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Document 52022XC0422(05)
Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector, as referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 2022/C 168/16
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 168/16
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 168/16
PUB/2022/106
GU C 168 del 22.4.2022, p. 18–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 168/18 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 168/16)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«COSTERS DEL SEGRE»
PDO-ES-A1523-AM03
Data della comunicazione: 26.1.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica delle condizioni d’uso delle menzioni «barrica» e «roble»
DESCRIZIONE
Per quanto riguarda la menzione «Barrica» (barile), si è deciso di eliminare il termine «Roble» (rovere) e di estendere la capacità del contenitore da 330 litri a 600 litri.
Per quanto riguarda la capacità massima dei contenitori in legno di rovere utilizzati per la menzione «Roble», si è deciso di estendere tale capacità da 330 litri a 600 litri.
La modifica interessa la sezione 2.5 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Le condizioni per l’uso di tali menzioni nel disciplinare erano più rigorose di quelle esistenti a livello nazionale, disciplinate nell’ALLEGATO III (articolo 17) del regio decreto 1363/2011, del 7 ottobre 2011, recante attuazione della normativa comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e identificazione di determinati prodotti vitivinicoli. La modifica è in linea con le disposizioni di questa norma nazionale.
2. Eliminazione del titolo alcolometrico naturale minimo delle uve destinate al vino e al vino liquoroso
DESCRIZIONE
Si è deciso di eliminare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini e dei vini liquorosi.
La modifica interessa la sezione 3.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
La modifica costituisce la risposta alle esigenze espresse dalle nostre cantine in seguito agli effetti dei cambiamenti climatici, che determinano eventi meteorologici estremi con un’elevata variabilità da un anno all’altro. L’obiettivo finale è ottenere vini della massima qualità, con un piacevole equilibrio tra alcol e acidità.
3. Ampliamento della zona delimitata
DESCRIZIONE
Vengono introdotti due nuovi comuni e altri tre, che erano inclusi solo in parte, vengono ora inclusi totalmente.
La modifica interessa il punto 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
L’ampliamento della zona di produzione è stato chiesto da varie parti interessate. A seguito di tali richieste, il consiglio di amministrazione della DOP ha elaborato una serie di relazioni sulle condizioni agronomiche, pedoclimatiche e ambientali delle particelle in questione, al fine di verificare se le nuove superfici oggetto della richiesta di ampliamento rispondessero al profilo della zona della DOP e, in caso affermativo, confermarne l’esatta ubicazione all’interno della sottozona pertinente.
Su tutti i terreni inclusi sono stati effettuati i seguenti controlli:
— |
le caratteristiche di impianto; |
— |
l’ubicazione del comune e la vicinanza alle parcelle esistenti e ai comuni che rientrano nell’ambito di applicazione della denominazione di origine «Costers del Segre»; |
— |
le caratteristiche climatiche e pedologiche di tali parcelle. |
Se ne è concluso che i nuovi comuni presentano le caratteristiche climatiche e pedologiche della denominazione di origine «Costers del Segre» e possono pertanto farne parte senza alterare la qualità e le caratteristiche dei vini corrispondenti.
4. Inclusione di tre varietà
DESCRIZIONE
Sono state aggiunte le varietà Garnacha Peluda, Gonfaus e Sumoll Tinto.
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
La decisione di includere tali varietà è stata presa sulla base della richiesta e dell’interesse rivendicati da varie aziende vinicole di questa DOP, che ritengono tali varietà idonee alla luce degli eccellenti risultati di studi effettuati su ciascuna di esse tenendo conto del suolo e del clima.
Sumoll Tinto: varietà rossa, originaria della Catalogna, resistente alla siccità. Varietà a ciclo medio con acini ellittici medio-grandi. Il vino rosso del vitigno Sumoll Tinto presenta buona acidità, struttura tannica e un’intensità tonale media con aromi freschi di frutti rossi. I vini ottenuti dal vitigno Sumoll Tinto mantengono il carattere e i sapori tipici della zona, senza compromettere la qualità del vino.
