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Document 52021XC0702(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 258/10

    PUB/2021/383

    GU C 258 del 2.7.2021, p. 21–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 258/21


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2021/C 258/10)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione.

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Pouilly-Fuissé»

    PDO-FR-A0653-AM01

    Data della comunicazione: 28 aprile 2021

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Denominazione geografica

    Il capitolo I, sezione II, del disciplinare di produzione è stato modificato per introdurre la possibilità di integrare il nome della denominazione d’origine con la menzione «premier cru». Tale menzione può essere accompagnata dal nome di un climat, termine locale che designa un’unità geografica più piccola. È stato pertanto inserito l’elenco dei climat ammessi a beneficiare di tale menzione.

    I climat sono stati inseriti sulla base di uno studio da cui emerge che i vini prodotti in tali unità geografiche più piccole presentavano alcune delle qualità caratteristiche della denominazione con una maggiore intensità. I nomi dei climat inseriti dall’Institut national de l’origine et de la qualité in occasione della riunione del comitato nazionale competente sono utilizzati da diversi decenni dai produttori insieme al nome della denominazione.

    La possibilità di far seguire il nome della denominazione dal nome di un climat era peraltro già prevista, a determinate condizioni, dal vecchio disciplinare.

    Il documento unico è modificato ai punti 4, 5, 8 e 9.

    2.   Zona geografica

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, è stato inserito l’elenco dei comuni stilato secondo il codice geografico ufficiale del 2019.

    Tale modifica redazionale non comporta variazioni della zona geografica.

    Si precisa altresì che «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité

    Il documento unico è modificato al punto 6.

    La data della riunione del comitato nazionale competente per l’approvazione della superficie parcellare di produzione della denominazione è stata aggiornata. Le date dell’8 e 9 giugno sono state così sostituite da quella del 7 settembre 2016.

    Il disciplinare introduce la superficie parcellare delimitata dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru», facendo riferimento alla data di approvazione da parte dell’Institut national de l’origine et de la qualité in occasione della riunione del comitato nazionale competente (in questo caso il 14 novembre 2019).

    Si precisa altresì che il materiale grafico indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvati è depositato presso i comuni della superficie parcellare delimitata.

    Il documento unico è modificato al punto 6.

    3.   Superficie parcellare delimitata

    La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata.

    Tale delimitazione è stata riveduta, riducendola, per stabilire un perimetro chiaro nel quadro della domanda di ammissione all’uso della menzione tradizionale «premier cru».

    Di conseguenza l’autorità nazionale competente ha approvato la delimitazione delle parcelle per l’insieme della zona geografica in una nuova data di approvazione, ossia il 7 settembre 2016, in luogo della vecchia data di cui al capitolo I, sezione IV, punto 2.

    Al capitolo I, sezione IV, punto 2, è stata definita una particolare superficie parcellare delimitata per la produzione di vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» all’interno della superficie parcellare della denominazione.

    L’autorità nazionale competente ha approvato la delimitazione delle parcelle specifica alla data indicata nel disciplinare, ossia il 14 novembre 2019.

    Anche per tale superficie specifica è precisato che il materiale grafico indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvati è depositato presso i municipi dei comuni della zona geografica.

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

    4.   Zona di prossimità immediata

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, è stato inserito l’elenco dei comuni stilato secondo il codice geografico ufficiale del 2019.

    Alcuni comuni hanno cambiato nome o si sono fusi dopo la prima approvazione del disciplinare. L’elenco dei comuni che costituiscono tale zona è stato quindi aggiornato senza modificare il perimetro della zona stessa.

    Alcuni comuni sono stati pertanto soppressi:

     

    dipartimento della Côte d’Or: Cormot-le-Grand, Vauchignon

     

    dipartimento del Rodano: Belleville, Le Bois d’Oingt, Dareizé, Jamioux, Liergues, Nuelles, Oingt, Les Olmes, Pouilly-le-Monial, Saint-Laurent d’Oingt, Saint-Loup

     

    dipartimento di Saône-et-Loire: Donzy-le-National, La Loyère, Massy

     

    dipartimento dell’Yonne: Accolay, Champvallon, Cravant, Sacy, Villiers-sur-Tholon, Volgré.

