascola a seconda delle condizioni climatiche, ma i pascoli restano la risorsa foraggera predominante. L’integrazione della razione alimentare nel periodo invernale è a base di foraggi conservati, granelle di cereali (mais, orzo, triticale, avena, ecc.), paglia e mangimi composti.»

L’elenco non permetteva in effetti di garantire un controllo. Questa disposizione è inoltre completata ulteriormente con l’elenco delle materie prime autorizzate nella razione destinata al gregge riproduttore.

Questa modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.3.1 «Alimentazione del gregge riproduttore».

Al fine di tener conto di pecore diverse dalle razze Manech e dalla razza Basco-béarnaise, cosiddette da latte, la disposizione seguente: «Il pascolo rappresenta la base dell’alimentazione delle pecore da latte nel periodo primaverile, estivo e autunnale» è modificata nel modo seguente: «Il pascolo rappresenta la base dell’alimentazione delle pecore nel periodo primaverile, estivo e autunnale.»

Questa modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.3.1 «Alimentazione del gregge riproduttore».

Vengono aggiunte le disposizioni seguenti:

«Qualora le aziende non dispongano delle risorse alimentari e delle attrezzature sufficienti ad assicurare il finissaggio degli agnelli da macello, gli agnelli possono essere raggruppati in un centro di finissaggio a partire dai 60 giorni di età e dopo aver raggiunto almeno un peso vivo pari a 19 kg, fino alla raccolta che precede la macellazione.

Per garantire la tracciabilità, al momento dell’ingresso nel centro di finissaggio viene apposta una marca specifica supplementare su ogni agnello.

Le strutture destinate all’allevamento devono essere ben ventilate, con ingressi dell’aria in basso e uscite in alto e senza correnti d’aria dirette verso gli animali. All’interno della struttura, per gli agnelli da latte, ogni pecora nutrice seguita dal proprio agnello dispone di uno spazio minimo di 1,1 metri quadrati. Per gli agnelli da macello, ogni pecora nutrice seguita dal proprio agnello ha a disposizione uno spazio di almeno 1,5 metri quadrati, mentre per ogni agnello svezzato lo spazio disponibile deve essere di 0,5 metri quadrati; gli agnelli crescono su una lettiera di materie vegetali secche. Lo svuotamento e la pulizia delle strutture vanno effettuati in modo approfondito almeno una volta l’anno. Tutte le condizioni succitate si applicano sia agli allevatori che praticano il finissaggio sia ai centri di finissaggio e di smistamento degli animali.»

È aggiunta la possibilità di effettuare il finissaggio degli agnelli da macello in un centro apposito dopo che hanno raggiunto un peso vivo pari a 19 kg. Questa fase si svolge nella zona geografica in quanto parte integrante dell’allevamento degli agnelli. Nel centro di finissaggio l’agnello è nutrito seguendo le stesse regole di alimentazione applicate nell’azienda in cui è nato. Nei Pirenei centrali francesi, le aziende sono molto isolate le une dalle altre, soprattutto in certe zone di alta montagna, con conseguenti problemi di raccolta degli agnelli e di trasporto di cereali e mangimi complementari. Senza contare che certi allevatori, specialmente quelli dediti alla transumanza, non sono in grado di provvedere al finissaggio degli agnelli per varie ragioni, in particolare per la mancanza di attrezzature e la carenza di foraggio. Per entrambi questi motivi, dopo 60 giorni di vita e dopo aver raggiunto un peso vivo di almeno 19 kg, gli agnelli possono essere raggruppati in un centro di finissaggio, fino alla raccolta che precede la macellazione. Raggiunti i 19 kg di peso, l’agnello ha infatti superato le prime fasi di lattazione e di crescita ed è sufficientemente sviluppato per affrontare il passaggio a regimi alimentari diversi. Per garantire la tracciabilità, al momento dell’ingresso nel centro di finissaggio viene apposta una marca specifica supplementare su ogni agnello.

Le aggiunte relative alle condizioni di ricovero degli animali consentono di definire requisiti che le strutture destinate all’allevamento devono soddisfare, contribuendo in tal modo a migliorare il benessere degli agnelli: densità degli agnelli in funzione delle età e della pecora nutrice che li accompagna, buona ventilazione, assenza di correnti d’aria dirette verso gli animali, lettiera secca di tipo vegetale. Queste condizioni sono tanto più importanti in quanto l’allevamento degli agnelli da macello può aver luogo in un centro di finissaggio (situato nella zona geografica) per una durata massima di 100 giorni.

Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

5.1.3.1.   Alimentazione del gregge riproduttore (in precedenza «Alimentazione delle pecore madri»)

La disposizione:

«Le madri sono nutrite al pascolo per un periodo di almeno otto mesi all’anno.»

è così modificata:

«Le madri si nutrono al pascolo per un periodo di almeno 210 giorni all’anno.»

La condizione riguardante la durata del pascolo passa da otto mesi (240 giorni) a 210 giorni ed è così ridotta di un mese. In effetti, con l’introduzione di greggi di razze nutrici e con l’ampliamento della zona geografica, determinati vincoli climatici, topografici o tecnici impedirebbero all’intero gregge degli allevamenti in questione di pascolare per otto mesi all’anno. Essendo tuttavia il pascolo una pratica ancestrale e fondamentale per questi allevamenti di montagna, si propone prevalentemente una durata minima di sette mesi, che è in linea con la pratica in uso presso gli allevatori di ovini dei Pirenei francesi nel loro complesso.

Questa modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.3.1 «Alimentazione del gregge riproduttore».

Viene soppressa la disposizione seguente:

«I mangimi composti sono somministrati a integrazione dei foraggi secondo le esigenze delle pecore madri e sono a base di:

granelle di cereali, loro prodotti e sottoprodotti;

semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;

semi oleaginosi, loro prodotti e sottoprodotti e relativi panelli (arachidi, colza, soia, girasole, lino);

tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;

foraggi, anche grossolani;

altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;

minerali;

additivi autorizzati dalla normativa vigente;

prodotti azotati autorizzati dalla normativa vigente (è vietato l’uso di urea).

È autorizzata la preparazione in azienda e a cura del produttore:

della miscela, preparata il giorno della somministrazione, tra gli alimenti della razione di base e gli alimenti di cui all’elenco precedente;

della miscela degli alimenti di cui all’elenco precedente.

La fornitura esterna di alimenti misti composti da alimenti della razione di base e da alimenti dell’elenco di cui sopra è consentita fino al 1o novembre 2011, a condizione che la loro etichettatura indichi chiaramente l’elenco dei componenti oltre alla loro origine e quantità.»

La stessa è sostituita da quanto segue:

«I mangimi composti sono somministrati a integrazione dei foraggi della razione di base secondo le esigenze delle pecore madri e sono ottenuti da:

granelle di cereali e loro derivati;

semi oleaginosi e loro derivati salvo se provenienti da oli di palma e di palmisti;

semi di leguminose e prodotti derivati;

altri semi e prodotti derivati;

tuberi, radici, canna da zucchero e prodotti derivati; i prodotti derivanti dalla canna da zucchero e dalla barbabietola da zucchero non devono rappresentare più del 5 % del peso totale del mangime composto;

erba medica disidratata sotto forma di pellet;

minerali e prodotti derivati eccetto le farine di ossa degelatinizzate e le ceneri di ossa;

sottoprodotti della fermentazione dei microrganismi autorizzati: lieviti e loro parti (lieviti di birra), borlande (solubili di melasso condensato), sottoprodotti della produzione di acido L-glutammico, amido, amido pregelatinizzato, mono e digliceridi degli acidi grassi, glicerina, 1,2-propandiolo (propilenglicole).

