Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0204(04)

    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2022/C 62/06

    C/2022/636

    GU C 62 del 4.2.2022, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 62/18


    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2022/C 62/06)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

    Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    «RADICCHIO DI VERONA»

    n. UE: PGI-IT-0670-AM01-30 giugno 2021

    DOP ( ) IGP (X)

    1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

    Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona I.G.P.

    Via Sommacampagna, 63/H

    37137 VERONA – VR (Italia)

    E-mail: consorzio@radicchiodiverona.it

    PEC: consorzioradicchio@legalmail.it

    Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona I.G.P. è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

    2.   Stato membro o paese terzo

    Italia

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro: riferimenti alla struttura di controllo.

    4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    5.   Modifiche

    Descrizione del prodotto

    Caratteristiche del prodotto: la prima frase del quinto paragrafo dell’articolo 2 del disciplinare:

    «il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il “tipo precoce” e di 100-300 grammi per il “tipo tardivo”;»

    è così modificata:

    «il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il “tipo precoce” e di 50-300 grammi per il “tipo tardivo”.».

    I cambiamenti climatici stanno progressivamente spingendo i produttori di «Radicchio di Verona» IGP ad utilizzare, soprattutto per il «tipo tardivo», vecchie linee clonali che dimostrano di avere una maggiore capacità di adattamento alle nuove condizioni climatiche della zona di produzione. Nonostante la pezzatura sia inferiore, il prodotto che si ottiene da queste vecchie linee clonali risponde pienamente alle caratteristiche organolettiche del «Radicchio di Verona» IGP. Il peso minimo del grumolo del «tipo tardivo», pertanto, viene ridotto a 50 grammi, per tenere conto della minore pezzatura del prodotto che si ottiene dall’impiego di queste vecchie linee clonali.

    Tali modifiche si applicano anche al primo paragrafo del punto 3.2 del documento unico pubblicato.

    Caratteristiche del prodotto: la seconda frase del quinto paragrafo e la prima frase del sesto paragrafo:

    «viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

    Al momento della immissione al consumo, il “Radicchio di Verona” IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toilettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo.»

    sono così modificate:

    «il “tipo tardivo” può essere commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

    Al momento della immissione al consumo, il “Radicchio di Verona” IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toilettatura precisa e curata con cespo ed eventuale fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che può rimanere attaccato al cespo.».

    Queste modifiche sono correlate con l’eliminazione del vincolo di raccogliere il prodotto con una parte del fittone (vedi modifiche riguardanti il metodo di produzione).

    Tali modifiche si applicano, rispettivamente, anche all’ultimo paragrafo e alla prima frase del penultimo paragrafo del punto 3.2 del documento unico.

    Alla fine dell’articolo 2 del disciplinare e del punto 3.2 del documento unico viene aggiunto il paragrafo:

    «Il “Radicchio di Verona” può essere presentato tagliato nelle confezioni di IV gamma.».

    Integrazione necessaria per specificare la forma di presentazione del prodotto di IV gamma (vedi modifiche articolo 5 del disciplinare sul metodo di ottenimento).

    Metodo di produzione

    Il primo paragrafo dell’articolo 5 del disciplinare:

    «L’impianto della coltura del “Radicchio di Verona” IGP si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il “tipo precoce” la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio e, per il “tipo tardivo”, tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine avverrà con 20 giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina.»

    è così modificato:

    «L’impianto della coltura del “Radicchio di Verona” IGP si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il “tipo precoce” la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio e, per il “tipo tardivo”, tra il 21 luglio e il 31 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine potrà avvenire al massimo con 20 giorni di ritardo rispetto ai periodi sopra indicati per la semina.».