    Sono stati invece aggiunti i comuni seguenti:

     

    dipartimento della Côte d’Or: Cormot-Vauchignon

     

    dipartimento del Rodano: Belleville-en-Beaujolais, Porte des Pierres Dorées, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Le Val d’Oingt, Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per il territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint Loup)

     

    dipartimento di Saône-et-Loire: Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per il territorio dell’ex comune di La Loyère), La Vineuse (esclusivamente per il territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, La Vineuse e Massy)

     

    dipartimento dell’Yonne: Deux Rivières, Montholon (esclusivamente per il territorio dei comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon e Volgré).

    Il documento unico è modificato al punto 9.

    5.   Produzione massima media per parcella

    Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera d), del disciplinare è stata introdotta una produzione massima media per parcella specifica per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru», ossia 9 500 chilogrammi per ettaro. Tale produzione è inferiore a quella consentita per i vini che possono beneficiare della denominazione d’origine. Questa caratteristica è pertanto segno di un maggior rigore nella gestione del vigneto che permette di ottenere un vino che esprima in modo più deciso il proprio terroir.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica del disciplinare.

    6.   Altre pratiche colturali

    Al capitolo I, sezione VI, punto 2, lettera a), del disciplinare sono state introdotte alcune pratiche colturali specifiche per le parcelle in cui si producono vini che possono beneficiare della menzione «premier cru»:

    Il diserbo con prodotti chimici è vietato, a eccezione dei prodotti di controllo biologico approvati dalle autorità pubbliche competenti in materia di viticoltura.

    Tra l’estirpazione e il reimpianto di una parcella è obbligatorio un periodo di riposo del suolo, o di maggese, di almeno tre anni colturali.

    La prima modifica accompagna l’evoluzione attuale delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Comporta un minor impiego di erbicidi chimici. La seconda modifica favorisce anche un impianto più duraturo della vite.

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

    7.   Trasporto del raccolto

    Per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru», al capitolo I, sezione VII, punto 1, lettera b), del disciplinare è stato introdotto l’utilizzo obbligatorio di rimorchi a doppio fondo per trasportare il raccolto effettuato con mezzi meccanici.

    Questa disposizione permette di evitare che i succhi così separati transitino nella pressa con i grappoli d’uva. L’ossidazione dei succhi è limitata.

    Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.

    8.   Maturazione delle uve

    Al capitolo I, sezione VII, punto 2, lettera b), il tenore zuccherino minimo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» sono identici ai valori minimi imposti ai vini della denominazione per cui è precisato il nome di un’unità geografica più piccola, definita localmente climat. Si è dunque provveduto a sostituire il riferimento ai climat con il riferimento generale «premier cru». I climat indicati dovranno rispettare tali valori, come avveniva nella versione precedente del disciplinare.

    Il documento unico è modificato al punto 4.

    9.   Rese

    Al capitolo I, sezione VIII, punto 1, la resa dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» è stata fissata a 56 hl/ha; la resa limite è fissata a 62 hl/ha.

    I valori delle rese imposti ai vini della denominazione per cui è precisato il nome di un’unità geografica più piccola sono stati ridotti in ragione del livello qualitativo associato alla menzione«premier cru».

    Il documento unico è modificato al punto 5.

    10.   Affinamento

    Al capitolo I, sezione IX, punto 1, lettera f), sono state introdotte le condizioni di affinamento per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru». Tali vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 1o luglio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

    Necessitano infatti di un periodo di affinamento più prolungato per ottenere le caratteristiche richieste per la concessione della menzione «premier cru».

    Per tutti i vini della denominazione si precisa che l’affinamento ha luogo prima del confezionamento. Per tali vini l’affinamento deve avvenire in recipienti di grandi dimensioni.

    Il documento unico è modificato al punto 5.