Gli additivi autorizzati sono i seguenti:

additivi tecnologici;

additivi organolettici: aromatizzanti;

additivi nutrizionali: vitamine, composti di oligoelementi, amminoacidi (sono vietati l’urea e i suoi derivati);

additivi zootecnici: promotori della digestione, stabilizzatori della flora intestinale, altri additivi zootecnici.

Per la composizione della razione sono autorizzate:

una miscela degli alimenti di cui all’elenco precedente;

una miscela di alimenti tra i foraggi e gli alimenti di cui all’elenco precedente,

a condizione che tale miscela sia preparata in azienda.

Sono vietate le miscele complete, vale a dire le miscele di foraggi e alimenti dell’elenco di cui sopra, preparate al di fuori dell’azienda.

Per l’alimentazione del gregge riproduttore sono vietati i prodotti OGM, gli anabolizzanti, i beta-agonisti e altre sostanze ad azione ormonale o tireostatica, le farine di carne e ogni altra proteina di origine animale.»

L’elenco delle materie prime è aggiornato in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi.

La proposta riguardante l’alimentazione delle madri è più restrittiva e l’elenco degli additivi è stato ridotto in linea con le pratiche della filiera.

Alcune materie prime sono esplicitamente vietate nel disciplinare per evitare che esse possano essere inavvertitamente autorizzate nel caso in cui la normativa in vigore dovesse cambiare. Si tratta, in particolare, degli anabolizzanti, dei beta-agonisti e di altre sostanze ad azione ormonale o tireostatica, delle farine di carne e di ogni altra proteina di origine animale.

È rimossa la disposizione riguardante la data di preparazione, in azienda e a cura del produttore, della miscela a base dell’alimento della razione di base e degli alimenti figuranti nell’elenco delle materie prime «il giorno della somministrazione». Infatti, poiché la razione di base è essenzialmente secca, non esiste alcuna controindicazione alla preparazione della miscela qualche giorno prima della somministrazione.

Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

5.1.3.2.   Alimentazione degli agnelli

Alimentazione a base di latte materno

Le disposizioni: «Gli agnelli da latte vivono quasi permanentemente con le loro madri nello stesso ambiente. Gli agnelli si nutrono esclusivamente del latte delle loro madri. Fino ai 45 giorni di età la quantità di latte prodotto dalla madre permette di soddisfare il 100 % del fabbisogno dell’agnello.»

sono modificate nel modo seguente:

«Prima dello svezzamento, l’agnello vive accanto alla madre nello stesso ambiente. L’agnello è allattato dalla madre sia al pascolo, quando la segue, sia nell’ovile, ma può esserne separato durante la giornata, in particolare quando la madre riceve la sua razione di cibo.

L’agnello da latte si nutre esclusivamente del latte della madre. Fino ai 45 giorni di età la quantità di latte prodotto dalla madre permette di soddisfare il 100 % del fabbisogno dell’agnello.

L’agnello da macello si nutre del latte della madre per un periodo di almeno 60 giorni.»

Le disposizioni così modificate consentono di aggiungere alle pratiche di produzione dell’agnello da latte quelle che riguardano l’agnello da macello prima dello svezzamento.

Questa modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.3.2 «Alimentazione degli agnelli».

Lo schema che presenta la curva di produzione di latte della pecora madre nell’arco di un anno è rimosso poiché puramente descrittivo.

Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

La disposizione:

«Gli agnelli allattati artificialmente (mancata produzione di latte della madre o parti multipli) sono esclusi dall’IGP.»

è sostituita dalla seguente:

«Per l’intero ciclo di vita dell’agnello la cui carne è destinata a beneficiare dell’IGP “Agneau des Pyrénées”, è vietata l’alimentazione a base di sostituti artificiali del latte materno.»

Questa disposizione permette di semplificare il divieto di allattamento artificiale.

Tale modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

Alimentazione complementare

I requisiti riguardanti l’alimentazione complementare degli agnelli cosiddetti da macello sono aggiunti mediante le disposizioni seguenti:

«Sebbene la base della sua alimentazione sia il latte materno, l’agnello da macello può ricevere un’integrazione a base di prodotti vegetali, minerali e vitaminici. Tale alimentazione complementare è composta da foraggi, tranne quelli conservati a umido o per via intermedia, da paglia e da mangimi composti preparati nell’azienda o acquistati.»

«I mangimi composti sono ottenuti da:

granelle di cereali e prodotti derivati;

semi o frutti oleaginosi e prodotti derivati, salvo se provenienti da oli di palma e di palmisti;

semi di leguminose e prodotti derivati;

tuberi, radici, canna da zucchero e prodotti derivati; i prodotti derivanti dalla canna da zucchero e dalla barbabietola non devono rappresentare più del 5 % del peso totale del mangime composto;

altri semi e prodotti derivati;

erba medica disidratata sotto forma di pellet;

minerali e prodotti derivati eccetto le farine di ossa e le ceneri di ossa;

sottoprodotti della fermentazione dei microrganismi autorizzati: lieviti e loro parti (lieviti di birra), borlande (solubili di melasso condensato), sottoprodotti della produzione di acido L-glutammico, amido, amido pregelatinizzato, mono e digliceridi degli acidi grassi, 1,2-propandiolo (propilenglicole).

Gli additivi autorizzati sono i seguenti:

additivi tecnologici: antiossidanti, leganti, antiagglomeranti;

additivi organolettici: aromatizzanti;

additivi nutrizionali: vitamine, composti di oligoelementi, amminoacidi (sono vietati l’urea e i suoi derivati);

additivi zootecnici: promotori della digestione, stabilizzatori della flora intestinale, altri additivi zootecnici.

I cereali e i loro derivati devono rappresentare almeno il 30 % del peso totale del mangime composto.»

L’elenco delle materie prime è aggiunto al fine di specificare il fabbisogno di un agnello cosiddetto «pesante» in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi.

L’elenco delle materie prime e degli additivi è limitato in funzione delle pratiche attuate dagli operatori della filiera dell’agnello da macello.

È aggiunta una quota di cereali e loro derivati per garantire una razione equilibrata che consenta un corretto ingrassamento degli agnelli senza causare squilibri dannosi per il benessere dell’animale e per mantenere le caratteristiche della carne.

Questa modifica del disciplinare incide sul documento unico al punto 3.3.2 «Alimentazione degli agnelli».

5.1.4.   Trattamenti sanitari (originariamente «Modalità di allevamento e trattamenti sanitari»)

La disposizione:

«-

Per quanto riguarda le pecore madri, i produttori sono tenuti a:

seguire i piani per la conduzione sanitaria dell’allevamento (“P.S.E.”) accettati dalla Direction des Services Vétérinaires (DSV);

consentire qualsiasi trattamento ritenuto necessario dal servizio tecnico del gruppo.

I trattamenti sono limitati a interventi strettamente necessari per mantenere e ristabilire il buono stato di salute degli animali e per controllarne la riproduzione.»

è soppressa poiché essa riguarda elementi in parte obbligatori e sotto il controllo di servizi pubblici, in parte non controllabili e dunque superflui.

La disposizione:

«Per quanto riguarda gli agnelli non è ammesso alcun trattamento sanitario o antibiotico. In presenza di un grave problema sanitario tale da richiedere un trattamento, l’allevatore ne dà comunicazione al gruppo di riferimento e lo annota nel suo registro di agnellatura. L’agnello è in questo caso escluso dall’IGP.»

è riformulata nel modo seguente:

«Per quanto riguarda gli agnelli da latte non è ammesso alcun trattamento sanitario o antibiotico. In presenza di un grave problema sanitario tale da richiedere un trattamento, l’allevatore ne dà comunicazione al gruppo di riferimento e lo annota nel suo registro di agnellatura. L’agnello da latte è in questo caso escluso dall’IGP.»

