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Document 52021XC0930(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/C 396/14

C/2021/6967

GU C 396 del 30.9.2021, p. 15–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 396/15


Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 396/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data di pubblicazione

DOMANDA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«TERRE TOLLESI»/«TULLUM»

PDO-IT-A0742-AM04

Data della domanda: 29 luglio 2019

1.   Richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela DOC (DOP) «Tullum o Terre Tollesi»

Associazione interprofessionale riconosciuta ai sensi della normativa nazionale

2.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Categoria di prodotto vitivinicolo

Legame

Restrizioni in materia di commercializzazione

3.   Descrizione e motivi della modifica

3.1.   Eliminazione delle categorie 4 (Vino Spumante), 5 (Vino Spumante di Qualità) e 15 (Vino ottenuto da uve appassite)

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9

Descrizione e motivi

Sono state eliminate le Categorie 4 (Vino Spumante), 5 (Vino Spumante di Qualità) e 15 (Vino ottenuto da uve appassite).

La modifica riguarda l’eliminazione della maggior parte delle tipologie previste dal vigente disciplinare poiché ritenute non idonee a rappresentare la tipicità e l’unicità dei vini della proponenda DOCG (DOP). Infatti i produttori ritengono che solo i vini rossi a base Montepulciano (Rosso, Rosso riserva) e quelli bianchi a base Pecorino e Passerina siano in grado di esprimere e di rappresentare appieno le peculiarità del territorio tollese. Dette scelte sono ampiamente avvalorate e confermate dagli studi di zonazione viticola effettuati in questi ultimi anni, che hanno dimostrato la validità delle stesse e la necessità di puntare solo su alcuni vitigni autoctoni che in questo areale trovano le migliori condizioni per produrre uve dalle straordinarie caratteristiche qualitative.

Pertanto la modifica prevede l’eliminazione delle categorie 4 (Vino Spumante), 5 (Vino Spumante di Qualità) e 15 (Vino ottenuto da uve appassite) e delle relative tipologie di vino previste nel precedente disciplinare.

La modifica interessa il punto 3 del documento unico.

3.2.   Descrizione vini

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 6 - Caratteristiche al consumo

Descrizione e motivi

Sono state descritte in maniera più specifica le caratteristiche al consumo dei vini prodotti. La modifica interessa il punto 4 del documento unico.

3.3.   Ulteriori condizioni - Condizionamento in zona delimitata

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 5 - Norme di vinificazione

Descrizione e motivi

Sono stati forniti ulteriori elementi giustificativi relativi alla condizione dell’imbottigliamento in zona delimitata. La modifica interessa il punto 9 del documento unico.

3.4.   Legame con l’ambiente

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

Descrizione e motivi

La descrizione del legame è stata ampliata, evidenziando maggiormente gli elementi peculiari della DOP dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» che sono direttamente attribuibili all’ambiente geografico e ai fattori umani. La modifica interessa il punto 8 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome da registrare

Terre Tollesi

Tullum

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso e «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva

I vini rossi della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum» hanno colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento; all’odore si possono percepire eventuali sentori di frutti rossi quali ciliegia, amarena, mora, prugna, confetture, tipici del vitigno Montepulciano coltivato in questa zona, e con eventuali sentori di vaniglia, spezie e tabacco derivanti dall’affinamento in legno; il sapore è secco, con tannini abbondanti, leggermente astringenti, che diventano morbidi e vellutati con l’invecchiamento; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol (13,5 % vol per la menzione riserva).

Sono vini armonici, di buona struttura, longevi con estratti importanti, (minimo 26 g/l, 28 g/l per la menzione riserva).

