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Document 52022XC0211(02)

    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2022/C 70/07

    C/2022/853

    GU C 70 del 11.2.2022, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 70/11


    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2022/C 70/07)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

    Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    «Arroz del Delta del Ebro» / «Arròs del Delta de l’Ebre»

    n. UE: PDO-ES-0336-AM02 – 9 settembre 2020

    DOP (X) IGP ( )

    1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

    Consejo regulador de la DOP Arròs del Delta de l’Ebre [Consiglio regolatore della DOP «Arroz del Delta del Ebro» / «Arròs del Delta de l’Ebre»]

    C/Salvador Dalí, 27-29

    43870 Amposta (Spagna)

    info@do-deltadelebre.com

    http://do-deltadelebre.com

    Il Consiglio regolatore della DOP «Arroz del Delta del Ebro» / «Arròs del Delta de l’Ebre» è composto da tutti i risicoltori e trasformatori della DOP «Arroz del Delta del Ebro» ed è legittimato a presentare la domanda di modifica.

    2.   Stato membro o paese terzo

    Spagna

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altri: struttura di controllo, condizioni nazionali

    4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    5.   Modifica (modifiche)

    Descrizione del prodotto (punto B del disciplinare e punto 3.2 del documento unico):

    Al fine di includere tre nuove varietà ed estendere la protezione al riso bruno, il seguente paragrafo della sezione Descrizione del prodotto del disciplinare (punto B) e del documento unico (punto 3.2):

    «Riso bianco della specie Oryza sativa L. delle varietà “Bahía”, “Tebre”, “Gleva”, “Fonsa”, “Bomba” e “Montsianell”, corrispondenti alla categoria commerciale “Extra”.»

    è così sostituito:

    «Riso bianco e bruno della specie Oryza sativa L. delle varietà “Bahía”, “Tebre”, “Gleva”, “Fonsa”, “Bomba”, “Montsianell”, “JSendra”, “Guara” e “Olesa”, coltivate con metodi biologici o convenzionali (o altri sistemi di produzione sostenibili riconosciuti dal governo). Il riso bianco deve corrispondere alla categoria commerciale “Extra” e il riso bruno (cioè il riso “semigreggio”) deve corrispondere alla categoria commerciale unica per il riso bruno.»

    L’aggiunta delle tre nuove varietà di riso ha comportato anche la necessità di adeguare altri passaggi della Descrizione del prodotto (punto B del disciplinare e punto 3.2 del documento unico).

    Il seguente testo: «Le varietà Bahía, Tebre, Fonsa, Montsianell e Gleva hanno caratteristiche molto simili tra di loro e sebbene vi possano essere leggere differenze durante la coltivazione, per quanto riguarda il prodotto finale, non esistono differenze significative.»

    è così sostituito:

    «Tutte le varietà tutelate dalla presente DOP appartengono alla sottospecie japonica. Praticamente tutte (“Bahía”, “Tebre”, “Fonsa”, “Montsianell”, “Gleva”, “JSendra” e “Guara”) hanno caratteristiche molto simili tra di loro e sebbene vi possano essere leggere differenze durante la coltivazione, per quanto riguarda il prodotto finale, non esistono differenze significative.»

    Il seguente testo: «La varietà Bomba ha caratteristiche differenti rispetto agli altri, sia per quanto riguarda la sua coltivazione, sia per i chicchi ottenuti. È tuttavia inclusa nel disciplinare, data la sua qualità e la sua tradizionale coltivazione nella zona del Delta dell’Ebro.»

    è così sostituito:

    «La varietà “Bomba” ha caratteristiche differenti rispetto alle altre, sia per quanto riguarda la sua coltivazione, sia per i chicchi ottenuti. È tuttavia inclusa nel disciplinare, data la sua qualità e la sua tradizionale coltivazione nella zona del Delta dell’Ebro. La varietà “Olesa”, anch’essa prodotta nella zona geografica delimitata, produce risultati gastronomici simili a quelli della varietà “Bomba”, nonostante le differenze morfologiche del chicco crudo rispetto a quelle delle altre varietà tutelate dalla DOP.»

    Il seguente testo: «Queste varietà possiedono un’elevata concentrazione di amido al centro del chicco — denominato per questo “perlato” — che è responsabile dell’assorbimento dei sapori degli altri ingredienti che accompagnano il riso, nonché della colorazione del riso stesso nella cottura.»

    è così sostituito:

    «Queste varietà presentano un tenore di amilosio sufficientemente elevato da permettere al riso di assorbire adeguatamente gli aromi e i colori degli altri ingredienti utilizzati nella ricetta durante la cottura.»

