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Document 52019AP0433

P8_TA(2019)0433 InvestEU ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD)) P8_TC1-COD(2018)0229 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU

GU C 158 del 30.4.2021, p. 1005–1059 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1005


P8_TA(2019)0433

InvestEU ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/77)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0439),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0257/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari nonché i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0482/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 131.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 310.

(3)  La presente posizione sostituisce emendamenti approvati il 16 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0026).


P8_TC1-COD(2018)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Con un volume pari all'1,8 % del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2 % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento pubblico e privato e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per sostenere la crescita a lungo termine di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.

(2)

Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, basato tra l'altro sull'esperienza del Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, per semplificare l'offerta finanziaria e integrarla in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

(3)

Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile e inclusiva e l'occupazione, quali la strategia Europa 2020, l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, l'agenda europea per la cultura, il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa,la strategia spaziale per l'Europa e il pilastro europeo dei diritti sociali . Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

(4)

A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri , se del caso in collaborazione con gli enti locali e regionali, elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.

(5)

Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la convergenza socioeconomica dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione, ▌della digitalizzazione, dell'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare, della sostenibilità e inclusività della crescita economica dell'Unione nonché della resilienza sociale dell 'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi finanziari provenienti dai partner esecutivi , se del caso . Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, puntare a offrire benefici strategici a lungo termine in settori chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziati o sarebbero finanziati in misura insufficiente, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo del Fondo dovrebbe coprire un'ampia gamma di settori e di regioni, evitando nel contempo un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica.

(5 bis)

I settori culturali e creativi sono settori resilienti e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la natura immateriale dei loro beni ne limita l'accesso ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, progredire e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

(6)

Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali, incluso il patrimonio culturale, per promuovere la crescita sostenibile e inclusiva , gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito e a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione . I progetti finanziati da InvestEU dovrebbero soddisfare le norme ambientali e sociali dell'Unione, compresi i diritti dei lavoratori. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

(7)

L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto occupare un posto di primo piano nell'architettura del Fondo InvestEU.

(8)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell'Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile (4).

(9)

Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e l'obiettivo annuale del 30 % quanto prima ed entro il 2027 . Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari ad almeno il 40 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(10)

Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i  potenziali partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (5)] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile. È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all'attuazione di altre dimensioni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

(11)

Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo , delle acque interne e degli oceani, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità

(12)

I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere esaminati dal partner esecutivo per accertarne l'eventuale impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i  potenziali partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, utilizzando in modo adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile e in modo coerente rispetto agli orientamenti elaborati per altri programmi dell'Unione. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi ; i progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia, definita negli orientamenti, dovrebbero essere esclusi dalla verifica della sostenibilità. Laddove il partner esecutivo concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, dovrebbe fornire una motivazione al comitato per gli investimenti. Le operazioni incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non dovrebbero essere ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.

(13)

I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti consistenti nelle infrastrutture europee , in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e ad altre fonti energetiche sicure e sostenibili a basso tenore di emissioni , dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali. Il programma InvestEU dovrebbe conferire priorità alle aree deficitarie di investimenti, nelle quali sono necessari ulteriori investimenti. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e  massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione . Tenuto conto delle minacce alla protezione e alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero includere la resilienza delle infrastrutture, comprese la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture, e tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

(13 bis)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire, ove opportuno, al conseguimento degli obiettivi della [direttiva rivista sulle energie rinnovabili] e del [regolamento sulla governance], nonché promuovere l'efficienza energetica nelle decisioni di investimento.

(13 ter)

Una vera multimodalità è un'opportunità per creare una rete di trasporti efficiente ed ecocompatibile che sfrutti al massimo il potenziale di tutti i mezzi di trasporto con un effetto sinergico. Il programma InvestEU potrebbe sostenere gli investimenti nei nodi di trasporto multimodale che, nonostante il significativo potenziale economico e imprenditoriale, comportano rischi significativi per gli investitori privati. Il programma potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a promuovere gli sforzi a favore della creazione e dell'introduzione di tecnologie in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e dell'infrastruttura stradale.

(13 quater)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire alle politiche dell'UE in materia di mari e oceani, attraverso lo sviluppo di progetti e imprese nel settore dell'economia blu e i relativi principi finanziari. Ciò può includere interventi nel settore dell'imprenditoria e dell'industria marittima, un'industria marittima innovativa e competitiva, nonché l'energia marina rinnovabile e l'economia circolare.

(14)

Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. La carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali , nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale in sinergia con Orizzonte Europa, compreso il Consiglio europeo dell'innovazione . A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin, per facilitare e accelerare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovatrici, dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.

(14 bis)

Il turismo costituisce un aspetto importante dell'economia dell'Unione e il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine sostenendo operazioni che promuovano un turismo sostenibile, innovativo e digitale.

(15)

È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a promuovere e rafforzare la trasformazione digitale e a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale , in linea con il programma Europa digitale .

(16)

Le ▌PMI rappresentano oltre il 99 % delle realtà imprenditoriali nell'Unione e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, trasformazione secondo i principi dell'economia circolare, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e le imprese dell'economia sociale . Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. Soluzioni innovative quali l'acquisizione di un'impresa o la partecipazione all'attività imprenditoriale da parte dei dipendenti sono sempre più frequenti tra le PMI e le imprese dell'economia sociale. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra agevolandone l'accesso ai finanziamenti e offrendo fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita , innovazione e sviluppo sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti agli shock o alle crisi economiche e per assicurarne la capacità di creare posti di lavoro e benessere sociale . Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. Il Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire da programmi che hanno registrato successi quali COSME, e mettere a disposizione capitale di esercizio e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di una società, finanziamenti per operazioni di leasing e l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

(17)

Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa (7), nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali (8) e nel quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione , alla cultura, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali . Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, inclusi la riqualificazione e il perfezionamento dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economica ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un'economia a basse emissioni di carbonio, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nell'infrastruttura sociale, nella microfinanza, nell'imprenditoria etica e sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale , al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa (9) ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030 (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da tipologie alternative di fornitori di servizi finanziari, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, e dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

(18)

Il Fondo InvestEU dovrebbe operare nell'ambito di quattro finestre delle politiche che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.

(18 bis)

La finestra delle PMI dovrebbe andare in priorità a beneficio delle PMI, ma anche le piccole imprese a media capitalizzazione sono ammissibili a beneficiare di tale finestra. Le imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito delle altre tre finestre.

(19)

Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell'UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE o di specifici Stati membri in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi , nonché alle autorità regionali attraverso i rispettivi Stati membri, la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell'UE da utilizzare per operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nel loro territorio, secondo quanto stabilito nell'accordo di contribuzione in particolare nelle regioni meno sviluppate e in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

(20)

Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe il valore aggiunto della garanzia di bilancio sostenuta dall'Unione assicurando una gamma più ampia di destinatari finanziari e progetti e diversificando i mezzi per conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione e sancito nell'accordo di contribuzione concluso con lo Stato membro sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato , nonché ogni eventuale destinazione specifica regionale, sulla base delle regole del Fondo InvestEU . La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  (10) («regolamento finanziario»). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.

