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Dokument 52021XC1221(01)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2021/C 514/04

C/2021/9539

GU C 514 del 21.12.2021, S. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 514/5


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 514/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Carne Mertolenga»

N. UE: PDO-PT-0212-AM01 – 1o marzo 2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos [Associazione degli allevatori di Mertolenga]

Il gruppo è composto da produttori di «Carne Mertolenga» e ha pertanto un interesse legittimo a proporre la domanda di modifica.

Indirizzo: Rua Diana de Liz

Horta do Bispo

Apartado 466

7006-806 Évora

Paese: Portogallo

Tel. +351 266711222

E-mail: geral@mertolenga.com

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: soppressione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato, aggiornamento delle informazioni sull’organismo di controllo e soppressione delle disposizioni su irregolarità e ricorso

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.   Descrizione del prodotto

1.   Modifica

Modifica 1: soppressione del termine «refrigerate» dalla descrizione del prodotto.

Motivo: il termine «refrigerate» è soppresso per consentire la presentazione in tagli congelati della «Carne Mertolenga» DOP e ciò in risposta all’evoluzione del mercato riguardo alle modalità di presentazione del prodotto.

Testo originale: «Carni refrigerate ottenute da animali di razza Mertolenga...»

Testo modificato: «Carni ottenute da animali di razza Mertolenga...»

2.   Modifica

Modifica 2: sostituzione dell’espressione «classificazione delle materie prime» con «classi d’età».

Motivo: l’espressione «classi d’età» è più appropriata nel testo, in quanto l’unico riferimento è all’età degli animali al momento della macellazione.

Testo originale: «Classificazione delle materie prime:»

Testo modificato: «Classi d’età:»

3.   Modifica

Modifica 3: soppressione dei riferimenti al peso della carcassa nelle classi d’età.

Motivo: il regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, sottolinea che il peso degli animali al momento della macellazione sembra rivestire meno importanza nella caratterizzazione delle carni che ne vengono ottenute e non definisce gamme di peso per le carcasse. I limiti di peso della carcassa per le diverse classi d’età presenti nel disciplinare sono pertanto soppressi.

4.   Modifica

Modifica 4: chiarimento delle fasce di classi d’età «vitello» e «torello».

Motivo: la modifica chiarisce che il limite superiore della fascia d’età è incluso nella rispettiva categoria.

Testo originale: «Fascia d’età: 6-10 mesi».

Testo modificato: «Fascia d’età: superiore a 6 mesi e inferiore o pari a 10 mesi».

Testo originale: «Fascia d’età: 15-30 mesi».

Testo modificato: «Fascia d’età: superiore a 15 mesi e inferiore o pari a 30 mesi».

5.   Modifica

Modifica 5: inclusione della classe d’età «giovane bovino maschio».

Motivo: nel testo originale del disciplinare vi è una lacuna tra le classi d’età «vitello» (6-10 mesi) e «torello/giovenca» (15-30 mesi). Tale lacuna era dovuta a un errore dell’autore del testo, in quanto all’epoca la classe d’età «giovane bovino maschio» era poco pertinente nel mercato portoghese delle carni bovine. Da allora, il mercato portoghese ha mostrato maggiore apprezzamento per le carcasse di bovini più leggere, offrendo una nuova possibilità di produzione, oltre al «vitello» già previsto nel disciplinare. La produzione di questo tipo di carcasse è appropriata, tenuto conto del potenziale di crescita dei bovini Mertolenga. Poiché il loro ritmo di crescita dopo lo svezzamento è più lento di quello di altre razze più specializzate (937 g/giorno in media), una fascia d’età è definita per la classe «giovane bovino maschio», compresa tra il limite superiore d’età alla macellazione per la classe «vitello» e il limite inferiore d’età alla macellazione per la classe «torello/giovenca».

Testo originale: (inesistente)

Testo modificato: «Giovane bovino maschio - animale che alla macellazione presenta le caratteristiche seguenti: fascia d’età: superiore a 10 mesi e inferiore o pari a 15 mesi».

6.   Modifica

Modifica 6: fusione delle classi d’età «torello» e «giovenca» in una classe unica «torello/giovenca».

Motivo: dopo aver soppresso i riferimenti al peso della carcassa, la distinzione tra le classi «torello» e «giovenca» non è più evidente e la loro presentazione al consumatore in categorie diverse non trova giustificazione. Si procede pertanto alla loro fusione in un’unica categoria.

