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Document 52022XC0224(02)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 88/05

PUB/2021/970

GU C 88 del 24.2.2022, p. 32–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 88/32


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 88/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Islas Canarias»

PDO-ES-A1511-AM02

Data della comunicazione: 25 novembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Piccola correzione del nome della DOP

Descrizione

È soppresso l’articolo «Las» che precede il nome protetto.

La modifica interessa la sezione 1 del disciplinare di produzione in vigore e direttamente tutte le occorrenze del disciplinare in cui si fa riferimento al nome della denominazione di origine protetta. Tale modifica non incide sul punto 1 del documento unico, dato che il nome protetto corrisponde a «Islas Canarias», ma interessa il punto 8 di tale documento relativo al condizionamento nella zona delimitata, in cui il nome della denominazione di origine protetta è preceduto dall’articolo.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, e non può essere ritenuta una modifica del nome protetto poiché nel registro comunitario esso figura come «Islas Canarias» e non «Las Islas Canarias». Pertanto si procede a una correzione del testo del disciplinare di produzione in modo tale che il nome della DOP sia riportato correttamente in tutte le sue occorrenze, vale a dire senza l’articolo «Las», così come è iscritto nel registro.

Motivazioni

L’intervento non implica una modifica del nome protetto, in quanto nel registro comunitario il nome protetto figura senza l’articolo («Las»), che è stato riportato per errore nel testo del disciplinare di produzione.

2.   Suddivisione del tipo di prodotti in categorie

Descrizione

I tipi di vini bianchi, rosati, rossi e rossi ottenuti da macerazione carbonica sono raggruppati in un’unica categoria («Vino») e l’ordine dell’elenco dei prodotti è stato modificato per rispettare la classificazione e l’ordine di tale categoria di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013: vino (categoria 1), vino liquoroso (categoria 3), vino spumante di qualità (categoria 5), vino frizzante gassificato (categoria 9), vino di uve stramature (categoria 16).

La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione vigente e indirettamente i paragrafi a) (Caratteristiche analitiche) e b) (Caratteristiche organolettiche) di tale sezione 2, nonché la sezione 3, paragrafo a) (Pratiche enologiche), punto 2, in relazione all’ordine di presentazione dei prodotti, il quale segue l’ordine della classificazione indicata.

Il documento unico rimane invariato.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazioni

Il colore (bianco, rosato, rosso) o il metodo di produzione (macerazione carbonica) non rendono il prodotto diverso («Vino», categoria 1 dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013). L’ordine è stato modificato al fine di rispettare quello stabilito in detto allegato VII, parte II, e nel punto 2 (Categorie di prodotti vitivinicoli) del documento unico.

3.   Modifiche dei limiti di acidità volatile e di acidità totale

Descrizione

Il tenore massimo di acidità volatile espressa in acido acetico dei vini di uve stramature è innalzato da 1,08 g/l a 1,60 g/l e il limite per i vini spumanti di qualità è fissato a 1,08 g/l.

La modifica interessa la sezione 2.2 (Descrizione del vino), paragrafo 3 (Tenore massimo di acidità volatile espressa in acido acetico), primo trattino, del disciplinare di produzione, e il punto 4 (Descrizione dei vini) del documento unico, nel paragrafo relativo al vino di uve stramature e ai vini spumanti di qualità.

Il tenore minimo di acidità totale espressa in grammi di acido tartarico per litro fissato in generale nel disciplinare di produzione è di 4 g/l, a eccezione del vino liquoroso e del vino di uve stramature, per i quali è di 3,5 g/l. Tale eccezione è estesa ai vini con un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol. e con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 13 % vol., ottenuti senza un aumento artificiale del titolo stesso e il cui alcole deriva interamente dalla fermentazione, i quali, ai sensi dell’articolo 17 e dell’allegato III del regio decreto 1363/2011, del 7 ottobre, che sviluppa la normativa comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e identificazione di determinati prodotti vitivinicoli, hanno diritto all’utilizzo della menzione facoltativa «naturalmente dolce».

La modifica interessa la sezione 2.2 (Descrizione del vino), paragrafo 4 (Tenore minimo di acidità totale espressa in acido tartarico) del disciplinare di produzione. Il documento unico rimane invariato.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazioni

Tali modifiche derivano dagli effetti dei cambiamenti climatici sulla zona geografica e sono coerenti con i fattori naturali descritti nel legame (sezione 7 del disciplinare di produzione e punto 8 del documento unico).