Per gli agnelli da macello è proposta la disposizione seguente: «Quanto agli agnelli da macello, se sono somministrati farmaci e se il tempo di attesa regolamentare prima della macellazione è inferiore a sette giorni, dovrà comunque essere rispettato un termine minimo di sette giorni tra la fine del trattamento e la macellazione.»

La disposizione originaria è completata per precisare che ci si sta riferendo all’agnello da latte; è quindi aggiunta una disposizione equivalente per l’agnello da macello. Il divieto di usare antibiotici è mantenuto per gli agnelli da latte, ma è autorizzato anche per quelli da macello a seconda delle patologie riscontrate e solo su prescrizione del veterinario e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa per l’impiego di tali prodotti; nel caso in cui il trattamento non richieda un tempo di attesa di sette giorni è tuttavia obbligatorio rispettare un periodo minimo di sette giorni tra la fine di qualunque tipo di trattamento e la macellazione. Tali trattamenti sono autorizzati per l’agnello da macello in quanto meno giovane e quindi potenzialmente più esposto a patologie che ne richiedano l’uso.

Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

Al punto:

5.2.   Raccolta degli agnelli (in precedenza «Partenza dall’azienda e trasporto»)

è soppresso il paragrafo seguente:

«L’agnello può essere venduto a partire dal momento in cui raggiunge un peso vivo minimo pari a 9 kg e massimo pari a 16 kg. L’animale può allora raggiungere il punto di raccolta.

Il trasporto è effettuato secondo le condizioni di cui alla norma AFNOR NF V 00-051. Le norme relative all’occupazione dei veicoli vanno rispettate onde evitare sovraffollamento e sovraccarico.»

La prima parte delle informazioni riguarda unicamente l’agnello da latte; il peso vivo è inoltre soppresso, ma il peso della carcassa è mantenuto nella parte seguente relativa alla macellazione.

Gli altri elementi forniti nel seguito del paragrafo sono soppressi poiché ridondanti rispetto alla normativa generale.

Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Gli animali sono maneggiati con cura durante le fasi dell’allevamento, in particolare durante la selezione in vista della partenza dall’azienda, al fine di evitare ogni possibile fonte di stress. È vietato afferrare gli animali per la lana. È vietato somministrare tranquillanti agli animali prima del trasporto.» Questo paragrafo permette di regolamentare le condizioni di spostamento manuale degli animali durante le operazioni di raccolta e trasporto.

La disposizione seguente:

«All’arrivo al punto di raccolta viene effettuata una selezione. Gli animali non IGP (recanti una marca colorata sul dorso e identificati sulla bolla di consegna) sono già separati dagli animali IGP. L’operatore scarta dal lotto IGP gli esemplari troppo gracili (nei casi dubbi, se ad una palpazione lombare è possibile sentire le apofisi vertebrali, l’agnello viene declassato), che presentano difetti fisici (zoppia, ecc.). L’agnello è tastato a livello delle costole per verificare la presenza di muscolatura e la copertura adiposa dell’animale è valutata visivamente. Queste operazioni sono effettuate in genere sempre dallo stesso operatore che, grazie alla sua esperienza e competenza, può valutare rapidamente la conformità o meno dell’agnello all’IGP. Gli agnelli che possono essere ritenuti idonei all’IGP sono poi raggruppati in lotti. A mano a mano che le quantità raccolte diminuiscono o che le spedizioni aumentano, gli agnelli radunati nel punto di raccolta possono essere avviati verso un centro di smistamento dove saranno sottoposti a una selezione prima della partenza verso il macello.»

è soppressa ed è sostituita dalla seguente:

«Se la quantità dei capi raccolti è limitata, gli agnelli possono essere raggruppati inizialmente in un punto di raccolta. Questa fase consiste semplicemente nel sistemare in un luogo definito piccoli lotti di agnelli, per formare successivamente un lotto più grande da avviare verso il centro di smistamento o direttamente al macello. In questo caso vengono condivisi i trasporti. Al punto di raccolta non è autorizzato alcun tipo di alimentazione degli animali.

Se passano per un centro di smistamento, gli animali non IGP (recanti una marca colorata sul dorso e identificati sulla bolla di consegna) sono separati dagli animali eventualmente ammissibili all’IGP. Gli agnelli troppo gracili e/o che presentano difetti fisici (zoppia, ecc.) sono scartati dal lotto IGP. Le condizioni relative all’alimentazione, al ricovero e ai trattamenti sanitari nel centro di smistamento sono analoghe a quelle applicate in azienda.»

Gli elementi riguardanti i passaggi al punto di raccolta e al centro di smistamento sono introdotti per tener conto delle pratiche attuate dagli allevatori di agnelli cosiddetti «da macello». Nella nuova voce figurano ora alcune condizioni relative all’alimentazione, ai trattamenti sanitari e al ricovero degli animali ai fini di una migliore regolamentazione delle pratiche attuate nei centri summenzionati.

La frase seguente: «Il tempo che deve intercorrere tra la partenza dal luogo di allevamento e la macellazione è di 24 ore al massimo» è così modificata in quanto concernente unicamente l’agnello da latte: «Per l’agnello da latte, il tempo che deve intercorrere tra la partenza dal luogo di allevamento e la macellazione è di 24 ore al massimo.»

Con l’introduzione dell’agnello da macello, sono aggiunte, oltre alla suddetta disposizione, anche nuove prescrizioni riguardanti i tempi di trasporto e di permanenza:

«La durata del trasporto tra il luogo di allevamento (azienda di nascita o centro di finissaggio a seconda dei casi) e il centro di smistamento è di 12 ore al massimo.

La durata del trasporto tra il centro di smistamento e il macello è di sei ore al massimo.

Il limite massimo di permanenza presso il centro di smistamento è di 96 ore.

Per l’agnello da macello, il tempo che deve intercorrere tra la partenza dal luogo di allevamento e la macellazione è di 114 ore al massimo.

Per l’agnello da macello, il tempo che deve intercorrere tra la partenza dal luogo di allevamento e l’arrivo al centro di finissaggio è di 48 ore al massimo.»

La frase «La durata del trasporto tra l’ultimo punto in cui sono radunati gli agnelli (centro di raccolta o centro di smistamento) e il macello è di otto ore al massimo» è soppressa poiché i paragrafi precedenti forniscono già una regolamentazione delle pratiche esistenti e permettono di limitare la durata del trasporto da un punto all’altro nonché il tempo di permanenza in ogni sito.

Queste modifiche del disciplinare non incidono sul documento unico.

Al punto:

5.3.   Macellazione

le disposizioni:

«Gli agnelli sono abbattuti esclusivamente nei macelli autorizzati CE e abilitati dall’organismo certificatore. I macelli sono tenuti a rispettare la normativa in materia di igiene.»

«Lo stordimento, prima del dissanguamento, è effettuato per elettrocuzione conformemente alla normativa.»

rientrano nella normativa generale e sono pertanto soppresse.

La disposizione:

«Devono essere poste in atto tutte le misure necessarie affinché gli animali subiscano il minore stress possibile prima e durante la macellazione.»

è riformulata nel modo seguente:

«Gli animali sono condotti verso il sito di stordimento senza subire stress, con pacatezza e dolcezza. L’immobilizzazione e lo stordimento vanno eseguiti con calma.»

La disposizione relativa al termine massimo di separazione dell’agnello da latte dalla madre prima della macellazione (24 ore al massimo) è soppressa dal punto 5.3 Macellazione" e spostata al punto 5.2 «Raccolta degli agnelli».

È aggiunta la disposizione seguente: «Deve essere posto in atto tutto quanto necessario per raggruppare le macellazioni dei lotti di agnelli IGP nell’arco della stessa mezza giornata», onde evitare rischi di sostituzione.