Testo originale: «Torello - animale maschio che alla macellazione presenta le caratteristiche seguenti: fascia d’età: 15-30 mesi/peso della carcassa: fra i 200 e i 250 kg. Giovenca - animale femmina che alla macellazione presenta le caratteristiche seguenti: fascia d’età: 15-30 mesi/peso della carcassa: fra i 180 e i 220 kg».

Testo modificato: «Torello/giovenca - animale che alla macellazione presenta le caratteristiche seguenti: fascia d’età: superiore a 15 mesi e inferiore o pari a 30 mesi».

7.   Modifica

Modifica 7: ammissibilità di altre classi d’età.

Motivo: a seguito dell’attuazione del piano di miglioramento della razza, in particolare mediante ricorso all’inseminazione artificiale e ad altre misure tecniche, il valore zootecnico degli animali di razza Mertolenga è notevolmente migliorato, così come è migliorata la composizione delle carcasse, anche quelle degli animali più anziani.

Pertanto, le caratteristiche attuali proprie della razza consentono di modificare le categorie e di inserire nuove classi d’età.

Testo originale: (inesistente)

Testo modificato: «Sono ammissibili alla certificazione anche le carcasse di animali di classi d’età diverse».

8.   Modifica

Modifica 8: identificazione delle categorie di carcassa ammesse, tenuto conto delle modifiche proposte alle classi d’età.

Motivo: la modifica è apportata al fine di garantire la coerenza del testo del disciplinare con le modifiche 5, 6 e 7 e di consentire un’individuazione più oggettiva delle categorie ammissibili alla certificazione come «Carne Mertolenga» DOP.

Testo originale:

«Torello: sono escluse le categorie superiori a “E” e inferiori a “P” (compresa). Giovenca: le stesse restrizioni che si applicano al torello. Vitello: sono escluse le categorie superiori a “E” (compresa)».

Testo modificato: «Torello/giovenca: sono ammesse le categorie U, R e O. Altre classi d’età: sono ammesse le categorie U, R, O e P».

9.   Modifica

Modifica 9: identificazione del «quarto di carcassa» come forma di presentazione consentita.

Motivo: la forma di presentazione «quarto di carcassa» è aggiunta in risposta al mercato e alla sua evoluzione. L’uscita del prodotto «Carne Mertolenga» DOP dal macello avviene in carcasse, mezzene o quarti di carcassa.

Testo originale: «Carcasse o mezzene».

Testo modificato: «Carcasse, mezzene o quarti di carcasse».

10.   Modifica

Modifica 10: soppressione del riferimento al regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio.

Motivo: soppressione di un riferimento legislativo obsoleto.

Testo originale: «La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse è adottata conformemente al regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio, fatte salve le seguenti restrizioni».

Testo modificato: «Sono ammesse le carcasse appartenenti alle categorie identificate di seguito».

5.2.   Prova dell’origine

1.   Modifica

Modifica 11: soppressione dell’obbligo per i produttori di aderire all’associazione e di macellare esclusivamente animali provenienti dalla zona geografica corrispondente alla «Carne Mertolenga» DOP.

Motivo: soppressione di disposizioni non conformi alla legislazione.

Testo originale: «Le aziende dei produttori aderenti devono essere situate all’interno della regione delimitata e questa è una condizione necessaria per l’adesione all’associazione».

Testo modificato: (soppresso).

Testo originale: «Gli allevatori si impegnano per iscritto a macellare esclusivamente animali provenienti dalla zona geografica in questione».

Testo modificato: «I produttori si impegnano per iscritto a presentare ai fini della certificazione unicamente carni di animali nati e allevati nella zona geografica in questione».

2.   Modifica

Modifica 12: soppressione dell’obbligo di identificazione degli animali mediante tatuaggio.

Motivo: disposizione obsoleta. Attualmente nel libro genealogico sono utilizzati due sistemi per l’identificazione degli animali ammissibili alla certificazione della DOP «Carne Mertolenga»: i due marchi auricolari recanti il numero SIA (numero di identificazione ufficiale) e l’identificazione elettronica (solo per gli adulti). Le norme attualmente in vigore in materia di identificazione e movimentazione dei bovini consentono una perfetta tracciabilità dell’origine degli animali.

Testo originale: «L’identificazione degli animali mediante tatuaggio, l’iscrizione nel registro delle nascite e nel libro genealogico, i marchi auricolari metallici (numero SIA), i documenti di trasporto e il rispetto delle norme in materia di controlli vigenti permetteranno di stabilire con precisione la provenienza della carne destinata alla certificazione».