I fattori naturali descritti indicano che, sebbene siano situate nell’arcipelago delle Canarie, in piena zona desertica di fronte alla costa nordoccidentale dell’Africa, le isole presentano una grande varietà di climi dovuta a diversi fattori, tra cui, in particolare, i venti alisei, ricchi di umidità, che soffiano per quasi tutto l’anno mitigando le temperature, e la bassa pluviometria media annuale, «nell’ordine di 350 litri per metro quadrato, anche se con notevoli variazioni; in alcuni territori si registrano meno di 100 l/m2, in altri quasi 1 000 l/m2».

La descrizione di tale fattore naturale di bassa pluviometria e notevoli variazioni tra i territori è stata osservata almeno dagli anni ’80 del secolo scorso, con un aumento della durata e dell’intensità dei casi di siccità, temperature estreme e scarsità di acqua irrigua.

Ciò è illustrato nella sezione Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, la cui esposizione pubblica si è conclusa di recente (15 gennaio 2021). L’osservatorio atmosferico di Izaña, a Tenerife, che partecipa al programma di osservazione mondiale dell’atmosfera, ha rilevato che a partire dagli anni ’80 nelle Isole Canarie la temperatura media registrata dalle varie stazioni di misurazione è aumentata, in particolare a Izaña (Parco nazionale del Teide, a Tenerife), situata più all’interno e che risente in misura minore dell’influenza dell’oceano, e ha registrato un aumento della polvere in sospensione proveniente dal continente africano. Riscontri analoghi sugli effetti dei cambiamenti climatici nelle Isole Canarie figurano nella Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático, 2008-2015 della Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático e nello studio Aspectos clave para un plan de adaptación de la biodiversidad terrestre de Canarias al cambio climático di J.L. Martin e M.V. Marrero, del Parco nazionale del Teide, e di M. del Arco e V. Garzón, del dipartimento di Biologia vegetale (botanica), Facoltà di Farmacia, Università di La Laguna, pubblicato dal Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla durata e sull’intensità degli episodi di siccità determinano un incremento naturale dell’acidità nelle uve con un elevato tenore di zuccheri, da cui si ottengono naturalmente vini dall’elevato titolo alcolometrico, e nelle uve stramature appassite sulla pianta.

Ciò rende opportuno, per i vini di uve stramature, aumentare il limite massimo di acidità espressa in acido acetico, conformemente a quanto disposto nell’allegato I, parte C, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, che consente agli Stati membri di concedere deroghe a tale limite per i vini con un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13 % vol.; inoltre, per i vini con un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol. e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 13 % vol., dovuto esclusivamente alla fermentazione delle uve, è opportuno applicare la medesima deroga prevista per i vini liquorosi e i vini di uve stramature in relazione al tenore minimo di acido tartarico, fissandolo a 3,5 g/l.

4.   Modifiche delle restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione

Il limite di resa di trasformazione di 74 litri ogni 100 kg di uva è stato spostato dal paragrafo «Pratiche enologiche» al paragrafo «Restrizioni».

Nella produzione dei vini rossi delle diverse categorie della DOP «Islas Canarias» deve essere utilizzato almeno l’85 % di uve di una, alcune o tutte le varietà seguenti: Bastardo Negro-Baboso Negro, Cabernet Sauvignon, Castellana Negra, Listán Negro-Almuñeco, Listán Prieto, Malvasía Rosada, Merlot, Moscatel Negro, Negramoll, Pinot Noir, Ruby Cabernet, Syrah, Tempranillo, Tintilla, Vijariego Negro.

Tali modifiche interessano la sezione 3 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

La modifica della collocazione del limite di resa di estrazione è dovuta al fatto che si tratta di una restrizione, pertanto deve figurare nel paragrafo pertinente.

Il limite al numero minimo di varietà rosse nei vini rossi è invece finalizzato a preservare l’intensità di colore di tali vini quale fattore di qualità organolettica in fase visiva. Tale cambiamento non comporta modifiche della descrizione del prodotto.

5.   Definizione dei sistemi di allevamento e introduzione di un nuovo sistema

Descrizione

È stato definito ciascun sistema di allevamento tradizionale della vite citato nel disciplinare di produzione (alberello, cordone, pergola tradizionale, pergola bassa) ed è stata introdotta una nuova definizione dell’allevamento tradizionale en rastras, un sistema di palizzamento in cui la vite è posta orizzontalmente su picchetti.