    11.   Immissione in commercio

    Per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru», al capitolo I, sezione IX, punto 4, è stata fissata la data di immissione in commercio al 15 luglio dell’anno seguente a quello della vendemmia, coerentemente con la prima data utile per la conclusione dell’affinamento, ossia il 1o luglio dell’anno seguente a quello della vendemmia.

    La differenza tra le due date consente la preparazione dei vini e la loro circolazione tra la zona in cui sono affinati e tutte le zone di commercializzazione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica del disciplinare.

    12.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    Al capitolo I, sezione X, punto 1, lettera b), la formulazione è stata parzialmente modificata e completata per integrare alcuni elementi specifici dei vini che beneficiano della menzione «premier cru».

    Pertanto è stata aggiunta la frase seguente, spostandola dal punto 3 sulle interazioni causali:

    «Le grandi proprietà sono rare e predominano le aziende agricole a conduzione familiare, con una superficie media compresa fra tre e quattro ettari e una configurazione delle parcelle assai frammentata. Il 70 % del volume prodotto è vinificato in cantine private.»

    La frase «Circa trenta “climat” (nome attribuito localmente alle località) sono regolarmente dichiarati dai produttori e inseriti nelle etichette dei vini. » è stata spostata all’interno della lettera b).

    La frase «I vini sono sottoposti a un affinamento a temperatura controllata almeno fino al 1o febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia. » è stata spostata all’interno della lettera b), modificata e integrata per tener conto della durata minima dell’affinamento dei vini che beneficiano della menzione «premier cru».

    La frase seguente è stata aggiunta per descrivere i fattori umani specifici relativi ai vini che beneficiano della menzione «premier cru»:

    «I vini prodotti nelle posizioni migliori hanno acquisito una notorietà che li ha fatti distinguere con la menzione “premier cru”. I climat (nome comunemente attribuito a una località o a un gruppo di località) classificati come “premier cru” sono presenti in ciascun comune della denominazione. Occupano i versanti con l’esposizione migliore, spesso dalla parte opposta dei rilievi rocciosi (mont Pouilly, Roche de Solutré e Roche de Vergisson) oppure gli altopiani calcarei. Si tratta di 22 climat dalla notorietà consolidata, che per alcuni, come Pouilly, risale all’inizio del XIX secolo, mentre per la maggior parte di essi si è affermata dopo la Seconda guerra mondiale. L’equilibrio particolare di questi vini e la loro capacità di invecchiamento necessitano di un periodo di affinamento più prolungato perché sia possibile offrire al consumatore un vino dalle qualità ottimali.»

    I dati numerici indicati nell’ultima frase della lettera b) sono stati aggiornati per il 2019.

    Il documento unico è modificato al punto 8, nella parte «Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame».

    13.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

    Al capitolo I, sezione X, punto 2, sono state aggiunte delle descrizioni per i vini che beneficiano della menzione «premier cru»:

    «I vini che beneficiano della menzione “premier cru” esprimono maggiore intensità. Possono essere più fruttati, più potenti o più minerali a seconda della provenienza delle uve, in funzione delle diverse condizioni pedologiche e mesoclimatiche del territorio. Sono vini da invecchiamento che hanno bisogno di qualche anno per raggiungere la loro pienezza. Necessitano altresì di un periodo affinamento più prolungato per esprimere appieno l’equilibrio, la lunghezza, l’intensità e la complessità che li distinguono.»

    È stata eliminata la frase seguente:

    «La gamma completa delle sue qualità si rivela dopo qualche anno di invecchiamento e può persistere ancora dopo molti anni, venti o anche di più.»

    Il documento unico è modificato al punto 4 e al punto 8, nella parte «Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto».

    14.   Interazioni causali

    Al capitolo I, sezione X, punto 3, le due frasi seguenti sono state eliminate e spostate al capitolo I, sezione X, punto 1, lettera b), del disciplinare:

    «Le grandi proprietà sono rare e predominano le aziende agricole a conduzione familiare, con una superficie media compresa fra tre e quattro ettari e una configurazione delle parcelle assai frammentata. Il 70 % del volume prodotto è vinificato in cantine private.»