    Il seguente testo: «Tutte le suddette varietà si distinguono per l’uniformità della cottura e l’omogeneità del chicco. Inoltre, esse sono adatte alla gastronomia della zona, basata sul riso, grazie alla notevole capacità di assorbimento di aromi da parte del chicco, a differenza delle altre varietà dal chicco allungato.»

    è così sostituito:

    «Tutte queste varietà si distinguono per l’uniformità della cottura e l’omogeneità del chicco a cottura ultimata. Inoltre esse sono adatte alla gastronomia della zona, basata sul riso, grazie alla notevole capacità di assorbimento di aromi da parte del chicco, a differenza delle altre varietà dal chicco allungato. La varietà “Olesa”, pur essendo una varietà dal chicco allungato, produce risultati gastronomici paragonabili a quelli delle altre varietà tutelate dalla DOP.»

    In seguito all’inclusione del riso bruno che, come illustrato nella Descrizione del prodotto (punto B1, Definizione del prodotto, del disciplinare e punto 3.2 del documento unico) è oggetto di una diversa norma di commercializzazione, è stato necessario adeguare anche il seguente paragrafo della Descrizione del prodotto (punto B del disciplinare e punto 3.2 del documento unico):

    «Tutte le varietà protette dalla DOP Arroz del Delta del Ebro, al momento della concessione della denominazione, riuniranno le caratteristiche tipiche della categoria “extra” e i chicchi dovranno avere un aspetto sano, privo di funghi, marciumi, insetti o parassiti, privo di odori e/o sapori estranei.»

    che è così sostituito:

    «Tutte le varietà protette dalla DOP Arroz del Delta del Ebro, al momento della concessione della denominazione, riuniranno le caratteristiche tipiche della categoria pertinente e i chicchi dovranno avere un aspetto sano, privo di funghi, marciumi, insetti o parassiti, privo di odori e/o sapori estranei.»

    Motivi dell’inclusione del riso bruno:

    Il riso bruno (denominato anche «riso cargo» o «riso semigreggio») è il riso da cui viene prodotto il riso bianco, fino ad oggi l’unico tipo protetto dalla DOP. Il riso bruno si compone di chicchi maturi a cui è stata rimossa la lolla, lasciando lo strato di crusca che conferisce al riso il suo tipico colore. La decisione di aggiungere il riso bruno ai tipi tutelati dalla DOP «Arroz del Delta del Ebro» è stata adottata per adeguarsi ai cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e alla crescente domanda per questo tipo di prodotto.

    Motivi dell’inclusione delle nuove varietà:

    Oltre alle varietà già tutelate («Bahía», «Tebre», «Fonsa», «Bomba», «Montsianell» e «Gleva»), le nuove varietà aggiunte («JSendra», «Guara» e «Olesa») sono quelle maggiormente in grado di adattarsi alle zone umide del Delta dell’Ebro. Alla cottura, il riso di queste nuove varietà presenta le stesse caratteristiche delle varietà già tutelate dalla DOP e tutte - varietà già tutelate e nuove - appartengono alla sottospecie japonica.

    La varietà «JSendra» è una varietà che si adatta bene all’ambiente e alle condizioni meteorologiche prevalenti, in particolare il vento, in ragione dell’altezza delle piante. Si tratta di una coltura molto resistente alla caduta dei chicchi, all’allettamento e al brusone. Essendo una delle varietà più tardive nella semina (la prima quindicina di maggio), è fra le più adattabili ai cambiamenti climatici. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle delle varietà attualmente tutelate dalla DOP.

    Anche la varietà «Guara» è adatta all’ambiente e alle condizioni meteorologiche prevalenti. Questa varietà è fra quelle che si adattano meglio ai suoli sabbiosi. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle delle varietà attualmente tutelate dalla DOP.

    La varietà «Olesa» è originaria del Delta dell’Ebro ed è ben adattata all’ambiente locale. Trattandosi di una varietà con un ciclo vegetativo breve, si presta ad una coltivazione sostenibile, che utilizza meno risorse naturali e si avvale di pratiche ecocompatibili. È molto resistente alle infezioni fungine e all’allettamento e pertanto si adatta bene al clima locale. Le sue proprietà gastronomiche sono molto simili a quelle delle varietà già tutelate dalla DOP.

    Il modo in cui diverse varietà di riso si adattano ai diversi tipi di suolo è oggetto di una ricerca condotta nei settori pubblico e privato tramite la «Stazione sperimentale dell’Ebro» dell’Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries.

    Il settore è anche particolarmente consapevole e sensibile riguardo al valore altamente naturalistico della zona: mantenere il giusto equilibrio fra la salute del patrimonio naturalistico e il valore socio-economico della zona è infatti da sempre una priorità fondamentale. La risicoltura nel Delta dell’Ebro è un esempio di come una coltura insediata alla fine del XIX secolo possa dare un contributo importante al grande valore di una zona di interesse naturalistico. Di conseguenza proseguono il lavoro e la ricerca per individuare varietà ancora più sostenibili e dotate delle stesse caratteristiche che contraddistinguono quelle esistenti e che si possano adattare alle particolari condizioni del Delta dell’Ebro.