(20 bis)

Dovrebbe essere istituito un partenariato tra la Commissione e il gruppo BEI sulla base dei punti di forza di ciascun partner per garantire il massimo impatto politico, l'efficienza della realizzazione, un'adeguata sorveglianza di bilancio e di gestione dei rischi e sostenere un accesso diretto effettivo e inclusivo.

(20 ter)

La Commissione dovrebbe chiedere il parere di altri potenziali partner esecutivi, oltre al gruppo BEI, riguardo agli orientamenti in materia di investimenti, i documenti di orientamento e le metodologie comuni in materia di sorveglianza dei cambiamenti climatici e di sostenibilità, se del caso, al fine di garantire l'inclusività e l'operatività, fino a quando non saranno costituiti gli organi di governance; successivamente, la partecipazione dei partner esecutivi dovrebbe aver luogo nell'ambito del comitato consultivo e del comitato direttivo.

(21)

Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

(22)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell'UE, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(23)

La garanzia dell'UE di 40 817 500 000  EUR (a prezzi correnti) a livello dell'Unione dovrebbe mobilitare più di 698 194 079 000  EUR di investimenti supplementari in tutta l'Unione ed essere ripartita ▌tra le diverse finestre.

(23 bis)

Il [data], la Commissione ha dichiarato che «fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano alle piattaforme d'investimento tematiche o multinazionali dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. Inoltre, fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita, la Commissione valuterà in che misura lo stesso trattamento riservato al FEIS nel contesto della comunicazione della Commissione sulla flessibilità può essere applicato a InvestEU, quale strumento successivo al FEIS, per quanto riguarda i contributi una tantum forniti dagli Stati membri in contanti per finanziare un importo supplementare della garanzia dell'UE ai fini del comparto degli Stati membri.».

(24)

La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finali, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. La gestione dei rischi della garanzia non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla stessa. Una volta concessa la garanzia nell'ambito del comparto dell'UE ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di investimento e della dovuta diligenza delle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU.

(24 bis)

Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'UE, in modo da assicurare l'indipendenza politica delle decisioni di investimento. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato consultivo, un comitato direttivo e un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. La composizione complessiva della struttura di governance dovrebbe cercare di raggiungere l'equilibrio di genere. La struttura di governance non dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale del gruppo BEI o di altri partner esecutivi o sostituirsi ai rispettivi organi direttivi.

(25)

È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti dei partner esecutivi e degli Stati membri nonché da un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo e da un esperto nominato dal Comitato delle regioni, per scambiare informazioni, in particolare sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU, e per discutere in merito all'evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche carenze del mercato a livello territoriale.

(25 bis)

Un comitato direttivo, composto da rappresentanti della Commissione, partner esecutivi e un esperto senza diritto di voto nominato dal Parlamento europeo dovrebbe determinare gli orientamenti strategici e operativi per InvestEU.

(26)

La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.

(27)

Il comitato per gli investimenti è assistito da un segretariato indipendente, ospitato dalla Commissione e che risponde al presidente del comitato per gli investimenti.

(28)

Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento.

(29)

Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché ▌soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti nazionali di promozione dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello nazionale e regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sull'intero territorio dell'Unione e garantire un corretto equilibrio geografico dei progetti . Il programma InvestEU dovrebbe essere attuato in modo tale da promuovere condizioni di parità per le banche o gli istituti di promozione più piccoli e più giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri e quando presentano una maggioranza di azionisti dell'UE . Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

(30)

Al fine di promuovere una migliore diversificazione geografica, è possibile istituire piattaforme di investimento in modo da combinare gli sforzi e le competenze dei partner esecutivi con altre banche nazionali di promozione aventi esperienza limitata nell'uso di strumenti finanziari. Tali strutture dovrebbero essere incoraggiate, anche con il sostegno disponibile del polo di consulenza InvestEU. Si dovrebbero riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile interessati e altri attori pertinenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale al fine di promuovere l'uso di piattaforme di investimento nei settori pertinenti.

(31)

La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali . Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro quali figuranti nell'accordo di contribuzione . A norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.

(32)

Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme , politiche e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio o, se del caso, pubblicate nell'allegato ai documenti contabili annuali . La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell'UE e indicare l'importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti sulla garanzia fornita.

(33)

Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un'agevole, fluida ed efficiente combinazione di tale garanzia con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell'Unione o da altri fondi, tra cui il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS).

(34)

I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell'ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto con il sostegno di altri programmi dell'Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti anche con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati nei regolamenti dei pertinenti programmi dell'Unione. L'uso della garanzia dell'UE dovrebbe essere deciso in base alle norme del programma InvestEU.

(35)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra mediante iniziative consultive attuate dal gruppo BEI, da altri partner consultivi o direttamente dalla Commissione . Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe promuovere la diversificazione geografica nell'ottica di contribuire agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a livello regionale. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe prestare particolare attenzione all'aggregazione di progetti di dimensioni ridotte in portafogli più ampi. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner consultivi dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, tenendo conto delle competenze e delle capacità locali dei partner esecutivi locali come pure del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Inoltre ▌, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire uno sportello centrale per l'assistenza allo sviluppo di progetti nel quadro del polo di consulenza InvestEU per le autorità e i promotori di progetti .

(35 bis)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe essere istituito dalla Commissione con il gruppo BEI come partner principale, basandosi in particolare sull'esperienza acquisita nell'ambito del polo europeo di consulenza sugli investimenti. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'indirizzo politico del polo di consulenza InvestEU e della gestione dello sportello centrale. Il gruppo BEI dovrebbe fornire iniziative di consulenza nell'ambito delle finestre delle politiche. Inoltre, il gruppo BEI dovrebbe fornire servizi operativi alla Commissione, anche fornendo contributi agli orientamenti strategici e politici, individuando le iniziative di consulenza esistenti ed emergenti, valutando le esigenze in materia di consulenza e consigliando la Commissione sulle modalità ottimali per rispondere a tali esigenze mediante iniziative di consulenza esistenti o nuove.

(36)

Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario, tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti e della presenza dei partner locali , una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Al fine di agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e garantire l'efficienza, le sinergie e l'effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l'Unione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe cooperare con le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché beneficiare e avvalersi delle loro competenze.

(36 bis)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire sostegno sotto forma di consulenza a progetti su piccola scala e progetti per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nella ricerca e l'innovazione ottenendo titoli di proprietà intellettuale quali i brevetti, tenendo conto dell'esistenza di sinergie con altri servizi suscettibili di coprire tali azioni e sfruttando tali sinergie.

(37)

Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere lo sviluppo dei progetti e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di sviluppo dei mercati necessarie per dar vita a progetti di qualità. Inoltre, l'obiettivo è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale , comprese le organizzazioni filantropiche, e per i settori culturali e creativi . Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe ▌essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano un settore di intervento specifico. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni e le autorità a livello locale.

(38)

Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un'eventuale riserva di progetti di investimento compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.

(39)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è necessario valutare il programma InvestEU sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili in base ai quali valutare gli effetti concreti del programma InvestEU.

(40)

È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio sulla base di indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l'impatto e le operazioni del programma InvestEU.

(41)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.

(42)

Al programma InvestEU si applica il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme in materia di garanzie di bilancio.