Garnacha Peluda: vitigno originario della Catalogna, vigoroso e relativamente produttivo. Uve rosse compatte con acini medi, sferici e grigi, con foglie spesse e coperte di lanuggine. La Garnacha Peluda produce vini di qualità, che presentano i sapori e gli aromi tipici della varietà. Il suo utilizzo esalta le peculiarità dei vini rossi della DOP «Costers del Segre» mantenendo il carattere e i sapori tipici della regione.
Gonfaus: varietà originaria del distretto di Osona (Catalogna), che dispone di risorse innate per far fronte alla siccità. I vini ottenuti da questa varietà presentano aromi fruttati e intensi e una buona acidità. Secondo gli studi realizzati, la varietà presenta un buon potenziale per la produzione di vini di qualità senza intaccare il carattere e i sapori tipici della zona.
5. Modifiche nella formulazione dei requisiti in materia di etichettatura
DESCRIZIONE
La modifica consiste nell’eliminazione delle indicazioni obbligatorie sull’etichettatura dei vini e nella precisazione che le diciture «Denominazione di origine protetta» o «Denominazione di origine» possono essere utilizzate in modo intercambiabile.
La modifica interessa la sezione 8.4 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
La modifica è giustificata dalla volontà di semplificare il contenuto del disciplinare e di evitare che la riproduzione delle disposizioni della legislazione europea o della legislazione nazionale applicabile ai vini catalani possa dar luogo a inesattezze o all’obsolescenza del loro contenuto in caso di modifiche legislative.
Inoltre, l’inclusione nel disciplinare della DOP «Costers del Segre» di disposizioni generali sull’etichettatura dei vini o dei vini che beneficiano di una DOP o IGP risulta inadeguata e superflua, dato che il disciplinare ha lo scopo di definire le condizioni pertinenti di produzione relative alla denominazione di origine e alle caratteristiche specifiche del prodotto. Tenuto conto dei principi di semplificazione e di qualità della regolamentazione, è pertanto opportuno sopprimere gli elementi in questione.
Infine, un’analisi comparativa di diverse denominazioni d’origine francesi, spagnole e italiane consente di constatare l’emergere della consuetudine comune di non fare alcun riferimento alle indicazioni obbligatorie relative all’etichettatura dei vini, ma solo alle indicazioni facoltative consentite dalla DOP in questione.
6. Modifiche redazionali relative al sistema di garanzia su ciascun imballaggio
DESCRIZIONE
Il disciplinare prevedeva quattro possibili sistemi di garanzia per ciascuna confezione di vino DOP. La formulazione è stata modificata per consentire qualsiasi altra possibilità che possa essere adottata in futuro per la denominazione.
La modifica interessa il punto 8.5 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Successivamente all’adozione, nel 2019, del sigillo di garanzia come sistema di identificazione monouso, si è deciso di modificare i sistemi di controllo alternativi a tale sigillo con un’opzione più generica in grado di soddisfare le esigenze che potrebbero sorgere in futuro.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Costers del Segre
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. VINO - bianco e rosato
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Bianco
Traslucido, con sfumature tendenti al giallo o al verde, talvolta con riflessi aranciati o bruni.
I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:
assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 1,4 e superiore all’assorbanza a 520 nm;
assorbanza a 520 nm pari o inferiore a 0,4;
assorbanza a 620 nm pari o inferiore a 0,1;
intensità cromatica pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 2;
torbidità inferiore a 30 NTU.
Aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari ed esenti da qualsiasi difetto.
Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.
Rosato
Traslucido, con sfumature tendenti al rosa, al rosso e/o al blu. I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:
assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 2,5;
assorbanza a 520 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 3;
intensità cromatica pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 5,7;
torbidità inferiore a 30 NTU.
Aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari ed esenti da qualsiasi difetto.
Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.
Nei vini crianza, l’acidità volatile massima autorizzata è di 15 meq/l.
Il tenore massimo di anidride solforosa è di 250 mg/l se il tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
2. VINO - rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Limpido, con sfumature che vanno dal rosso e/o violetto al bruno o al color mattone per i vini crianza. I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:
assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,1;
assorbanza a 520 nm pari o superiore a 0,1;
intensità cromatica pari o superiore a 3;
torbidità inferiore a 80 NTU.
Nessun difetto, aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari.
Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.