La disposizione:

«Gli agnelli sono abbattuti al più tardi a 45 giorni di età, quando il loro peso vivo è compreso tra un minimo di 9 kg e un massimo di 16 kg.»

è modificata nel modo seguente:

«L’abbattimento avviene al più tardi a 45 giorni di età, per gli agnelli da latte, e tra i 60 e i 160 giorni di età, per gli agnelli da macello

La disposizione in cui è specificato un peso vivo per l’agnello da latte compreso tra i 9 e i 16 kg al massimo è soppressa poiché già esiste una disposizione riguardante il peso della carcassa, correlato al suddetto peso vivo, che è sufficiente a caratterizzare il prodotto e a garantire un controllo puntuale su questo tipo di agnello. È aggiunta l’età di abbattimento dell’agnello da macello, cioè tra i 60 e i 160 giorni.

Viene introdotta la disposizione seguente: «È effettuata una preselezione mediante marcatura specifica, con l’apposizione di un timbro in corrispondenza della sella dell’agnello o sull’etichetta di pesatura o tramite il rilascio di un’etichetta di preselezione.»

In questo modo è possibile rafforzare la tracciabilità delle carcasse preselezionate.

La disposizione seguente:

«La selezione definitiva delle carcasse per l’IGP è effettuata dopo il raffreddamento. L’operatore incaricato della selezione effettua la verifica della carcassa refrigerata. Il colore della carne può essere valutato correttamente solo quando il grasso si è addensato.»

è sostituita da:

«La selezione definitiva delle carcasse per l’IGP è effettuata dopo il raffreddamento. Sono oggetto di valutazione il colore della carne e, per l’agnello da macello, la qualità del grasso.»

Tale modifica consiste nell’inclusione di criteri di selezione riguardanti il colore della carne e la qualità del grasso (stato e colore) per l’agnello da macello. La selezione finale può essere effettuata su una carcassa totalmente priva di umidità, prima o dopo la refrigerazione, a seconda dell’operatore. È stato pertanto eliminato il termine «refrigerata» per tener conto delle diverse pratiche esistenti presso i macellatori e i sezionatori coinvolti nel processo.

La disposizione:

«Ai fini della presentazione occorre scartare tutte le carcasse che presentano difetti dovuti a lacerazioni, sporcizia o ematomi.»

è riformulata nel modo seguente:

«Tutte le carcasse che presentano difetti dovuti a lacerazioni, sporcizia o ematomi sono scartate.»

Per limitare il rischio di sostituzione delle carcasse, la seguente disposizione aggiunge una garanzia ulteriore collegata al declassamento delle carcasse:

«Per le carcasse declassate recanti un’etichetta di preselezione, è eliminata qualsiasi identificazione che faccia riferimento alla marcatura specifica riservata agli agnelli eventualmente ammissibili all’IGP.»

Quanto alle caratteristiche delle carcasse dell’agnello da latte, il paragrafo:

«-

Il peso della carcassa: tra 4,5 e 11 kg.

-

Lo stato di ingrassamento: classi 2 e 3 della tabella EUROP.

-

Lo stato della carne e la qualità del grasso: la corretta valutazione della qualità del grasso può essere eseguita solo quando il grasso si è addensato, vale a dire su una carcassa refrigerata; il grasso, bianco o leggermente rosato, dovrà avere consistenza compatta, ad esclusione dei grassi molli cosiddetti “oleosi” e/o marcatamente colorati; il controllo riguarda dunque una verifica del colore e della consistenza.

-

Il colore della carne deve essere rosa chiaro sull’intera carcassa.

La valutazione deve essere eseguita alla luce naturale o di lampade standardizzate.»

è così riformulato:

«Le carcasse degli agnelli da latte hanno un peso compreso tra i 4,5 e gli 11 kg e il loro stato di ingrassamento rientra nelle classi 2 o 3 (scarsa o moderata copertura adiposa) della griglia EUROP. La carne, valutata alla luce naturale o di lampade standardizzate, ha un colore che va dal rosato al rosa chiaro sull’intera carcassa.»

È aggiunta unicamente la precisazione riguardante il colore della carne, che non è solo rosa chiaro, ma va dal rosato al rosa chiaro, e che corrisponde maggiormente al colore riscontrato nella carne.

Sono aggiunte le caratteristiche delle carcasse dell’agnello da macello:

«Le carcasse degli agnelli da macello hanno un peso compreso fra i 13 e i 22 kg. La loro conformazione rientra nelle classi R oppure O della griglia EUROP e lo stato di ingrassamento corrisponde alle classi 2 o 3. La carne presenta un colore rosato. Il grasso è bianco o appena colorato, con intensità da 1 a 2. Ha una consistenza compatta o molto compatta, con intensità da 1 a 2.»

La scala d’intensità del colore del grasso e la scala riguardante lo stato del grasso vengono introdotte al fine di fornire le caratteristiche corrispondenti a quanto autorizzato.

Scala di intensità

Descrizione

1

Grasso bianco sull’intera carcassa

2

Grasso appena colorato sull’intera carcassa o parte di essa

3

Grasso colorato: giallo, arancio o marrone chiaro sull’intera carcassa o più marcatamente colorato su una sola parte della carcassa

4

Grasso marcatamente colorato sull’intera carcassa


Scala di intensità

Descrizione

1

Grasso molto compatto: il grasso di copertura è compatto sull’intera carcassa

2

Grasso compatto: il grasso di copertura è compatto ma può presentare imperfezioni, in particolare a livello del dorso

3

Grasso molle sull’intera carcassa

4

Grasso molto molle e oleoso sull’intera carcassa

Per l’agnello da macello, il peso carcassa compreso fra 13 e 22 kg corrisponde alle modalità di produzione in uso. La conformazione R o O è tipica degli agnelli di razza rustica, come le razze dei Pirenei, e diventa una loro caratteristica peculiare. Di fatto queste razze, adattatesi al clima della zona e idonee alla marcia, presentano carcasse particolari di forma allungata.

Tali modifiche del disciplinare non incidono sul documento unico ad eccezione delle variazioni, già menzionate, che riguardano la descrizione del prodotto.

5.4.   Taglio e confezionamento

Per migliorare la tracciabilità è aggiunta la disposizione seguente:

«Per evitare qualsiasi rischio di sostituzione della carne IGP si adottano le seguenti precauzioni:

l’organizzazione del laboratorio consente di separare nettamente, nel tempo e/o nello spazio, le operazioni di taglio dei prodotti IGP e degli altri prodotti;

il taglio delle carni IGP è effettuato in serie in un dato momento della giornata o della settimana.»

La disposizione:

«I laboratori sono tenuti a rispettare la normativa in materia di igiene e devono essere autorizzati conformemente alla normativa vigente.»

e la disposizione:

«Il taglio e il confezionamento in unità di vendita al consumatore (UVC) possono essere realizzati dal macellatore o in un laboratorio di sezionamento (UVCI) o presso il distributore (UVCM).»

sono rimosse in quanto ridondanti rispetto alla normativa generale.

La disposizione:

«L’agnello può essere commercializzato in carcassa, in grossi pezzi o in unità di vendita al consumatore (UVCI o UVCM).»

è così modificata:

«L’agnello può essere commercializzato in carcassa, in tagli medi o in unità di vendita al consumatore.»

Queste modifiche del punto 5.4 del disciplinare «Sezionamento e confezionamento» non incidono sul documento unico.

È aggiunto il punto «5.5. Caratteristiche delle frattaglie» a seguito dell’introduzione delle frattaglie tra i prodotti che possono beneficiare dell’IGP «Agneau des Pyrénées».

