Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0826(01)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 343/11

    PUB/2021/494

    GU C 343 del 26.8.2021, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 343/30


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2021/C 343/11)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA AL DOCUMENTO UNICO

    «Régnié»

    PDO-FR-A0912-AM02

    Data di comunicazione: 7 giugno 2021

    DESCRIZIONE E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Zona geografica

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, dopo «Rodano» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

    Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2019 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

    Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.

    I termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo».

    Il documento unico è modificato al punto 6 per introdurre tali modifiche.

    Si aggiunge altresì una frase per informare che sul sito dell’INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    2.   Zona di prossimità immediata

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

    È introdotto un riferimento al codice geografico ufficiale dell’anno 2019 ed è aggiornato l’elenco dei comuni. È inoltre aggiunta la data di approvazione da parte del comitato nazionale competente dell’Institut national de l’origine et de la qualité della zona geografica rivista della denominazione. Tali modifiche sono di carattere redazionale e non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica della denominazione. Sono rese necessarie dalle fusioni o dalle scissioni di comuni, o di parti di comuni, oppure dai cambiamenti di nome.

    La nuova formulazione permette di garantire la continuità di un’identificazione precisa dei comuni della zona geografica nel disciplinare.

    La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata di conseguenza.

    3.   Disposizioni relative all’affinamento

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 2, la data «1o marzo» è sostituita dalla data «15 gennaio».

    La data minima fino alla quale i vini sono sottoposti ad affinamento è anticipata dal 1o marzo al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della raccolta, in quanto, a causa dei cambiamenti climatici, le vendemmie precoci stanno diventando sempre più comuni, consentendo di completare la vinificazione anticipatamente.

    L’anticipazione della data minima di fine dell’affinamento non incide sulla qualità dei vini prodotti in questi vigneti. Le pratiche, tanto in vigna quanto in cantina, scelte per preservare il potenziale aromatico della varietà Gamay N coltivata su questi terreni poveri, consentono di produrre vini fruttati già da giovani.

    Il documento unico è modificato al punto 5. Pratiche di vinificazione.

    4.   Immissione in commercio

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la data «15 marzo» è sostituita dalla data «1° febbraio».

    Coerentemente con l’anticipazione della data minima di fine dell’affinamento, la data di commercializzazione dei vini al consumatore è spostata dal 15 marzo al 1o febbraio.

    Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    5.   Circolazione tra depositari autorizzati

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

    La riduzione del periodo minimo di affinamento e l’anticipazione della data di immissione in commercio dei vini richiedono di consentire una circolazione più rapida dei vini tra gli operatori ed è quindi irrilevante stabilire una data precoce prima della quale la circolazione dei vini non può avvenire.

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, il titolo è pertanto modificato sopprimendo «alla circolazione dei prodotti e».

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

    6.   Misure transitorie

    Nel capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), prima delle parole «fino al raccolto 2034 compreso» sono aggiunte le parole «al più tardi» al fine di chiarire le condizioni di tale misura.

    Il punto 3 è soppresso in quanto la misura specifica in questione è scaduta.

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

    7.   Elementi relativi al controllo del disciplinare

    Gli operatori sono ora controllati da un organismo di certificazione, e le parole «piano di controllo» sostituiscono le parole «piano d’ispezione» nei diversi paragrafi pertinenti del capitolo II del disciplinare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    Riferimenti relativi alla struttura di controllo

    Al capitolo III, sezione II: le norme redazionali di questa parte sono state modificate, dopo l’omologazione del disciplinare nel dicembre 2011, affinché non siano più indicati i riferimenti completi dell’autorità di controllo dal momento che i controlli sono effettuati da un organismo di certificazione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Régnié

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Descrizione testuale concisa

    Si tratta di vini secchi fermi rossi.

    I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

    In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

    In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

    I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche:

    tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro.

    Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima e il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano le norme previste dalla regolamentazione dell’Unione.

    Da giovani i vini hanno un colore di un rosso violaceo vivace che con il passare del tempo tende verso tonalità rosso granato. Al naso presentano spesso note floreali e di frutti rossi che si evolvono con l’invecchiamento verso aromi speziati.

    Al palato l’attacco è schietto, caratterizzato da finezza e un’estrema morbidezza, con note fruttate molto evidenti.

    Caratteristiche analitiche generali

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    14,17

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    1.   Pratica enologica specifica

    È vietato l’uso di scaglie di legno.

