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Document 52021XC0715(03)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 283/07

PUB/2021/399

GU C 283 del 15.7.2021, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/20


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 283/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Béarn»

PDO-FR-A0597-AM02

Data della comunicazione: 7 maggio 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Superficie parcellare delimitata

Descrizione e motivi: nella sezione IV, punto 1, del disciplinare di produzione, il comune di Cannet è stato sostituito da Riscle (sul territorio dell’ex comune di Cannet) a seguito della fusione tra i due comuni. La presente richiesta di modifica del disciplinare di produzione consente di rettificare l’ortografia di un comune della zona geografica: Corbères-Abères.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 1.6.

2.   Tipo di vitigni

Nella sezione V, punto 2, del disciplinare di produzione, la richiesta di modifica della proporzione dei vitigni nell’azienda comporta la seguente modifica del disciplinare per i vini rossi: «La proporzione del vitigno Tannat N può essere pari al 50 %.». Per i rosati, è aggiunta la disposizione seguente: «La proporzione del vitigno Tannat N è superiore o uguale al 20 %.». La regola per i vini rossi seguente è estesa ai rosati: «Tali obblighi non si applicano ai viticoltori che non vinificano la propria produzione, che coltivano meno di 1,5 ettari con la denominazione di origine controllata e la cui azienda rispetta una proporzione dei vitigni principali superiore o uguale al 50 % dell’assortimento varietale». È stata aggiunta una percentuale minima di Tannat nelle proporzioni per i vini rosati nell’azienda in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di assemblaggio che impongono almeno il 25 % di Tannat.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Assemblaggio

Nel capitolo I, sezione IX, punto 1, la lettera b) è così modificata: «Per i vini rosati, le varietà principali rappresentano almeno il 70 % dell’assemblaggio, il Tannat N almeno il 25 %». La ragione di tale modifica è legata all’incremento degli altri vitigni principali, il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon, che, secondo l’organismo di tutela e di gestione (ODG), stanno aumentando anche nella zona della DOC Béarn. Sono considerati varietà interessanti sia per il loro comportamento vegetativo e ambientale che per le loro caratteristiche organolettiche, che danno luogo a vini fruttati e relativamente strutturati. La riduzione del Tannat al 25 % nell’assemblaggio dei rosati non comporta alcuna modifica della tipicità del Béarn Rosé.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

4.   Conduzione del vigneto

Nella sezione VI, punto 1, lettera c), è aggiunta una disposizione specifica per le vigne coltivate a terrazza inserita nel paragrafo «densità di impianto» del disciplinare di produzione approvato alla fine del 2011, ma non nel paragrafo «altezza del fogliame»: «L’altezza del fogliame palizzato è almeno pari a 1,55 metri per le vigne coltivate a terrazza.». Infatti, la coltivazione a terrazza determina spesso distanze tra i filari di viti che variano a seconda della topografia e all’interno della stessa parcella, nonché di molto superiori a quelle delle viti tradizionali.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

5.   Commercializzazione dei vini

Il disciplinare di produzione è stato modificato riducendo di un mese, ossia al 1o dicembre, il periodo di affinamento dei vini rosati. Ciò comporta una commercializzazione al consumatore il 15 dicembre. Un’immissione in commercio dei vini rosati il 15 dicembre dell’anno della vendemmia consentirebbe all’ODG di preservare la dinamica commerciale. Il mese di affinamento «supplementare» sarebbe soppresso. Un imbottigliamento precoce, a dicembre, favorirebbe infatti le qualità organolettiche dei rosati, in particolare la freschezza al palato e le note floreali.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

6.   Norme analitiche

Nella sezione IX, punto 1, lettera d), è aggiunta la disposizione seguente: "Ciascun lotto di vino commercializzato sfuso o confezionato presenta un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 4 g/l per i vini rosati. Tale tenore può essere portato a 5 g/l se l’acidità totale espressa in H2SO4 è pari o superiore a 81,6 milliequivalenti (o 4 g di H2SO4) per litro. La vivacità dei rosati potrebbe essere più bilanciata grazie a un migliore equilibrio al palato tra acidità e fruttato, che li renderebbe così più morbidi e aromatici.

La parte del documento unico relativa alla modifica del tenore zuccherino dei rosati è modificata di conseguenza al punto 1.4.

7.   Misure transitorie

Le misure transitorie sono state soppresse in quanto scadute.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

8.   Legame con l’origine

Il legame è rivisto come segue: «I vini rossi, rosati e bianchi sono creati principalmente mediante assemblaggio» al fine di far emergere che i vini non sono ottenuti esclusivamente mediante assemblaggio, cosa che già avveniva prima della modifica.