La modifica interessa la sezione 3 (Pratiche enologiche specifiche), paragrafo 3 (Pratiche colturali), punto 2 (Allevamento delle viti), del disciplinare di produzione, e il punto 5.1 (Pratiche enologiche specifiche) del documento unico, nel paragrafo relativo alle pratiche colturali.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

È fornita la definizione di ciascun sistema di allevamento tradizionale della vite riportato nel disciplinare di produzione, al fine di evitare equivoci dovuti a un’omonimia, come nel caso del «cordone», che in altre zone vitivinicole si riferisce a un tipo di allevamento su fili metallici diverso dall’allevamento tradizionale effettuato nelle Isole Canarie, e dell’allevamento «ad alberello», in cui, a differenza di altre zone vitivinicole, nelle Isole Canarie vengono tradizionalmente utilizzati pali di legno. Per motivi di coerenza espositiva, oltre a questi due allevamenti tradizionali sono definiti anche gli altri sistemi. È stata introdotta una nuova definizione dell’allevamento tradizionale en rastras che viene citato separatamente nel legame (sezione 7, paragrafo a), punto «Fattori umani» del disciplinare di produzione), ma che non è menzionato in seguito tra le pratiche colturali. Si rende pertanto necessario correggere tale omissione.

6.   Aumento del limite della resa di produzione

Descrizione

È stata aumentata la resa massima in chilogrammi di uve per ettaro e di conseguenza gli ettolitri di prodotto finale per ettaro, che passano rispettivamente da 10 000 a 15 000 kg/ha e da 74 a 111 hl/ha.

La modifica interessa la sezione 5 (Resa massima) del disciplinare di produzione e il punto 5 (Pratiche di vinificazione), paragrafo 2, del documento unico, relativo alle rese massime.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Esistono talune varietà che in determinati anni, in condizioni climatiche favorevoli, sono più produttive rispetto ad altre, con conseguenti problemi a livello di resa, poiché l’uva in eccesso non può essere raccolta e destinata alla produzione del vino DOP «Islas Canarias».

I tecnici delle cantine registrate hanno ripetutamente chiesto di intervenire sull’aumento delle rese massime nel disciplinare di produzione, sostenendo che il raggiungimento di tali rese non compromette i parametri di qualità dell’uva né incide su di essi in alcun modo.

Inoltre, per i vigneti con sistemi di allevamento diversi dalla spalliera, il Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) non contempla alcuna delimitazione perimetrale, dando luogo a una riduzione della superficie coltivata; anche qualora si adotti, prima dell’inizio della vendemmia, un accordo che consenta di superare fino al 25 % del limite fissato nel disciplinare di produzione, tale soluzione non risulta sufficiente.

7.   Aggiunta del codice nuts alla delimitazione della zona

Descrizione

Nella descrizione della zona delimitata è stato aggiunto il codice NUTS delle Isole Canarie.

La modifica interessa la sezione 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Chiarire ulteriormente l’ubicazione della zona delimitata.

8.   Modifiche delle varietà di vite

Descrizione

È soppressa la distinzione tra varietà raccomandate e varietà autorizzate; tutte le varietà diventano autorizzate e sono elencate in ordine alfabetico, con le varietà rosse separate dalle bianche. Pertanto tutte le varietà sono inoltre indicate come principali nel documento unico.

È inclusa la varietà bianca «Albillo Criollo».

Le modifiche interessano la sezione 6 (Varietà di uva) del disciplinare di produzione e il punto 7 (Varietà principale/i di uve da vino) del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Adeguamento alla classificazione stabilita dal regio decreto 1338/2018, del 29 ottobre, che disciplina il potenziale produttivo viticolo, modificato dal regio decreto 558/2020, allegato XXI, paragrafo 5, che elimina la distinzione tra varietà raccomandate e varietà autorizzate, rendendole tutte autorizzate. La distinzione nell’elenco tra varietà bianche e rosse è volta a facilitare la consultazione.

Per quanto riguarda la varietà Albillo Criollo, si tratta di una varietà tradizionale della DOP «Islas Canarias» già contemplata nel decreto del 2 maggio 2011 che riconosce il vino di qualità delle Isole Canarie e ne approva il regolamento (articolo 6 «Varietà di uva», identificata con il nome «Albillo»); tuttavia mediante il decreto del 21 ottobre 2011 tale varietà è stata modificata ai fini dell’adeguamento al regio decreto 461/2011, del 1o aprile, che modifica, tra l’altro, il regio decreto 1244/2008, del 18 luglio, che disciplina il potenziale produttivo viticolo, il quale aveva soppresso la varietà «Albillo» dall’elenco di varietà autorizzate nelle Isole Canarie. Con decreto AAA/580/2014, del 7 aprile, è stato modificato l’allegato XXI del summenzionato regio decreto 1244/2008, includendo nuovamente tale varietà per le Isole Canarie, sebbene ora recante la denominazione «Albillo Criollo»; pertanto, tornando alle origini della DOP, è opportuno integrare tale denominazione nel disciplinare di produzione. Tale modifica non altera la descrizione del prodotto.

