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Document 52022XC0128(04)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 44/14

    PUB/2021/1040

    GU C 44 del 28.1.2022, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 44/32


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2022/C 44/14)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

    «Zeeland»

    PGI-NL-A0963-AM05

    Data della comunicazione: 29 ottobre 2021

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Modifiche all’etichettatura

    Descrizione: prevedere la possibilità di integrare il nome della provincia nell’IGP con la menzione di una zona geografica più circoscritta. La zona di produzione resta invariata.

    Motivo: consentire ai produttori di integrare il nome della provincia sull’etichetta con la menzione di una zona geografica più circoscritta, rafforzando altresì il carattere regionale.

    La modifica riguarda il punto 9 «Ulteriori condizioni» del documento unico e l’aggiunta delle menzioni nel disciplinare di produzione. Di conseguenza, viene modificata anche la numerazione dei punti del disciplinare di produzione.

    È stata aggiunta la menzione seguente:

    Zeeuws Vlaanderen.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Zeeland

    2.   Tipo di indicazione geografica

    IGP - Indicazione geografica protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.

    Vino spumante

    5.

    Vino spumante di qualità

    8.

    Vino frizzante

    9.

    Vino frizzante gassificato

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    1.   Categoria di vini 1: vino

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Caratteristiche organolettiche

     

    I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi.

     

    I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.

    Caratteristiche analitiche

    Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:

    titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),

    acidità volatile massima,

    tenore massimo di anidride solforosa totale,

    arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    6,5

    Acidità totale minima

    59,85 milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    2.   Categoria di vini 4: vino spumante

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Caratteristiche organolettiche

     

    I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi.

     

    I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.

    Caratteristiche analitiche

    Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:

    titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),

    acidità volatile massima,

    tenore massimo di anidride solforosa totale,

    arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    6,5

    Acidità totale minima

    59,85 milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    3.   Categoria di vini 5: vino spumante di qualità

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Caratteristiche organolettiche

     

    I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi.

     

    I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.

    Caratteristiche analitiche

    Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:

    titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),

    acidità volatile massima,

    tenore massimo di anidride solforosa totale,

    arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    6,5

    Acidità totale minima

    59,85 milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    4.   Categoria di vini 8: vino frizzante

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Caratteristiche organolettiche

     

    I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi.

     

    I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.

    Caratteristiche analitiche

    Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:

    titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),

    acidità volatile massima,

    tenore massimo di anidride solforosa totale,

    arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    6,5

    Acidità totale minima

    59,85 milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Categoria di vini 9: vino frizzante gassificato

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Caratteristiche organolettiche

     

    I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi.

     

    I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.

    Caratteristiche analitiche

    Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:

    titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),

    acidità volatile massima,

    tenore massimo di anidride solforosa totale,

    arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    6,5

    Acidità totale minima

    59,85 milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche essenziali

    Bianchi: raccolta, selezione, pressatura, chiarificazione del mosto, fermentazione, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento

    Rossi: raccolta, selezione, pigiatura/diraspatura, fermentazione primaria, pressatura, fermentazione malolattica, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento

    5.2.   Rese massime

    Uve bianche

    100 hl/ha

    Uve rosse

    85 hl/ha

    6.   Zona geografica delimitata

    Provincia della Zelanda, delimitata dai confini provinciali stabiliti conformemente alla Costituzione.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

     

    Acolon

     

    Auxerrois B

     

    Bacchus B

     

    Baco Noir

     

    Baron N

     

    Bianca B

     

    Birstaler Muskat

     

    Bronner B

     

    Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

     

    Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

     

    Cabernet Cantor N

     

    Cabernet Carbon N

     

    Cabernet Carol N

     

    Cabernet Cortis

     

    Cabernet Cubin

     

    Cabernet Dorio

     

    Cabernet Dorsa

     

    Cabernet Franc N

     

    Cabernet Jura

     

    Cabernet Mitos

     

    Cabernet Sauvignon

     

    Cabertin N (VB-91-26-17)

     

    Calandro N

     

    Carmenere

     

