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Document 52021XC0813(02)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 325/05

PUB/2021/473

GU C 325 del 13.8.2021, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/14


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 325/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Brouilly»

PDO-FR-A0935-AM02

Data di comunicazione: 4 giugno 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, dopo «Rodano» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2019 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.

I termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo».

Il documento unico è modificato al punto 6.

Si aggiunge altresì una frase per informare gli operatori che sul sito dell’INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2019 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE.

Il perimetro di tale zona resta esattamente identico.

L’aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata, affinché questa non subisca ulteriori conseguenze in seguito a fusioni o scissioni di comuni o di parti di comuni, oppure in seguito a cambiamenti di nome.

L’elenco dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata è stato a sua volta aggiornato senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute prima del 2019.

La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.

3.   Disposizioni relative all’affinamento

Nel capitolo I, sezione IX, punto 2, la data «1o marzo» è sostituita dalla data «15 gennaio».

La data minima fino alla quale i vini sono sottoposti ad affinamento è anticipata dal 1o marzo al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della raccolta, in quanto, a causa dei cambiamenti climatici, le vendemmie precoci stanno diventando sempre più comuni e consentono di completare la vinificazione anticipatamente.

L’anticipazione della data minima di affinamento non incide sulla qualità dei vini, poiché le condizioni climatiche e pedologiche della zona conferiscono alla varietà Gamay N una precocità che consente di apprezzare i vini già da giovani.

Il documento unico è modificato al punto 5. Pratiche di vinificazione

4.   Immissione in commercio a destinazione del consumatore

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la data «15 marzo» è sostituita dalla data «1° febbraio».

Coerentemente con l’anticipazione della data minima di affinamento, la data di immissione in commercio dei vini a destinazione del consumatore è anticipata dal 15 marzo al 1o febbraio.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

5.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della messa in circolazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

La riduzione del periodo minimo di affinamento e l’anticipazione della data di immissione in commercio dei vini richiedono di consentire una circolazione più rapida dei vini tra gli operatori ed è quindi irrilevante stabilire una data precoce prima della quale la circolazione dei vini non può avvenire.

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, il titolo è pertanto modificato sopprimendo «alla circolazione dei prodotti e».

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

6.   Legame con la zona geografica - descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Nel capitolo I, sezione X, punto 1, lettera a), il termine «Villefranche» è sostituito dal termine «Villefranche-sur-Saône», che corrisponde alla denominazione ufficiale della città.

Il documento unico è modificato al punto 8.

7.   Misure transitorie

Nel capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), prima delle parole «fino al raccolto 2034 compreso» sono aggiunte le parole «al più tardi» al fine di chiarire le condizioni di tale misura.

Il punto 3 è soppresso poiché si è concluso il periodo durante il quale i produttori potevano beneficiare di una misura specifica concernente il periodo di affinamento e, di conseguenza, la data di immissione in commercio a destinazione del consumatore è trascorsa.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

8.   Elementi relativi al controllo del disciplinare

Gli operatori sono ora controllati da un organismo di certificazione, e le parole «piano di controllo» sostituiscono le parole «piano d’ispezione» nei diversi paragrafi pertinenti del capitolo II del disciplinare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II: le norme redazionali di questa parte sono state modificate, dopo l’omologazione del disciplinare nel dicembre 2011, affinché non siano più indicati i riferimenti completi dell’autorità di controllo dal momento che i controlli sono effettuati da un organismo di certificazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Brouilly

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Descrizione testuale concisa

Si tratta di vini secchi fermi rossi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche:

tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima e il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano le norme previste dalla regolamentazione dell’Unione.

Il «Brouilly» è un vino rosso fermo. Generalmente presenta un colore rubino, più violaceo quando il vino è ottenuto da vigneti impiantati su formazioni granitiche, più scuro se proveniente dalla parte orientale del vigneto. Al naso, esala aromi fruttati tra cui predominano i frutti rossi. Al palato, abbina morbidezza, corposità e finezza. Tra i «Cru du Beaujolais», è noto per essere il più delicato.

Caratteristiche analitiche generali

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

14,17

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

È vietato l’uso di scaglie di legno.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 giugno dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Pratica colturale

Densità di impianto

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima d’impianto di 6 000 ceppi per ettaro.

Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.