Testo modificato: «Il sistema di iscrizione degli animali nel libro genealogico e il rispetto delle norme in materia di controlli vigenti permetteranno di stabilire con precisione la provenienza della carne destinata alla certificazione».

5.3.   Metodo di produzione

1.   Modifica

Modifica 13: aggiornamento del riferimento al libro genealogico

Motivo: a norma del regolamento aggiornato relativo al libro genealogico della razza bovina Mertolenga, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012 dell’8 giugno 2016, l’obiettivo della presente modifica è che il disciplinare della DOP «Carne Mertolenga» tenga conto di tutti gli animali di razza Mertolenga iscritti nel libro genealogico, compresi quelli iscritti nel registro di fondazione, in quanto non iscritti nel registro delle nascite.

Testo originale: «Carni ottenute esclusivamente da bovini di razza Mertolenga iscritti nel registro delle nascite».

Testo modificato: «Carni ottenute esclusivamente da bovini di razza Mertolenga iscritti nel libro genealogico».

Testo originale: «Secondo le norme del libro genealogico della razza bovina Mertolenga, l’iscrizione di un animale nel registro delle nascite implica che esso sia tatuato con un numero di identificazione e che sia discendente di genitori registrati».

Testo modificato: «Secondo le norme del libro genealogico della razza bovina Mertolenga, la registrazione di animali implica che gli sia stato assegnato un numero di identificazione unico e che sia discendente di genitori registrati».

2.   Modifica

Modifica 14: soppressione delle disposizioni relative all’omogeneità dei lotti da macellare.

Motivo: questo punto è soppresso per mantenere la coerenza con le modifiche proposte alla descrizione del prodotto, in cui sono stati soppressi i riferimenti al peso della carcassa in ciascuna classe d’età.

Testo originale: «Omogeneità dei lotti da macellare. Fascia di peso nei lotti: 50 kg. Fascia d’età nei lotti: 4 mesi».

Testo modificato: (soppresso).

3.   Modifica

Modifica 15: aggiornamento delle disposizioni in materia di refrigerazione.

Motivo: al fine di garantire il rispetto del decreto legge n. 158/97, il periodo di refrigerazione di 10 ore a 1 oC è stato esteso a 24 ore a 0-2 oC affinché, dopo il controllo post mortem, la refrigerazione presso il macello garantisca una temperatura uniforme della carne inferiore o pari a 7 oC, secondo una curva di refrigerazione che consenta una diminuzione costante della temperatura. L’umidità relativa e la velocità di circolazione dell’aria devono inoltre garantire l’assenza di condensa su qualsiasi parte della superficie della carcassa. Per le operazioni di taglio, disossamento, rifilatura, affettatura, confezionamento e imballaggio, la temperatura della carne all’inizio del processo deve essere compresa tra 0 oC e 2 oC. I tagli e le fette, i cubetti o le strisce sottovuoto o in atmosfera protettiva devono essere conservati a una temperatura compresa tra 0 oC e 4 oC. Il raffreddamento, la manipolazione e la trasformazione della carcassa devono essere effettuati conformemente, in particolare, ai capi V e VII del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Testo originale: «Per 10 ore a 1 oC».

Testo modificato: «La refrigerazione delle carcasse avviene lentamente a temperature comprese tra 0 oC e 7 oC nell’arco di 24 ore, in modo che le masse muscolari interne raggiungano una temperatura di almeno 2 oC prima del taglio».

4.   Modifica

Modifica 16: aggiornamento delle disposizioni relative alla frollatura.

Motivo: al fine di garantire un prodotto estremamente tenero e rispondente alle esigenze della grande distribuzione, l’intervallo minimo di tempo tra la macellazione e la vendita al consumatore è stato ridotto da 4 giorni a 3 giorni, in quanto tale modifica non pregiudica la qualità del prodotto, è vantaggiosa per i circuiti commerciali e garantisce il raffreddamento delle masse muscolari dopo la macellazione. L’intero processo di frollatura applicabile alle carni ottenute da animali DOP «Carne Mertolenga» deve necessariamente essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il riferimento al periodo di frollatura ideale è soppresso in quanto si tratta di un riferimento indicativo privo di valore normativo.

Testo originale: «Il periodo di frollatura ideale è di 7 giorni a 1 oC, ma la carne può essere venduta al consumatore 4 giorni dopo la macellazione».