    La formulazione della sezione X «Legame con la zona geografica» è stata parzialmente modificata per integrare le caratteristiche specifiche dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru».

    Il documento unico è modificato al punto 8 nella parte «Interazioni causali».

    15.   Disposizioni particolari

    Al capitolo I, sezione XII, punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «Il nome di un climat che può essere associato alla menzione “premier cru” è inserito subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.».

    Tale nuovo testo fissa le regole di etichettatura per i nomi dei climat indicati come «premier cru».

    La lettera inizialmente denominata a) è soppressa.

    È stata aggiunta una nuova lettera b) a seguito dell’introduzione di regole specifiche per i climat classificati come «premier cru». Tale nuova formulazione permette di conservare la possibilità di precisare nell’etichettatura il nome di un’unità geografica più piccola, poiché tale pratica è uso corrente nella regione. È tuttavia proibito utilizzare un nome identico a quello di un climat classificato come «premier cru».

    « b) –

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

    che si tratti del nome di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta;

    che il nome della località accatastata non sia identico a quello di uno dei climat che possono beneficiare della menzione “premier cru”, per evitare qualsiasi problema di omonimia.

    Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.»

    Le lettere inizialmente denominate b) e c) sono ora denominate c) e d).

    Il documento unico è modificato al punto 9.

    16.   Obblighi di dichiarazione

    Al capitolo II, sezione I, è stato aggiunto il punto 8 per introdurre gli obblighi di dichiarazione che consentono di controllare la condizione di produzione dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru».

    «8-

    Dichiarazione di estirpazione e di impianto

    Per le parcelle situate nella superficie parcellare delimitata specifica per la produzione dei vini che possono beneficiare della menzione “premier cru”, ciascun operatore dichiara all’organismo di tutela e di gestione, prima della fine della campagna vitivinicola in corso, le parcelle estirpate, quelle piantate e il piano previsionale di reimpianto.»

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

    17.   Tenuta dei registri

    Al capitolo II, sezione II, del disciplinare è stato aggiunto un punto intitolato «Monitoraggio dei vini che possono beneficiare della menzione “premier cru”», che impone agli operatori di tenere a disposizione determinate informazioni che consentono di controllare alcune condizioni di produzione applicate a tali vini.

    «Gli operatori che producono vini che possono beneficiare della menzione “premier cru” tengono a disposizione dell’organismo di tutela e di gestione e dell’organismo di controllo le informazioni seguenti:

    qualsiasi documento che consenta di dimostrare l’utilizzo del rimorchio a doppio fondo,

    quantità di diserbante applicato per parcella in produzione:

    numero di parcella,

    nome del prodotto,

    data,

    quantità applicata.».

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    18.   Organismo di certificazione

    Al capitolo II, sezione I, del disciplinare, le parole «piano di ispezione» sono state sostituite da «piano di controllo». Tale sostituzione è stata effettuata ai punti 2, 3, 4 e 6. Il gruppo richiedente ha scelto di passare da un controllo esterno tramite sistema di ispezione a un controllo esterno tramite sistema di certificazione.

    19.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

    Al capitolo III, sezione II, del disciplinare, i riferimenti della struttura di controllo sono stati modificati, in quanto il controllo viene ora effettuato secondo un sistema di certificazione. Le regole per la formulazione dei disciplinari sono state modificate dopo l’approvazione del disciplinare nel 2011; esse impongono ora di indicare il nome e i dati di contatto di tale organismo nel caso in cui sia stato scelto tale sistema.

    Il nome e i dati di contatto della precedente struttura di controllo sono state eliminate e sostituite da:

    «SIQOCERT

    132/134, route de Dijon

    21207 Beaune CEDEX

    Tel. +33 0380250950

    Fax +33 0380246323

    E-mail: beaune@siqocert.fr».

    Al capitolo II, nei due punti che seguono questo primo punto, le parole «sotto l’autorità di» e «piano di ispezione» sono sostituite dalle parole «per conto di» e «piano di controllo».