A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

Norme di potatura

La potatura è completata entro il 15 maggio;

i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

ciascun ceppo ha da tre a cinque speroni, ognuno dei quali reca al massimo due gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo due gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

È vietata l’irrigazione.

Disposizioni relative alla raccolta meccanica

L’altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri;

i contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare;

le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell’acqua o di protezione adeguato.

5.2.   Rese massime

1.

61 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Rodano, secondo il codice ufficiale geografico del 2019: Cercié, Charentay, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Saint-Etienne-la-Varenne e Saint-Lager.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Gamay N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si trova al centro del vigneto Beaujolais, a 40 chilometri a nord di Lione, tra le città di Villefranche-sur-Saône e Mâcon. Essa cinge il «Mont Brouilly», una piccola montagna che si distacca dal limite orientale dei «Monts du Beaujolais» e si estende quindi su 6 comuni del dipartimento del Rodano.

Il sottosuolo è costituito principalmente da formazioni paleozoiche acide:

graniti che formano versanti con suoli sabbiosi e fini a ovest del «Mont Brouilly»;

porfidi (rocce metamorfiche massicce) che danno luogo a terreni più argillosi e più ciottolosi a sud del «Mont Brouilly».

A est e a nord, spandimenti recenti coprono il substrato. Detriti di montagna (frammenti di porfido e arene granitiche) sono mescolati a una matrice argilloso-silicea («plateau de Briante», «côte de Pisse Vieille»). Localmente, al confine orientale della zona geografica, si osservano suoli argilloso-calcarei.

Il clima è di tipo oceanico attenuato e temperato e subisce evidenti influssi continentali (temporali estivi, nebbie ghiacciate in inverno) e soprattutto meridionali (calura estiva, precipitazioni massime in autunno e primavera). Il vigneto, riparato dai venti che soffiano da ovest dai «Monts du Beaujolais», è generalmente esposto a est e beneficia appieno del soleggiamento: sin dall’alba, i primi raggi del sole riscaldano e illuminano il versante. L’altitudine del versante, compresa tra i 250 e i 400 metri, gli consente di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona (a 175 m di altitudine), di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

L’origine del nome «Brouilly» sembra risalire al luogotenente romano BRULIUS, che nel IV secolo si sarebbe insediato alle pendici del monte; non vi sono dubbi sul fatto che vi piantò alcuni ceppi. La collina che, dall’alto dei suoi 485 metri domina il paesaggio, reca ancora il suo nome, sebbene nessun villaggio si chiami Brouilly.

Diversi scritti attestano la presenza di viti sulla collina in epoche molto diverse. Ciò che è certo è che nel IV e V secolo furono piantati vigneti in piccole parcelle nelle zone basse della montagna di «Brouilly» situate a sud.

Quando i signori di BEAUJEU fondarono l’abbazia di Belleville nel 1179 le donarono le viti ubicate nel «clos de Brouilly» (vigneto di Brouilly).

Fino al XVII secolo, la produzione di «Brouilly» veniva consumata dai conoscitori della regione e fino a Lione, dove vivevano molti proprietari di vigne.

Qui, come ovunque nel Beaujolais, le aziende agricole sono di dimensioni adatte alla conduzione familiare (da 6 a 8 ettari) e appartengono spesso a vaste tenute e castelli in cui una parte della produzione è realizzata con fermentazione comune.

Da tutti i documenti esistenti emerge che, fino agli anni 1910, la denominazione «Brouilly» si applicava solo ai vini le cui uve erano raccolte esclusivamente sulle pendici della collina. Gradualmente, i vitigni di qualità circostanti ne rivendicarono il nome. In particolare, durante la Prima guerra mondiale, la rivendicazione di tale denominazione venne da alcuni produttori intenzionati a sottrarsi alla requisizione dell’intendenza. All’epoca, «Brouilly» si estendeva ancora per circa 400 ettari. Nel 1919 tale estensione fu approvata dalla commissione mista dei rappresentanti della proprietà e del commercio dei vini della Borgogna.

È poi nel 1934 che i produttori costituirono il loro sindacato, mentre nel 1938 «Brouilly» fu riconosciuta come denominazione di origine controllata.