Testo modificato: «La durata del periodo di frollatura della carne a temperature comprese tra 0 oC e 2 oC è di almeno 3 giorni, dalla macellazione fino alla vendita al consumatore».

5.   Modifica

Modifica 17: aggiornamento delle disposizioni relative alla congelazione.

Motivo: pur permanendo il divieto di congelare/surgelare carcasse, mezzene e quarti di carcasse, è autorizzata la congelazione di tagli sottovuoto e in altri formati, in quanto questa forma di presentazione consente di conservare la qualità del prodotto offerto al consumatore, migliorando nel contempo i canali commerciali con date di validità più flessibili e un maggiore allineamento alle esigenze attuali di gestione del prodotto.

Testo originale: «La congelazione è vietata».

Testo modificato: «La congelazione/surgelazione di carcasse, mezzene o quarti di carcasse è vietata, è invece consentita per i tagli confezionati sottovuoto o in altri formati di presentazione».

6.   Modifica

Modifica 18: soppressione delle disposizioni in materia di misure sanitarie e assistenza veterinaria, sostanze vietate, trasporto, macelli, macellazione, igiene, taglio e imballaggio e di altre disposizioni.

Motivo: questi aspetti sono disciplinati dalla legislazione generale, per cui non è necessario menzionarli nel disciplinare.

Testo originale:

«Misure sanitarie e assistenza veterinaria. Gli animali devono essere decontaminati dall’A.D.S. della regione in questione o dai servizi ufficiali competenti. Gli interventi veterinari, gli interventi terapeutici prescritti e le date di tali interventi devono essere indicati nel documento di identificazione individuale. Il veterinario curante è l’unico responsabile dell’uso di medicinali. In caso di trattamento di animali destinati alla macellazione, deve essere registrato anche il tempo di attesa per l’eliminazione dei residui di medicinali».

«Sostanze vietate. Conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria vigente o futura in materia di uso di medicinali somministrati tramite alimenti o direttamente, in particolare il decreto legge n. 210/84 e le direttive 81/602/CEE, 85/358/CEE e 146/68 del Consiglio, è proibito l’uso di sostanze vietate».

«Trasporto. Conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria vigente o futura in materia di trasporto di animali vivi, devono essere rispettate le seguenti norme: assenza di maltrattamenti durante le operazioni di carico e scarico; presenza dello spazio minimo indispensabile per il benessere degli animali».

«Macelli. Macelli approvati dalla CE o appartenenti alla rete nazionale portoghese dei macelli».

«Macellazione. Rispettare il tempo di attesa adeguato per l’eliminazione dei residui, conformemente al libretto individuale e al referto del veterinario. Rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di macellazione degli animali destinati al consumo umano».

«Igiene. La trasformazione e la preparazione delle carni devono essere conformi alla legislazione nazionale e comunitaria vigente».

«Taglio e confezionamento. Il taglio deve essere effettuato da personale specializzato in un locale debitamente autorizzato a tal fine».

«Altri requisiti stabiliti da disposizioni comunitarie o nazionali. La produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle carni devono essere conformi alla legislazione nazionale e alla normativa comunitaria vigenti. I casi non contemplati dal presente disciplinare sono disciplinati dalle norme giuridiche applicabili».

Testo modificato: (soppresso).

7.   Modifica

Modifica 19: aggiornamento delle disposizioni relative ai mangimi.

Motivo: a causa di una formulazione ambigua, l’attuale disciplinare sembra vietare l’utilizzo di mangimi non composti provenienti da aziende vicine, il che non ha senso. Inoltre, non sembrano esservi restrizioni sulla provenienza dei mangimi composti, il che ancora una volta non ha senso. La modifica mira a chiarire le norme applicabili ai mangimi, in particolare quando provengono da paesi esterni alla zona geografica. Grazie a questa modifica, in caso di carenza di mangime, i produttori saranno in grado di garantire il benessere degli animali o il rispetto costante delle specifiche di un altro regime di qualità o certificazione (ad esempio l’agricoltura biologica). Con l’occasione si aggiorna il testo sugli obblighi di dichiarazione per gli operatori, alla luce dei requisiti attuali in materia di controlli ufficiali.

Testo originale: «Allevamento estensivo con un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha. I vitelli sono svezzati tra i 6 e i 9 mesi. (...) L’allevamento estensivo prosegue dopo lo svezzamento con un’alimentazione simile a quella delle madri».