    In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

    Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

    I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

    2.   Pratica colturale

    Densità di impianto

    La densità minima d’impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.

    Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.

    A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

    Norme di potatura

    la potatura è completata entro il 15 maggio;

    i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

    ciascun ceppo ha da tre a cinque speroni, ognuno dei quali reca al massimo due gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo due gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

    in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

    È vietata l’irrigazione.

    Disposizioni relative alla raccolta meccanica

    l’altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri;

    i contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare;

    le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell’acqua o di protezione adeguato.

    5.2.   Rese massime

    1.

    61 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Rodano, secondo il codice ufficiale geografico del 2019: Régnié-Durette e Lantignié.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Gamay N

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    La zona geografica si estende lungo il confine orientale dei «Monts du Beaujolais» a valle del «Fût d’Avenas», cima che arriva a 842 metri di altitudine, a 50 chilometri a nord di Lione e 22 km da Villefranche-sur-Saône.

    Il paesaggio è ondulato, cadenzato da dorsi e colline coperti da viti. L’Ardières, affluente della Saona, ne costituisce il confine meridionale.

    Essa si estende quindi sul territorio dei comuni di Régnié-Durette e Lantignié nel dipartimento del Rodano.

    La zona geografica fa parte del vasto insieme di formazioni metamorfiche dell’era primaria del margine occidentale del Massiccio centrale e si inserisce, in particolare, all’interno del massiccio granitico di «Fleurie». Mediante alterazione, questo granito a grana grossa dà origine ad arene, ovvero formazioni sabbiose molto permeabili.

    Le parcelle delimitate per la vendemmia delle uve si estendono su tutti i versanti con substrato granitico, a un’altitudine compresa tra 250 e 450 metri e presentano:

    suoli superficiali sabbiosi e molto filtranti prodotti da arene granitiche sui pendii ripidi centrali e settentrionali;

    suoli sviluppati su colluvi e arene profonde di natura sabbioso-limosa, più o meno ricchi di argille nella parte meridionale, sui pendii più dolci; e

    suoli alluvionali, sviluppati su terrazze antiche, con tessitura argillosa e spesso molto ciottolosi in superficie, con struttura talvolta compatta.

    Il clima è di tipo oceanico e subisce influssi continentali e meridionali. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell’anno (in media 750 mm l’anno) e la temperatura media annua si avvicina agli 11 °C. I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale di protezione dai venti provenienti dall’ovest, attenuando così l’influsso oceanico. L’effetto «Föhn» che essi provocano rende più secca l’aria umida, accrescendo al contempo la luminosità e riducendo le precipitazioni.

    Anche l’ampia valle della Saona assolve un’importante funzione nello sviluppo della viticoltura, offrendo grande luminosità e propagando gli influssi meridionali, contraddistinti in particolare dall’intensa calura estiva.

    8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    François MYARD, autore nel 1907 del libro «Le vigneronnage en Beaujolais», conferma l’esistenza di una villa gallo-romana appartenente a un certo Reginus, che avrebbe dato il proprio nome al comune. L’organizzazione dell’epoca parla delle primizie «della mezzadria, sistema al quale è legato l’attuale vigneto».

    A quanto sembra, l’abbazia di Cluny possedeva vigneti nei pressi del villaggio di Régnié. Nel 992 la carta di Cluny indica che un certo Umfred donò all’abbazia «la cappella Sainte-Marie del villaggio di Dueri (Durette) situata nel paese di Mâcon e tutto ciò che possedeva in tale parrocchia in termini di terreni, viti, prati e mulini». Da quanto risulta, nel 1602 Durette contava 15 «feux» e il suo territorio era considerato «buono solo per il vino».

    I vini di «Régnié» vantano una reputazione di lunga data. A partire dal 1769, Régnié et Durette rientrano tra le 16 parrocchie della regione di Beaujolais autorizzate a inviare i loro vini a Parigi.

    A proposito dell’industria tessile di Rignyé (Régnié) nel XVII secolo, BONARDET precisa nel suo libro «Histoire de Régnié» (1945) che «i vecchi artigiani (tessitori) furono progressivamente messi a tacere perché il terreno di Beaujolais si andava ricoprendo di viti». Secondo Lambert d’ANTIGNY, intendente di polizia, giustizia e finanza, un quarto del territorio era piantato a viti.