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Pouilly-Fuissé

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Pouilly-Fuissé

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Si tratta di vini secchi fermi bianchi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

    I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) pari a:

    3 grammi per litro;

    oppure 4 grammi per litro, se l’acidità totale è pari o superiore a 55,1 milliequivalenti per litro, corrispondenti a 4,13 grammi per litro, espressa in acido tartarico (o 2,7 grammi per litro, espressa in H2SO4).

    I tenori in acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

    Il «Pouilly-Fuissé», che da giovane è generalmente di color verde oro, è un vino secco; colpisce per finezza e distinzione ed esprime spesso sfumature delicate di fiori bianchi e agrumi. Durante l’invecchiamento tali sfumature evolvono spesso verso note di nocciole, mandorla tostata, vaniglia o pietra focaia. La struttura al palato è piena e ricca, con un indovinato equilibrio tra potenza ed eleganza.

    CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    «Pouilly-Fuissé» Premier cru

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Si tratta di vini secchi fermi bianchi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

    I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) pari a:

    3 grammi per litro;

    oppure 4 grammi per litro, se l’acidità totale è pari o superiore a 55,1 milliequivalenti per litro, corrispondenti a 4,13 grammi per litro, espressa in acido tartarico (o 2,7 grammi per litro, espressa in H2SO4).

    I tenori in acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

    I vini che beneficiano della menzione «premier cru» esprimono maggiore intensità. Possono essere più fruttati, più potenti o più minerali a seconda della provenienza delle uve, in funzione delle diverse condizioni pedologiche e mesoclimatiche del territorio. Sono vini da invecchiamento che hanno bisogno di qualche anno per raggiungere la loro pienezza. Necessitano altresì di un periodo affinamento più prolungato per esprimere appieno l’equilibrio, la lunghezza, l’intensità e la complessità che li distinguono.

    CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    1.   Densità e norme di potatura

    Pratica colturale

    a) -

    Densità di impianto

    I vigneti sono caratterizzati da una densità minima di impianto pari a 8 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 1,40 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare pari o superiore a 0,75 metri.

    b) -

    Norme di potatura

    Potatura corta (cordone di Royat):

    le viti sono potate con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

    ogni ceppo reca al massimo cinque speroni con al massimo due gemme franche ciascuno.

    Potatura lunga (a Guyot o «à queue du Mâconnais», ossia ad archetto)

    Le viti potate a Guyot semplice o doppio recano al massimo 10 gemme franche per ceppo.

    Ciascun ceppo reca:

    un solo capo a frutto che reca al massimo sei gemme franche e due speroni con al massimo due gemme franche ciascuno;

    un solo capo a frutto che reca al massimo otto gemme franche e uno sperone con al massimo due gemme franche; oppure

    due capi a frutto che recano al massimo quattro gemme franche e uno sperone con al massimo due gemme franche.

    Le viti potate ad archetto recano al massimo 14 gemme franche per ceppo.

    Ciascun ceppo reca un capo a frutto che a sua volta reca 12 gemme franche al massimo e la cui punta è attaccata sul filo inferiore del palizzamento.

    2.   Altro

    Pratica enologica specifica

    È vietato l’uso di scaglie di legno.

    In seguito all’arricchimento i vini presentano un titolo alcolometrico volumico totale inferiore o uguale al 13,5 %.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

    3.   Affinamento

    Pratica enologica specifica

    Prima del confezionamento, i vini sono sottoposti ad affinamento almeno:

    fino al 1o febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia;

    fino al 1o luglio dell’anno successivo a quello della vendemmia per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru».

    La temperatura dei recipienti nella fase di affinamento è controllata e inferiore o uguale a 25 °C.

    5.2.   Rese massime

    Pouilly-Fuissé

    70 ettolitri per ettaro

    Pouilly-Fuissé Premier cru

    62 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Saône-et-Loire, sulla base del codice geografico ufficiale del 2019: Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly e Vergisson.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Chardonnay B

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    La zona geografica è situata nella parte meridionale della regione della Borgogna. Si estende diagonalmente come una fascia, attraversando le piccole catene montuose all’estremità meridionale della regione naturale del Mâconnais. Abbraccia così quattro comuni del dipartimento di Saône-et-Loire, dieci chilometri circa a ovest di Mâcon.

