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Document 52021XC0826(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 343/12

    PUB/2021/493

    GU C 343 del 26.8.2021, p. 38–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 343/38


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2021/C 343/12)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA AL DOCUMENTO UNICO

    «Fleurie»

    PDO-FR-A0930-AM02

    Data di comunicazione: 7 giugno 2021

    DESCRIZIONE E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Zona geografica

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, dopo «Rodano» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

    Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2019 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

    Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.

    I termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo».

    Il documento unico è modificato al punto 6 per introdurre tali modifiche.

    Si aggiunge altresì una frase per informare che sul sito dell’INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    2.   Zona di prossimità immediata

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

    È introdotto un riferimento al codice geografico ufficiale dell’anno 2019 ed è aggiornato l’elenco dei comuni. È inoltre aggiunta la data di approvazione da parte del comitato nazionale competente dell’Institut national de l’origine et de la qualité della zona geografica rivista della denominazione. Tali modifiche sono di carattere redazionale e non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica della denominazione. Sono rese necessarie dalle fusioni o dalle scissioni di comuni, o di parti di comuni, oppure dai cambiamenti di nome.

    La nuova formulazione permette di garantire la continuità di un’identificazione precisa dei comuni della zona geografica nel disciplinare.

    La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata di conseguenza.

    3.   Disposizioni relative all’affinamento

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 2, la data «1o marzo» è sostituita dalla data «15 gennaio».

    La data minima fino alla quale i vini sono sottoposti ad affinamento è anticipata dal 1o marzo al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della raccolta, in quanto, a causa dei cambiamenti climatici, le vendemmie precoci stanno diventando sempre più comuni, consentendo di completare la vinificazione anticipatamente.

    L’anticipazione della data minima di fine dell’affinamento non incide sulla qualità dei vini, poiché le condizioni climatiche e pedologiche della zona conferiscono alla varietà Gamay N una precocità che consente di apprezzare i vini già da giovani.

    Il documento unico è modificato al punto 5.

    4.   Immissione in commercio

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la data «15 marzo» è sostituita dalla data «1° febbraio».

    Coerentemente con l’anticipazione della data minima di fine dell’affinamento, la data di commercializzazione dei vini al consumatore è spostata dal 15 marzo al 1o febbraio.

    Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    5.   Circolazione tra depositari autorizzati

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

    La riduzione del periodo minimo di affinamento e l’anticipazione della data di immissione in commercio dei vini richiedono di consentire una circolazione più rapida dei vini tra gli operatori ed è quindi irrilevante stabilire una data precoce prima della quale la circolazione dei vini non può avvenire.

    Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, il titolo è pertanto modificato sopprimendo «alla circolazione dei prodotti e».

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

    6.   Misure transitorie

    Nel capitolo I, sezione XI, punto 2, lettera a), prima delle parole «fino al raccolto 2034 compreso» sono aggiunte le parole «al più tardi» al fine di chiarire le condizioni di tale misura.

    Il punto 4 è soppresso in quanto la misura specifica in questione è scaduta.

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

    7.   Elementi relativi al controllo del disciplinare

    Gli operatori sono ora controllati da un organismo di certificazione, e le parole «piano di controllo» sostituiscono le parole «piano d’ispezione» nei diversi paragrafi pertinenti del capitolo II del disciplinare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    Riferimenti relativi alla struttura di controllo

    Al capitolo III, sezione II: le norme redazionali di questa parte sono state modificate, dopo l’omologazione del disciplinare nel dicembre 2011, affinché non siano più indicati i riferimenti completi dell’autorità di controllo dal momento che i controlli sono effettuati da un organismo di certificazione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Fleurie

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Descrizione testuale concisa

    Si tratta di vini secchi fermi rossi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

    In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

    In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

    I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche:

    tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro.

    Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima e il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano le norme previste dalla regolamentazione dell’Unione.

    I vini hanno un colore di un rosso violaceo vivace che, con il passare del tempo, tende verso tonalità rosso granato. Al naso presentano spesso note floreali e di frutti rossi che si evolvono con l’invecchiamento verso aromi speziati. Al palato l’attacco è schietto, non aggressivo e con una acidità poco accentuata. Per via della sua leggerezza e della sua finezza, questo vino è spesso presentato come il più «femminile» dei «Crus du Beaujolais».