Frutti rossi, con eventuali sentori di ciliegia e mirtillo, liquirizia, viola, tabacco, vaniglia e spezie, intenso, vinoso, tenue, gradevole.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino

- Il vino bianco con specificazione di vitigno Pecorino ha colore giallo paglierino più o meno intenso; all’odore si possono percepire sentori di frutta quali pera, mela, pesca bianca, mandorla nonché di fiori quali salvia, lavanda e sambuco; sono vini di buona-ottima acidità pertanto freschi e gradevoli, dal sapore intenso, piacevole e persistente.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina

Il vino bianco con specificazione di vitigno Passerina ha colore giallo paglierino più o meno intenso, all’odore risulta delicato e si possono percepire sentori di frutti quali agrumi, pesca bianca, mandorla o di fiori di sambuco;

Il sapore è secco, di buona acidità, fresco, armonico, spesso con finale ammandorlato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

b.   Rese massime

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso

84 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino

63 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva

63 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina

63 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l’intero territorio del Comune di Tollo, in provincia di Chieti.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Montepulciano N.

Passerina B.

Pecorino B.

8.   Descrizione dei vini

Ambiente geografico

La particolare conformazione orografica del territorio tollese, caratterizzato da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico e dalla presenza dell’imponente massiccio della Maiella, associata all’ottima esposizione dei vigneti, alla buona ventilazione e dall’assenza di ristagni idrici, garantisce ai vitigni tradizionalmente coltivati, Montepulciano N., Pecorino B. e Passerina B., condizioni ottimali per produrre uve sane e di qualità, dai caratteri tipici e distintivi.

La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilità, risulta generalmente di medio impasto tendente all’argilloso; la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29 %, assumendo valori variabili dal 14,7 % al 45 %, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5 % con valori compresi tra il 12,3 % ed il 59 %, quest’ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH è sub-alcalino o alcalino con valore medio di 7,88. Il contenuto in carbonati totali è in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32 % circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti è in generale elevata con un livello medio dell’8,9 %. La dotazione di sostanza organica è in maniera generalizzata molto bassa.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12 °C di aprile ed i 16 °C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature che possono superare anche i 35 °C. Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2 200 gradi-giorno, condizione che garantisce la maturazione ottimale sia delle varietà a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.

Fattori storici e umani

La presenza della vite e del vino nell’area interessata risale all’epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento, in alcune contrade di Tollo, di dolia da vino e celle vinarie intere ed in frammenti. Inoltre nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l’esistenza di alcune «villae rusticae» romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite era una tra le principali attività svolte.

Innumerevoli sono le documentazioni storiche che fanno riferimento alla produzione dei vini in questa zona a partire dall’Impero romano fino ai nostri giorni, dal documento del 1 062 ove si parla del castrum Tullum, al 1 300, ove il toponimo appare nei «Registri Angioini» nella forma di TULLUM.

Già nel 1 400 è documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona, dal quale partivano navi cariche di «caratelli» di vino che provenivano anche dalla zona di Tollo.

Nel 1776 nel Regno di Napoli il vino di Tollo era già celebrato in alcuni componimenti poetici che definivano la zona di Tollo come: «[...] Piccola terra nell’Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino [...].»

Tuttavia sarà dopo l’oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, che lo sviluppo dell’economia agricola si basò fondamentalmente sull’attività vitivinicola ed oggi il territorio tollese è uno tra i più importanti per la vitivinicoltura regionale.

Accanto alle tradizioni e alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito soprattutto all’incidenza dei fattori umani attraverso la definizione e il miglioramento di pratiche vitivinicole.

I produttori hanno nel tempo sempre più affinato le tecniche di coltivazione, permettendo di elevare la qualità dei vini della DOP, in particolare grazie agli studi sulla zonazione dei terreni più idonei alla coltivazione della vite e dei vitigni Montepulciano, Pecorino e Passerina, tradizionalmente coltivati nella zona, all’esclusione dei sistemi di coltura espansi, ad eccezione di alcuni vigneti della tradizionale pergola abruzzese, all’adeguamento dei sesti di impianto, dei sistemi di potatura e delle forme di allevamento utilizzate, al fine di una sempre migliore gestione del vigneto e delle rese massime di uva.

Per i vini della DOCG (DOP) «Terre Tollesi» o «Tullum» è inoltre previsto, prima dell’immissione al consumo, un periodo più o meno lungo di affinamento o invecchiamento: in particolare il rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in contenitori o recipienti di legno.