9.   Migliore formulazione relativa al legame

Descrizione

È stata migliorata la formulazione relativa al legame, in particolare approfondendo il nesso causale tra i fattori naturali e umani e le caratteristiche dei vini per ciascuna categoria.

La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e il punto 8 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33. La modifica non annulla il legame ma ne migliora solamente la formulazione.

Motivazione

La legislazione comunitaria prevede la descrizione del legame per ciascuna delle categorie di prodotti protetti dalla DOP. Tuttavia la formulazione fornita nel 2011 nel primo disciplinare di produzione non teneva conto di tale obbligo. La presente modifica del disciplinare offre l’opportunità di apportare tale correzione.

10.   Modifiche delle norme di etichettatura

Descrizione

È soppresso il limite relativo alle dimensioni dei caratteri con cui doveva figurare sull’etichetta il nome della DOP (tra 4 e 10 mm).

Sono soppressi i paragrafi relativi all’indicazione dell’anno di raccolta e all’indicazione della/e varietà di uva, dal momento che si tratta di indicazioni facoltative definite dalla legislazione europea, per le quali il disciplinare di produzione non prevede condizioni più rigorose.

Sono soppressi i paragrafi relativi alle indicazioni facoltative «fermentato in barrique», «barrique» e «rovere», il che implica l’eliminazione delle condizioni più rigorose introdotte dal disciplinare di produzione rispetto alla legislazione nazionale in materia di tali menzioni, relative alla capacità minima dei recipienti (330 litri) e alla necessità di un periodo minimo di permanenza di tre mesi in tali recipienti.

Le modifiche interessano la sezione 8.2.8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Per quanto riguarda la dimensione dei caratteri non si ritiene necessario fissare ulteriori limiti rispetto a quelli previsti dalla legislazione generale.

Non è necessario che il disciplinare di produzione includa le indicazioni facoltative definite dalla legislazione europea, come l’annata e la varietà, che si applicano in generale a tutti gli operatori a prescindere dalla DOP/IGP in questione, non essendo stabilite condizioni di utilizzo più rigorose nel disciplinare.

Per quanto riguarda le indicazioni facoltative «fermentato in barrique», «barrique» e «rovere», già disciplinate a livello nazionale, le condizioni di utilizzo di tali indicazioni facoltative sono equiparate a quelle generalmente previste in Spagna. È illogico che per l’utilizzo dei termini tradizionali noble e añejo, che possono essere impiegati per i vini con DOP o IGP, la capacità massima dei recipienti in legno di rovere sia fissata per legge a 600 litri e tuttavia, per impiegare le indicazioni facoltative «fermentato in barrique», «barrique» o «rovere», utilizzabili anch’esse per i vini con DOP o IGP, la capacità massima di detti recipienti sia limitata a 330 litri, nonostante il regio decreto 1363/2011, del 7 ottobre, che sviluppa la normativa comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e identificazione di determinati prodotti vitivinicoli, preveda un limite di 600 litri. Con la soppressione delle condizioni più rigorose relative alla capacità delle barrique e al periodo minimo di permanenza in tali recipienti (il summenzionato regio decreto non stabilisce un periodo minimo), le condizioni risultano essere le stesse di quelle stabilite in generale nel regio decreto 1363/2011, pertanto non devono figurare nel disciplinare di produzione.

11.   Introduzione di unità geografiche più piccole

Descrizione

Sono introdotte le seguenti unità geografiche più piccole:

a.

isole: Tenerife (codice NUTS ES709) e Fuerteventura (codice NUTS ES704);

b.

comuni:

 

dell’isola di El Hierro: El Pinar, La Frontera e Valverde;

 

dell’isola di Fuerteventura: Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario e Tuineje;

 

dell’isola di Gran Canaria: Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Valleseco, Valsequillo, Tejeda, Telde, Teror e Vega de San Mateo;

 

dell’isola di La Gomera: Agulo, Alajeró, Hermigua, Vallehermoso e Valle Gran Rey;

 

dell’isola di Lanzarote: Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo e Yaiza;

 

dell’isola di La Palma: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Paso, Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe e Villa del Mazo;

 

dell’isola di Tenerife: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, Fasnia, Garachico, La Guancha, Los Silos, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, Los Realejos, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, San Cristóbal de la Laguna, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Tegueste e Vilaflor.