Nei vini crianza, l’acidità volatile massima può aumentare di 1 meq/l per ogni grado di alcol al di sopra dell’11 % vol. e per ciascun anno di invecchiamento, fino ad un massimo di 20 meq/l.
Il tenore massimo di anidride solforosa è di 200 mg/l se il tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
3. VINO LIQUOROSO
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Se prodotto da vitigni a bacca bianca, sfumature tendenti al giallo e/o al verde, talvolta con riflessi aranciati o oro antico; se prodotto da vitigni a bacca rossa, sfumature che vanno dal rosso e/o violetto fino eventualmente all’aranciato, al bruno o al ramato. I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:
assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 20;
assorbanza a 520 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 20;
assorbanza a 620 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 10;
intensità cromatica pari o inferiore a 50;
torbidità inferiore a 80 NTU.
Nessun difetto, aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari.
Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti.
Il tenore massimo di anidride solforosa è di 200 mg/l se il tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
4. VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Traslucido, con sfumature tendenti al giallo o al verde (talvolta con riflessi aranciati o oro antico) e con la persistente presenza di un cordone di bollicine. I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:
assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 1,4;
assorbanza a 520 nm pari o inferiore a 2;
assorbanza a 620 nm pari o inferiore a 1;
intensità cromatica pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 2;
torbidità inferiore a 30 NTU.
Nessun difetto, aromi fruttati freschi e/o vegetali e/o floreali, presenti talvolta aromi terziari dovuti all’invecchiamento in bottiglia.
Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,8 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. VINO FRIZZANTE
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Anidride carbonica visibile sotto forma di bollicine, ma senza schiuma; colore corrispondente agli intervalli di assorbanza di cui alle sezioni precedenti per ciascun tipo di vino (bianco, rosso, rosato).
Aromi varietali fruttati e/o floreali e nessun difetto.
Tenore di anidride carbonica percepibile al palato, ben equilibrato negli aromi e in bocca, senza difetti e con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.
Tenore di anidride solforosa pari a quello dei vini bianchi, rosati e rossi.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
Acidità totale minima |
3,5 in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1. Pratica enologica specifica
Per estrarre il mosto o il vino e separarlo dalle bucce delle uve si esercita una pressione atta a garantire l’ottenimento di non oltre 75 litri di vino per 100 kg di uve vendemmiate.
5.2. Rese massime
1. |
|
16 000 chilogrammi di uve per ettaro.
2. |
|
120 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La DOP «Costers del Segre» è costituita dalle seguenti sette sottozone.
La sottozona Artesa de Segre, comprendente i seguenti comuni:
— |
Algerri |
— |
Alòs de Balaguer |
— |
Artesa de Segre |
— |
Balaguer |
— |
Castelló de Farfanya |
— |
Foradada |
— |
Menàrguens |
— |
Frazione di Montclar all’interno del comune di Agramunt |
— |
Fogli catastali 5 (particelle 399, 400, 401 e 402) e 7 (particella 90) nel comune di Cubells |
— |
Os de Balaguer |
— |
Vilanova de Meià |
— |
La Sentiu de Sió |
La sottozona Urgell, comprendente i seguenti comuni:
— |
Penelles |
— |
Preixens |
— |
Fogli catastali 2 (particella 7), 3 (particella 75), 4 (particella 25) e 13 (particella 93) nel comune di Ivars d’Urgell |
La sottozona Garrigues, comprendente i seguenti comuni:
— |
Albi |
— |
Arbeca |
— |
Bellaguarda |
— |
Cervià de les Garrigues |
— |
L’Espluga Calba |
— |
Fulleda |
— |
La Floresta |
— |
La Pobla de Cérvoles |
— |
Els Omellons |
— |
Tarrés |
— |
Vinaixa |
— |
El Vilosell |
— |
Fogli catastali 5 (particella 487), 12 (particelle 14, 15, 16, 33, 34 e 37) e 13 (particelle 3, 4 e 5) nel comune di Juneda |
— |
Fogli catastali 9 (particelle 30 e 96), 21 (particelle 114, 165 e 167) e 22 (particelle 118, 119 e 120) nel comune di Borges Blanques |
— |
L’Albagés |
— |
Fogli catastali 2 (particelle 57, 66, 499 e 9002) e 6 (particelle 317, 318, 319, 320 e 597) nel comune di Juncosa |
— |
Fogli catastali 1 (particella 27) e 3 (particelle 97 e 222) nel comune di Llardecans |
La sottozona Pallars, comprendente i seguenti comuni:
— |
Tremp (vecchi confini comunali) e Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya e Vilamitjana (frazioni di Tremp) |