Le disposizioni seguenti:

«Le frattaglie sono ottenute da carcasse conformi ai criteri del presente disciplinare al momento della loro separazione. Il confezionamento è effettuato in un momento preciso, in serie ininterrotte e senza alcun rischio di confusione tra frattaglie IGP e frattaglie non IGP. Sono conservate per l’IGP solo le frattaglie che non presentano difetti di aspetto e di odore e che sono ottenute da carcasse IGP.»

sono introdotte per ridurre i rischi di sostituzione e per garantire i requisiti di qualità richiesti dall’IGP.

È inoltre precisato quanto segue: «Per l’agnello da latte, le frattaglie possono essere separate dalla carcassa dopo che quest’ultima è stata pesata. Per l’agnello da macello, le frattaglie, tranne i rognoni, sono separate dalla carcassa prima della pesata, previa verifica dei criteri d’origine e dello stato di ingrassamento. Le frattaglie sono raffreddate immediatamente dopo la separazione dalla carcassa, affinché la temperatura interna raggiunga i 3° C prima della spedizione. Le frattaglie sono poi raggruppate per lotto giornaliero e sono identificate in base al lotto di macellazione.»

Sono specificate le modalità di confezionamento:

«- all’ingrosso, in sacchetti sottovuoto o in contenitori ermetici provvisti di identificazione, oppure

nel formato UVC, in vaschette rivestite di pellicola o in sacchetti sottovuoto.»

Tali precisazioni sono necessarie vista l’aggiunta delle frattaglie ai prodotti che possono beneficiare dell’IGP «Agneau des Pyrénées».

Questa modifica del punto 5.5 del disciplinare «Caratteristiche delle frattaglie» non incide sul documento unico ad eccezione del punto 3.2 «Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1», che prevede esplicitamente che le frattaglie possano essere commercializzate fresche o surgelate.

Poiché la surgelazione è autorizzata, è aggiunto un nuovo punto «5.6. Surgelazione»:

«La congelazione delle carni e delle frattaglie è esclusa ed è ammessa unicamente la surgelazione.»

È autorizzata unicamente la surgelazione per ovviare agli effetti della congelazione sulla carne dovuti al formarsi di cristalli più grandi rispetto a quanto avviene nel processo di surgelazione. Durante il processo di congelazione, infatti, per ottenere un calo di temperatura ridotto è necessario maggior tempo, il che implica la formazione di grandi cristalli che, in seguito, possono perforare le fibre muscolari della carne al momento dello scongelamento e provocare una perdita ulteriore di acqua, con conseguenze negative per le caratteristiche della carne.

Questa modifica del punto 5.6 del disciplinare «Surgelazione» non incide sul documento unico ad eccezione del punto 3.2 «Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1», che prevede esplicitamente che la carne possa essere commercializzata fresca o surgelata.

I tempi di surgelazione sono indicati in un nuovo punto «5.6.1. Tempi di surgelazione»:

«Per la carne, l’intervallo di tempo massimo tra la macellazione e l’inizio della surgelazione è di sette giorni.

Per le frattaglie, l’intervallo di tempo massimo tra la macellazione e l’inizio della surgelazione è di tre giorni

Questi tempi massimi permettono di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Tale modifica del punto 5.6.1 del disciplinare «Tempi di surgelazione» non incide sul documento unico.

Il metodo di surgelazione è specificato in un nuovo punto «5.6.2. Metodo di surgelazione»:

«I prodotti sono surgelati mediante un procedimento che permette di raggiungere una temperatura al centro della massa pari a -18o C entro 10 ore al massimo.»

In linea con il divieto di congelazione, i processi di surgelazione proposti sono idonei a garantire la formazione di cristalli di dimensioni ridotte (calo rapido e consistente delle temperature), con conseguenze modeste o nulle sulle caratteristiche della carne al momento dello scongelamento.

Tale modifica del punto 5.6.2 del disciplinare «Metodo di surgelazione» non incide sul documento unico.

La data di durata minima dei prodotti una volta surgelati è aggiunta in un nuovo punto «5.6.3. Confezionamento» del disciplinare:

«Il termine minimo di conservazione è di 21 mesi al massimo. Il termine minimo di conservazione delle frattaglie è di 18 mesi al massimo.»

L’aggiunta del termine minimo di conservazione per quanto riguarda la surgelazione interessa di conseguenza il documento unico al punto 3.5 «Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato».

5.6.   «Legame»

La parte del disciplinare «Elementi che giustificano il legame con l’ambiente geografico» è stata completamente riformulata per due ragioni. Innanzitutto essa non corrisponde più alle aspettative attuali riguardanti la dimostrazione del legame; all’epoca, infatti, ci si era qui lungamente soffermati (24 pagine in tutto) sulla storia delle pratiche di allevamento (15 pagine) e quindi sull’organizzazione della filiera (9 pagine). Si è quindi deciso di sintetizzarla in modo da evidenziare unicamente gli elementi di interesse e di merito. In secondo luogo, poiché la domanda riguarda l’estensione della zona geografica e l’ampliamento dei prodotti ammissibili all’IGP, questa parte è stata modificata per dimostrare il legame del prodotto con l’origine geografica di cui al disciplinare modificato.

Per spiegare come avviene la crescita dell’erba di cui si nutrono le madri degli agnelli, sono trattate diffusamente le condizioni ambientali nei Pirenei: alta montagna, forti precipitazioni, soleggiamento adeguato e temperature rigide in inverno ma miti in estate. Per spiegare meglio il legame esistente tra l’orografia da est a ovest e il clima, è aggiunta una descrizione del massiccio compreso nella zona geografica.

La descrizione riguardante la distribuzione dell’allevamento ovino è estesa all’intera catena montuosa dei Pirenei francesi, in cui questo tipo di allevamento è ancora predominante. I gradienti climatici, e nello specifico pluviometrici, tra i diversi settori della zona spiegano lo sviluppo e la differenziazione fra tre razze da latte e sette razze nutrici che si sono ben adattate alle peculiarità locali. Tali peculiarità sono presentate ed illustrate.

Per quanto riguarda l’agnello da latte, il legame si esplica soprattutto attraverso la madre poiché la sua alimentazione, come indicato dal nome stesso, si basa proprio sul latte materno. Per mantenere questo legame occorre che gli agnelli nascano esclusivamente da pecore di razze locali rustiche dei Pirenei, che valorizzano il territorio grazie al pascolo. Queste pecore presentano infatti attitudini e caratteri che sono stati oggetto di un processo di selezione tra le popolazioni animali in esame, in special modo per quel che riguarda la rusticità: hanno una capacità di adattamento alle circostanze sfavorevoli (alimentari o climatiche) cui è soggetto il gregge durante l’allevamento, sono animali facili da gestire all’interno del gregge e mostrano propensione alla ricerca del cibo (marce, spostamenti). Per gli agnelli, l’impiego di padri di razze da carne non originarie dei Pirenei ma classificate (Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk e Texel) è già possibile in base al disciplinare dell’IGP riguardante l’agnello da latte. Per rafforzare questo legame con il territorio non è stato preso in considerazione l’impiego di razze da carne non tipiche dei Pirenei per l’agnello da macello.

Va ricordato che storicamente la transumanza era molto diffusa, mentre oggi è una pratica rara, poiché resa più complicata dalla comparsa di predatori, dai vincoli fondiari e dalla difficoltà di assumere pastori cui affidarla. Tuttavia, anche per le greggi che non praticano la transumanza, i piani vegetazionali restano fondamentali per la modalità di allevamento, poiché permettono lo scambio di risorse foraggere e cerealicole tra gli operatori delle aree pedemontane e di montagna.