    Le varietà che si propone di includere presentano le seguenti caratteristiche:

    a)

    sono più resistenti alle malattie fungine, la Pyricularia oryzae in particolare, che si traduce in un minor utilizzo di fungicidi;

    b)

    sono più resistenti alla salinità del suolo;

    c)

    attecchiscono più facilmente nei terreni sabbiosi, in particolare la varietà «Guara»;

    d)

    sono più adattabili alle variazioni causate dai cambiamenti climatici;

    e)

    mantengono una compatibilità agronomica e ambientale nella zona delimitata.

    Le nuove varietà sono state aggiunte alle tabelle che elencano le caratteristiche del riso nella Descrizione del prodotto (punto B del disciplinare e punto 3.2 del documento unico).

    La tabella:

    «Varietà

    Lunghezza

    Rapporto lunghezza/larghezza

    “Bahía”

    8,2  mm (medio)

    2,20 (semisferico)

    “Tebre”

    8,1  mm (medio)

    2,00 (sferico)

    “Fonsa”

    7,9  mm (medio)

    2,00 (sferico)

    “Bomba”

    7,4  mm (corto)

    1,85 (sferico)

    “Montsianell”

    8,3  mm (medio)

    2,16 (semisferico)

    “Gleva”

    7,9  mm (medio)

    2,04 (semisferico)»

    è stata pertanto sostituita dalla seguente tabella:

    «Varietà

    Lunghezza

    Rapporto lunghezza/larghezza

    “Bahía”

    8,2  mm (medio)

    2,20

    “Tebre”

    8,1  mm (medio)

    2,00

    “Fonsa”

    7,9  mm (medio)

    2,00

    “Bomba”

    7,4  mm (corto)

    1,85

    “Montsianell”

    8,3  mm (medio)

    2,16

    “Gleva”

    7,9  mm (medio)

    2,04

    “JSendra”

    8,2  mm (medio)

    2,16

    “Guara”

    8,0  mm (medio)

    2,11

    “Olesa”

    9,1  mm (lungo)

    3,10

    Valori di riferimento medi per ciascuna varietà.»

    Spiegazione:

    Le nuove varietà sono state aggiunte alla tabella e i descrittori della sfericità dei chicchi di riso («sferico» ecc.) sono stati soppressi, in quanto non sono conformi alla normativa e perché questa informazione è già implicita nel rapporto lunghezza/larghezza.

    È stata modificata anche la seguente tabella sul prodotto finito (Descrizione del prodotto - punto B del disciplinare e punto 3.2 del documento unico):

    «Varietà

    Standardizzazione

    Tipo

    “Bahía”

    Chicchi medi

    “perlato” [centro bianco gessato]

    “Tebre”

    Chicchi medi

    “perlato” [centro bianco gessato]

    “Fonsa”

    Chicchi medi

    “Semiperlato” [centro bianco gessato ma meno del “perlato”]

    “Bomba”

    Chicchi medi

    “perlato” [centro bianco gessato]

    “Montsianell”

    Chicchi medi

    “perlato” [centro bianco gessato]

    “Gleva”

    Chicchi medi

    “perlato” [centro bianco gessato]»

    Di seguito la nuova tabella:

    «Varietà

    Standadizzazione

    % di amilosio

    “Bahía”

    Chicchi medi

    19,1

    “Tebre”

    Chicchi medi

    20,0

    “Fonsa”

    Chicchi medi

    20,3

    “Bomba”

    Chicchi medi

    24,9

    “Montsianell”

    Chicchi medi

    18,1

    “Gleva”

    Chicchi medi

    17,7

    “JSendra”

    Chicchi medi

    17,5

    “Guara”

    Chicchi medi

    17,5

    “Olesa”

    Chicchi allungati

    24,0

    Valori di riferimento medi per ciascuna varietà.»

    Spiegazione:

    Sono state aggiunte le nuove varietà, come indicato in precedenza, e il parametro del «Tipo» che si riferisce alla qualità del perlato (con un centro bianco gessato) è stato soppresso dalla tabella, che adesso indica invece il tenore di amilosio in percentuale sull’amido totale («% di amilosio»). L’amilosio è una delle forme di amido che si trovano nel riso.