Il legame è inoltre rivisto per quanto riguarda la parte relativa alla descrizione dei vini rosati. Il colore dei rosati è specificato per tenere conto dei vini meno colorati e degli aromi aggiunti. Ciò è espresso come segue: «I vini rosati presentano generalmente un colore che va dal rosa pallido a un rosa più forte. Questi vini, freschi e morbidi, dalla struttura gradevole, sono caratterizzati da note aromatiche di piccoli frutti rossi e agrumi. ».

La parte del documento unico relativa all’aggiunta di aromi, alla modifica del colore e ai vini monovarietali è modificata di conseguenza al punto 1.8.

9.   Struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Béarn

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale pari all’11 %.

Le partite pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:

un titolo alcolometrico volumico totale non superiore al 13,5 % dopo l’arricchimento;

un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 g/l (grammi per litro);

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a:

3 g/l per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %;

4 g/l per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa. I vini rossi possono essere creati mediante assemblaggio. Va sottolineato che le principali varietà utilizzate sono di origine locale e ben adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della regione. Ciò conferisce ai vini con questa denominazione una parte della loro originalità.

I vini rossi possiedono un buon potenziale tannico. Gli aromi fruttati sono spesso dominanti e, con l’invecchiamento, possono evolvere verso una maggiore complessità.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale pari all’11 %.

Le partite pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:

un titolo alcolometrico volumico totale non superiore al 13,5 % dopo l’arricchimento;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 4 g/l.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa. I vini possono essere creati mediante assemblaggio. Va sottolineato che le principali varietà utilizzate sono di origine locale e ben adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della regione. Ciò conferisce ai vini con questa denominazione una parte della loro originalità.

I vini bianchi presentano un equilibrio tra freschezza e grasso e una certa complessità olfattiva, con note aromatiche fruttate e floreali dominanti.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale pari all’11 %.

Le partite pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:

un titolo alcolometrico volumico totale non superiore al 13,5 % dopo l’arricchimento;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l per i vini rosati. Tale tenore può essere portato a 5 g/l se l’acidità totale espressa in H2SO4 è pari o superiore a 81,6 milliequivalenti (o 4 g di H2SO4) per litro.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa. I vini possono essere creati mediante assemblaggio. Va sottolineato che le principali varietà utilizzate sono di origine locale e ben adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della regione. Ciò conferisce ai vini con questa denominazione una parte della loro originalità.

I vini rosati presentano generalmente un colore che va dal rosa pallido a un rosa più forte. Questi vini, freschi e morbidi, dalla struttura gradevole, sono caratterizzati da note aromatiche di piccoli frutti rossi e agrumi.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.    Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

I vini bianchi e rosati sono ottenuti mediante pressatura diretta.

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Il titolo alcolometrico totale non è superiore al 13,5 % dopo l’arricchimento.

Oltre alla disposizione di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Pratica colturale

Densità di impianto

I vigneti presentano una densità minima all’impianto di 4 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri.

I vitigni destinati alla produzione di vini rossi e rosati sono situati nei seguenti comuni del dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques: Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust e Uzos e possono presentare una distanza massima tra i filari di 2,80 metri.

Tali disposizioni non si applicano alle vigne coltivate a terrazza.

Norme di potatura

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di gemme franche per ceppo di:

sedici gemme franche per le varietà Tannat N, Manseng N, Gros Manseng B e Raffiat de Moncade B;

venti gemme franche per le altre varietà.

Il numero di tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, dopo la fioritura (fase fenologica 23 di Lorenz) è inferiore o uguale a:

dodici gemme franche per le varietà Tannat N, Manseng N, Gros Manseng B e Raffiat de Moncade B;

sedici gemme franche per le altre varietà.

L’irrigazione può essere autorizzata.

5.2.    Rese massime

 

Béarn - Vini rossi, rosati e bianchi

 

60 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento del Gers: Riscle (nel territorio dell’ex comune di Cannet), Maumusson-Laguian e Viella;

Dipartimento Hautes-Pyrénées: Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne e Soublecause;

Dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques: Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès, Artiguelouve, Aubertin, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (cantone di Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan, Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L’Hôpital-d’Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade, Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon, Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq- Blachon, Tadon-Sadirac-Viellenave, Tadousse-Ussau, Uzos, Vialer e Vielleségure.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cabernet Franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Gros Manseng B

 

Petit Manseng B

 

Raffiat de Moncade B

 

Tannat N

8.   Descrizione del legame/dei legami

Béarn - Vini rossi, rosati e bianchi

La zona geografica è costituita dai tre nuclei viticoli della provincia di Béarn, situata interamente nella zona dei versanti pedemontani dei Pirenei, che presenta terreni e condizioni topoclimatiche estremamente variabili.

I vigneti si integrano in questo paesaggio in modo discreto e discontinuo e fanno parte di un sistema policolturale diversificato. Le rocce che formano questi rilievi sono composte principalmente da sedimenti di origine continentale (molassa, marna, calcare, argilla, «sables fauves», strati di ciottoli), talvolta marini (flysch). Durante l’era quaternaria il limo eolico ha ricoperto il rilievo ed è ancora presente in loco.