    La tenuta della «Grange Charton» è insediata a Régnié. Questo superbo complesso architettonico rurale del XIX secolo, che comprende gli alloggi per i viticoltori, le dispense e le cantine, è la sede dell’azienda degli «Hospices de Beaujeu». Lasciata in eredità agli Hospices dalle sorelle di Millières nel 1809, la tenuta è andata ampliandosi nel tempo grazie a donazioni e lasciti di vigneti. La vendita all’asta di vini provenienti dagli Hospices è la più antica vendita di beneficenza conosciuta.

    Precedentemente fiore all’occhiello della denominazione di origine controllata «Beaujolais» che beneficia della menzione «Villages», i vini sono riconosciuti come denominazione di origine controllata «Régnié» con decreto del 20 dicembre 1988.

    La denominazione di origine controllata «Régnié» è caratterizzata dall’intreccio fra tradizioni specifiche della regione e tecniche moderne. Il vitigno Gamay N domina la produzione di vini rossi. Noto per essere una varietà poco vigorosa ma fertile e dalla maturità precoce, è sensibile alle gelate tardive e teme il disseccamento causato dal sole.

    I produttori, alla ricerca di un vino di qualità, hanno appreso a controllarne l’accrescimento, in particolare ricorrendo a un’elevata densità di impianto e a una potatura corta.

    Per assicurare alle uve una buona maturità, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è quindi possibile utilizzare un palizzamento fisso che facilita anche la meccanizzazione.

    Parallelamente e conformemente alle pratiche vigenti, i produttori hanno adottato una vinificazione particolare che coniuga la fermentazione tradizionale con la macerazione semi-carbonica.

    Nel 2010, 222 produttori hanno elaborato 17 000 ettolitri a partire da un vigneto che copre una superficie di 400 ettari.

    8.3.   Interazioni causali

    La zona geografica del «Régnié» si estende principalmente su un substrato granitico o su formazioni prodotte dalla sua alterazione.

    I suoli sono generalmente sabbiosi, acidi, piuttosto filtranti e quindi poco fertili. In questo contesto naturale, la varietà Gamay N trova piena espressione e offre la possibilità di elaborare vini fruttati ed eleganti, con una concentrazione e un equilibrio che garantiscono una buona longevità.

    Le variazioni della natura del suolo, più o meno argilloso, talvolta ricco di grossi frammenti granitici o arenosi, introducono nei vini sfumature, che possono essere più strutturate quando le uve provengono da parcelle con terreni sviluppati su argille o, al contrario, più morbide e fruttate quando le uve sono raccolte nelle parcelle che presentano terreni sviluppati sulle arene.

    I vigneti, al centro di un paesaggio collinare, godono di un clima favorevole, protetto dai venti sfavorevoli grazie alla collina boscosa di «Fût d’Avenas». L’apertura sulla vasta pianura della Saona garantisce una luminosità che favorisce l’attività clorofilliana della vite. L’ubicazione a una quota media consente di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona, di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.

    Beneficiando dell’effetto «Föhn» grazie alla protezione dei «Monts du Beaujolais», la valle dell’Ardières, che si estende da est a ovest, offre un’esposizione generale che favorisce una maturazione ottimale e regolare delle uve.

    I produttori, tanto in vigna quanto in cantina, hanno adottato pratiche per sfruttare al meglio queste condizioni particolari. L’adattamento del vigore e della produzione della varietà Gamay N ai terreni arenosi poveri attraverso una gestione speciale e una potatura corta e il ricorso a metodi di vinificazione che preservano il potenziale aromatico, consentono di elaborare vini con un’espressione fruttata, da giovani, e con buone capacità di conservazione.

    Dal 1967 i produttori propongono collettivamente nel «Caveau des deux clochers» una gamma di vini di «Régnié» accuratamente selezionata e organizzano numerosi eventi, spettacoli e manifestazioni sportive per far conoscere il loro villaggio e il loro vino.

    Essi presentano il «Régnié», denominazione di origine controllata comunale riconosciuta nella regione di Beaujolais, come il «Prince du Beaujolais» (principe di Beaujolais).

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019:

    dipartimento della Côte-d’Or:

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

    dipartimento del Rodano:

    Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon e Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup);

    dipartimento di Saône-et-Loire:

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré;

    dipartimento dello Yonne:

    Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

    Etichettatura

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    a)

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

    che si tratti del nome di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    b)

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più grande: «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

    Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cc8d10c6-1898-4714-a513-2186ca061280


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


    Top