(43)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) (il «regolamento finanziario»), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), al regolamento (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95 del Consiglio (15),, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (16) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (17), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità , incluse le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea ( l'« EPPO») può indagare e perseguire ▌ i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO nel caso degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(44)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(45)

A norma dell'[riferimento da aggiornare, se del caso, in base ad una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione 2013/755/UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(46)

Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti e con un quadro di valutazione degli indicatori , di facilitare un adeguamento flessibile e tempestivo degli indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito delle diverse finestre, per il quadro di valutazione, per la modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l'adeguamento del tasso di copertura. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti sugli investimenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare oneri amministrativi superflui. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Il programma InvestEU dovrebbe rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE e/o di specifici Stati membri e prevedere, per fallimenti del mercato complessi, la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli. È pertanto giustificata l'azione a livello dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a  sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per sostenere l'elaborazione di progetti in grado di interessare gli investitori e l'accesso ai finanziamenti e per consentire la relativa creazione di capacità («polo di consulenza InvestEU»). Il regolamento istituisce anche una banca dati che assicura, ai promotori, la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e che fornisce, agli investitori, informazioni sulle opportunità di investimento («portale InvestEU»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la dotazione e l'importo della garanzia dell'UE per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«operazione di finanziamento misto»: operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;

(1 bis)

«BEI»: la Banca europea degli investimenti;

(1 ter)

« gruppo BEI»: la Banca europea degli investimenti e le sue controllate o altre entità quali definite all'articolo 28, paragrafo 1, dello statuto della BEI;

(1 quater)

«contributo finanziario»: il contributo da parte di un partner esecutivo sotto forma di capacità di assunzione del rischio proprio che è fornito di pari passo con la garanzia dell'UE o in altre forme che consentono un'attuazione efficiente del programma InvestEU assicurando al contempo un adeguato allineamento degli interessi;

(1 quinquies)

«accordo di contribuzione»: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9;

(2)

«garanzia dell'UE»: garanzia globale , irrevocabile, incondizionata e su richiesta, fornita dal bilancio dell'Unione che, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, prende effetto mediante la firma di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;

(3)

«prodotto finanziario»: meccanismo o accordo finanziario ▌ in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali in una delle forme di cui all'articolo 13;

(4)

«operazione di finanziamento e/o di investimento»: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti sotto forma di prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, conformemente alle proprie regole , politiche e procedure interne e contabilizzata nel proprio bilancio o, se del caso, pubblicata nell'allegato al bilancio ;

(5)

«fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

(6)

«accordo di garanzia»: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento o di investimento che possano beneficiare della garanzia dell'UE, per fornire la garanzia di bilancio per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;

(7)

«partner esecutivo»: la controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione sottoscrive un accordo di garanzia ▌;

(8)

«polo di consulenza InvestEU»: l'assistenza tecnica definita all'articolo 20;

(8 bis)

« accordo di consulenza»: lo strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione del polo di consulenza InvestEU;

(8 ter)

«iniziativa di consulenza»: assistenza tecnica e servizi di consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di sviluppo delle capacità, quali definiti all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, attuati dai partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da un'agenzia esecutiva;

(8 quater)

«partner consultivo»: l'entità ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione firma un accordo per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza, ad eccezione delle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da agenzie esecutive;

(9)

«portale InvestEU»: la banca dati definita all'articolo 21;

(10)

«programma InvestEU»: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto considerati collettivamente;

(10 ter)

«piattaforme di investimento»: società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:

(a)

piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;

(b)

piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;

(c)

piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;

(11)

«microfinanza»: microfinanza come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

 

(13)

«banche o istituti nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

(14)

«piccole e medie imprese (PMI)»: microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (19);

(15)

«piccole imprese a media capitalizzazione»: entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI;

(16)

«impresa sociale»: impresa sociale come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

(17)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma InvestEU

1.   L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:

(a)

alla competitività dell'Unione, ivi comprese la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione;

(b)

alla crescita e all'occupazione nell 'economia dell'Unione, alla sua sostenibilità e alla sua dimensione ambientale e climatica, contribuendo al conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima e alla creazione di posti di lavoro di alta qualità ;

(c)

alla resilienza e all'inclusione sociali e alla capacità di innovazione sociale dell'Unione;

(c bis)

alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell'istruzione e della formazione;

(d)

all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

(d bis)

alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale.

2.   Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:

(a)

sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

(b)

sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione , incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato ;

(c)

aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e ▌per le piccole imprese a media capitalizzazione e potenziare la loro competitività globale ;

(d)

aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali, alle competenze e alle abilità e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 4

Dotazione e importo della garanzia dell'UE

1.   La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 40 817 500 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero(20) e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero(21).

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può inoltre essere erogato dagli Stati membri in contanti per il comparto degli Stati membri.

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è riportata nell'allegato I. Per ciascun obiettivo la Commissione può, se opportuno, modificare fino ad un massimo del 15 % gli importi di cui all'allegato I. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni modifica.

3.   La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a 525 000 000 EUR (a prezzi correnti).

4.   L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo InvestEU

Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare a determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

(a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)

i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

(i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

(ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [regolamento finanziario];

(iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

(iv)

garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   La garanzia dell'UE è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ▌ii), iii), v) e vi) , del regolamento finanziario. Altre forme di finanziamento dell'UE ai sensi del presente regolamento sono attuate in gestione diretta o indiretta a norma del regolamento finanziario, tra cui le sovvenzioni attuate a norma del titolo VIII e le operazioni di finanziamento misto attuate conformemente al presente articolo nel modo più agevole possibile e assicurando un sostegno efficiente e coerente alle politiche dell'Unione .

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS):

(a)

sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;

(b)

sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione dell'ETS senza l'uso della garanzia dell'UE a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.

4.   A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione che rientrano nell'operazione di finanziamento misto ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell'UE e sono attuati nel quadro dell'operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al [titolo X] del [regolamento finanziario].

Elementi sulla coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e sul rispetto del presente regolamento sono anch'essi inclusi nella relazione.

CAPO II

Fondo InvestEU

Articolo 7

Finestre delle politiche

1.   Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito:

(a)

finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, anche in linea con l'obiettivo dell'Unione di eliminare gli incidenti stradali mortali e le lesioni gravi entro il 2050, rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, energia, in particolare l'energia rinnovabile, efficienza energetica in linea con il quadro 2030 per l'energia, progetti di ristrutturazione immobiliare incentrati sul risparmio energetico e sull'integrazione degli edifici in un sistema energetico, digitale, di stoccaggio e di trasporto connesso, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale anche nelle zone rurali , approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acqua , comprese le vie di navigazione interne, gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare , ambiente e altre infrastrutture ambientali, patrimonio culturale, turismo, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire la resilienza climatica o gli obiettivi dell'Unione ▌ di sostenibilità sociale, o entrambi , e che soddisfano le norme di sostenibilità ambientale o sociale dell'Unione ;

(b)

finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca , di sviluppo del prodotto e di innovazione, il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca, il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative ▌nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

(c)

finestra per le PMI: accesso e disponibilità di finanziamenti, principalmente per le PMI , ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturale e creativo, nonché per le piccole imprese a media capitalizzazione;

(d)

finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale nonché le misure per promuovere la parità di genere , le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi le infrastrutture sanitarie ed educative, l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali e creative aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

2.   Se l'operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19 rientra in più di una finestra, essa è inquadrata nella finestra in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.