    Gli emblematici speroni calcarei di Vergisson e Solutré, famoso sito preistorico, dominano il paesaggio ondulato e accidentato. La topografia è complessa. Le creste dentellate delle piccole catene montuose dai rilievi asimmetrici suddividono la zona geografica. I versanti rivolti a est hanno generalmente una pendenza moderata. Al contrario, i versanti rivolti a ovest sono decisamente più ripidi. Le creste sono tagliate da valloni trasversali che formano piccole cavità circolari i cui versanti guardano a nord e a sud.

    Da questa complessa struttura affiorano substrati differenti, composti soprattutto da calcari e marne (calcari argillosi) del Giurassico. Localmente affiorano rioliti, ossia rocce vulcaniche acide del Paleozoico. A queste variegate situazioni corrisponde un’ampia varietà di suoli. I suoli più frequenti, sulle formazioni calcaree e marno-calcaree, sono magri e ghiaiosi, molto filtranti. Si sono formati anche suoli più argillosi, soprattutto ai piedi dei versanti sui colluvi, e suoli acidi assai ghiaiosi che posano sui rioliti.

    Il clima è oceanico e subisce spiccate influenze meridionali. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell’anno e non superano gli 800 millimetri. Durante il periodo vegetativo della vite sono moderate. Eventuali eccessi sono limitati a occidente dalla barriera naturale dei monti dello Charollais, che proteggono in parte le vigne dagli influssi umidi provenienti da ovest, e dall’influenza benefica delle correnti di aria mite, che giungono da sud attraverso il solco del Rodano fin dall’inizio della bella stagione. La temperatura media annuale è di 11 °C. Le estati sono calde e soleggiate.

    8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    La vite è presente nel Mâconnais sin dall’antichità. Nel 2002 A. PELLETIER ricorda che i barcaioli trasportavano già sulla Saône, verso il mercato di Lugdunum, «il vino proveniente dalla Borgogna, ove già nel primo secolo esistevano vigneti». La coltivazione della vite e il commercio del vino conoscono un intenso sviluppo a partire dal Medio Evo. L’abbazia di Cluny, vicina alla zona geografica, possiede vigneti nel Sud-Mâconnais.

    Fino al XVIII secolo i vigneti del «Pouilly-Fuissé», come del resto tutto il Mâconnais, sono piantati soprattutto con il vitigno Gamay N. Il cambiamento avviene agli inizi del XIX secolo. Alcuni atti di proprietà risalenti al 1820 indicano nel vitigno Chardonnay B l’elemento principale delle varietà presenti nella zona. Nel 1866 il dotto ampelografo JULLIEN scrive «… lo Chardonnay, che ci dona gli ottimi vini di Pouilly…». Il vitigno Chardonnay B conquista definitivamente il predominio con i reimpianti effettuati in seguito alla crisi della fillossera all’inizio del XX secolo. Oggi costituisce l’intera gamma delle varietà presenti nei vigneti di «Pouilly-Fuissé». I vini di «Pouilly», villaggio situato nella zona geografica e spesso citato in letteratura, sono i più rinomati.

    In seguito a molteplici contenziosi relativi all’utilizzo di questo nome, il 7 dicembre 1922 il tribunale di primo grado di Mâcon si pronuncia sui limiti della zona geografica della denominazione d’origine «Pouilly-Fuissé», dimostrando con ciò la necessità di proteggere il carattere notevole e peculiare dei vini del «cru».

    Il 13 gennaio 1929, per iniziativa dei sindaci di quattro comuni della zona geografica, viene fondata l’Unione dei produttori di Pouilly-Fuissé, che avvia le pratiche per il riconoscimento della denominazione di origine controllata, ufficializzato con il decreto dell’11 settembre 1936.