Per poter utilizzare sull’etichetta il nome di un’unità geografica più piccola (isola o comune), il vino deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti dall’unità geografica più piccola in questione e la produzione, l’affinamento (se del caso) e l’imbottigliamento devono avere luogo all’interno della stessa.

La dimensione dei caratteri utilizzati per le menzioni dell’unità geografica più piccola che figurano sull’etichetta non deve essere superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta «Islas Canarias».

La modifica interessa la sezione 8, paragrafo ii) (Disposizioni supplementari in materia di etichettatura), lettera c) (Requisiti aggiuntivi), del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Le unità sono introdotte conformemente all’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione e, per quanto riguarda la menzione «Tenerife» e la modalità di utilizzo sull’etichetta, al decreto del 7 giugno 1999 del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación (ministro regionale dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione).

La motivazione è quella di consentire ai consumatori di conoscere il luogo esatto di origine dei vini, nonché di soddisfare l’interesse e l’esigenza dei produttori, dei viticoltori e delle cantine di distinguere e valorizzare i propri prodotti.

Sono stati esclusi i nomi delle isole e dei comuni costituiti da o contenenti i nomi geografici protetti da altre DOP vitivinicole delle Isole Canarie, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 28 e 29 della legge 6/2019 in materia di qualità agroalimentare.

Sono state introdotte condizioni più rigorose rispetto a quelle stabilite all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2019/33; infine, per quanto riguarda il modo in cui devono figurare sull’etichetta, sono stati introdotti sulle etichette e nella presentazione dei prodotti elementi sufficienti, in particolare la dimensione dei caratteri e la loro collocazione, per differenziare chiaramente e con semplicità la classificazione e la provenienza del vino e, in ogni caso, evitare confusione tra i consumatori.

12.   Aggiunta dei dati degli organismi di controllo

Descrizione

È stato inserito un link di accesso agli organismi di controllo cui l’autorità competente ha delegato compiti di controllo e certificazione del prodotto, ai sensi del decreto 39/2016 del 25 aprile.

La modifica interessa la sezione 9, paragrafo a) (Autorità e organismi di controllo competenti), del disciplinare di produzione, mentre il documento unico rimane invariato.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Nel disciplinare di produzione devono figurare gli organismi di controllo che effettuano la certificazione del prodotto e ai quali è stato delegato il controllo del disciplinare di produzione della presente DOP.

13.   Miglioramenti della descrizione dei controlli

Descrizione

Sono stati introdotti i metodi che l’organismo di controllo è tenuto a utilizzare.

L’organismo di controllo effettua la valutazione di conformità sulla base di ispezioni iniziali e, con cadenza almeno annuale, di monitoraggio degli impianti delle cantine al fine di verificare il rispetto delle condizioni del presente disciplinare di produzione, conformemente all’elenco di compiti descritto.

Le verifiche delle condizioni di coltivazione dei vigneti consistono in una combinazione di controlli casuali in base a un’analisi di rischio e di controlli a campione.

Il campionamento ai fini del controllo è effettuato sistematicamente in ciascuna cantina e mediante campionamento casuale sulle scorte di prodotti destinati al consumo.

La modifica interessa la sezione 9, paragrafo b) (Compiti), punto ii) (Metodologia di verifica), del disciplinare di produzione. Il documento unico rimane invariato.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Soddisfare il requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che prevede che la verifica annuale sia condotta in conformità al disciplinare e mediante controlli casuali in base a un’analisi di rischio, mediante controlli a campione o mediante controlli sistematici, con la possibilità di combinare controlli casuali e controlli a campione.

14.   Modifiche alla formulazione del disciplinare di produzione che non ne alterano il contenuto

Descrizione

1.

