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Document 62021TN0444
Case T-444/21: Action brought on 23 July 2021 — Ryanair v Commission
Causa T-444/21: Ricorso proposto il 23 luglio 2021 — Ryanair / Commissione
Causa T-444/21: Ricorso proposto il 23 luglio 2021 — Ryanair / Commissione
GU C 357 del 6.9.2021, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/34 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2021 — Ryanair / Commissione
(Causa T-444/21)
(2021/C 357/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta, del 12 marzo 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.60113 — Finnair — COVID-19 — finanziamento ibrido 107.2.b; (1) e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso errori manifesti di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID-19. |
2. |
Secondo motivo, con cui si afferma che la convenuta ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80 (ossia il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi — applicata al trasporto aereo mediante il regolamento n. 1008/2008 (2) — e la libertà di stabilimento). |
3. |
Terzo motivo, con cui si asserisce che la convenuta ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, con cui si sostiene che la convenuta è venuta meno all’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).