3.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurne al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti sono esclusi dalla verifica. I progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.

Gli orientamenti della Commissione , conformemente con gli obiettivi e le norme ambientali dell'Unione, consentono:

(a)

per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b)

di tener conto dell'impatto consolidato del progetto in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;

(c)

di stimare l'impatto sociale, tra l'altro sulla parità di genere, sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di ambiti e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell'economia ;

(c bis)

di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

(c ter)

di fornire ai partner esecutivi orientamenti ai fini dell'esame previsto al paragrafo 3, primo comma. Qualora concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, il partner esecutivo fornisce una motivazione al comitato per gli investimenti.

4.   I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.

5.   I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che almeno il 55 % degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente.

La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera affinché la quota della garanzia di bilancio utilizzata per la finestra per gli investimenti sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra i diversi settori.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per definire gli orientamenti sugli investimenti per ciascuna finestra. Gli orientamenti sugli investimenti sono elaborati in stretto dialogo con il gruppo BEI e altri potenziali partner esecutivi.

6 bis.     La Commissione rende le informazioni relative all'applicazione o all'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e ai partner consultivi.

Articolo 8

Comparti

1.    Le finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si compongono ciascuna di due comparti, dedicati a ▌fallimenti del mercato o a ▌situazioni di investimento subottimali, come segue:

(a)

il comparto dell'UE si occuperà delle seguenti situazioni:

(i)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione ▌;

(ii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione e/o specifici Stati membri ; o

(iii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali , in particolare nuovi o complessi, che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative ;

(b)

il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente , in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni .

2.   I comparti di cui al paragrafo 1 sono usati , se del caso, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri

1.   Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l'eventuale contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU . Tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato e nei programmi che contribuiscono a InvestEU .

Gli importi assegnati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, sono impiegati a copertura della garanzia.

2.   L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.

L'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, e l'articolo 9, paragrafo 5, non si applicano all'importo aggiuntivo erogato da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

Le disposizioni del presente articolo connesse agli importi assegnati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [RDC numero] o dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento [piano PAC] non sono applicabili a un accordo di contribuzione riguardante un importo aggiuntivo erogato da uno Stato membro, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

Lo Stato membro e la Commissione concludono l'accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche entro quattro mesi dalla decisione della Commissione che adotta l'accordo di partenariato o il piano PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione di modifica del programma o del piano PAC.

Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.

In deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], il tasso di copertura della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40 % e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.

3.   L'accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:

(a)

l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;

(b)

la strategia dello Stato membro consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, la copertura geografica , compresa se necessario la copertura regionale, i tipi di progetti, il periodo di investimento e, se del caso, le categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;

(c)

il partner o i partner esecutivi potenziali proposti conformemente all'articolo 12 e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

(d)

il possibile contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU;

(e)

l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base dei pertinenti indicatori connessi agli obiettivi strategici contemplati dall'accordo di partenariato o dal programma e stabiliti nell'accordo di contribuzione;

(f)

le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

(g)

la possibile combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'UE, anche in una struttura a vari livelli, per conseguire una migliore copertura dei rischi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia sottoscritti con i partner esecutivi a norma dell'articolo 14 e accordi di consulenza firmati con i partner consultivi .

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso ▌. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati dagli Stati membri a norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del regolamento [RDC]] e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[piano PAC] numero]. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è rimborsato allo Stato membro .

Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero], l'accordo di contribuzione è modificato ▌. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati dagli Stati membri a norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del regolamento [RDC]] e dell'articolo [75, paragrafo 1], del regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5 ,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5 ,] del regolamento [[piano PAC] numero]. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è rimborsato allo Stato membro.

5.   Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall'accordo di contribuzione:

(a)

dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo  7 ,] del regolamento [RDC] e dell'articolo [75, paragrafo 7 ,] del regolamento [[piano PAC] numero];

(b)

in deroga all'[articolo 213, paragrafo 4,] del [regolamento finanziario], dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

(c)

la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;

(d)

se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5 % della copertura iniziale.

CAPO II BIS

PARTENARIATO TRA LA COMMISSIONE E IL GRUPPO BEI

Articolo 9 bis

Ambito di applicazione del partenariato

1.     La Commissione e il gruppo BEI costituiscono un partenariato a norma del presente regolamento con l'obiettivo di sostenere l'attuazione del programma e la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e l'efficienza della realizzazione. Conformemente ai termini del presente regolamento e come ulteriormente precisato negli accordi di cui al paragrafo 2, il gruppo BEI:

(a)

attua la parte della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ter;

(b)

sostiene l'attuazione del comparto dell'UE e, se del caso conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, in particolare:

(i)

contribuendo, insieme ai potenziali partner esecutivi, agli orientamenti sugli investimenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, e contribuendo alla progettazione del quadro di valutazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 bis, e ad altri documenti che definiscono gli orientamenti esecutivi del Fondo InvestEU;

(ii)

definendo, insieme alla Commissione e ai potenziali partner esecutivi, la metodologia in materia di rischio e il sistema di mappatura del rischio connessi alle operazioni di finanziamento e investimento dei partner esecutivi al fine di consentire che tali operazioni siano valutate in base a una scala di valutazione comune;

(iii)

effettuando, su richiesta della Commissione e di concerto con i potenziali partner esecutivi interessati, una valutazione dei sistemi di tale potenziale partner esecutivo e fornendo consulenza tecnica mirata riguardo agli stessi, qualora e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle conclusioni dell'audit della valutazione per pilastro, in vista dell'attuazione dei prodotti finanziari previsti da tale potenziale partner esecutivo;

(iv)

formulando un parere non vincolante sugli aspetti bancari, in particolare sul rischio finanziario e sui termini finanziari connessi alla parte della garanzia dell'UE da assegnare al partner esecutivo quale definita negli accordi di garanzia che devono essere conclusi con partner esecutivi diversi dal gruppo BEI. La Commissione avvia, se del caso, un dialogo con i partner esecutivi sulla base delle conclusioni del parere. Essa informa il gruppo BEI dell'esito del suo processo decisionale;

(v)

eseguendo simulazioni e proiezioni relative al rischio finanziario e alla remunerazione del portafoglio aggregato sulla base delle ipotesi convenute con la Commissione;

(vi)

eseguendo una misurazione del rischio finanziario e una rendicontazione finanziaria del portafoglio aggregato; e

(vii)

fornendo servizi di ristrutturazione e recupero stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera b), alla Commissione, su richiesta della Commissione e di concerto con il partner esecutivo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera g), qualora il partner esecutivo non sia più responsabile dello svolgimento di attività di ristrutturazione e recupero a norma del pertinente accordo di garanzia;

(c)

può, su richiesta di una banca o di un istituto nazionale di promozione, provvedere alla creazione di capacità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), per tale banca o istituto nazionale di promozione e/o ad altri servizi connessi all'attuazione dei prodotti finanziari sostenuti dalla garanzia dell'UE;

(d)

in relazione al polo di consulenza InvestEU:

(i)

dispone di un importo fino a [375] milioni di EUR a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per le iniziative di consulenza e i compiti operativi di cui al punto ii);

(ii)

fornisce consulenza alla Commissione e svolge compiti operativi, stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera c):

1.

sostenendo la Commissione nella progettazione, nella creazione e nel funzionamento del polo di consulenza InvestEU;

2.

fornendo una valutazione delle richieste di servizi di consulenza che la Commissione non ritiene rientrino nelle iniziative di consulenza esistenti, al fine di sostenere la decisione di assegnazione della Commissione;

3.

sostenendo le banche o gli istituti nazionali di promozione attraverso la creazione di capacità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), su richiesta degli stessi, in relazione allo sviluppo delle loro capacità di consulenza al fine di partecipare a iniziative di consulenza;

4.

su richiesta della Commissione e di un potenziale partner consultivo e previo consenso del gruppo BEI, concludendo contratti con partner consultivi a nome della Commissione per la fornitura di iniziative di consulenza.