    Il mutamento delle condizioni climatiche, le innovazioni tecnologiche e di processo nei vivai e nelle aziende oltre alle continue selezioni massali e clonali di piante da destinare «a seme» da parte delle aziende agricole, hanno comportato il progressivo ampliamento dei periodi di semina e/o trapianto soprattutto per assicurare il mantenimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del «Radicchio di Verona» IGP durante il periodo di commercializzazione. Inoltre, si provvede a correggere l’epoca di trapianto, introducendo la flessibilità necessaria per superare la presenza di eventuali condizioni meteorologiche avverse durante il trapianto.

    Tali modifiche si applicano anche alla seconda frase del primo trattino e alla seconda frase del secondo trattino, presenti nel punto 3.2 del documento unico.

    Nel testo del secondo paragrafo dell’articolo 5 sono eliminate le parole «a luglio».

    Gli ampliamenti di forbice temporale utile per la semina/trapianto stanno conseguentemente modificando anche il periodo di produzione del seme che, per averlo abbastanza maturo da garantire una buona germinabilità, si deve avere la possibilità di raccoglierlo oltre il termine attualmente prefissato a luglio, in particolar modo per le selezioni più tardive.

    Il sesto paragrafo dell’articolo 5:

    «La raccolta del “Radicchio di Verona” deve assicurare, per il “tipo tardivo” il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa può iniziare dal 1° ottobre per il “tipo precoce” e dal 15 dicembre per il “tipo tardivo”.»

    è così modificato:

    «La raccolta del “Radicchio di Verona” può prevedere per il “tipo tardivo” il mantenimento di parte della radice fittonante; essa può iniziare dal 15 settembre per il “tipo precoce” e dal 15 dicembre per il “tipo tardivo”.».

    Tali variazioni sono legate alla tecnica colturale del trapianto. Infatti, le attuali tecniche agronomiche che tendono a ridurre l’uso di prodotti antiparassitari ed erbicidi oltre che a garantire l’investimento previsto, stanno indirizzando le aziende a tralasciare la semina diretta e ad attuare quasi totalmente il trapianto di piantine allevate in vivaio. Tale tecnica permette inoltre di anticipare la produzione in quanto le prime fasi fenologiche vengono attuate in vivaio, con conseguente anticipo dell’epoca di raccolta. Tutto ciò, se in parte aiuta a ottimizzare la produzione dall’altra implica la possibilità che nella pianta prevalga lo sviluppo di una radice fascicolata, comportando il rischio di un fittone spesso non proporzionalmente presente in fase di raccolta e penalizzante per il «tipo tardivo».

    Tali modifiche si applicano anche alla seconda frase del primo trattino e alla seconda e terza frase del secondo trattino, presenti nel punto 3.2 del documento unico.

    La prima frase dell’ottavo paragrafo dell’articolo 5:

    «Per il “Radicchio di Verona”“tipo tardivo” deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica, già esistenti in azienda, o nei magazzini.»

    è così modificata:

    «Per il “Radicchio di Verona”“tipo tardivo” deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica o nei magazzini.».

    Le innovazioni tecnologiche, le cogenti normative sanitarie e in particolar modo i cambiamenti delle condizioni climatiche stanno orientando e obbligando i produttori a modificare i tradizionali metodi di forzatura-imbianchimento fatta a mezzo di «cumuli» posti direttamente in campo. Infatti, in presenza di inverni poco rigidi, lo svolgimento della fase di forzatura del prodotto accumulato nei campi diventa problematico fino a poter compromettere la produzione e la qualità. Pur lasciando la possibilità di usufruirne, alcune tecniche di forzatura e imbianchimento oggi non risultano più determinanti per ottenere le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del «Radicchio di Verona». Con un attento controllo della luce, dell’umidità e della temperatura in campo o in magazzino si possono ugualmente riprodurre le condizioni necessarie per favorire la ripresa dell’attività vegetativa con mobilitazione delle sostanze di riserva accumulate nella radice e conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie, arrivando ugualmente a garantire l’idoneità commerciale, qualitativa e organolettica del prodotto finale nel rispetto della tipicità del «Radicchio di Verona» IGP.