Il testo è stato leggermente ampliato per precisare la possibilità di far ricorso ai centri di finissaggio. L’ingrassamento degli agnelli fuori dall’allevamento di nascita è in realtà una pratica tradizionalmente diffusa nel massiccio dei Pirenei, vista la grande dispersione sul territorio delle aziende montane, unita allo scarso potenziale di produzione di alimenti di finissaggio in queste zone.

Da sempre, la vendita degli agnelli anima le fiere e i mercati nelle vallate montane e nelle pianure circostanti. Un tempo, la carne di agnello era in parte destinata all’autoconsumo, ma era anche venduta nelle grandi città delle pianure vicine (Tolosa, Bordeaux, Perpignan, ecc.) oltre che sul mercato spagnolo.

La complementarità tra l’agnello da latte e l’agnello da macello viene messa in evidenza. L’agnello da latte era infatti venduto alla fine dell’estate o in autunno per svuotare gli ovili sovraffollati dagli animali scesi dagli alpeggi estivi, mentre l’agnello pesante era tenuto in vita più a lungo per portarne a termine la crescita in ovile e venderlo in inverno o in primavera, in occasione della Pasqua.

Le peculiarità della carne di agnello da latte non sono modificate e sono aggiunte invece le specificità riguardanti la carne di agnello da macello.

L’ultima parte, in cui si stabilisce il legame tra i diversi fattori naturali del territorio e le specificità del prodotto, è riformulata per inserirvi un riferimento all’«Agneau des Pyrénées». Vi si evidenzia la complementarità esistente tra le diverse zone di allevamento nei Pirenei e le differenti modalità di allevamento e finissaggio dell’agnello. Combinando alta montagna e aree pedemontane, il complesso dei Pirenei favorisce lo sviluppo dell’allevamento, in particolare ovino. Le pecore hanno infatti la possibilità di alimentarsi per almeno sette mesi all’anno nei pascoli, in montagna e sulle colline erbose. Le razze locali tradizionali si sono adattate alle condizioni pedoclimatiche, ai sistemi di allevamento o alle risorse foraggere disponibili. Questa selezione di razze ha favorito il funzionamento di un intero sistema basato sulla complementarità, che lega saldamente l’«Agneau des Pyrénées» al suo territorio.

La modifica della voce «Legame» del disciplinare incide sul documento unico al punto 5 «Legame con la zona geografica».

5.7.   «Etichettatura»

La disposizione:

«I prodotti che beneficiano dell’indicazione geografica protetta “Agneau de lait des Pyrénées” sono etichettati conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore.

L’indicazione geografica sarà segnalata in etichetta con la dicitura “Agneau de lait des Pyrénées”.

Salvo casi eccezionali, il logo “Indicazione geografica protetta” sarà apposto sugli elementi di comunicazione.»

è soppressa e sostituita, conformemente ai requisiti nazionali in materia, dalla seguente:

«Fatte salve le regole generali di etichettatura, l’etichettatura del prodotto include:

il nome protetto “Agneau des Pyrénées” nello stesso campo visivo del logo IGP;

la dicitura “IGP” accanto al nome protetto;

per l’agnello di età inferiore a 45 giorni allevato in base alle condizioni previste nel disciplinare, è possibile aggiungere la sola dicitura seguente: “Agneau de lait”. Le dimensioni dei caratteri della scritta “IGP ‘Agneau des Pyrénées’” non possono essere inferiori ai due terzi di quelle dei caratteri utilizzati per la dicitura “Agneau de lait”.»

Per l’agnello di età inferiore a 45 giorni, l’etichetta deve comprendere la dicitura «Agneau de lait», in modo da mantenerla esattamente uguale a quella cui sono abituati i distributori e i consumatori.

Viene aggiunta la seguente disposizione:

«L’indicazione del paese di origine, “France”, va posta nello stesso campo visivo del nome protetto “Agneau des Pyrénées” e del logo IGP.

Non è inoltre consentita la traduzione dei riferimenti al termine “Pyrénées” per i prodotti che beneficiano dell’IGP.»

Tale disposizione aggiunta al disciplinare impone il divieto di tradurre il termine «Pyrénées» e l’obbligo di indicare specificamente il paese di origine in etichetta. Essa deriva dal regolamento del 2012 recante iscrizione del nome nel registro delle DOP e IGP e rende in tal modo possibile tener conto delle conclusioni seguite agli scambi tra la Francia e la Spagna in occasione della registrazione del nome IGP nel 2012.

La modifica del punto «Etichettatura» del disciplinare incide sul documento unico al punto «3.6 Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato».

5.8.   «Altro»

-   Strutture di controllo

In applicazione delle norme vigenti a livello nazionale volte ad armonizzare la redazione dei disciplinari, vengono eliminati il nome e i recapiti dell’organismo di certificazione. Questo punto riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il nome e i recapiti dell’organismo di certificazione sono attualmente consultabili sul sito dell’INAO e nella banca dati della Commissione europea.

La modifica del punto del disciplinare «Struttura di controllo» non incide sul documento unico.

-   Requisiti nazionali

I principali elementi da sottoporre al controllo sono aggiunti ai requisiti nazionali conformemente alla normativa nazionale in vigore.

La modifica del punto del disciplinare «Requisiti nazionali» non incide sul documento unico.

-   Allegati

Sono rimossi i documenti allegati al disciplinare vigente a titolo di prove testimoniali, segnatamente: l’elenco dei caseifici Roquefort situati a inizio secolo nei Pirenei atlantici orientali, dei dati economici sulla filiera e degli articoli di stampa e la bibliografia.

Tale modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Agneau des Pyrénées»

N. UE: PGI-FR-0665-AM01 – 21.5.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Agneau des Pyrénées»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Con «Agneau des Pyrénées» è denominata la carne dell’agnello ottenuto da femmine delle seguenti razze locali dei Pirenei: Aure et Campan, Barégeoise, Basco-béarnaise, Castillonnaise, Lourdaise, Manech testa nera, Manech testa rossa, Montagne Noire, Rossa del Roussillon, Tarasconnaise. L’«agneau de lait» (agnello da latte) nasce da madre di razza da latte (Basco-béarnese, Manech testa nera o Manech testa rossa) e da padre appartenente alle razze locali succitate o alle razze Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk e Texel.

In base alla durata dell’allevamento, l’«Agneau des Pyrénées» si definisce:

«agneau de lait», vale a dire agnello giovane (da latte), allevato per una durata massima di 45 giorni e alimentato esclusivamente con latte materno; la carcassa, di peso compreso tra i 4,5 e gli 11 kg a seconda del tipo di presentazione, rientra nelle classi di stato di ingrassamento 2 o 3; la carne cruda è di colore rosato o tendente al rosa chiaro: si tratta di un prodotto stagionale poiché gli agnelli sono abbattuti nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 giugno;

agnello cosiddetto «de boucherie» («da macello»), vale a dire un agnello più pesante, abbattuto tra i 60 e i 160 giorni di età e alimentato con latte materno per almeno i primi 60 giorni di vita; la carcassa, di peso compreso fra i 13 e i 22 kg, ha una conformazione appartenente alle categorie R o O e uno stato di ingrassamento corrispondente alle classi 2 o 3; la carne cruda è caratterizzata da un colore rosato e da un grasso da compatto a molto compatto e da bianco ad appena colorato;

la carne può essere commercializzata in carcassa intera o mezzena ricoperta di omento, oppure in tagli, in forma fresca o surgelata. Sono commercializzate come prodotto IGP anche le frattaglie seguenti: coratella intera, cuore, fegato, rognoni, animelle, trippa e zampetti, in forma fresca o surgelata.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.3.1.   Alimentazione del gregge riproduttore

Nell’arco dell’anno le pecore alternano periodi interamente all’aperto, periodi in ovile e periodi misti, all’aperto e in ovile. Si nutrono al pascolo per un periodo di almeno 210 giorni all’anno. I mangimi composti sono somministrati ad integrazione dei foraggi che compongono la razione alimentare. D’inverno il gregge pascola a seconda delle condizioni climatiche, ma i pascoli restano la risorsa foraggera predominante. L’integrazione della razione alimentare nel periodo invernale è a base di foraggi conservati, granelle di cereali, paglia e mangimi composti.