Il gruppo BEI garantisce che i propri compiti di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), sono svolti in modo interamente indipendente rispetto al suo ruolo di partner consultivo.

2.     Le informazioni bancarie trasmesse al gruppo BEI dalla Commissione conformemente al paragrafo 1, lettera b), punti ii), iv), v) e vi), si limitano alle informazioni strettamente necessarie al gruppo BEI per adempiere i suoi obblighi di cui a tali punti. La Commissione definisce, in stretto dialogo con il gruppo BEI e i potenziali partner esecutivi, la natura e la portata delle suddette informazioni, tenendo conto dei requisiti di sana gestione finanziaria della garanzia dell'UE, degli interessi legittimi del partner esecutivo in relazione alle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e delle esigenze del gruppo BEI ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi di cui ai suddetti punti.

3.     Le modalità del partenariato sono stabilite in accordi, tra cui:

(a)

in merito alla concessione e all'attuazione della parte della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis:

(i)

un accordo di garanzia tra la Commissione e il gruppo BEI, oppure

(ii)

accordi di garanzia separati tra la Commissione e la BEI e/o una controllata o altra entità quale definita all'articolo 28, paragrafo 1, dello statuto della BEI;

(b)

un accordo tra la Commissione e il gruppo BEI in relazione al paragrafo 1, lettere b) e c);

(c)

un accordo tra la Commissione e il gruppo BEI in relazione al polo di consulenza InvestEU;

(d)

accordi di servizio tra il gruppo BEI e le banche e gli istituti nazionali di promozione in merito alla creazione di capacità e ad altri servizi conformemente al paragrafo 1, lettera c).

4.     Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 4, i costi sostenuti dal gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), rispettano le condizioni convenute nell'accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), e possono essere coperti dai rimborsi o dalle entrate attribuibili alla garanzia dell'UE che costituiscono il contributo alla dotazione, conformemente all'articolo 211, paragrafi 4 e 5, del regolamento finanziario, o possono essere imputati alla dotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, previa giustificazione di tali costi da parte del gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di [7 000 000 EUR].

5.     I costi sostenuti dal gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti operativi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), sono interamente coperti dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), previa giustificazione di tali costi da parte del gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di [10 000 000 EUR].

Articolo 9 ter

Conflitto di interessi

Nel contesto del partenariato, il gruppo BEI adotta tutte le necessarie misure e precauzioni per evitare conflitti di interessi con altri partner esecutivi, anche predisponendo una squadra dedicata e indipendente per i compiti di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punti iv), v) e vi), che è soggetta a rigorose norme di riservatezza, le quali continuano ad applicarsi anche a coloro che lasciano la squadra. Il gruppo BEI o altri partner esecutivi informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi situazione che costituisca o possa determinare tale conflitto. In caso di dubbi, la Commissione stabilisce se esista un conflitto di interessi e ne informa il gruppo BEI. In presenza di un conflitto di interessi, il gruppo BEI adotta misure appropriate. Il comitato direttivo è informato delle misure adottate e dei loro esiti.

Il gruppo BEI adotta le necessarie precauzioni per evitare situazioni di conflitto di interessi nell'attuazione del polo di consulenza InvestEU, in particolare in relazione ai compiti operativi nella sua funzione di sostegno alla Commissione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera d), punto ii). In presenza di un conflitto di interessi, il gruppo BEI adotta misure appropriate.

CAPO III

Garanzia dell'UE

Articolo 10

Garanzia dell'UE

1.   La garanzia dell'UE è concessa ai partner esecutivi come garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta , conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario e gestita conformemente al titolo X del regolamento finanziario in regime di gestione indiretta .

1 bis.     La remunerazione della garanzia dell'UE è connessa alle caratteristiche e al profilo di rischio dei prodotti finanziari, tenendo debitamente conto della natura delle operazioni di finanziamento e investimento sottostanti e del conseguimento degli obiettivi strategici perseguiti. Ciò può comprendere, in casi debitamente giustificati connessi alla natura degli obiettivi strategici perseguiti dal prodotto finanziario da attuare e all'accessibilità economica per i destinatari finali interessati, una riduzione del costo o un miglioramento dei termini del finanziamento fornito al destinatario finale ottenuto modulando la remunerazione della garanzia dell'UE o, ove necessario, coprendo i costi amministrativi pendenti sostenuti dal partner esecutivo attraverso il bilancio dell'UE, in particolare:

(a)

nel caso in cui le condizioni di tensione dei mercati finanziari impedirebbero la realizzazione di un'operazione a prezzi basati sul mercato o

(b)

se necessario per catalizzare le operazioni di finanziamento e investimento in settori o ambiti in cui si verificano un significativo fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale e per facilitare la creazione di piattaforme di investimento,

nella misura in cui la riduzione della remunerazione della garanzia dell'UE o la copertura dei costi amministrativi pendenti sostenuti dai partner esecutivi non incidano in modo significativo sulla copertura della garanzia InvestEU.

La riduzione della remunerazione della garanzia UE va pienamente a beneficio dei destinatari finali.

1 ter.     La condizione stabilita all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento finanziario si applica a ciascun partner esecutivo sulla base del portafoglio.

1 quater.     Il 75 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a [30 613 125 000] EUR, è concesso al gruppo BEI. Il gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a [7 653 281 250] EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del Fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

1 quinquies.     Il restante 25 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia.

1 sexies.     Occorre compiere i massimi sforzi per garantire che alla fine del periodo di investimento sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica. Tali sforzi comprendono incentivi per le banche o gli istituti nazionali di promozione più piccoli o meno sofisticati che hanno un vantaggio comparativo a causa della loro presenza locale, delle loro conoscenze e delle loro competenze in materia di investimenti. Gli sforzi sono sostenuti dalla Commissione mediante lo sviluppo di un approccio coerente.

2.   Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 11

Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

1.   Il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento che

(a)

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario, in particolare il requisito ▌ riguardante i fallimenti di mercato, le situazioni di investimento subottimali e l' addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b) , del regolamento finanziario e all'allegato V del presente regolamento , massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario;

(b)

contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento; ▌

(b bis)

non forniscono sostegno finanziario alle attività escluse quali definite nell'allegato V, punto B, del presente regolamento; e

(c)

sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.