— |
Fogli catastali 1 (particelle 509 e 556), 3 (particelle 37, 190, 191, 219, 222, 226, 233, 248, 315 e 318), 12 (particelle 146, 151, 161, 163 e 175), 13 (particelle 17, 93, 127 e 204) e 17 (particella 212) nel comune di Conca de Dalt |
— |
Frazioni annesse di Cellers e Guàrdia de Tremp nel comune di Castell de Mur |
— |
Frazioni annesse di Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana e Sant Miquel de la Vall nel comune di Gavet de la Conca |
— |
Frazioni annesse di Conques, Figuerola d’Orcau, Orcau-Basturs e Sant Romà d’Abella nel comune di Isona i Conca Dellà |
— |
Foglio catastale 4 (particelle 24, 25, 26, 29, 42, 43, 45, 46, 49, 50 e 65) nel comune di Pobla de Segur |
— |
Fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nel comune di Llimiana |
— |
Foglio catastale 3 (particelle 17, 28, 29, 37, 300 e 301) nel comune di Rialp |
— |
Salàs de Pallars |
— |
Fogli catastali 3, 4, 5 e 6 nel comune di Talarn |
— |
Fogli catastali 3 (particelle 201, 202, 203, 220, 223, 225, 325 e 330) e 2 (particelle 273 e 276) nel comune di Sort |
La sottozona Raimat, comprendente i seguenti comuni:
— |
Il distretto di Raimat nel comune di Lleida |
— |
Fogli catastali 1 (particelle 162 e 181) e 2 (particella 143) nel comune di Almacelles |
La sottozona Segrià, comprendente i seguenti comuni:
— |
Fogli catastali 6 (particelle 9017, 9022 e 9005) e 15 (particelle 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 e 2027) nel comune di Alcarràs |
— |
Alfarràs |
— |
Foglio catastale 5 (particelle 25, 180, 181, 193, 196 e 280) nel comune di Almacelles |
— |
Almenar |
— |
Gimenells i Pla de la Font |
— |
Fogli catastali 1, 2 e 7 (particelle 230, 231, 232, 307, 309, 310 e 311) e 8 (particella 337) nel comune di Lleida |
— |
Fogli catastali 11 (particelle 6, 7, 8 e 9005) e 12 (particella 9006) nel comune di Torrefarrera |
La sottozona Valls del Riu Corb, comprendente i seguenti comuni:
— |
L’Ametlla |
— |
Belianes |
— |
Ciutadilla |
— |
Granyanella |
— |
Granyena de Segarra |
— |
Guimerà |
— |
Maldà |
— |
Montoliu de Segarra |
— |
Montornés de Segarra |
— |
Nalec |
— |
Omells de Na Gaia |
— |
Preixana |
— |
Sant Martí de Riucorb |
— |
Tàrrega |
— |
Vallbona de les Monges |
— |
Vallfogona de Riucorb |
— |
Verdú |
— |
Foglio catastale 4 (particella 92) e 6 (particelle 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48) nel comune di Vilagrassa |
Nessuna delle particelle che costituiscono la zona geografica della DOP «Costers del Segre» saranno escluse in caso di riclassificazione, esproprio o modifiche dei confini comunali, attuati in conformità con la normativa vigente in materia di enti locali.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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AGUDELO - CHENIN BLANC |
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ALARIJE - SUBIRANT PARENT |
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ALBARIÑO |
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CABERNET FRANC |
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CABERNET SAUVIGNON |
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CHARDONNAY |
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GARNACHA BLANCA |
|
GARNACHA PELUDA |
|
GARNACHA TINTA |
|
GARNACHA TINTORERA |
|
GEWÜRZTRAMINER |
|
GODELLO |
|
GONFAUS |
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MACABEO - VIURA |
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MALBEC |
|
MAZUELA - SAMSÓ |
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MERLOT |
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MONASTRELL |
|
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA |
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MOSCATEL DE GRANO MENUDO |
|
PARELLADA |
|
PETIT VERDOT |
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PINOT NOIR |
|
RIESLING |
|
SAUVIGNON BLANC |
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SUMOLL TINTO |
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SYRAH |
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TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE |
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TREPAT |
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VERDEJO |
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VIOGNIER |
|
XARELLO |
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
Le caratteristiche geografiche specifiche e ben definite della DOP «Costers del Segre», tra cui il luogo di origine e la distanza dal Mar Mediterraneo e dai Pirenei, creano un clima continentale con forti escursioni termiche giornaliere e stagionali e cicli vegetativi specifici della zona, da cui le particolari pratiche di vendemmia.