    Questa modifica è stata apportata perché, mentre il disciplinare (e il documento unico) in precedenza facevano corrispondere alla presenza di questo centro bianco gessato un certo tenore di amido e determinate proprietà culinarie, oggi sappiamo che non è esattamente così. La qualità del perlato è una caratteristica sviluppata dai chicchi di riso nella fase di formazione, ma è la percentuale di amilosio che definisce le qualità sensoriali del riso alla cottura, in quanto ne determina la consistenza, la tenerezza e l’adesività e l’eventuale capacità di aumentare in volume durante la cottura. In altre parole la caratteristica di base di una varietà in termini di risultati gastronomici dipende dal suo tenore di amilosio, e non dalla qualità del perlato, come si riteneva in passato.

    Così come per le modifiche apportate al disciplinare e al documento unico, l’introduzione delle tre nuove varietà ha comportato anche una ulteriore modifica che riguarda solo il disciplinare, che comprende adesso una breve descrizione e alcune informazioni fondamentali (proprietà di base e rese medie alla lavorazione) per ciascuna di queste nuove varietà - corrispondenti alle informazioni già fornite per le varietà esistenti - nel sottopunto B.2 (Descrizione delle varietà) del punto Descrizione del prodotto. La descrizione di ciascuna varietà comprende l’altezza della pianta, la durata della coltivazione, la dimensione e il peso del chicco, la data di semina raccomandata e i dati salienti sulla varietà sotto il profilo agronomico. Le tabelle relative alle proprietà di base e alle rese alla lavorazione (che figurano entrambe nel punto B2 del disciplinare) includono adesso le tre nuove varietà.

    I periodi di semina per le varietà «Fonsa», «Montsianell» e «Bomba» sono stati resi più flessibili (punto B2 del disciplinare):

    per la varietà «Fonsa», il testo «la semina avviene dal 1° al 10 maggio» è stato sostituito con «la semina deve avvenire entro la prima metà di maggio»;

    per la varietà «Montsianell», il testo «la semina avviene dal 20 al 30 aprile» è stato sostituito con «la semina deve avvenire alla fine di aprile»;

    per la varietà «Bomba», il testo «la semina avviene dal 20 aprile al 5 maggio» è stato sostituito con «la semina deve avvenire entro la fine di aprile e i primi di maggio».

    Spiegazione:

    Sebbene le date fornite nel disciplinare siano quelle raccomandate, l’esperienza negli anni ha dimostrato che le date di semina possono variare in funzione della data di apertura dei canali di irrigazione dei campi o delle condizioni meteorologiche durante l’inverno, che possono impedire ai risicoltori di svolgere le necessarie attività agricole nelle risiere. Si è pertanto deciso di rendere più flessibili i periodi della semina e di non fissare date rigorose nel disciplinare.

    Metodo di produzione

    Al punto E, lettera b), del disciplinare (Metodo di produzione) sono stati aggiunti dei riferimenti al riso bruno, pertanto il passaggio:

    «Il riso oggetto di tutela è il riso bianco corrispondente alla categoria commerciale “Extra”.

    Il riso bianco è un riso da cui, tramite la lavorazione, è stato rimosso in tutto o in parte lo strato di crusca (cuticola e pericarpio), conferendogli una colorazione uniforme bianca (o biancastra).

    Per essere commercializzati come categoria “Extra” i chicchi interi e senza difetti devono rappresentare almeno il 92,70 % del prodotto e le rotture non possono superare il 4 %.»

    è così modificato:

    «Il riso oggetto di tutela è il riso bianco corrispondente alla categoria commerciale “Extra” e il riso bruno.

    Il riso bianco è un riso da cui, tramite la lavorazione, è stata rimossa parte di tutto lo strato di crusca (cuticola e pericarpio), conferendogli una colorazione uniforme bianca (o biancastra).

    Il riso bruno è un riso perlato, ovvero chicchi maturi a cui è stata rimossa la lolla, mantenendo lo strato di crusca che conferisce al riso il suo tipico colore. Il confezionamento per la commercializzazione deve essere conforme alla norma di commercializzazione unica per il riso bruno.

    I chicchi interi e senza difetti devono rappresentare almeno il 92,70 % del prodotto e le rotture non possono superare il 4 %.»

    Spiegazione:

    L’aggiunta del riso bruno (per le ragioni indicate al punto precedente) comporta l’inserimento delle informazioni su questo tipo di riso nei vari punti del disciplinare, compresa una tabella delle tolleranze di qualità e la descrizione di questo tipo di riso nel punto di cui trattasi.