Testo modificato: «Gli animali sono allevati in modo estensivo con un coefficiente di densità inferiore a 1.4 UBA/ha. I vitelli si nutrono del latte materno fino ai 6-9 mesi e pascolano insieme alle madri. L’allevamento estensivo prosegue dopo lo svezzamento con un’alimentazione simile a quella delle madri».

Testo originale: «L’alimentazione dei vitelli può essere integrata con mangimi composti in caso di carenza di foraggi. (...) Integrazione: con prodotti provenienti dall’azienda o con mangimi composti. Gli animali sono allevati in modo estensivo e per il finissaggio possono essere utilizzati prodotti provenienti dall’azienda o mangimi composti».

Testo modificato: «Se necessario, l’alimentazione degli animali può essere integrata con prodotti provenienti dalla stessa azienda o da altre aziende o con mangimi composti. Gli animali sono allevati in modo estensivo e per il finissaggio possono essere utilizzati prodotti provenienti dalla stessa azienda o da altre aziende o mangimi composti».

Testo originale: (inesistente)

Testo modificato: «Qualora sia necessario utilizzare mangimi non provenienti dalla stessa azienda, i produttori devono privilegiare mangimi provenienti da altre aziende situate all’interno della zona geografica. Qualora ciò non sia fattibile, possono essere utilizzati mangimi provenienti dall’esterno della zona geografica, purché non superino il 50 % della sostanza secca su base annua».

Testo originale: «L’utilizzo di mangimi composti deve essere autorizzato dall’associazione di produttori. L’organismo privato di controllo ne deve essere informato, come pure di eventuali autorizzazioni rilasciate, in modo da consentire il controllo dell’utilizzo e delle caratteristiche di questo tipo di mangimi».

Testo modificato: «L’uso di mangimi provenienti da altre aziende e di mangimi composti deve essere comunicato all’organismo di controllo, in modo da poter verificare la provenienza, le caratteristiche e i quantitativi utilizzati o destinati all’uso».

8.   Modifica

Modifica 20: aggiornamento delle disposizioni relative all’esclusione di prodotti.

Motivo: la modifica mira a chiarire le disposizioni relative all’esclusione di prodotti nel disciplinare.

Testo originale: «Esclusione. La denominazione di origine protetta non può essere attribuita a carcasse o tagli di carne che: non sono conformi alle specifiche relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di cui al presente documento; sono stati danneggiati durante la macellazione, il dissanguamento, l’eviscerazione, ecc.»

Testo modificato: «Esclusione. La certificazione non deve essere rilasciata per carni ottenute da carcasse o tagli danneggiati (durante la macellazione, il dissanguamento, l’eviscerazione, ecc.) in misura tale da compromettere il rispetto della normativa o del presente disciplinare».

5.4.   Etichettatura

1.   Modifica

Modifica 21: soppressione delle disposizioni relative all’identificazione e all’etichettatura.

Motivo: questi aspetti sono disciplinati dalla legislazione generale, per cui non è necessario menzionarli nel disciplinare.

Testo originale: «Identificazione ed etichettatura. L’identificazione delle carni avviene mediante timbro, autoadesivo o imballaggio recante la seguente dicitura: CARNE MERTOLENGA — D.O.. Le carcasse devono essere stampigliate in vari punti di ogni mezzena. I tagli confezionati devono essere identificati mediante autoadesivi o imballaggi timbrati. I vassoi di carne e i salumi devono essere identificati mediante autoadesivi. Il nome del produttore, l’identità e il tipo di animale, l’età e la data di macellazione devono essere indicati su una scheda individuale, che deve accompagnare le carcasse e le altre forme di presentazione durante il trasporto e la commercializzazione. Per quanto riguarda i tagli, i vassoi di carne o i salumi sottovuoto, oltre alle indicazioni di cui sopra, che devono essere visibili sull’etichetta, devono essere identificati anche il taglio o i tagli contenuti nel rispettivo imballaggio e il loro peso».

Testo modificato: (soppresso).

2.   Modifica

Modifica 22: aggiornamento di elementi specifici dell’etichettatura.

Motivo: soppressione dei riferimenti giuridici obsoleti e delle disposizioni giuridicamente ridondanti. Soppressione dell’obbligo di utilizzare il marchio e il logo «Carne Mertolenga» (il cui uso è riservato esclusivamente ai membri dell’associazione), in quanto nessun operatore può essere obbligato ad aderire all’associazione.