    Nel testo del nono paragrafo dell’articolo 5, dopo le parole «si recide» sono aggiunte le parole «l’eventuale».

    Modifica redazionale correlata con la modifica riguardante il sesto paragrafo dell’articolo 5.

    Alla fine dell’articolo 5 del disciplinare e del punto 3.5 del documento unico viene aggiunto il paragrafo:

    «Successivamente alle operazioni di confezionamento sopra descritte, il “Radicchio di Verona” IGP può essere sottoposto a lavorazioni di IV gamma. Per questa operazione non sono previste limitazioni all’area di produzione.».

    Con questa modifica viene prevista la possibilità di sottoporre il «Radicchio di Verona» IGP alle lavorazioni di IV gamma, in risposta all’aumento delle richieste dei consumatori di acquistare prodotti con livelli di servizio sempre maggiori.

    Confezionamento ed etichettaura

    Il seguente testo dell’articolo 8 del disciplinare:

    «Il “Radicchio di Verona” IGP viene immesso al consumo in confezioni sigillate conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:

    vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

    cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

    confezioni cm 30 x cm 40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

    confezioni cm 30 x cm 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

    confezioni cm 40 x cm 60 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

    borsa retinata di kg 0,5, di kg 1 e di kg 1,5.

    Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in modo che l’apertura dell’involucro determini la rottura del sigillo.»

    è così modificato:

    «Il “Radicchio di Verona” IGP viene immesso al consumo in contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purché non eccedenti il peso complessivo di 10 kg.

    Su ciascun contenitore dovrà essere apposto un sigillo tale da impedire che il contenuto possa venire manomesso.

    Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ai 2 kg di peso netto, il prodotto potrà venire estratto dai contenitori, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi anche singoli al consumatore finale.

    Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potrà essere commercializzato all’interno di adeguati contenitori, purché non eccedenti il peso netto di 250 kg.».

    Le svariate richieste dei consumatori e della GDO in modo particolare, le ricorrenti innovazioni tecnologiche, l’implementazione di nuovi materiali nel settore agro-alimentare sia dal punto di vista ingegneristico che da quello dei composti (biodegradabili, compostabili, ecc.) nelle attività di condizionamento e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli giustificano la richiesta di un libero ampliamento delle possibilità offerte nel rispetto delle normative. Oltre a ciò, le necessità di riduzione dei volumi di rifiuti, dei costi per il trasporto e di logistica dei prodotti, in modo particolare per quelli destinati a delle rilavorazioni (IV-V gamma) giustificano le richieste di aumento della capacità dei contenitori certificabili sia per il consumo che per la destinazione ai trasformatori.

    Per tutelare l’origine del prodotto ed evidenziare eventuali manomissioni si introduce l’obbligo della sigillatura delle confezioni destinate al consumatore finale.

    L’utilizzo «in primis» da parte della GDO delle cassette riutilizzabili (IFCO, STECO, ecc.) se da una parte riduce la produzione di imballi da smaltire, dall’altra comporta la necessità di permettere la rottura del sigillo e la vendita al consumatore finale di cespi singoli togliendo il prodotto dalle cassette originali.

    Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione la sigillatura dei contenitori non è necessaria in quanto il «Radicchio di Verona» IGP sarà soggetto ad una successiva lavorazione e conseguente confezionamento a norma.

    Da ultimo, per tutte le motivazioni sopra espresse, si considera essenziale l’eliminazione del vincolo legato al singolo strato di prodotto, non più perseguibile.

    Tali modifiche si applicano anche alla seconda frase del primo paragrafo, al successivo elenco e al secondo paragrafo del punto 3.6 del documento unico.

    Nel terzo paragrafo dell’articolo 8 vengono eliminate le parole «peso» e «scadenza per il consumo».