2.   Oltre ai progetti situati nell'Unione, il Fondo InvestEU può sostenere mediante operazioni di finanziamento e di investimento i seguenti progetti e le seguenti operazioni:

(a)

progetti ▌tra soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall'esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d'oltremare;

(b)

operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi di cui all'articolo 5 che hanno contribuito ad uno specifico prodotto finanziario.

3.   Il Fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi:

(a)

a uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

(b)

un paese o un territorio terzo associato al programma InvestEU conformemente all'articolo 5;

(c)

un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;

(d)

altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).

Articolo 12

Selezione dei partner esecutivi diversi dal gruppo BEI

1.   Conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario, la Commissione seleziona i partner esecutivi , diversi dal gruppo BEI .

I partner esecutivi possono formare un gruppo. Un partner esecutivo può essere membro di uno o più gruppi.

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse in relazione alla parte della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1 quater . ▌

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ▌tra quelle che hanno espresso interesse ▌. Lo Stato membro in questione può altresì proporre il gruppo BEI come partner esecutivo e può concludere un contratto, a proprie spese, con il gruppo BEI per la fornitura dei servizi elencati all'articolo 9 bis.

Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.

2.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU consegua i seguenti obiettivi :

(a)

massimizzare la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;

(b)

massimizzare l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;

(c)

massimizzare , ove opportuno, gli investimenti privati;

(c bis)

promuovere soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;

(d)

conseguire la diversificazione geografica mediante l'assegnazione graduale della garanzia dell'UE e consentire il finanziamento di progetti più piccoli;

(e)

offrire un'adeguata diversificazione del rischio.

3.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione:

(a)

il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell'Unione;

(b)

la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 155, paragrafi  2 e 3 , del regolamento finanziario in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative.

4.   Le banche e gli istituti nazionali di promozione possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 13

Tipologie di finanziamento ammissibili

1.   La garanzia dell'UE può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi:

(a)

prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali;

(b)

garanzie e finanziamenti concessi dai partner esecutivi ad un altro ente finanziario che consentano a quest'ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a).

È coperto dalla garanzia dell'UE il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento o di investimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento sottoscritto o di un'operazione di finanziamento concordata dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo, e che detto accordo non sia né scaduto né sia stato annullato.

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell'UE, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tale struttura investe una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Accordi di garanzia

1.   Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'UE, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.

Quando i partner esecutivi formano un gruppo ▌, viene concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi partecipanti al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.

2.   Gli accordi di garanzia prevedono in particolare disposizioni riguardanti:

(a)

l'importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo deve fornire;

(b)

i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all'attuazione;

(c)

ai sensi dell'articolo 16, regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'UE, ivi compresa la copertura di portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;

(d)

la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall'Unione e dal partner esecutivo oppure in base a un adeguamento in casi debitamente giustificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 ;

(e)

le condizioni di pagamento;

(f)

l'impegno del partner esecutivo ad accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo sulla proposta operazione in assenza della garanzia dell'UE;

(g)

le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;

(h)

il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni che beneficiano della garanzia dell'UE;

(i)

gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 7 e 11, nonché la mobilitazione di capitali privati;

(j)

se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;

(k)

altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 155, paragrafo 2, e del titolo X del regolamento finanziario.

(l)

l'esistenza di meccanismi adeguati per rispondere alle potenziali preoccupazioni degli investitori privati.

3.   L'accordo di garanzia stabilisce anche che all'Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l'attivazione della garanzia dell'UE.

4.   Inoltre, l'accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell'UE sono detratti dall'importo complessivo della remunerazione, dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all'Unione derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l'importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, l'importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell'UE.

5.   L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.

Articolo 15

Condizioni per l'uso della garanzia dell'UE

1.   La concessione della garanzia dell'UE è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'UE solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che soddisfano i requisiti per beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE. La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.

3.   Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'UE, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi delle politiche da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e  dell'accessibilità economica per i destinatari finali interessati o del tipo di finanziamento fornito . La copertura di tali costi mediante il bilancio dell'UE è limitata all'importo strettamente necessario per l'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in questione ed è fornita solo nella misura in cui il costo non è coperto dalle entrate percepite dai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento interessate . Le disposizioni relative alle commissioni sono definite nell' accordo di garanzia e sono conformi alle modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 4 , e conformi all' articolo 209, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario.

4.   Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'UE a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero, se non altrimenti detratti dai proventi del recupero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Articolo 16

Copertura e termini della garanzia dell'UE

1.   La remunerazione dell'assunzione del rischio è ripartita tra l'Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. La remunerazione della garanzia dell'UE può essere ridotta nei casi debitamente giustificati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

2.   La garanzia dell'UE copre:

(a)

per i prodotti di debito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a):

(i)

il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto fino all'evento di inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

(ii)

le perdite a seguito di ristrutturazione;

(iii)

le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

(b)

per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;

(c)

per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di altri soggetti giuridici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.

3.   Quando l'Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all'attivazione della garanzia dell'UE, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo, nella misura in cui continuino a esistere, in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell'UE.

Il partner esecutivo effettua, per conto dell'Unione, il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione e procede al rimborso dell'Unione attingendo dalle somme recuperate.

CAPO IV

GOVERNANCE

Articolo 17

Comitato consultivo

1.   La Commissione e il comitato direttivo sono assistiti da un comitato consultivo ▌.

1 bis.     Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:

(a)

un rappresentante di ciascun partner esecutivo;

(b)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

(c)

un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo;

(d)

un esperto nominato dal Comitato delle regioni.

4.    Il comitato consultivo è copresieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante nominato dal Gruppo BEI è il vicepresidente.

Il comitato consultivo si riunisce regolarmente e almeno due volte all'anno su convocazione del presidente. ▌

5.   Il comitato consultivo

(a)

▌presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;

( b )

presta consulenza alla Commissione e  al comitato direttivo in merito agli sviluppi di mercato, ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

(c)

scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.

5 bis.     Sono inoltre organizzate almeno due volte all'anno, sotto la presidenza della Commissione, riunioni di rappresentanti degli Stati membri in una formazione distinta.

5 ter.     Il comitato consultivo e la sua formazione composta da rappresentanti degli Stati membri possono formulare raccomandazioni sull'attuazione e sul funzionamento del programma InvestEU, da sottoporre all'esame del comitato direttivo.

5 quater.     I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta approvati da quest'ultimo.

La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative e gestisce il segretariato del comitato consultivo. Tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sono messe a disposizione del comitato consultivo per l'esercizio delle sue funzioni.

5 quinquies.     Le banche o gli istituti di promozione nazionali rappresentati nel comitato consultivo selezionano tra i propri membri i rappresentanti di altri partner esecutivi diversi dal gruppo BEI nel comitato direttivo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1. Le banche o gli istituti di promozione nazionali mirano a una rappresentanza equilibrata nel comitato direttivo in termini di dimensioni e ubicazione geografica. I rappresentanti selezionati rappresentano la posizione comune concordata di tutti i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI.

Articolo 17 bis

Comitato direttivo

1.     È istituito un comitato direttivo per il programma InvestEU. Esso è composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti del gruppo BEI e due rappresentanti di altri partner esecutivi diversi dal gruppo BEI e da un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU.