    Al punto E, lettera b), del disciplinare (Metodo di produzione), la tabella sulle tolleranze di qualità è stata sostituita dal riferimento al rispetto della normativa vigente. Il passaggio seguente:

    «La lavorazione deve essere effettuata con cautela per garantire che non rimangano tracce dello strato di crusca sui chicchi. I chicchi non devono superare i valori indicati di seguito:

    Parametro

    Riso bianco

    Chicchi medi che non passano attraverso un setaccio numero 14

    3,75

    Chicchi medi che non passano attraverso un setaccio numero 13

    ---

    Chicchi medi che PASSANO attraverso un setaccio numero 13

    0,25

    Spezzati [meno di tre quarti della lunghezza media di un chicco intero]

    ---

    Chicchi gialli o di colore analogo

    0,20

    Chicchi rossi o striati rossi

    0,50

    Chicchi gessati e verdi

    2,00

    Chicchi maculati e intaccati da insetti

    0,50

    Materie estranee

    0,10

    Quantitativo minima di chicchi interi privi di difetti

    92,70 »

    è così sostituito:

    «La lavorazione deve essere effettuata con cautela per garantire che non rimangano tracce dello strato di crusca sui chicchi di riso bianco. Si impone il rispetto delle tolleranze di qualità indicate dalla normativa vigente.»

    Spiegazione:

    Le tolleranze di qualità nella tabella erano esattamente le stesse indicate dalla normativa vigente per il riso bianco. Questa tabella avrebbe dovuto essere ampliata per includere i nuovi tipi di riso, come quello bruno, tutelati dalla DOP, ma poiché i valori sono esattamente gli stessi indicati dalla normativa, si è deciso che sarebbe stato meglio semplificare il disciplinare, sostituendo la tabella con un riferimento al rispetto della normativa vigente. Si tratta quindi di una modifica editoriale senza effetto sulla qualità del prodotto o sulle norme di qualità da rispettare.

    È stata apportata una correzione alla voce Magazzinaggio e conservazione del punto E, lettera b), del disciplinare (Metodo di produzione), con riferimento alla temperatura dell’aria utilizzata durante le fasi di stoccaggio e conservazione:

    «Durante il periodo in cui il riso resta immagazzinato nei silos, in attesa di essere lavorato, e al fine di conservarlo nelle migliori condizioni, viene iniettata dell’aria fredda preferibilmente a una temperatura di 5 °C, oppure a temperatura ambiente.»

    Questa parte è stata modificata come segue:

    «Durante il periodo in cui il riso resta immagazzinato nei silos, in attesa di essere lavorato, viene iniettata aria fredda preferibilmente a una temperatura di 10-15 °C, oppure a temperatura ambiente, affinché il riso si conservi nelle migliori condizioni.»

    Spiegazione:

    Si tratta di un refuso: 5 °C è una temperatura troppo bassa, in grado di congelare letteralmente il riso. Questo valore è stato quindi rettificato, portandolo da 5 °C a 10-15 °C.

    Alla voce Confezionamento ed etichettatura del punto E, lettera b), del disciplinare (Metodo di produzione) la seguente frase:

    «Ciascuna confezione conterrà la stessa varietà di riso, di categoria extra.»

    è stata così modificata:

    «Ciascuna confezione conterrà la stessa varietà di riso.»

    Spiegazione:

    Il riferimento alla norma di commercializzazione della categoria «Extra» è stato soppresso in questo punto perché, come già precisato, il riso bruno appartiene a una categoria differente.

    Legame con la zona geografica (punto F del disciplinare e punto 5 del documento unico):

    Le seguenti modifiche sono revisioni editoriali non determinanti che è stato necessario apportare al punto F del disciplinare (Legame con l’ambiente) e al punto 5 del documento unico (Legame con la zona geografica) fondamentalmente per rispecchiare le modifiche apportate alla descrizione del prodotto in entrambi i documenti.

    Al punto 5.2 del documento unico (Specificità del prodotto) il seguente passaggio:

    «Tutte le varietà si distinguono per l’uniformità della cottura e l’omogeneità del chicco e una grande capacità di assorbimento dovuta all’elevato tenore di amido al centro del chicco, da cui deriva la denominazione “perlato”.

    È apprezzato anche il comportamento alla cottura per i chicchi non aderenti (aderenza tra i chicchi pari a 7,3) e l’assorbimento d’acqua (1,93 grammi d’acqua per ciascun grammo di riso), che comporta un buon assorbimento di aromi nei vari piatti preparati a base di questo prodotto.»

    è così modificato:

    «Tutte le varietà tutelate dalla DOP “Arroz del Delta del Ebro” si distinguono per l’uniformità della cottura e l’omogeneità del chicco dopo la cottura e una grande capacità di assorbimento dovuta all’elevato tenore di amilosio in percentuale sull’amido totale.

    È apprezzato anche il comportamento alla cottura per i chicchi non aderenti e per la capacità di assorbimento dell’acqua che comporta un buon assorbimento di aromi nei vari piatti della zona del Delta dell’Ebro preparati a base di questo prodotto.»

    La stessa modifica è stata apportata al punto F del disciplinare (Legame con l’ambiente).