    Chardonnay B

     

    Dakapo

     

    Domina N

     

    Dornfelder N

     

    Dunkelfelder N

     

    Excelsior

     

    Faber B

     

    Florental N

     

    Früburgunder N

     

    Gamaret N

     

    Gamay N

     

    Gewürztraminer Rs

     

    Golubok N

     

    Hegel

     

    Helios

     

    Hibernal B

     

    Huxelrebe B

     

    Hölder B

     

    Johanniter B

     

    Juwel B

     

    Kerner B

     

    Kernling B

     

    Landal N

     

    Léon Millot N

     

    Maréchal Foch N

     

    Melody

     

    Merlot

     

    Merzling B

     

    Meunier N

     

    Monarch

     

    Morio Muscat B

     

    Muscaris B

     

    Muscat Blanc

     

    Muscat Blue

     

    Müller Thurgau B

     

    Orion B

     

    Ortega B

     

    Palatina

     

    Phoenix B

     

    Pinot Gris G

     

    Pinot Blanc B

     

    Pinot Noir N

     

    Pinotin N

     

    Plantet N

     

    Polo Muscat B

     

    Portugiezer N

     

    Prior N

     

    Rayon d’Or B

     

    Reberger

     

    Regent N

     

    Riechensteiner B

     

    Riesling B

     

    Rondo N

     

    Roter Elbling Rs

     

    Ruländer G

     

    Satin Noir N (VB-91-26-29)

     

    Sauvignac B (Cal 6-04)

     

    Sauvignon Blanc B

     

    Sauvignon Soyhières B (VB-32-7)

     

    Scheurebe B

     

    Schönburger Rs

     

    Seyval B

     

    Siegerrebe Rs

     

    Silcher B

     

    Sirius

     

    Solaris

     

    Souvignier Gris

     

    St. Laurent

     

    Staufer

     

    Sylvaner B

     

    Syrah

     

    Tempranillo

     

    Villaris B

     

    Viognier B

     

    Würzer B

     

    Zweigeltrebe N

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Zona geografica: descrizione e clima

    Il suolo è composto principalmente da depositi olocenici di argilla marina e di sabbia marina, spesso su un sottosuolo torboso. Lungo le dune costiere (sabbia) si trovano depositi contenenti generalmente uno strato di sabbia marina mescolata ad argilla o torba («suoli di geest»).

    Il clima è caratterizzato da:

    precipitazioni medie pari a 825 mm/anno;

    1 739 ore di sole (Vlissingen e Wilhelminadorp) all’anno;

    temperatura media annua di 10,6 °C e di 17,0 °C durante l’estate;

    escursione termica tra il giorno e la notte di 7,5 °C a settembre.

    8.2.   Legame causale

    Il clima permette di raggiungere le rese e la maturità indicate. La maturità si esprime in vini freschi e fruttati che presentano anche note verdi e, nel caso dei vini rossi, frutti rossi.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro normativo

     

    Norme dell’UE

    Tipo di condizione supplementare

     

    Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione

     

    Zona di prossimità immediata per la produzione del vino

    Per quanto riguarda la zona di produzione (vinificazione), tutte le province dei Paesi bassi si considerano «zona di prossimità immediata».

    Una parte o la totalità del vino di base prodotto nella zona coperta dall’IGP o in una zona di prossimità immediata può essere imbottigliata da terzi come vino frizzante o spumante.

    Ciò può avvenire al di fuori della zona IGP o della zona di prossimità immediata, pur mantenendo l’indicazione IGP. In questo caso deve essere indicato anche l’imbottigliatore terzo, eventualmente utilizzando un numero di codice (imbottigliato da… per…).

    Quadro normativo

     

    Norme dell’UE

    Tipo di condizione supplementare

     

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione

    La menzioni seguente di una zona più circoscritta all’interno della zona coperta dall’IGP «Zeeland» può essere utilizzata insieme all’indicazione «Zeeland» se almeno l’85 % delle uve utilizzate proviene da tale zona:

    Zeeuws-Vlaanderen

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/BGA_Zeeland_productdossier.pdf


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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