Testo originale: «L’etichettatura deve essere effettuata conformemente alla normativa vigente (decreto legge n. 170/92 e decreto ministeriale n. 119/93) e riportare le seguenti indicazioni: Marchio e logo: Carne Mertolenga – DO; Tipo di prodotto: (torello/giovenca/vitello); Identificazione del taglio: (lombata, controfiletto, ecc.); Peso netto; Data di macellazione; Altri elementi ritenuti pertinenti. L’utilizzo del marchio DOP “Carne Mertolenga”, dei rispettivi simboli e loghi sull’etichetta e per la pubblicità delle carni è soggetto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente e dal decreto legislativo n. 293/93».

Testo modificato: «Indipendentemente dal formato di presentazione, la “Carne Mertolenga” deve: - recare una delle seguenti diciture sull’etichetta: “CARNE MERTOLENGA – DENOMINAÇÃO DEORIGEM PROTEGIDA” o “CARNE MERTOLENGA DOP”; - recare l’indicazione dell’organismo di controllo».

5.5.   Altro

1.   Modifica

Modifica 23: soppressione delle disposizioni relative alla commercializzazione del prodotto.

Motivo: soppressione di disposizioni superflue o non conformi alla legislazione.

Testo originale: «Commercializzazione. Il tipo di commercializzazione adottato è definito da Mertolenga, Lda. e può assumere le forme seguenti: vendita diretta da parte di Mertocar, Lda; vendita da parte di altre imprese commerciali disciplinate da un protocollo. I protocolli firmati con altre imprese commerciali devono definire le norme applicabili alla presentazione, conservazione e vendita dei prodotti conformemente al presente disciplinare».

Testo modificato: (soppresso).

2.   Modifica

Modifica 24: aggiornamento delle informazioni relative all’organismo di controllo (punto 7 del disciplinare)

Motivo: questa modifica è giustificata dal fatto che l’autorità competente ha nominato un altro ente quale organismo di controllo e certificazione per la «Carne Mertolenga».

Nel proporre questa modifica si è tenuto conto di una serie di fattori.

In primo luogo, le informazioni relative all’organismo di controllo rischiano di diventare presto obsolete (a causa della revoca della nomina, della perdita dell’accreditamento, del cambio di indirizzo, ecc.).

In secondo luogo, questo capitolo del disciplinare non ha valore normativo. In base alla normativa vigente in materia di controlli ufficiali, il prodotto è sottoposto all’organismo di controllo al quale l’autorità competente delega tale responsabilità, indipendentemente da quanto indicato nel disciplinare. Il fatto che questo capitolo non abbia valore normativo ne rende l’aggiornamento meno pertinente per i produttori e pertanto essi tendono a chiederne l’aggiornamento solo quando è necessario modificare anche altri aspetti del disciplinare. Per tale motivo questo capitolo, una volta diventato obsoleto, tende a non essere aggiornato per molto tempo. Infatti, il testo relativo all’organismo di controllo nell’attuale disciplinare è obsoleto da oltre 18 anni senza che i produttori abbiano avvertito la necessità di chiederne un aggiornamento (dato che il prodotto ha continuato ad essere sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente).

In terzo luogo, la presentazione di una domanda di modifica del disciplinare comporta alcuni costi per l’associazione e per i produttori (investimenti in termini di tempo, allocazione di risorse umane, spese per le comunicazioni, materiali consumati, ecc.). Tali costi devono essere ridotti al minimo per evitare che l’associazione e i produttori debbano sostenerli ogniqualvolta intervenga una modifica del nome di un’autorità o dell’indirizzo di un organismo di controllo.

Infine, il nome e l’indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di controllo sono resi pubblici dalla Commissione europea e spetta agli Stati membri garantire che tali informazioni siano sempre aggiornate.

Si ritiene pertanto più opportuno inserire un riferimento al luogo in cui è possibile reperire il nome e l’indirizzo dell’organismo di controllo, il che consente di rispettare le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e garantisce che le informazioni relative all’organismo di controllo siano aggiornate.

Testo originale: «L’Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos [Associazione degli allevatori della Mertolenga], con sede in Lg. Alexandre Herculano, n 8, a Évora, è proposta quale organismo privato di controllo e certificazione. Questa associazione è responsabile della gestione del libro genealogico della razza Mertolenga, il che significa che sarà in grado di identificare in modo rapido e affidabile l’origine delle carcasse da certificare. Dispone di personale qualificato e delle risorse ausiliarie necessarie per effettuare i controlli previsti».