    Caratteristiche analitiche generali

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    14,17

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    1.   Pratica enologica specifica

    È vietato l’uso di scaglie di legno.

    In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

    Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

    I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

    2.   Pratica colturale

    Densità di impianto

    La densità minima d’impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.

    Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.

    A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

    Norme di potatura

    la potatura è completata entro il 15 maggio;

    i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

    ciascun ceppo ha da tre a cinque speroni, ognuno dei quali reca al massimo due gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo due gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

    in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

    È vietata l’irrigazione.

    – Disposizioni relative alla raccolta meccanica

    l’altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri;

    i contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare;

    le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell’acqua o di protezione adeguato.

    5.2.   Rese massime

    1.

    61 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del seguente comune del dipartimento del Rodano, secondo il codice ufficiale geografico del 2019: Fleurie.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Gamay N

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    La zona geografica si trova al centro dei vigneti di «Beaujolais» sul confine orientale dei «Monts du Beaujolais».

    Essa si estende unicamente nel comune di Fleurie nel dipartimento del Rodano, a nord di Lione.

    In un paesaggio ondulato, le colline, spesso scoscese, sono quasi uniformemente coperte da viti. La foresta, sullo sfondo, occupa le montagne più alte.

    Le parcelle delimitate per la vendemmia delle uve poggiano su un substrato di granito rosa, porfiroide, povero di mica, denominato «granito di Fleurie».

    Si distinguono due complessi geomorfologicamente diversi:

    a monte del borgo, tra i 300 e i 450 metri di altezza, i versanti scoscesi, su cui affiora spesso la roccia madre, sono caratterizzati da suoli molto sabbiosi e poveri;

    a valle del borgo, la pendenza si attenua gradualmente fino a 230 metri in direzione della Saona e la roccia è coperta dai colluvi prodotti dai pendii; i suoli si ispessiscono e sono ricchi di argille e di sabbia fine e limo.

    Il «bief de Roclaine» e il torrente della Presle, che scendono lungo la montagna per immettersi nella Saona, tagliano tale complesso e diversificano le esposizioni.

    Il clima è di tipo clima oceanico attenuato, con una temperatura media annua prossima agli 11oC e una pluviometria moderata ben distribuita nell’arco dell’anno (750 mm in media). La zona geografica subisce influssi continentali (temporali d’estate, nebbie ghiacciate in inverno) e meridionali (calura estiva, precipitazioni massime in autunno e primavera). Protetta dai venti che soffiano da ovest grazie ai «Monts du Beaujolais», essa è addossata anche a una piccola catena di monti secondaria i cui versanti hanno un orientamento che tende generalmente verso sud-est. Sin dall’alba, i primi raggi del sole riscaldano e illuminano il versante. Le condizioni dei vigneti, situati a una quota media, consentono agli stessi di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona, di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.

    8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    Fleurie è un antico villaggio. Il sito, che comprende una riserva d’acqua, si è dimostrato ben presto favorevole alla presenza dell’uomo, che si è insediato soprattutto nelle frazioni del settore occidentale.

    La presenza della vite sul sito di «Fleurie» è confermata già nel 987 da un atto redatto per l’abbazia di Arpayé, situata a valle del villaggio e che dipendeva direttamente dipendente da quella di Cluny, in cui si negozia un «curtil» (appezzamento di terra) con «vigneti».

    A partire dalla fine del XV secolo, la viticoltura è sviluppata dalla borghesia di Lione, arricchitasi grazie alla seta e alle banche.

    Nel XVIII secolo, i vini di «Fleurie», molto apprezzati, sono trasportati a Parigi dai commercianti di vini della Borgogna e poi, progressivamente, commercializzati verso il nord della Francia e l’Inghilterra. All’inizio del XX secolo, il vino è venduto in tutta la Francia e sui mercati esteri di Svizzera, Belgio e Germania.

    Nel 1927, grazie all’intervento di alcune famiglie intraprendenti del luogo, la cantina cooperativa di Fleurie apre le sue porte. La storia del «cru» è caratterizzata dalla personalità di Marguerite Chabert, la cui famiglia è all’origine della creazione della cantina cooperativa di Fleurie, della quale assume per un periodo la presidenza.