    Spiegazione:

    Come già indicato per la modifica concernente la Descrizione del prodotto, in passato è stato fatto un parallelo fra la qualità del perlato - caratterizzato da chicchi con un centro bianco gessato - il tenore di amido del riso e le sue proprietà gastronomiche. Tuttavia oggi sappiamo che la caratteristica di base di una varietà in termini di risultati ottenuti in cucina risiede nel suo tenore di amilosio e non nella qualità del perlato, come si riteneva in passato. Di conseguenza è stata modificata la parte di testo relativa al legame.

    I riferimenti all’«aderenza tra i chicchi» e all’«assorbimento d’acqua» sono stati soppressi dal punto relativo al Legame perché ritenuti ridondanti. Si tratta di una pura revisione editoriale, in quanto le informazioni su queste qualità per la varietà di riferimento («Bahia») si possono ancora reperire nella Descrizione del prodotto (punto B del disciplinare e punto 3.2 del documento unico) e sono rimaste invariate in entrambi i documenti.

    Il riferimento al colore del riso è stato soppresso nella frase al punto 5.3 del documento unico (Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto...):

    «Il riso prodotto in questa zona gode di un accreditato prestigio tra i consumatori per il suo colore bianco perlato, per il sapore e la consistenza grazie alle caratteristiche delle diverse varietà e alla zona geografica in cui sono coltivate.»

    La nuova versione proposta è:

    «Il riso prodotto in questa zona gode di un accreditato prestigio tra i consumatori per il sapore e la consistenza derivanti dalle caratteristiche delle diverse varietà e dalla zona geografica di produzione.»

    La stessa modifica è stata apportata al punto F del disciplinare (Legame con l’ambiente).

    Spiegazione:

    Per quanto il riso sia storicamente noto per il suo colore bianco, tale affermazione in questo punto potrebbe essere fuorviante, dal momento che il riso bruno è stato aggiunto alla DOP proprio per adeguarsi ai mutati gusti dei consumatori, come già indicato sopra. Questo riferimento è quindi soppresso.

    Altri

    Struttura di controllo (punto G del disciplinare): le coordinate dell’organismo di certificazione sono state aggiornate.

    Requisiti ai sensi delle normative nazionali (punto I del disciplinare): questo punto è stato soppresso perché non richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    DOCUMENTO UNICO

    «Arroz del Delta del Ebro» / «Arròs del Delta de l’Ebre»

    n. UE: PDO-ES-0336-AM02 – 9 settembre 2020

    DOP (X) IGP ( )

    1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

    «Arroz del Delta del Ebro» / «Arròs del Delta de l’Ebre»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Spagna

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    Riso bianco e bruno delle specie Oryza sativa L., delle varietà «Bahía», «Tebre», «Gleva», «Fonsa», «Bomba», «Montsianell», «JSendra», «Guara» e «Olesa», coltivate con metodi biologici o convenzionali (o altri sistemi di produzione sostenibili riconosciuti dal governo). Il riso bianco deve corrispondere alla categoria commerciale «Extra» e il riso bruno (cioè il riso «semigreggio») deve corrispondere alla categoria commerciale unica per il riso bruno.

    Le caratteristiche specifiche dei chicchi della varietà di riferimento («Bahia») sono:

    Caratteristiche del chicco crudo lavorato

    Lunghezza: 5,53 mm

    Larghezza: 2,99 mm

    Spessore: 2,14 mm

    Amilosio (in % sull’estratto secco): 19,41 %

    Prestazioni allo sbiancamento:

    risposta del riso al processo di lavorazione

    Resa totale: 69,90 %

    % di spezzato: 11,63 %

    Caratteristiche relative alla cottura

    Tempo di cottura: 16 minuti

    Assorbimento d’acqua*: 1,93

    Aumento della lunghezza del chicco: 8,45 %

    *(g. acqua/g. riso)

    Caratteristiche sensoriali del chicco dopo la cottura (in base alla scala Batcher e con valutazione organolettica mediante degustazione*):

    (*) In base alla scala 9 = molto buono; 7 = buono; 5 = normale; 3 = insufficiente

    Grado di aderenza tra i chicchi dopo la cottura: 7,83

    Accettabilità: 5,75

    Aspetto visivo 5,5

    Tutte le varietà comprese dalla presente DOP sono della sottospecie japonica. Praticamente tutte («Bahía», «Tebre», «Fonsa», «Montsianell», «Gleva», «JSendra» e «Guara») hanno caratteristiche molto simili tra di loro e sebbene vi possano essere leggere differenze durante la coltivazione, per quanto riguarda il prodotto finale, non esistono differenze significative.