I membri sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta, ad eccezione dei rappresentanti di altri partner esecutivi diversi dal gruppo BEI, che sono nominati per un mandato di due anni.

2.     Il comitato direttivo sceglie un presidente tra i rappresentanti della Commissione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Il presidente riferisce due volte all'anno ai rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo in merito all'attuazione e al funzionamento del programma InvestEU.

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo.

3.     Il comitato direttivo:

(a)

determina gli orientamenti strategici e operativi per i partner esecutivi, compresi gli orientamenti sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulle altre politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU;

(b)

adotta il quadro metodologico del rischio elaborato dalla Commissione in collaborazione con il gruppo BEI e gli altri partner esecutivi;

(c)

sovrintende all'attuazione del programma InvestEU;

(d)

è consultato, rispecchiando i pareri di tutti i suoi membri, sull'elenco ristretto di candidati per il comitato per gli investimenti prima della selezione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2;

(e)

adotta le regole e procedure del segretariato del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2;

(f)

adotta le norme applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento.

4.     Il comitato direttivo adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni, tenendo pertanto nella massima considerazione possibile le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare convergenza di posizioni, le decisioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza qualificata dei suoi membri con diritto di voto, composta da almeno sette voti.

Articolo 17 ter

Quadro di valutazione

1.     È istituito un quadro di valutazione degli indicatori («quadro di valutazione») per garantire una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata, da parte del comitato per gli investimenti, delle richieste di utilizzo della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento proposta da un partner esecutivo.

2.     I partner esecutivi compilano il quadro di valutazione relativo alle loro proposte di finanziamento e di investimento.

3.     Il quadro di valutazione comprende in particolare i seguenti elementi:

(a)

descrizione dell'operazione di finanziamento e di investimento;

(b)

contributo al raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE;

(c)

addizionalità, descrizione dei fallimenti di mercato o di una situazione d'investimento non ottimale e contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;

(d)

impatto degli investimenti;

(e)

profilo finanziario dell'operazione di finanziamento e di investimento;

(f)

indicatori complementari.

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo elementi aggiuntivi del quadro di valutazione, comprese norme dettagliate per il quadro di valutazione che i partner esecutivi devono utilizzare.

Articolo 18

Verifica delle politiche

 

3.   La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi diversi dalla BEI rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.

3 bis.     Nel caso di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, tali operazioni non sono coperte dalla garanzia dell'Unione se la Commissione esprime un parere sfavorevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5.

Articolo 19

Comitato per gli investimenti

1.    Per il Fondo InvestEU è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente . Esso

(a)

esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'UE che hanno superato la verifica di conformità con la normativa e le politiche dell'Unione effettuata dalla Commissione, di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o che hanno ricevuto un parere favorevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5;

(b)

ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti,

(b bis)

presta particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario e all'allegato V del presente regolamento, nonché all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario; e

(c)

controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE rispettino tutti i pertinenti requisiti.

2.   Il comitato per gli investimenti si riunisce in quattro formazioni diverse, corrispondenti alle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'articolo 237 del regolamento finanziario e sono nominati dalla Commissione , su raccomandazione del comitato direttivo, per un mandato della durata massima di quattro anni , rinnovabile una volta . Essi sono remunerati dall'Unione. La Commissione , su raccomandazione del comitato direttivo, può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società.

La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi nelle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei mercati geografici nell'Unione e che nel complesso sia assicurata una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. Il comitato direttivo assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

3.   Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Il comitato direttivo può raccomandare alla Commissione di rimuovere un membro dalle sue funzioni se questi non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.

4.   Quando agisce in conformità al presente articolo, il comitato per gli investimenti è assistito da un segretariato . Il segretariato è indipendente e risponde al presidente del comitato per gli investimenti. Il segretariato ha sede amministrativa presso la Commissione. Il regolamento interno del segretariato garantisce la riservatezza degli scambi di informazioni e documenti tra i partner esecutivi e i rispettivi organi direttivi. Il gruppo BEI può presentare proposte di operazioni di finanziamento e di investimento direttamente al comitato per gli investimenti notificandole al segretariato.

La documentazione fornita dai partner esecutivi comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione di cui all'articolo 17 ter e qualsiasi altro documento che il comitato per gli investimenti ritenga pertinente, segnatamente una descrizione della natura del fallimento del mercato o della situazione di investimento non ottimale e del modo in cui tale situazione sarà attenuata dal finanziamento o dall'operazione di investimento, nonché una solida valutazione che dimostri l'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento. Il segretariato verifica la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi diversi dal gruppo BEI. Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti in merito a una proposta di operazione di investimento o di finanziamento al partner esecutivo interessato, anche presenziando direttamente durante la discussione della suddetta operazione. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'UE all'operazione di finanziamento o di investimento.

Per le sue valutazioni e verifiche delle proposte il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione degli indicatori di cui all'articolo  17 ter .

5.   Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri , purché tale maggioranza semplice comprenda almeno uno degli esperti non permanenti della finestra nell'ambito della quale viene presentata la proposta . In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull'operazione, in particolare la sua descrizione, l'identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell'operazione . Le conclusioni si riferiscono anche alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione.

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso.

Le pubblicazioni di cui al secondo e terzo comma non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali non divulgabili nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Le parti commercialmente sensibili delle conclusioni del comitato per gli investimenti sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su richiesta, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Due volte l'anno il comitato per gli investimenti trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di tutte le conclusioni e dei relativi quadri di valutazione pubblicati . Tale trasmissione include le decisioni di rifiuto dell'uso della garanzia dell'UE ed è soggetta a rigorosi requisiti di riservatezza.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato.

Tutte le informazioni relative alle proposte di operazioni di finanziamento e di investimento fornite al comitato per gli investimenti e le relative conclusioni di quest'ultimo sono registrate in un archivio centrale dal segretariato del comitato per gli investimenti.

6.   Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un impianto, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente. Se l'approvazione riguarda sottoprogetti di importo inferiore a 3 000 000 EUR, il comitato per gli investimenti non conserva tale diritto.

6 bis.     Il comitato per gli investimenti può, se lo ritiene necessario, sottoporre alla Commissione qualsiasi questione operativa relativa all'applicazione o all'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti.

CAPO V

Polo di consulenza InvestEU

Articolo 20

Polo di consulenza InvestEU

1.   Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

La Commissione firma accordi di consulenza con il gruppo BEI e altri potenziali partner consultivi incaricandoli di fornire la consulenza di cui al precedente comma nonché i servizi di cui al paragrafo 2. La Commissione deve inoltre essere in grado di attuare iniziative di consulenza anche avvalendosi di fornitori esterni di servizi. La Commissione istituisce lo sportello centrale del polo di consulenza InvestEU e assegna le richieste di consulenza all'iniziativa di consulenza appropriata. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner consultivi collaborano strettamente per garantire l'efficacia, le sinergie e l'effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l'Unione, tenendo debitamente conto delle strutture e del lavoro esistenti.

Le iniziative di consulenza sono disponibili come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e  coprono ▌i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili iniziative di consulenza nell'ambito di una componente intersettoriale.