    Le grandi proprietà sono rare e predominano le aziende agricole a conduzione familiare, con una superficie media compresa fra tre e quattro ettari e una configurazione delle parcelle assai frammentata. Il 70 % del volume prodotto è vinificato in cantine private.

    Circa trenta «climat» (nome localmente attribuito alle località) sono regolarmente dichiarati dai produttori e inseriti nelle etichette dei vini.

    I vini prodotti nelle posizioni migliori hanno acquisito una notorietà che li ha fatti distinguere con la menzione «premier cru». I climat (nome comunemente attribuito a una località o a un gruppo di località) classificati come «premier cru» sono presenti in ciascun comune della denominazione. Occupano i versanti con l’esposizione migliore, spesso dalla parte opposta dei rilievi rocciosi (mont Pouilly, Roche de Solutré e Roche de Vergisson) oppure gli altopiani calcarei. Si tratta di 22 climat dalla notorietà consolidata, che per alcuni, come Pouilly, risale all’inizio del XIX secolo, mentre per la maggior parte di essi si è affermata dopo la Seconda guerra mondiale. L’equilibrio particolare di questi vini e la loro capacità di invecchiamento necessitano di un periodo di affinamento più prolungato perché sia possibile offrire al consumatore un vino dalle qualità ottimali.

    Tutti i vini della denominazione sono sottoposti ad affinamento a temperatura controllata: almeno fino al 1o febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia e almeno fino al 1o luglio dell’anno successivo a quello della vendemmia per i vini che beneficiano della menzione «premier cru».

    La potatura «à queue» ad archetto semplice o doppio, caratteristica del Mâconnais, è ancora largamente praticata e consente di proteggere la vite dalle gelate primaverili.

    Nel 2019 i vigneti si estendevano su circa 800 ettari, per una produzione di 40 000 ettolitri, grazie al lavoro di oltre 300 operatori.

    8.3.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

    Il «Pouilly-Fuissé», che da giovane è generalmente di color verde oro, è un vino secco; colpisce per finezza e distinzione ed esprime spesso sfumature delicate di fiori bianchi e agrumi. Durante l’invecchiamento tali sfumature evolvono spesso verso note di nocciole, mandorla tostata, vaniglia o pietra focaia. La struttura al palato è piena e ricca, con un indovinato equilibrio tra potenza ed eleganza.

    I vini che beneficiano della menzione «premier cru» esprimono maggiore intensità. Possono essere più fruttati, più potenti o più minerali a seconda della provenienza delle uve, in funzione delle diverse condizioni pedologiche e mesoclimatiche del territorio.

    Sono vini da invecchiamento che hanno bisogno di qualche anno per raggiungere la loro pienezza. Necessitano altresì di un periodo affinamento più prolungato per esprimere appieno l’equilibrio, la lunghezza, l’intensità e la complessità che li distinguono.

    8.4.   Interazioni causali

    Il clima oceanico, temperato dalle influenze meridionali, si esprime con una dolcezza peculiare nel Sud-Mâconnais. I vini «Pouilly-Fuissé» vi affermano la propria particolare tipicità, il cui denominatore comune è il carattere carnoso e fruttato al palato, che testimonia la provenienza dalla Borgogna del sud.

    La complessità dei rilievi, formati da creste dentellate su versanti con esposizioni diverse, unita alla varietà dei substrati (peraltro il più delle volte calcarei), dà luogo a un mosaico di ambienti in cui il vitigno Chardonnay B ha trovato una sede di elezione, soprattutto negli anfiteatri naturali di Solutré-Pouilly, Fuissé e Vergisson e sulle colline di Chaintré. Questo quadro ha dato origine a una variegata ricchezza di ambienti naturali, in cui ciascuna situazione si caratterizza ulteriormente per il proprio suolo e il proprio mesoclima. Il riconoscimento di tale diversità ha stimolato i produttori a indicare sulle etichette il nome del climat di provenienza delle uve, valorizzando così quelle sfumature che si esprimono appieno nei vini.