3.3.2.   Alimentazione degli agnelli

Gli agnelli da latte sono allattati essenzialmente e direttamente dalle madri.

L’alimentazione degli agnelli da macello si basa anch’essa sul latte materno, ma può essere integrata da foraggi, paglia e mangimi composti.

I mangimi composti sono ottenuti da:

granelle di cereali e prodotti derivati;

semi o frutti oleaginosi e prodotti derivati, salvo se provenienti da oli di palma e di palmisti;

semi di leguminose e prodotti derivati;

tuberi, radici, canna da zucchero e prodotti derivati; i prodotti derivanti dalla canna da zucchero e dalla barbabietola non devono rappresentare più del 5 % del peso totale del mangime composto;

altri semi e prodotti derivati;

erba medica disidratata sotto forma di pellet;

minerali e prodotti derivati eccetto le farine di ossa e le ceneri di ossa;

sottoprodotti della fermentazione dei microrganismi autorizzati: lieviti e loro parti (lieviti di birra), borlande (solubili di melasso condensato), sottoprodotti della produzione di acido L-glutammico, amido, amido pregelatinizzato, mono e digliceridi degli acidi grassi, 1,2-propandiolo.

Gli additivi autorizzati sono i seguenti:

additivi tecnologici: antiossidanti, leganti, antiagglomeranti;

additivi organolettici: aromatizzanti;

additivi nutrizionali: vitamine, composti di oligoelementi, amminoacidi (sono vietati l’urea e i suoi derivati);

additivi zootecnici: promotori della digestione, stabilizzatori della flora intestinale, altri additivi zootecnici.

I cereali e i loro derivati devono rappresentare almeno il 30 % del peso totale del mangime composto.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Gli agnelli nascono e sono allevati (azienda di nascita, centro di smistamento che precede il centro di finissaggio e centro di finissaggio, a seconda dei casi) nella zona geografica dell’IGP «Agneau des Pyrénées».

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il termine minimo di conservazione è di 21 mesi al massimo. Il termine minimo di conservazione delle frattaglie è di 18 mesi al massimo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Per l’agnello di età inferiore ai 45 giorni, allevato secondo le condizioni previste dal disciplinare, va aggiunta la dicitura «Agneau de lait».

L’indicazione del paese di origine, «France», va posta nello stesso campo visivo del nome protetto «Agneau des Pyrénées» e del logo IGP. Non è inoltre consentita la traduzione dei riferimenti al termine «Pyrénées» per i prodotti che beneficiano dell’IGP.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Dipartimento Pyrénées-Atlantiques

Cantoni integralmente inclusi: Baïgourra et Mondarrain, Billère et Coteaux de Jurançon, Gave et Terres du Pont-Long, Hendaye - Côte Basque-Sud, Le cœur de Béarn, Lescar, Montagne Basque, Nive-Adour, Oloron-Sainte-Marie 1 e 2, Ouzom, Gave et Rives du Néez, Pau 1, 2, 3 e 4, Pays de Bidache – Amikuze – Ostabarre, Saint-Jean de Luz e Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle.

Cantone di Orthez et Terres des Gaves et du Sel: tutti i comuni tranne Baigts-de-Béarn, Puyoô, Ramous, Saint-Boés e Saint-Girons-en-Béarn.

Cantone di Vallées de l’Ousse et du Lagoin: tutti i comuni tranne Limendous e Lourenties.

Comuni di Anglet, Argagnon, Artigueloutan, Bayonne, Biarritz, Castétis, Denguin, Labastide-Cézéracq, Lacq, Lée, Mont, Ousse, Sauvagnon e Serres-Castet.

Dipartimento Hautes-Pyrénées

Cantoni integralmente inclusi: La Haute-Bigorre, La Vallée de la Barousse, La Vallée des Gaves, Lourdes 1 e 2, Moyen-Adour, Neste, Aure et Louron e Ossun.

Cantone di La Vallée de l’Arros et des Baïses: tutti i comuni tranne Bernadets-Dessus, Clarac, Goudon, Libaros, Mouledous, Orieux, Sabarros, Sentous e Toumous-Devant.

Cantone di Les Coteaux: comuni di Aries-Espénan, Bazordan, Betbèze, Castelnau-Magnoac, Casterets, Caubous, Deveze, Gaussan, Lalanne, Laran, Lassales, Monléon-Magnoac, Monlong, Pouy, Sarriac-Magnoac, Thermes-Magnoac e Villemur.

Comuni di Sarrouilles e Soues.

Dipartimento Haute-Garonne

Cantoni integralmente inclusi: Bagnères de Luchon e Saint-Gaudens.

Cantone di Auterive: tutti i comuni tranne Auribail, Auterive, Beaumont-sur-Lèze, Capens, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grépiac, Grazac, Labruyère-Dorsa, Marliac, Mauressac, Mauzac, Miremont, Montaut, Lagrâce-Dieu, Noé e Puydaniel.

Cantone di Cazères, esclusi i comuni di: Agassac, Ambax, Beaufort, Bérat, Boissède, Cambernard, Castelgaillard, Casties-Labrande, Cézac, Coueilles, Forgues, Frontignan-Savès, Goudex, Isle-en-Dodon, Labastide-Clermont, Labastide-Paumes, Lahague, Lautignac, Lherm, Martisserce, Mauvezin, Mirambeau, Molas, Monès, Montastruc-Savès, Montgras, Pin-Murelet, Plagnole, Polastron, Poucharramet, Pouy-de-Touges, Rieumes, Riolas, Saint-Araille, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Sajas, Savères e Sénarens.

Dipartimento del Gers

Comune di Saint Blanchard.

Dipartimento dell’Ariège

Tutti i comuni tranne: Canté, Labatut, Lissac e Saint-Quirc.

Dipartimento dell’Aude

Cantoni integralmente inclusi: Limoux e Quillan.

Cantone di Bram: comuni di Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Monthaut e Romy.

Cantone di Carcassone 2: comuni di Verzeille e Villefloure.

Cantone di Trèbes: comuni di Arquettes-en-Val, Caunettes-en-Val, Fajac-en-Val, Labastide-en-Val, Mayronnes, Montlaur, Pradelles-en-Val, Rieux-en-Val, Servies-en-Val, Taurize, Villar-en-Val e Villetritouls.

Cantone di Fabrezan: tutti i comuni tranne Boutenac, Camplong-d’Aude, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Fontcouverte, Luc-sur-Orbieu, Montseret e Saint-André-de-Roquelongue.

Dipartimento Pyrénées-Orientales

Cantoni integralmente inclusi: Le Canigou e Les Pyrénées catalanes.

Cantone della Vallée de l’Agly: tutti i comuni tranne Cases-de-Pène, Espira-de-l’Agly, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Salses-le-Château e Vingrau.

Cantone di La Vallée de la Têt: comuni di Ille-sur-Têt e Montalba-le-Château.

Cantone di La Côte Vermeille: tutti i comuni tranne Palau-del-Vidre e Saint-André.

Cantone di Les Aspres: comuni di Caixas, Calmeilles, Llauro, Montauriol, Oms, Passa e Tordères.