    La varietà «Bomba» ha caratteristiche differenti rispetto alle altre, sia per quanto riguarda la sua coltivazione, sia per i chicchi ottenuti. È tuttavia inclusa nel disciplinare, data la sua qualità e la sua tradizionale coltivazione nella zona del Delta dell’Ebro. La varietà «Olesa», anch’essa prodotta nella zona geografica delimitata, produce risultati gastronomici simili a quelli della varietà «Bomba», nonostante le differenze morfologiche del chicco crudo rispetto a quelle delle altre varietà tutelate dalla DOP.

    Sulla base delle dimensioni dei chicchi di risone, le varietà sono così classificate:

    Varietà

    Lunghezza

    Rapporto lunghezza/larghezza

    «Bahía»

    8,2  mm (medio)

    2,20

    «Tebre»

    8,1  mm (medio)

    2,00

    «Fonsa»

    7,9  mm (medio)

    2,00

    «Bomba»

    7,4  mm (corto)

    1,85

    «Montsianell»

    8,3  mm (medio)

    2,16

    «Gleva»

    7,9  mm (medio)

    2,04

    «JSendra»

    8,2  mm (medio)

    2,16

    «Guara»

    8,0  mm (medio)

    2,11

    «Olesa»

    9,1  mm (lungo)

    3,1

    Valori di riferimento medi per ciascuna varietà.

    I chicchi lavorati (riso bianco) sono così classificati:

    Varietà

    Standardizzazione

    % di amilosio

    «Bahía»

    Chicchi medi

    19,1

    «Tebre»

    Chicchi medi

    20,0

    «Fonsa»

    Chicchi medi

    20,3

    «Bomba»

    Chicchi medi

    24,9

    «Montsianell»

    Chicchi medi

    18,1

    «Gleva»

    Chicchi medi

    17,7

    «JSendra»

    Chicchi medi

    17,5

    «Guara»

    Chicchi medi

    17,5

    «Olesa»

    Chicchi allungati

    24,0

    Valori di riferimento medi per ciascuna varietà.

    Queste varietà presentano un tenore di amilosio sufficientemente elevato da permettere al riso di assorbire adeguatamente gli aromi e i colori degli altri ingredienti utilizzati nella ricetta durante la cottura.

    Tutte queste varietà si distinguono per l’uniformità della cottura e l’omogeneità del chicco a cottura ultimata. Inoltre esse sono adatte alla gastronomia della zona, basata sul riso, grazie alla notevole capacità di assorbimento di aromi da parte del chicco, a differenza delle altre varietà dal chicco allungato. La varietà «Olesa», pur essendo una varietà dal chicco allungato, produce risultati gastronomici paragonabili a quelli delle altre varietà tutelate dalla DOP.

    Tutte le varietà protette dalla DOP Arroz del Delta del Ebro, al momento della concessione della denominazione, riuniranno le caratteristiche tipiche della categoria pertinente e i chicchi dovranno avere un aspetto sano, privo di funghi, marciumi, insetti o parassiti, privo di odori e/o sapori estranei.

    Il tenore di umidità non può superare il 15 % e il chicco non deve presentare tracce dello strato di crusca (nel caso del riso bianco).

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

    Tutto il processo dalla produzione fino alla lavorazione e pulizia del riso è effettuato nella zona geografica indicata al punto 4.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Il confezionamento è effettuato in scatole o pacchi da 5 kg, 2 kg, 1 kg, 0,5 kg o 0,25 kg confezionati in altri imballaggi che garantiscano l’integrità del confezionamento. Il confezionamento avviene esclusivamente con materiale per alimenti permesso dalla legislazione.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Figurerà obbligatoriamente la seguente dicitura: «Arroz del Delta del Ebro» / «Arròs del Delta de l’Ebre», nonché i loghi della DOP e dell’UE oltre ai dati stabiliti dalla normativa vigente.

    Riproduzione in colore del logo della DOP:

    Image 1

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona di produzione e di lavorazione della DOP «Arroz del Delta del Ebro» si trova nell’area del Delta dell’Ebro che fa parte delle «comarche» di Baix Ebre e di Montsià, nella provincia di Tarragona.

    La zona di produzione comprende le terre che si estendono nei territori municipali di Deltebre e Sant Jaume d’Enveja, nonché le terre del Delta dell’Ebro nei territori municipali di L’Aldea, Amposta, L’Ampolla, Camarles e Sant Carles de la Ràpita.

    La zona di lavorazione e di pulizia del riso resterà nell’ambito dei territori municipali della zona di produzione.

    5.   Legame con la zona geografica

    5.1.   Specificità della zona geografica

    Fattori storici

    La coltivazione del riso nella zona del Delta dell’Ebro è una coltura tradizionale, strettamente legata alla formazione e alla trasformazione fisica e geologica del Delta dell’Ebro.