    La denominazione di origine controllata «Fleurie» è riconosciuta nel 1936. Essa predomina tra i «Crus du Beaujolais» e i commercianti svizzeri, in particolare, ne acquistano i vini a prezzi elevati.

    Il villaggio si apre al turismo. Nel 2007 circa trenta tenute si organizzano per aprire una cantina chiamata «La maison de Fleurie».

    Gli abitanti di Fleurie si identificano con «la Madone», la statua della Vergine, che veglia sul vigneto su cui si affaccia dalla cappella di Fleurie. Nel corso degli anni essa è diventata il simbolo del comune e del vigneto, che vi fa riferimento nella maggior parte delle etichette e dei loghi promozionali.

    I vigneti sono dedicati esclusivamente alla produzione di vini rossi: la varietà principale è il Gamay N. Al fine di gestire la fertilità di questo vitigno, le viti sono sottoposte a potatura corta a speroni, con vigne potate ad «alberello».

    Le proprietà sono per lo più di origine familiare, per cui diverse generazioni si succedono e si avvicendano nel lavoro comune. La superficie media coltivata per azienda è di circa 9 ettari. Nel 2010 la zona vitivinicola di «Fleurie» copriva una superficie di circa 1 400 ettari. Il vino è prodotto da 180 produttori, una cantina cooperativa e una dozzina di commercianti.

    8.3.   Interazioni causali

    Il vigneto storico di «Fleurie», che vanta oltre un millennio di storia, ha plasmato nel tempo il paesaggio originario in cui occupa un posto di primo piano.

    In una zona collinare con un substrato granitico, i vigneti si situano a un’altitudine compresa tra 200 e 450 metri, su versanti talvolta molto scoscesi, e godono di ottime esposizioni che favoriscono la produzione di vini con una notevole complessità aromatica.

    L’apertura sulla vasta pianura della Saona garantisce una luminosità propizia all’attività clorofilliana della vite, rafforzata dalle condizioni di altitudine e di esposizione, soprattutto a sud-est, che assicurano alle uve una maturazione perfetta e regolare.

    I suoli di arena granitica sono poveri e filtranti, adatti a una produzione moderata. La varietà Gamay N è sensibile agli orizzonti pedologici e particolarmente adatta ai suoli poco fertili e produce un vino leggero e dal bouquet leggermente tannico.

    In queste particolari condizioni geografiche, i produttori di «Fleurie», nel corso delle generazioni, hanno sviluppato tecniche che permettono di trarre il meglio dalla varietà Gamay N.

    Conformemente agli usi, essi si avvalgono della loro esperienza nella potatura corta a speroni, con vigne potate ad «alberello», nella densità di impianto elevata, nelle pratiche colturali che limitano l’erosione del suolo e nelle tecniche di vinificazione adattate, con l’obiettivo di produrre una materia prima ricca di colore, garantendo al contempo la finezza, il carattere fruttato e l’eleganza dei vini.

    Ben prima che il «Beaujolais nouveau» conquistasse il mondo, i vini di «Fleurie» erano già molto apprezzati e vantavano una solida reputazione. All’inizio del XVIII secolo erano trasportati a Parigi dai commercianti di vino della Borgogna. Nel XIX secolo, diversi autori, tra cui Jullien, Guyot e Danguy, che hanno studiato e descritto i vini francesi, hanno sempre classificato i vini di «Fleurie» tra i migliori.

    I consumatori di Svizzera e Inghilterra, attratti dall’assonanza del nome «Fleurie» con «fleur»/«flower» (fiore), hanno contribuito ad accrescere la sua reputazione in tutto il continente europeo. Tale notorietà si osserva ancora durante il mercato-esposizione annuale che si tiene a Fleurie il sabato e la domenica dopo la giornata di Ognissanti e che attira un gran numero di visitatori.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019:

    dipartimento della Côte-d’Or:

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

    dipartimento del Rodano:

    Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon e Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup);

    dipartimento di Saône-et-Loire:

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré;

    dipartimento dello Yonne:

    Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

    Etichettatura

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    a)

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

    che si tratti del nome di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    b)

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più grande: «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

    Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-163ce6ee-43f3-40c6-b350-36ff801081a0


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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