    I produttori non hanno mai smesso di impegnarsi e le loro competenze si sono perpetuate nel rispetto del carattere originale dei vini, che sono il frutto della natura dei suoli, delle tradizioni vitivinicole e dell’attività delle cantine. Queste competenze si traducono in parcelle rigorosamente delimitate per la vendemmia, piantate su pendii più o meno ripidi di fronte alla pianura della Saône, con esposizioni variabili, da sud-ovest a nord-est, tra 220 e 420 metri di altitudine.

    Gli speroni di Solutré e Vergisson, simbolo della zona vinicola, dominano onnipresenti sopra le vigne e compaiono su numerose etichette e loghi promozionali. Nella piazza del paese di Solutré-Pouilly, l’Unione dei produttori di Pouilly-Fuissé ha creato «l’Atrium», luogo di degustazione, acquisto e scoperta dei vini a denominazione d’origine controllata. L’eccezionale ambiente naturale del «Pouilly-Fuissé» è riconosciuto a livello nazionale e protetto con la denominazione «Grand site Solutré-Pouilly-Vergisson». Con quasi 200 000 visitatori all’anno, il «Grand Site» è una delle destinazioni turistiche più frequentate della Borgogna.

    Nel 1995 un lascito ha consentito agli Hospices de Beaune di acquisire la proprietà di un vigneto di quattro ettari a Chaintré. Il «Pouilly-Fuissé» è quindi l’unico «cru» non prodotto nella Côte-d’Or a essere annoverato tra i vini messi all’asta ogni anno, in occasione della celebre vendita di novembre.

    I vini del Pouilly-Fuissé», zona vitivinicola emblema del Mâconnais, sono largamente esportati, per più del 70 % della produzione, soprattutto verso la Gran Bretagna, l’Asia e gli Stati Uniti, ove hanno acquisito grande notorietà.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Denominazioni geografiche e diciture integrative

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

     

    il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «premier cru» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per tale menzione.

     

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «premier cru» e seguito dal nome di uno dei climat elencati di seguito per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per la menzione «premier cru».

     

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere seguito dal nome di uno dei climat elencati di seguito per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per la menzione «premier cru».

    Elenco dei climat:

     

    Comune di Chaintré:

    Le Clos de Monsieur Noly

    Les Chevrières

    Aux Quarts

    Le Clos Reyssier

     

    Comune di Fuissé:

    Le Clos

    Les Brulés

    Les Ménétrières

    Les Reisses

    Les Vignes Blanches

    Les Perrières

    Vers Cras

     

    Comune di Solutré-Pouilly:

    La Frérie

    Le Clos de Solutré

    Au Vignerais

    En Servy

    Aux Bouthières

    Aux Chailloux

    Pouilly

    Vers Cras

     

    Comune di Vergisson:

    Les Crays

    La Maréchaude

    Sur la Roche

    En France

    Comuni della zona di prossimità immediata del dipartimento della Côte dOr

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

     

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

    Comuni della zona di prossimità immediata del dipartimento del Rodano

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

     

    Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Le Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine esclusivamente per il territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup;

    Comuni della zona di prossimità immediata del dipartimento di Saône-et-Loire

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

     

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère esclusivamente per il territorio dell’ex comune di La Loyère, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse esclusivamente per il territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, La Vineuse e Massy, Vinzelles, Viré;

    Comuni della zona di prossimità immediata del dipartimento dell’Yonne

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

     

    Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon esclusivamente per il territorio dei comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon e Volgré, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

    Disposizioni supplementari

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    a) -

    Il nome di un climat che può essere associato alla menzione «premier cru» è inserito subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    b) –

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

    che si tratti del nome di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta;

    che il nome della località accatastata non sia identico a quello di uno dei climat che possono beneficiare della menzione «premier cru», per evitare qualsiasi problema di omonimia.

    Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    c) -

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bourgogne» o «Grand Vin de Bourgogne».

    d) -

    Qualora l’indicazione del vitigno sia precisata sull’etichetta, tale indicazione non compare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie ed è stampata in caratteri le cui dimensioni non superano i due millimetri.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cfb89bd-e375-438d-90ff-d88fb1a54e0a


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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