I fattori naturali della zona consentono di preservare i vitigni tradizionali e di perfezionare quelli non autoctoni, introdotti dopo la comparsa della fillossera. Vi sono quindi grandi differenze tra le varietà di uve, il che significa che i prodotti possono avere una composizione ampelografica molto diversa.
Per quanto riguarda i fattori umani, come testimoniano i riferimenti storici (documenti e manufatti) si tratta di una zona a vocazione tradizionalmente viticola, in cui le tecniche innovative vengono tuttavia accolte con entusiasmo.
Durante il processo di maturazione, le temperature notturne sono eccezionalmente basse: di solito, circa 15 °C per tutto il periodo, con un calo a 2-10 °C nelle fasi successive, in tutta la zona della DOP «Costers del Segre». I vini hanno perciò elevata acidità e sapori intensi che li differenziano da quelli prodotti in altre regioni. I vini bianchi hanno aromi primari permeati di sentori fruttati se provengono da sottozone con pendii dolci, e da sentori floreali se provengono da sottozone più collinari. Per i vini rossi, i fattori naturali incidono sul titolo alcolometrico effettivo, sui profumi e sui sapori. Tutti questi fattori preservano la peculiare qualità conferita ai vini dalle fredde temperature notturne. È impossibile produrre in altre regioni vini con simili caratteristiche.
8.2. Vino spumante di qualità
Sin dall’inizio del secolo scorso il vino spumante si produce in alcune aziende vinicole utilizzando metodi tradizionali.
I vini bianchi usati per produrre questi vini spumanti hanno aromi primari permeati di sentori fruttati se provengono da sottozone con pendii dolci, e di sentori floreali se provengono da sottozone più collinari.
La forte escursione termica giornaliera durante il ciclo di maturazione conferisce ai vini caratteristiche peculiari, più alti livelli di acidità e intensi aromi floreali. Questi elementi, combinati al fattore umano — la prosecuzione dell’utilizzo di metodi di produzione tradizionali - e al fattore naturale — la preservazione dei vitigni autoctoni e l’adattamento dei vitigni esteri — concorrono alla specificità dei vini spumanti di qualità della DOP.
8.3. Vino liquoroso
Produzione di vini liquorosi della DOP «Costers del Segre» In autunno, le temperature diurne più elevate, combinate alle scarse precipitazioni, consentono di vendemmiare, tardivamente, uve ricchissime di zuccheri. Grazie a queste caratteristiche climatiche molto particolari, si producono tradizionalmente vini liquorosi con uve parzialmente appassite vendemmiate tardivamente. Il tipo di suolo consente di vendemmiare le varietà di uve utilizzate per tali vini in condizioni ottimali, senza che giungano a sovramaturazione.
8.4. Vino frizzante
L’elevata acidità e gli intensi aromi floreali dei vini frizzanti della DOP «Costers del Segre» sono riconducibili alla forte escursione termica, spesso superiore ai 15 °C, che si verifica durante il processo di maturazione delle uve.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Per etichettare l’imballaggio utilizzato per commercializzare i prodotti tutelati dalla DOP «Costers del Segre» deve essere utilizzato un metodo di identificazione unico. Può trattarsi di un sigillo di garanzia o del sistema di controllo deciso dall’organismo di gestione della DOP. A prescindere dal sistema prescelto, la tracciabilità deve essere garantita tramite una procedura stabilita dall’organismo di gestione.
Link al disciplinare del prodotto
http://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/PC-Costers-del-Segre-2020-control-canvis-AM04.pdf