La denominazione di origine controllata «Brouilly» è caratterizzata dall’intreccio fra tradizioni specifiche della regione e tecniche moderne. Il vigneto produce esclusivamente vini rossi: il vitigno principale è il Gamay N, che è sensibile alle gelate tardive e teme il disseccamento causato dal sole. I produttori, sempre alla ricerca di un vino di qualità, hanno imparato a controllarne la crescita prestando costantemente le opportune attenzioni. Per farlo, possono in particolare ricorrere a una densità di impianto elevata e ad una potatura corta, principalmente ad «alberello».

Al fine di preservare il più possibile le caratteristiche fruttate, i produttori sono soliti praticare la vinificazione tipica della regione del Beaujolais basata sulla «macerazione semi-carbonica».

Per garantire un’estrazione ottimale dei composti aromatici e polifenolici delle uve, molti produttori utilizzano tecniche consistenti nell’immergere le uve nel succo durante la fermentazione: «grillage», pigeage o rimontaggio. Il tempo di macerazione spesso supera i 10 giorni. L’imbottigliamento avviene dopo alcuni mesi di affinamento.

Per assicurare alle uve una buona maturità, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è quindi possibile utilizzare anche un palizzamento fisso che facilita anche la meccanizzazione.

Nel 2010 la zona vitivinicola di «Brouilly» copriva una superficie di 1 260 ettari, con una produzione annuale di circa 70 000 ettolitri.

8.3.   Interazioni causali

La barriera costituita dai «Monts du Beaujolais», che raggiunge quasi i 1 000 metri a ovest della zona geografica, consente alle viti di beneficiare di un mesoclima favorevole, che le protegge dai venti e dalle piogge provenienti da ovest. La morfologia del versante, con un’altitudine compresa tra i 250 e i 400 metri, gli permette di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona (a 175 m di altitudine), di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.

L’apertura sulla vasta pianura della Saona garantisce una luminosità propizia all’attività clorofilliana della vite, rafforzata dalle condizioni di altitudine ottimale e di esposizione, soprattutto a sud e ad est, che consentono alle uve di maturare perfettamente e in modo regolare.

Le parcelle delimitate con precisione per la vendemmia delle uve sono impiantate sul versante ad altitudini comprese tra 250 e 400 metri, su vari tipi di terreno, in un contesto generalmente acido e ben drenato. Ben adattato a questa situazione, selezionato e adottato dai produttori locali da secoli, il vitigno Gamay N, una varietà poco vigorosa ma fertile, si trova perfettamente a suo agio in questo ambiente. Nel corso del tempo i produttori hanno imparato a dominare questa varietà e a preferire, ad esempio, la potatura corta per non esaurire i ceppi e preparare una raccolta di qualità.

Le condizioni climatiche e pedologiche conferiscono al Gamay N una precocità che consente di apprezzare i vini già dalla primavera successiva alla vendemmia, giustificando l’adagio «les crus du Beaujolais ont fait leurs Pâques» (i vini di Beaujolais hanno fatto la Pasqua). Nonostante la relativa diversità, i vini sono caratterizzati da una certa omogeneità e da un buon compromesso tra fruttato e struttura. Le partite (cuvées) delle parcelle delimitate per la raccolta delle uve impiantate sul granito hanno più note fruttate e si possono apprezzare abbastanza giovani. Quelle provenienti da parcelle sviluppate su suoli scistosi nella parte centrale hanno un colore più intenso e vantano caratteristiche notevoli che ne consentono un buon invecchiamento.

Il «Mont Brouilly» costituisce un importante punto di riferimento per la regione. I suoi fianchi sono tappezzati di vigne e la sua cima, coperta da boschi, raggiunge un’altitudine di 484 metri e ospita una piccola cappella. Il sito contraddistingue in modo marcato l’identità dei suoi abitanti, tanto da dare il nome ai suoi prodotti più noti. Il «Côte de Brouilly», prodotto sulla collina stessa, e il «Brouilly» nelle immediate vicinanze, sono presentati insieme al «Cuvage des Brouilly», una cantina di produttori insediatisi a Saint-Lager, il «villaggio internazionale della vigna e del vino» situato al centro della zona geografica.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

 

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019:

dipartimento della Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

dipartimento del Rodano:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon e Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Avenas Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup);

dipartimento di Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré;

dipartimento dello Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti del nome di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b)

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più grande: «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d08650f7-ab29-460e-88d7-75f31fda7253


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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