    Nel rispetto delle normative UE relative ai prodotti di prima gamma (come è il «Radicchio di Verona» IGP), si ritiene opportuno togliere il riferimento sempre obbligatorio al peso e alla data di scadenza in quanto l’uso di tali diciture varia in funzione della tipologia di confezionamento adottato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relativi allegati.

    Tali modifiche si applicano anche al primo paragrafo del punto 3.7 del documento unico.

    La seconda frase del quarto paragrafo dell’articolo 8:

    «Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del pantone dei colori, può presentare le seguenti dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni sopra descritte:

    28 mm x 21 mm

    60 mm x 48 mm

    105 mm x 85 mm

    150 mm x 120 mm»

    è così modificata:

    «Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del pantone dei colori, deve presentare le seguenti dimensioni minime: mm. 28x21.».

    Vista la complessità grafica del logo si è scelto di eliminare i diversi formati previsti e di indicare solo le dimensioni minime che deve avere il logo, per non avere problemi di visualizzazione soprattutto dopo una eventuale stampa su alcune tipologie di imballaggio.

    Altro

    Organismo di controllo

    Il testo dell’articolo 7 è soppresso e sostituito dal seguente testo:

    «Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio.

    Tale struttura è: CSQA Certificazioni s.r.l., Via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) – I –, Tel. +39 445313011, Fax +39 445313070, E-mail: csqa@csqa.it; PEC: csqa@legalmail.it».

    Con la modifica vengono adeguati i riferimenti normativi e viene indicato l’organismo di controllo incaricato a svolgere i controlli.

    DOCUMENTO UNICO

    «RADICCHIO DI VERONA»

    n. UE: PGI-IT-0670-AM01-30 giugno 2021

    DOP ( ) IGP (X)

    1.   Denominazione (denominazioni) [della dop o igp]

    «Radicchio di Verona»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Italia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    L’IGP «Radicchio di Verona» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, varietà Rossa di Verona precoce e tardiva.

    Le piante di «Radicchio di Verona» IGP hanno foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l’alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco.

    Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo» che presentano le seguenti caratteristiche:

    «tipo precoce»: il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi; la semina va effettuata tra il 1° ed il 31 luglio, la raccolta inizia dal 15 settembre e la produzione per ettaro di prodotto finito non supera le 13 tonnellate,

    «tipo tardivo»: il cespo (grumolo) ha un peso di 50-300 grammi; la semina va effettuata tra il 21 luglio ed il 31 agosto, la raccolta inizia dal 15 dicembre e la produzione per ettaro di prodotto finito non supera le 11 tonnellate; la raccolta del «Radicchio di Verona» può prevedere il mantenimento di parte della radice fittonante e per questa tipologia è necessario effettuare una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento con la quale le foglie acquisiscono la tipicità di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo.

    Al momento dell’immissione al consumo, il «Radicchio di Verona» IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toelettatura precisa e curata con cespo ed eventuale fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che può rimanere attaccato al cespo. Inoltre l’aspetto del germoglio dovrà apparire compatto, serrato nella parte apicale; di forma leggermente ellittica, con nervature della lamina fogliare ben evidenti ed aperte; colore del lembo fogliare rosso brillante senza variegature; colore della nervatura principale completamente bianca stretta alla base. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anomala e privi di odore e/o sapore estranei.

    Il «tipo tardivo» può essere commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

    Il «Radicchio di Verona» IGP può essere presentato tagliato nelle confezioni di IV gamma.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

    Le operazioni di semina/trapianto, di raccolta, forzatura-imbianchimento, toelettatura e lavaggio devono avvenire nella zona di produzione indicata al punto 4.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Il condizionamento del «Radicchio di Verona» IGP deve avvenire nella zona delimitata poiché il trasporto e le eccessive manipolazioni potrebbero compromettere la diminuzione della compattezza del grumolo e causare la conseguente senescenza del cespo, alterando le caratteristiche qualitative del prodotto.

    Il «Radicchio di Verona» IGP viene immesso al consumo in contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purché non eccedenti il peso complessivo di 10 kg.