Testo modificato: «L’autorità competente incaricata di effettuare i controlli ufficiali per verificare il rispetto dei requisiti giuridici del regime IGP è la direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale [Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR], con sede legale in Av. Afonso Costa, n. 3, 1949-002 Lisbona. Il controllo della certificazione sarà effettuato dall’organismo di controllo designato».

3.   Modifica

Modifica 25: soppressione delle disposizioni in materia di irregolarità e ricorso.

Motivo: soppressione delle disposizioni relative all’applicazione di sanzioni, la cui definizione spetta all’autorità competente e che pertanto non dovrebbero figurare nel disciplinare.

Testo originale: «Irregolarità. Il mancato rispetto delle norme stabilite nel disciplinare della denominazione “Carne Mertolenga” DOP può comportare: 1. un ammonimento scritto; 2. la sospensione temporanea del produttore inadempiente; 3. il divieto di utilizzare la certificazione. La direzione di MERTOCAR, Lda. sarà responsabile di valutare la mancata conformità e la sua gravità una volta sentite le parti interessate. La decisione si baserà sulla gravità dell’irregolarità rilevata e si terrà conto delle infrazioni ripetute. I procedimenti saranno comunicati all’organismo privato di controllo».

Testo modificato: (soppresso).

Testo originale: «Ricorso. L’eventuale ricorso relativo a una sanzione decisa da MERTOCAR, Lda. deve rispettare l’ordine di presentazione seguente: direzione; assemblea generale; IMAIAA (istituto dei mercati agricoli e settore agroalimentare)».

Testo modificato: (soppresso).

4.   Modifica

Modifica 26: sostituzione dell’espressione «metà del secolo» con «metà del XX secolo» (modifiche del testo - punto 6 del disciplinare di produzione)

Motivo: Il riferimento al XX secolo è stato aggiunto al testo perché il disciplinare è stato redatto negli anni 90 e attualmente siamo nel XXI secolo.

Testo originale: «È da queste zone che si è diffusa nelle regioni dell’Alentejo e del Ribatejo a metà del secolo».

Testo modificato: «È da queste zone che si è diffusa nelle regioni dell’Alentejo e del Ribatejo a metà del XX secolo».

5.   Modifica

Modifica 27: soppressione del paragrafo.

Motivo: paragrafo non necessario, soppresso perché non corrispondente al resto del testo.

Testo originale: «Attualmente e sulla base di un notevole corpus di ricerche applicate, la produttività del bestiame Mertolenga è encomiabile. Rispetto ad altre razze portoghesi, essa è considerata la migliore razza bovina per l’allevamento estensivo ed è stata pertanto attualizzata e integrata nello spirito della nuova PAC».

Testo modificato: (soppresso).

DOCUMENTO UNICO

«Carne Mertolenga»

N. UE: PDO-PT-0212-AM01 – 1o marzo 2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Carne Mertolenga»

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Carni provenienti da animali appartenenti alla razza Mertolenga iscritti nel registro delle nascite, nati da un toro e da una vacca iscritti nel libro genealogico della razza bovina Mertolenga.

Classi d’età:

Vitello - animale di età superiore a 6 mesi e inferiore o pari a 10 mesi al momento della macellazione.

Giovane bovino maschio - animale di età superiore a 10 mesi e inferiore o pari a 15 mesi al momento della macellazione.

Torello/giovenca - animale di età superiore a 15 mesi e inferiore o pari a 30 mesi al momento della macellazione.

Sono ammissibili alla certificazione anche le carcasse di animali di classi d’età diverse.

Classificazione delle carcasse consentita:

Conformazione: nella classe d’età torello/giovenca sono ammesse le categorie U, R e O. In altre classi d’età sono ammesse le categorie U, R, O e P.

Grasso: deve essere sodo, non essudativo e di colore variabile tra bianco e giallo. Le carcasse di categoria 4 possono essere certificate solo quando sono destinate alla macellazione. Sono escluse le carcasse di categoria 5.

Colore: da rosa scuro a rosso scuro.

pH: inferiore a 6.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli animali sono allevati in modo estensivo con un coefficiente di densità inferiore a 1.4 UBA/ha.

I vitelli si nutrono del latte materno fino ai 6-9 mesi e pascolano insieme alle madri. L’allevamento estensivo prosegue dopo lo svezzamento con un’alimentazione simile a quella delle madri.