Modifiche della disposizione formale/presentazione:

all’interno dei paragrafi del disciplinare (1, 2, 3, ecc.) i sottoparagrafi sono stati numerati in maniera sequenziale (2.2, 2.2.1, 2.2.2, ecc.) per migliorare l’ordine e la chiarezza espositiva. Per quanto possibile, all’interno di ogni paragrafo e sottoparagrafo, gli elenchi in ordine alfabetico (a, b, c, ecc.) sono sostituiti da elenchi numerati o da trattini, inserendo tali elenchi alfabetici in sottoparagrafi preceduti da trattini, al fine di migliorare la coerenza espositiva;

nella descrizione del vino è stato introdotto il titolo «Categorie» prima dell’elenco di prodotti vitivinicoli e l’ordine dell’elenco di prodotti è stato modificato al fine di rispettare quello stabilito nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

il titolo «Caratteristiche analitiche» è stato modificato in «Caratteristiche fisico-chimiche»;

nei sottoparagrafi della sezione relativa alle caratteristiche fisico-chimiche i prodotti che in precedenza erano raggruppati sono stati riportati separatamente e in diverso ordine, al fine di rispettare quello stabilito nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.

I seguenti paragrafi sono così riorganizzati:

il limite della resa di produzione, che nel precedente disciplinare di produzione figurava nel paragrafo relativo alle pratiche enologiche, è ora incluso nel più attinente paragrafo relativo alle restrizioni;

l’elenco delle varietà di uva è stilato in ordine alfabetico in funzione della varietà rossa o bianca di uva;

nella sezione 8 «Disposizioni applicabili» del disciplinare di produzione, i punti da 4 a 10 del sottoparagrafo b) «Requisiti oggettivi» del precedente disciplinare sono stati spostati nel sottoparagrafo «Requisiti supplementari», poiché tale classificazione è più attinente al loro contenuto. Nella nuova collocazione tali requisiti sono raggruppati a seconda del contenuto, numerati e provvisti di un titolo. Tale riorganizzazione non altera il contenuto.

3.

Precisazioni terminologiche, correzioni di errori grammaticali e di concordanza:

la dicitura «vini spumanti» è sostituita con «vino spumante di qualità», affinché coincida con la classificazione di tale prodotto;

la dicitura «la presente denominazione» è sostituita con «la presente denominazione di origine protetta»;

la dicitura «la presente comunità autonoma» è sostituita con «la comunità autonoma delle Isole Canarie»;

la dicitura «vino di qualità delle Isole Canarie» è sostituita a seconda dei casi con «denominazione di origine protetta ’Islas Canarias’» o «Islas Canarias», poiché questo è il nome protetto;

la dicitura «i presenti disciplinari» è sostituita con «il presente disciplinare di produzione» (ad esempio nella sezione 3, paragrafo a), punto 2, e nella sezione 8, paragrafo b), punto 3, lettera a) del precedente disciplinare);

la dicitura «è di» (sezione 3, paragrafo a), punto 2, del precedente disciplinare) è sostituita con «è, per quanto riguarda», in quanto si riferisce al titolo alcolometrico naturale delle partite o dei lotti di uve vendemmiate per quanto riguarda i vini elencati.

Le modifiche interessano varie sezioni del disciplinare di produzione e vari punti del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Migliorare e chiarire la formulazione.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Islas Canarias

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

5.

Vino spumante di qualità

9.

Vino frizzante gassificato

16.

Vino di uve stramature

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi e rosati

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Bianchi: gialli con tonalità verdognole o ambrate. Intensità aromatica medio-alta e aroma fruttato. Freschi ed equilibrati. Retrogusto fruttato.

Rosati: di colore rosa, in tutta la sua gamma. Intensità aromatica medio-alta. Profilo e aroma fruttati. Mediamente corposi. Freschi ed equilibrati. Retrogusto fruttato.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

2.   Vini rossi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini rossi: color rosso amarena con tonalità violacee e veste di intensità medio-alta. Intensità aromatica medio-alta. Netti sentori di frutti rossi. Saporiti, tannicità media e persistenti. Un invecchiamento prolungato provoca una maggiore persistenza, un incremento delle note speziate e balsamiche e la trasformazione del colore in rosso mattone.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

3.   Vini liquorosi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini liquorosi: limpidi e brillanti, di colore giallo e untuosi. Al naso presentano un aroma intenso con note di uva passa, spezie, albicocche secche e profumi varietali caratteristici. In bocca sono vellutati, equilibrati e intensi, con un retrogusto fruttato e potente.