    Su ciascun contenitore dovrà essere apposto un sigillo tale da impedire che il contenuto possa venire manomesso.

    Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ai 2 kg di peso netto, il prodotto potrà venire estratto dai contenitori, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi anche singoli al consumatore finale.

    Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potrà essere commercializzato all’interno di adeguati contenitori, purché non eccedenti il peso netto di 250 kg.

    Successivamente alle operazioni di confezionamento sopra descritte, il «Radicchio di Verona» IGP può essere sottoposto a lavorazioni di IV gamma. Per questa operazione non sono previste limitazioni all’area di produzione.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    La confezione deve recare obbligatoriamente sull’etichetta e/o sul contenitore, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti diciture: nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, data e luogo di confezionamento nonché tutte le altre indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

    Il logo raffigura 3 grumoli di «Radicchio di Verona» con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l’Arena di Verona e il fiume Adige come riferimento all’origine geografica.

    Image 1

    Alla denominazione IGP «Radicchio di Verona» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente documento unico. È ammesso l’uso di indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell’azienda produttrice e alla località della relativa sede. È autorizzato l’uso del marchio aziendale.

    In ogni caso, la dicitura «Radicchio di Verona» IGP dovrà avere dimensioni significativamente superiori a quelle utilizzate per qualsiasi altra dicitura.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP comprende i comuni di seguito elencati, tutti ubicati nella Regione Veneto.

    In provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d’Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.

    In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.

    In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

    5.   Legame con la zona geografica

    La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP è costituita da terreni sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, e dotati di buona fertilità. Il clima particolarmente favorevole alla produzione è di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi con escursione termica annua elevata e piovosità contenuta anche se ben distribuita durante l’anno.

    Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il «Radicchio di Verona» IGP dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica, sono la particolare croccantezza delle foglie, il colore rosso intenso ed il sapore leggermente amarognolo.

    Il «Radicchio di Verona» IGP vanta una reputazione antica e consolidata. Le prime vere coltivazioni di «Radicchio di Verona» destinate al mercato iniziano sin dai primi del Novecento, anche se erano presenti già alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l’inchiesta agraria Jaccini (vol. 5, tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Era coltivato nell’alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite, si fa riferimento al «Radicchio di Verona» già nella Monografia della provincia di Verona — regio prefetto conte Luigi Sormano Moretti — Firenze 1911.

    Nel libro «Cucina veneta» (1980) di Giovanni Rorato, così sono presentati i radicchi: «Come fiori sulla tavola. Non c’è dubbio alcuno che il radicchio ha scelto come terra d’elezione il Veneto: è qui, infatti, che esiste da secoli il culto particolare per la cicoria, anche se le colture specializzate e selettive datano al finire del secolo scorso. Oggi, nel veneto, la selezione ha prodotto vari tipi di radicchio: radicchio rosso di Treviso … radicchio variegato di Castelfranco, … radicchio di Chioggia, radicchio di Verona, anche questo rosso, e infine il variegato di Lusia, in Polesine …».

    Le numerose ricette tradizionali della cucina veneta, che vedono il «Radicchio di Verona» come loro ingrediente principale (omelette al radicchio, cappelletti di castagne con salsa di noci e radicchio, fagottini di radicchio, ecc.) accrescono maggiormente la sua indubbia reputazione.

    La compattezza dei grumoli, la croccantezza delle foglie, ed il caratteristico sapore lievemente amarognolo sono certamente legate all’ambiente che caratterizza l’areale di produzione. Il clima di tipo continentale, le basse temperature del periodo invernale e la natura dei terreni sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità, sono infatti i responsabili di tali caratteristiche organolettiche.

    La secolare opera dell’uomo, le sue capacità culturali, la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, hanno contribuito a conferire al «Radicchio di Verona» una fama riconosciuta sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

    oppure

    accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


    Top