Anche i terreni associati sono molto diversi, sebbene per la maggior parte lisciviati e acidi. Si osservano alcuni suoli calcarei. La pietrosità di questi terreni varia: gli strati di ciottoli sommitali arricchiscono i versanti e il flysch è visibile sotto forma di ciottoli angolari. La sabbia e la ghiaia migliorano il drenaggio. Nel complesso, i terreni sono particolarmente adatti a drenare l’acqua e a riscaldarsi, in particolare grazie alla loro pietrosità. I versanti sono spesso asimmetrici. Il rilievo, molto dentellato, dà origine a orientamenti diversi e, in particolare, a molti lati caldi esposti a sud, est e ovest, con una pendenza sufficiente a eliminare l’acqua piovana.

Il clima prevalentemente oceanico, umido e mite, porta da 1 000 mm di pioggia l’anno a nord della zona a 1 300 mm all’anno a ovest, distribuiti in modo abbastanza uniforme nell’arco dell’anno, con un periodo più secco in estate e all’inizio dell’autunno. Sempre in questo periodo soffia prevalentemente (1 giorno su 3), il «fœhn», il vento del sud, caldo e secco.

I cartulari e gli archivi locali riferiscono che il vigneto era ben insediato in una parte della zona già dal XIII secolo.

Alla metà del XIV secolo, i vini bianchi e rossi del Béarn iniziano a essere esportati in Olanda sotto questa denominazione. Tali esportazioni si sviluppano fino al XIX secolo.

A partire dal XV secolo si stabilisce un altro mercato con la Bigorre e i Pirenei. Dal XVI secolo, i vitigni a frutto bianco comprendono principalmente le varietà Petit Manseng B, Gros Manseng B, Arrufiac B, Courbu B e Raffiat de Moncade B.

Nel XVIII secolo sono poche le varietà a bacche rosse utilizzate: al Fer N e al Bouchy (Cabernet Franc N) si aggiunge il Tannat N, una varietà locale molto colorata e tannica.

All’inizio del XX secolo, i vini rosati con questa denominazione acquisiscono una grande notorietà, legata ad alcuni mercati seguiti nella regione parigina.

La denominazione di origine «Vin Délimité de Qualité Supérieure Béarn» è stata riconosciuta nel 1951 per i vini rosati e bianchi.

Béarn è stata riconosciuta come denominazione di origine controllata nel 1975 per i vini rossi, rosati e bianchi.

Nel XX secolo i vigneti hanno subito una forte riduzione in termini di superficie. Dal 1980 ricominciano a estendersi. Le superfici rivendicate restano comprese attorno a 300 ettari.

Oggi i vini Béarn stanno conoscendo nuovamente una forte espansione a livello regionale grazie agli sforzi compiuti dai viticoltori per trasmettere e migliorare le loro conoscenze.

Nel paesaggio della zona geografica, con un rilievo ricco di vallate, parzialmente coperto da boschi, con orientamenti e terreni molto vari, i vigneti devono essere necessariamente piantati in modo discontinuo, formando un paesaggio multiforme. I pendii dei versanti creano condizioni topoclimatiche favorevoli, consentendo l’eliminazione dell’eccesso di acqua piovana e, quando sono ben orientati, il soleggiamento e temperature benefiche per la maturazione della vendemmia. Il vento del sud, caldo e secco, che soffia durante il periodo di maturazione delle uve, ha favorito la viticoltura in questa regione generalmente umida.

La superficie parcellare di produzione delle uve delimita con precisione le parcelle più idonee alla maturazione delle uve in condizioni di salute ottimali: parcelle ben orientate, con un terreno relativamente drenante.

Un vigneto rinomato, basato su varietà locali, si è sviluppato in rapporto con i mercati di cui disponeva. L’adattamento dei vitigni locali a un clima abbastanza umido e alla maturazione tardiva è stato uno dei motivi alla base della notorietà di questo vigneto nel corso dei secoli. Queste varietà richiedono competenze specifiche che si sono sviluppate in questa zona geografica: la gestione del potenziale tannico dei vitigni a bacca rossa e la gestione dell’elevato potenziale alcooligeno dei vitigni a bacca bianca, tramite la scelta della data di vendemmia e gli assemblaggi.

I vini rossi, rosati e bianchi sono creati principalmente mediante assemblaggio. Va sottolineato che le principali varietà utilizzate sono di origine locale e ben adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della regione. Ciò conferisce ai vini con questa denominazione una parte della loro originalità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

 

Unità geografica più ampia

 

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La DOC «Béarn» può essere completata dalla denominazione geografica aggiuntiva che specifica l’unità geografica più ampia «Sud-Ouest».

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b053abef-87b5-43bf-a8a5-f3afe4be0e75


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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