*

Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

4.   Vini di uve stramature

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Limpidi e brillanti, di colore giallo e untuosi. Al naso presentano un aroma intenso con note di uva passa, spezie, albicocche secche e profumi varietali caratteristici. In bocca sono vellutati, equilibrati e intensi, con un retrogusto fruttato e potente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

26,6

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Vino spumante di qualità

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore da giallo pallido a dorato, brillante, con perlage fine e persistente. Al naso presenta un aroma pulito e fruttato. In bocca è equilibrato, fresco e con un retrogusto fruttato.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185

6.   Vino frizzante gassificato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini con perlage evidente, di colore giallo per i bianchi, gamma di rosa per i rosati e rosso-violetto per i rossi. Al naso presentano aromi puliti; i bianchi sono caratterizzati da note di frutti bianchi, i rosati e i rossi da note di frutti rossi. In bocca sono ampi, equilibrati e freschi, con retrogusto fruttato, e producono una sensazione di pizzicore dovuta all’anidride carbonica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il rapporto litri di vino/100 kg di uva non supera i 74 litri di vino per 100 kg di uva.

I vini rossi sono prodotti mediante fermentazione totale o parziale, in presenza di bucce, con un minimo dell’85 % di varietà di uve rosse, che possono essere sottoposte o meno a diraspatura preventiva.

Pratica colturale

La densità minima di impianto è pari a 800 piante/ha, a eccezione delle aziende agricole tradizionali di Lanzarote, dove può scendere fino a 400 ceppi/ha. I sistemi di allevamento utilizzati sono adatti alle condizioni pedoclimatiche e sono finalizzati all’ottenimento della massima qualità; si applicano i sistemi tradizionali delle Isole Canarie: ad alberello, en rastras, a cordone, pergola tradizionale, pergola bassa e relative varianti e l’allevamento a spalliera. L’utilizzo dell’irrigazione è regolato dal decreto del 17 maggio 1999, che disciplina l’irrigazione dei vigneti destinati alla produzione di vini di qualità provenienti da determinate regioni all’interno del territorio della Comunità autonoma delle Isole Canarie.

Pratica enologica specifica

Il titolo alcolometrico naturale minimo dei lotti unitari di uve vendemmiate è pari a 10,00 % vol. per i vini bianchi e rosati, 11,50 % vol. per i rossi, 15,00 % vol. per i vini liquorosi, 17,00 % vol. per i vini di uve stramature e 10,00 % vol. per i vini spumanti di qualità e frizzanti gassificati.

5.2.   Rese massime

 

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

 

111 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini tutelati da questa denominazione è costituita dall’intero territorio delle Isole Canarie (codice NUTS ES70).

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

ALBILLO CRIOLLO

 

BASTARDO BLANCO - BABOSO BLANCO

 

BASTARDO NEGRO - BABOSO NEGRO

 

BERMEJUELA - MARMAJUELO

 

BREVAL

 

BURRABLANCA

 

CABERNET SAUVIGNON

 

CASTELLANA NEGRA

 

DORADILLA

 

FORASTERA BLANCA

 

GUAL

 

LISTAN BLANCO DE CANARIAS

 

LISTAN NEGRO - ALMUÑECO

 

LISTÁN PRIETO

 

MALVASIA AROMÁTICA

 

MALVASÍA ROSADA

 

MALVASÍA VOLCÁNICA

 

MERLOT

 

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

 

MOSCATEL NEGRO

 

NEGRAMOLL

 

PEDRO XIMÉNEZ

 

PINOT NOIR

 

RUBY CARBERNET

 

SABRO

 

SYRAH

 

TEMPRANILLO

 

TINTILLA

 

TORRONTÉS

 

VERDELLO

 

VIJARIEGO BLANCO - DIEGO

 

VIJARIEGO NEGRO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il suolo vulcanico delle isole apporta costituenti minerali alle differenti varietà di vino adattate. Pertanto i vini presentano al palato caratteristiche note di minerali vulcanici.

Le pratiche colturali summenzionate, così come i fattori che limitano la produzione sopra descritti (piantagioni non irrigue, sesti d’impianto molto ampi in molte regioni, invecchiamento delle piantagioni di età superiore a 80 anni e abbondanza di vigneti in altitudine con pendenze notevoli) favoriscono la qualità dei raccolti.