In genere, l’alimentazione delle mandrie si basa su pascoli (naturali o migliorati), paglia, fieno/insilato, secondo fieno e ghiande. Se necessario, l’alimentazione degli animali può essere integrata con prodotti provenienti dalla stessa azienda o da altre aziende o con mangimi composti.

Gli animali sono allevati in modo estensivo e per il finissaggio possono essere utilizzati prodotti provenienti dalla stessa azienda o da altre aziende o mangimi composti.

Se è necessario utilizzare mangimi non provenienti dall’azienda in modo da mantenere intatto, ad esempio, il benessere degli animali o il rispetto delle specifiche di un’altra qualità (come la produzione biologica) o di un altro sistema particolare di certificazione, i produttori dovrebbero favorire l’uso di mangimi provenienti da altre aziende situate all’interno della zona geografica. Qualora ciò non sia fattibile, possono essere utilizzati mangimi provenienti dall’esterno della zona geografica, purché non superino il 50 % della sostanza secca su base annua e purché non alterino le caratteristiche essenziali della carne specificate nella descrizione del prodotto.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Nascita, allevamento e macellazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La «Carne Mertolenga» può essere presentata alla vendita sotto forma di carcasse, mezzene o quarti di carcassa, nonché di tagli, vassoi o salumi sottovuoto. La congelazione/surgelazione di carcasse, mezzene o quarti di carcasse è vietata, ma è consentita per i tagli confezionati sottovuoto o in altri formati di presentazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Indipendentemente dal formato di presentazione, la «Carne Mertolenga» deve:

recare una delle seguenti diciture sull’etichetta: «Carne Mertolenga – Denominação de Origem Protegida» o «Carne Mertolenga DOP»;

recare l’indicazione dell’organismo di controllo.

4.   Definizione concisa della zona geografica

Distretti di Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Setúbal.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica «Carne Mertolenga» è caratterizzata dal clima mediterraneo, con precipitazioni annuali comprese tra 450 e 800 l/m2, concentrate per lo più in autunno e inverno. Le estati sono calde e secche. Da queste condizioni climatiche dipende in gran parte la predominanza, in questa zona, di allevamenti estensivi, la maggior parte dei quali comprende querce da sughero e lecci.

Queste condizioni hanno determinato lo sviluppo della razza bovina Mertolenga, nota per la sua resistenza, longevità e frugalità. Degni di nota sono anche il suo elevato grado di fertilità, la sua longevità riproduttiva e la sua capacità di trasformare i mangimi più grezzi in carne di alta qualità. Sono quattro i luoghi di origine della razza: il comune di Barrancos e le zone più povere di Serpa e Beja, Vale do Sado e Vale do Sorraia. Molto tempo fa il termine «mertolengo» era utilizzato per descrivere il tipo di bestiame che, a causa della piccola statura e resistenza, ben si adattava ai paesaggi aspri di Mértola e Alcoutim dal terreno collinare, piuttosto ondulato e con scarso foraggio. È da queste zone che la razza si è diffusa nelle regioni dell’Alentejo e del Ribatejo.

L’alimentazione di questi bovini si basa su pascoli naturali o migliorati, ghiande e stoppie delle colture cerealicole. Di norma, altri tipi di mangimi sono utilizzati solo in situazioni di estrema penuria di foraggi. Dato che l’alimentazione è abbondante solo in primavera e quasi sempre carente sotto il profilo qualitativo, il modo straordinario in cui questi bovini si adattano alle frequenti situazioni di penuria è fondamentale per garantirne la sopravvivenza nella regione di produzione, essendo considerati, in alcuni casi, l’unica opzione di bestiame possibile.

Le condizioni della regione di produzione fanno sì che gli animali siano allevati con un sistema estensivo (coefficiente di densità inferiore a 1.4 UBA/ha), sfruttando il sottobosco del «montado», formazione boschiva a base di querce da sughero tipica della regione. Questo sistema produttivo, unitamente alle caratteristiche della razza stessa, genera animali di piccole o medie dimensioni, con carcasse relativamente leggere per la loro età di macellazione, con poco grasso cavitario e di copertura Le carcasse hanno dimensioni proporzionalmente piccole con grasso compatto, non essudativo. La colorazione varia dal bianco al giallo e la carne varia dal rosa scuro al rosso scuro.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Carne_Mertolenga.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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