    Numerosi scritti testimoniano il vincolo esistente tra la risicoltura tradizionale e la zona del Delta dell’Ebro. Tra questi, va ricordata l’opera Geografía de Catalunya [Geografia della Catalogna] di Lluís Solé y Sabaris (1958), in cui si scrive «en el siglo XV tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIX». Un altro passo dello stesso volume recita «… en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivo».

    Questa coltura è stata mantenuta senza interruzioni fino ad oggi, in quanto è la coltura più diffusa nella zona geografica.

    Legame naturale

    Lo sviluppo della risicoltura nel Delta dell’Ebro è motivato tanto dalle caratteristiche climatiche ed edafologiche, quanto dalla salinità e dall’altezza della falda freatica.

    I suoli del Delta dell’Ebro dalla consistenza del limo fluviale sono molto fertili e adatti alla coltivazione del riso e la loro formazione è strettamente legata all’irrigazione e alla pratica nota come colmateo o «colmata naturale» (movimenti combinati di acqua e terra per preparare bene il letto per l’impianto prima della semina).

    Le rese produttive sono tra le più alte al mondo, come è normale in una posizione presso il 40° parallelo di latitudine N e sulla curva isotermica di 19 °C.

    Un altro fattore molto importante è la salinità del terreno provocata dalla penetrazione del mare nel Delta e dal clima mediterraneo marittimo. Gli inverni sono tiepidi, poco piovosi, con venti secchi da N - NO (maestrale e levante) ed estati calde, siccità intense e aria umida da S-SE (ostro e libeccio). Per quasi tutti i giorni dell’anno soffia almeno una leggera brezza.

    Il profilo idrologico della zona è costituito dall’ultimo tratto del fiume Ebro (circa 30 km) e dai due canali (destro e sinistro) che scorrono dalla diga di Xerta y Tivenys e corrono più o meno paralleli al fiume, prima di ramificarsi in una enorme rete di canali d’irrigazione e fossati quando raggiungono il Delta. L’origine stessa delle acque di irrigazione rappresenta senza dubbio un fattore determinante per l’uniformità delle produzioni ottenute e, al contempo, un elemento distintivo rispetto ad altre produzioni provenienti da altre zone.

    5.2.   Specificità del prodotto

    Tutte le varietà tutelate dalla DOP «Arroz del Delta del Ebro» si distinguono per l’uniformità della cottura e l’omogeneità del chicco dopo la cottura e una grande capacità di assorbimento dovuta all’elevato tenore di amilosio in percentuale sull’amido totale.

    Il riso è apprezzato anche per il comportamento alla cottura che produce chicchi soffici e ben separati e per la capacità di assorbimento dell’acqua che favorisce un buon assorbimento degli aromi nei vari piatti preparati nella zona del Delta dell’Ebro.

    5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

    Le caratteristiche del prodotto sono uniformi in termini di qualità, dato che tutte le varietà possiedono caratteristiche simili per quanto riguarda il prodotto finale, con l’eccezione delle varietà «Bomba» e «Olesa», che sono state comunque inserite nel disciplinare, la prima perché è una coltura tradizionale della zona, la seconda perché originaria della stessa. Non è soltanto la varietà che rende il prodotto unico rispetto alla concorrenza: incidono notevolmente l’area geografica di produzione, l’ambiente, il clima, l’acqua, i processi di maturazione e, nel complesso, è possibile affermare che esiste una grande uniformità in tutta la zona di produzione.

    Le peculiarità dell’ambiente naturale della zona si riflettono nelle caratteristiche del riso. Le caratteristiche climatiche ed edafologiche, congiuntamente alla salinità e all’altezza della falda freatica, fanno sì che la coltivazione del riso sia una monocoltura in tutta la zona delimitata. Le risiere del Delta possiedono caratteristiche eccellenti per questa coltivazione, con rese produttive tra le più alte al mondo.

    Il riso prodotto in questa zona gode di un accreditato prestigio tra i consumatori per il sapore e la consistenza derivanti dalle caratteristiche delle diverse varietà e dalla zona geografica di produzione. Esso è apprezzato anche per il comportamento alla cottura che produce chicchi soffici e ben separati e per la capacità di assorbimento dell’acqua che favorisce un buon assorbimento degli aromi nei vari piatti in cui è utilizzato.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    Il disciplinare aggiornato è accessibile tramite il seguente link durante l’elaborazione della richiesta di modifica http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/informacio-publica-tramits/2020/sollicitud-modificacio-dop-arros-delta-ebre/enllacos-documents/fitxers-binaris/pliego-condiciones-dop-arroz-delta-ebro-modificacion.pdf

    e una volta approvato, tramite il link http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/en-vigor/castella/


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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