La coltivazione della vite prevede un lungo periodo vegetativo e una lenta maturazione. Ciò è dovuto alle temperature molto stabili di questa zona geografica, caratterizzata dall’assenza di rischio di gelate e da una limitata escursione tra l’inverno e l’estate, con venti settentrionali (alisei) che producono una grande varietà di microclimi contrastanti, percettibili anche a distanza di 100 metri. Il lungo periodo vegetativo e la lenta maturazione delle uve influiscono in modo determinante sulle caratteristiche dei vini. Pertanto:

i vini bianchi presentano una buona intensità aromatica, con note di frutti bianchi, tropicali, floreali e balsamiche; sono vini equilibrati, freschi e persistenti;

i vini rossi presentano una buona intensità aromatica, con note di frutti neri (more), note vegetali e minerali, che ricordano il pepe nero, sono ben strutturati con note molto equilibrate, mentre i vini rosati presentano aromi puliti di frutta rossa (fragole, lamponi), note floreali e vegetali variabili con un equilibrio adeguato tra acidità e freschezza;

per quanto riguarda i vini liquorosi, occorre indicare che la grande quantità di microclimi dovuta all’orografia, al suolo e all’influenza dei venti alisei fa sì che talune varietà non raggiungano il grado di maturazione ottimale per la produzione di vini naturalmente dolci, pertanto tradizionalmente è stato impiegato l’alcole di vino per produrre questi tipi di vini con aromi freschi, con note varietali e più complessi se sottoposti a un processo di invecchiamento;

il vino spumante di qualità è influenzato dal lungo periodo vegetativo e dalla lenta maturazione delle uve, che comportano il raggiungimento di una buona intensità aromatica, una vivacità al palato e un finale fruttato;

le caratteristiche del vino frizzante gassificato sono determinate dal periodo vegetativo della vite nella zona di produzione, che rende possibile la produzione di vini frizzanti. Le temperature stabili della zona e l’abbondante irraggiamento consentono un lungo periodo vegetativo e una lenta maturazione delle uve, dando origine a vini morbidi e intensamente fruttati con un gusto vivace;

per quanto riguarda il vino di uve stramature, è importante sapere che l’allevamento della vite migliora l’esposizione alla luce solare e garantisce una temperatura uniforme in tutta la pianta. Ne risulta un equilibrio perfetto che sottolinea l’armonia tra dolcezza e acidità di questi vini in bocca.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la specificità del prodotto e la necessità di tutelare la reputazione del nome legato alla denominazione di origine protetta richiedono che l’imbottigliamento dei vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Islas Canarias» sia realizzato esclusivamente presso le cantine iscritte nel corrispondente registro delle cantine; in caso contrario, il vino perde il diritto a utilizzare la denominazione.

La produzione dei vini con denominazione di origine protetta non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino, mediante fermentazione alcolica e altri processi complementari. È invece l’imbottigliamento a rappresentare la fase finale della produzione di tali vini, poiché tale processo è accompagnato da pratiche enologiche aggiuntive, filtrazione, stabilizzazione, correzioni di diversa natura che possono incidere sulle caratteristiche e le specificità dei vini e, sebbene dette operazioni possano essere effettuate al di fuori della zona protetta, le condizioni ottimali saranno soddisfatte con maggiore certezza se tali pratiche vengono realizzate dalle cantine situate nella zona vitivinicola che operano sotto la supervisione diretta degli organismi di controllo, poiché i controlli svolti al di fuori della zona di produzione forniscono minori garanzie di qualità e autenticità del vino rispetto a quelli che hanno luogo nella zona protetta. L’imbottigliamento nella regione di produzione è un importante fattore di protezione della denominazione in fase di immissione sul mercato del prodotto già preconfezionato e pronto alla degustazione da parte del consumatore finale, poiché impedisce ulteriori manipolazioni che potrebbero alterare la qualità e la specificità del prodotto stesso.

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

le etichette devono recare in modo visibile la menzione «Denominazione di origine protetta Islas Canarias» e il logo registrato dall’organismo di gestione;

i recipienti sono provvisti di controetichette o sigilli numerati, rilasciati dall’organismo di gestione, che devono essere apposti nella cantina stessa in maniera visibile e che non consenta un riutilizzo;

si riconoscono varie unità geografiche più piccole (isole e comuni) alle quali può essere fatto riferimento sull’etichetta laddove il vino sia prodotto esclusivamente con uve provenienti dall’unità geografica più piccola in questione e la produzione, l’affinamento (se del caso) e l’imbottigliamento avvengano all’interno della stessa. L’organismo di gestione può rilasciare controetichette identificative specifiche. Le menzioni relative all’unità geografica più piccola devono figurare in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione protetta «Islas Canarias».

Link al disciplinare del prodotto

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/agp/icca/galerias/doc/calidad/Pliego-de-Condiciones-Islas-Canarias-modificado-1.pdf


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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