Cantone di Vallespir-Albères: tutti i comuni tranne Montesquieu-des-Albères, Saint-Génis-des-Fontaines e Villelongue-dels-Monts.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con l’origine dell’«Agneau des Pyrénées» si fonda sulla reputazione del prodotto e sulla qualità della carne di colore rosato, o addirittura rosa chiaro a seconda dell’età, tipico di un’alimentazione a base di latte materno. L’impiego di razze di pecora da latte e nutrici dei Pirenei, adattatesi particolarmente bene al territorio, conferisce a questi agnelli poco conformati uno stato di ingrassamento compreso tra la classe «magro» (scarsa copertura adiposa) e la classe «in forma» (moderata copertura adiposa).

I Pirenei sono caratterizzati da zone montuose di altitudine variabile e da zone pedemontane. I rilievi hanno una forte influenza sulle condizioni climatiche. Il clima dei Pirenei è montano, con inverni rigidi ed estati miti e soleggiate. La vicinanza dell’oceano e lo sbarramento opposto dalla catena montuosa alle masse d’aria oceaniche concorrono a una certa mitezza climatica e a una forte piovosità. All’interno della stessa zona, infine, le precipitazioni, il soleggiamento e la temperatura variano in funzione dei versanti e della loro esposizione, offrendo un’ampia varietà di situazioni climatiche. Queste condizioni ambientali in alta montagna, associate a forti precipitazioni, a un soleggiamento adeguato e a temperature rigide in inverno e miti in estate, favoriscono un inerbimento ottimale per la pratica della pastorizia. L’attività pastorale nei Pirenei risale a più di settemila anni fa. Data la presenza di pendii fortemente scoscesi in montagna e nelle zone pedemontane, le parcelle sono in gran parte idonee al pascolo, in particolare d’estate. Poiché l’allevamento di tipo pastorale è la soluzione più idonea a valorizzare al meglio questi terreni erbosi, gli allevamenti di ruminanti, soprattutto bovini e ovini, è presente nei Pirenei in percentuale elevata. Un sistema del genere può funzionare unicamente se vengono impiegate razze adattatesi al loro territorio.

L’allevamento ovino è praticato lungo l’intera catena dei Pirenei parallelamente al graduale inerbimento che, nel corso dell’anno, è favorito da un clima mite e umido. I gradienti climatici, e nello specifico pluviometrici, tra i diversi settori della zona spiegano lo sviluppo e la differenziazione fra tre razze da latte e sette razze nutrici che si sono ben adattate alle peculiarità locali.

I rilievi offrono piani vegetazionali che vengono sfruttati al meglio in funzione delle stagioni, il che incide sulla modalità di allevamento. L’ecosistema pastorale è tradizionalmente incentrato sugli erbivori transumanti, così da utilizzare in modo razionale l’erba di montagna, integrata in particolare da foraggi e cereali.

Le pecore appartenenti alle razze dei Pirenei, ancor oggi predominanti nella zona geografica, sono rustiche e si sono adattate alle variazioni climatiche e al pascolo d’alpeggio. Per la loro rusticità, hanno una morfologia adatta alla marcia, con zampe lunghe e sottili e peso piuttosto contenuto.

Un’altra pratica tradizionale sviluppatasi nel massiccio dei Pirenei è l’ingrassamento degli agnelli, praticato più spesso nelle aziende di allattamento poiché queste, avendo come unica fonte di reddito la vendita dell’agnello, hanno bisogno di ingrassarlo sul posto per poterne trarre il massimo profitto. Tuttavia, poiché gli allevamenti di montagna sono isolati gli uni dagli altri e a causa dello scarso potenziale di produzione di alimenti di finissaggio in queste zone, il finissaggio di alcuni agnelli da macello avviene di solito fuori dall’allevamento di nascita, in un apposito centro.

L’«agneau des Pyrénées» è ottenuto con metodi di produzione e competenze legate al territorio.

L’orografia e il clima della zona geografica sono specifici e adeguati alla pratica dell’allevamento, in particolare ovino.

Combinando alta montagna e zone pedemontane, il complesso montuoso dei Pirenei favorisce lo sviluppo dell’allevamento, in particolare ovino. La varietà dei rilievi e del clima rendono complementari le zone montane e le aree collinari.

Le pecore si nutrono almeno sette mesi all’anno sui pascoli, in montagna e sulle colline erbose.

Per la loro rusticità e la loro capacità di adattarsi ai vincoli pedoclimatici dell’ambiente dei Pirenei, queste razze hanno consentito, grazie a sistemi agropastorali sostenibili, il mantenimento di aziende in territori difficili. I piani vegetazionali sono sfruttati in funzione delle stagioni e incidono sulle modalità di allevamento ovino nei Pirenei.

L’utilizzo di razze locali rustiche dei Pirenei implica l’applicazione di pratiche coerenti con le diverse caratteristiche del territorio (lontananza delle aziende le une dalle altre, con conseguenti problemi di isolamento e di accessibilità delle risorse foraggere e difficoltà connesse alla raccolta degli agnelli).

Le peculiarità e la varietà delle condizioni ambientali nella catena dei Pirenei hanno permesso lo sviluppo di dieci razze ovine. Da ognuna di queste dieci razze perfettamente adattate al loro territorio e alle modalità di allevamento adottate nella zona si producono agnelli particolari, con un basso grado di conformazione.

La pecora da latte è munta e, di conseguenza, deve essere separata dall’agnello quando questo è ancora giovane. L’inerbimento in questo territorio ne rende il latte particolarmente sostanzioso, idoneo a soddisfare interamente il fabbisogno nutrizionale dell’agnello, che non riceverà alcun altro alimento diverso dal latte materno. La carne di questo agnello sarà infatti di colore tenue tendente al rosa chiaro. La pecora nutrice non è munta e resta perciò la maggior parte del tempo con l’agnello che ha partorito per almeno 60 giorni, il tempo necessario affinché questo sviluppi un apparato digerente da ruminante e passi da un’alimentazione a base di latte ad una costituita da foraggi e cereali. Questa alimentazione in due fasi e l’età dell’agnello, né troppo giovane né troppo adulto, permettono di ottenere una carne di colore rosato.

Gli allevatori hanno conservato i loro sistemi di allevamento, che consentono la produzione dei due tipi di agnello qui descritti, rinomati ed apprezzati.

«Prediligo in modo particolare l’agnello da latte dei Pirenei, la cui carne esprime la dolcezza del latte in tutta la sua dimensione mistica. L’agnello nella Bibbia simboleggia l’innocenza, il trionfo della vita sulla morte, la resurrezione. Nell’assaporarne la carne ritroviamo un po’ di tutto questo: la tenerezza materna, quel leggero sentore di spezie, promessa paradisiaca», da Rencontres Savoureuses, Petit traité de l’excellence française, Alain Ducasse, Édition Plon, 1999.

«Nell’azienda Fourcade si sono succedute dalle sei alle sette generazioni di specialisti dell’agnello e della pecora dei Pirenei. A Tarbes l’agnello dei Pirenei gode di grande notorietà; il padre di Léon Fourcade faceva arrivare l’agnello a Parigi senza che vi fosse ancora un marchio registrato », da La qualité agroalimentare dans les Pyrénées, Édition Transhumance, 1994.

Nel 1989 nasce la «Confrérie de l’agneau de lait des Pyrénées». Dagli anni ottanta in poi i produttori dei Pirenei si riuniscono in gruppi e si organizzano per valorizzare i loro prodotti (ad ovest il marchio Chouria promuove di riflesso l’«agneau Primeur Pyrénées» nei Pirenei centrali). Nel 2007 viene creato il marchio commerciale «Agneau des Pyrénées» nei Pirenei centrali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7b3a8cf3-e829-4f4f-963e-3cb61014c5c5


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(*1)  Presentazione prevista per l’esportazione.»


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