Legame causale con la zona geografica

Categoria Vino (1) - I vini rossi della DOP «Tullum» o «Terre Tollesi» sono prodotti con vitigni che hanno trovato in questa area una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini «Terre Tollesi» o «Tullum». La DOP comprende la tipologia rosso, anche nella versione riserva, prodotta con uve del vitigno Montepulciano e vini bianchi prodotti con uve dei vitigni autoctoni Pecorino e Passerina.

Le temperature medie del periodo aprile - ottobre, garantiscono una maturazione ottimale delle uve sia a bacca bianca che rossa, maggior concentrazione di estratti e zuccheri, mentre le buone escursioni termiche consentono ai vini di questo territorio, posto tra la montagna e il mare, di ottenere caratteri di acidità e freschezza.

La composizione dei terreni sia argillosi che sabbiosi e calcarei, abbinata alle buone escursioni termiche, permette di ottenere vini maggiormente profumati con giusta acidità, freschezza e finezza, particolarmente nei vini bianchi, mentre i terreni ricchi di carbonati e poveri di sostanza organica consentono di ottenere vini rossi dai colori intensi, con grande struttura e concentrazione dei profumi.

I fattori ambientali relativi al clima e alla composizione dei terreni, le tecniche di coltivazione (zonazione, gestione dei vigneti, rese basse, agricoltura integrata) e di vinificazione (pressature soffici, lunghi affinamenti in bottiglia e utilizzo di botti in legno) hanno pertanto permesso ai produttori dei vini della DOP «Tullum» il raggiungimento di un livello qualitativo tale da raggiungere grande rinomanza anche internazionale.

I vini rossi della DOP hanno colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento; all’odore si possono percepire sentori di frutti rossi quali ciliegia, amarena, mora, prugna, confetture, che sono tipici del vitigno Montepulciano e che vengono amplificati dalla composizione dei terreni calcarei di questa zona di produzione, si possono inoltre evolvere sentori di vaniglia e spezie derivanti dall’affinamento in legno; il sapore è secco, con tannini abbondanti, leggermente astringenti, che diventano morbidi e vellutati con l’invecchiamento; sono vini di buona struttura, tendenzialmente alcolici, con estratti importanti, armonici e longevi.

I vini bianchi con specificazione di vitigno Pecorino sono di colore giallo paglierino più o meno intenso; all’odore si possono percepire sentori di frutta quali pera, mela, pesca bianca, mandorla nonché profumi di salvia, lavanda e sambuco; sono vini che, grazie ai terreni con maggior componente argillosa/sabbiosa, permettono la produzione di vini di grande finezza, buona-ottima acidità, pertanto freschi e gradevoli, dal sapore intenso e persistente.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Imbottigliamento in zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata al punto 6 del documento unico al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantirne l’origine. Dette operazioni, sin dal riconoscimento della denominazione, sono sempre state effettuate nella zona di produzione, che risulta molto circoscritta, e nella quale sono storicamente già presenti importanti impianti di imbottigliamento.

Tale obbligo permette di mantenere alto il livello qualitativo dei vini in considerazione del fatto che i produttori della zona con il loro bagaglio di conoscenze tecniche possono seguire direttamente tutte le fasi produttive fino all’imbottigliamento, e in particolare il successivo invecchiamento e/o affinamento senza dover spostare le partite di vino o riducendo al minimo i tempi di trasporto.

Tale obbligo evita inoltre i possibili rischi che il trasporto fuori zona del vino potrebbe comportare per la qualità dei vini, quali ossidazione e stress termico, con effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche e il possibile rischio di contaminazione di tipo microbiologico (da batteri, virus, funghi, muffe e lieviti).

Inoltre l’imbottigliamento in zona permette di rendere più efficiente il sistema di controllo da parte del competente organismo, migliorando la tracciabilità fino all’ultima fase produttiva, contribuendo così alla massima garanzia dell’origine e dell’identità dei vini.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15566


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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