2.   Il polo di consulenza InvestEU fornisce, in particolare, i seguenti servizi:

(a)

la messa a disposizione delle autorità e dei promotori di uno sportello centrale, gestito e ospitato dalla Commissione, per l'assistenza allo sviluppo dei progetti nell'ambito del polo di consulenza InvestEU ;

(a bis)

la divulgazione alle autorità e ai promotori di progetti di tutte le informazioni supplementari disponibili in merito agli orientamenti sugli investimenti, comprese le informazioni sull'applicazione o sull'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti forniti dalla Commissione;

(b)

se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento cui alla lettera (e) ; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

(c)

azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento

(d)

azioni per agevolare la creazione di piattaforme collaborative per lo scambio tra pari e la condivisione di dati, knowhow e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore;

(e)

la consulenza proattiva per la creazione di piattaforme di investimento, incluse piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali, nonché piattaforme di investimento che raggruppano progetti di piccole e medie dimensioni in uno o più Stati membri per tema o regione ;

(e bis)

sostegno all'utilizzo del finanziamento misto con sovvenzioni o strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell'Unione o da altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione e di massimizzare l'effetto leva e l'impatto del programma InvestEU;

(f)

azioni di sostegno alla creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che i promotori e le autorità possano costituire riserve di progetti di investimenti , sviluppare meccanismi di finanziamento e piattaforme di investimento e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali.

(f bis)

fornitura di sostegno sotto forma di consulenze per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.

3.   Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati , incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche nazionali di promozione , degli intermediari finanziari e di altri intermediari.

4.    La Commissione conclude un accordo di consulenza con ciascun partner consultivo per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura , fatta eccezione per i servizi forniti ai promotori di progetti pubblici e alle organizzazioni senza scopo di lucro, per i quali, ove giustificato, sono a titolo gratuito . Le commissioni imputate alle PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non superano un terzo del costo di fornitura di tali servizi.

5.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l'esperienza della Commissione , del gruppo BEI degli altri partner consultivi .

5 bis.     Ogni iniziativa di consulenza è istituita sulla base di un meccanismo di ripartizione dei costi tra la Commissione e il partner consultivo, a meno che la Commissione, in casi debitamente giustificati in cui le specificità dell'iniziativa di consulenza lo richiedano, e garantendo un trattamento coerente ed equo tra i partner consultivi, accetti di coprire tutti i costi dell'iniziativa di consulenza.

6.   Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 , incluso il sostegno per attuare e accogliere progetti di piccole dimensioni .

6 bis.     Onde fornire la consulenza di cui al paragrafo 1 e agevolarne la prestazione a livello locale, il polo di consulenza InvestEU coopera, ove possibile, con le banche o gli istituti di promozione nazionali beneficiando della loro esperienza. Gli accordi di cooperazione con banche o istituti di promozione nazionali sono conclusi nell'ambito del polo di consulenza InvestEU, se del caso, con almeno una banca o un istituto di promozione nazionale per Stato membro.

7.   I partner esecutivi , se del caso, propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, tra cui, in particolare, progetti di piccole dimensioni , di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti.

I partner esecutivi e i partner consultivi informano inoltre i promotori, se del caso, sulla possibilità di includere i progetti nel portale InvestEU di cui all'articolo 21.

CAPO VI

Articolo 21

Portale InvestEU

1.   La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.

2.   Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3.   Nel portale sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.

4.   La Commissione trasmette al pertinente partner esecutivo i progetti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 e, se del caso, ove esista un'iniziativa di consulenza, al polo di consulenza InvestEU .

5.   I partner esecutivi esaminano i progetti rientranti nel loro ambito geografico e di attività.

CAPO VII

OBBLIGO DI RENDICONTO, MONITORAGGIO E RELAZIONI, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21 bis

Obbligo di rendiconto

1.     Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo riferisce sulle prestazioni del Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.

2.     Il presidente del comitato direttivo risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione.

Articolo 22

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono stabiliti nell'allegato III.

2.   Per assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma InvestEU nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato III, allo scopo, se necessario, di rivedere o completare gli indicatori e di integrare le disposizioni del presente regolamento in materia di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati e consente un adeguato monitoraggio dei rischi e del portafoglio di garanzie . A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi , ai partner consultivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.

4.   La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento.  A tal fine, i partner esecutivi trasmettono annualmente le informazioni necessarie , vertenti anche sul funzionamento della garanzia, per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione.

5.   Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, se del caso . Il partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili e una stima dei flussi di cassa previsti relativamente a ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una volta all'anno la relazione del gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 23

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   [Entro il 30 settembre 2024 ] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia indipendente concernente il programma InvestEU, in particolare l' uso della garanzia dell'UE , il funzionamento delle modalità di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), l'assegnazione della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ter e 1 quater, l'attuazione del polo di consulenza InvestEU, la dotazione di bilancio di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera d), punto i), e l'articolo 7 . La valutazione dimostra in particolare in che modo l'inclusione dei partner esecutivi e dei partner consultivi abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma InvestEU e degli obiettivi politici dell'UE, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto e l'equilibrio geografico e settoriale delle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute. La valutazione esamina anche l'applicazione della verifica della sostenibilità e l'attenzione rivolta alle PMI nell'ambito della finestra PMI.

3.   Al termine dell'attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione finale indipendente del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   I partner esecutivi e i partner consultivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Ai sensi dell'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all'[articolo 250] del [regolamento finanziario] il riesame dell'adeguatezza del tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adeguare, alla luce del predetto riesame, il tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fino ad un massimo del 15 %.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Il paese terzo partecipante al programma InvestEU in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 26

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli atti delegati riguardanti attività svolte dal gruppo BEI e da altri partner esecutivi o che coinvolgono il gruppo BEI e altri partner esecutivi sono elaborati previa consultazione del gruppo BEI e dei potenziali partner esecutivi.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 17 ter, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 17 ter, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare l'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 17 ter, dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VIII

TRASPARENZA E VISIBILITÀ

Articolo 27

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I partner esecutivi e i partner consultivi rendono nota l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate per destinatari diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1 bis.     I partner esecutivi e i partner consultivi informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i destinatari finali, comprese le PMI, dell'esistenza del sostegno offerto dal programma InvestEU, rendendo chiaramente visibili tali informazioni, in particolare nel caso delle PMI, nell'accordo pertinente che fornisce detto sostegno, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.   Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato IV possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento.

2.   Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti dalla garanzia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento, a meno che siano utilizzati ai fini di cui agli articoli 4, 9 e 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  COM(2018)0097 final.

(5)  COM(2018)0353.

(6)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(7)  COM(2017)0206.

(8)  COM(2017)0250.

(9)  Pubblicata come European Economy Discussion Paper, n. 74, gennaio 2018.

(10)  

 

(11)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(12)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(13)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(17)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(19)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(20)  

 

(21)  

 

ALLEGATO I

Importi per obiettivo specifico

La ripartizione indicativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per le operazioni di finanziamento e di investimento è la seguente:

a)

▌11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

▌11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

12 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

5 567 500 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

ALLEGATO II

Settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

1.

Sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, incluse la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la transizione verso l'energia pulita , e agli impegni assunti nel quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

(a)

espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili , nonché di altre fonti energetiche e soluzioni sicure e sostenibili a basse e a zero emissioni ;

(b)

efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

(c)

sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti ( in particolare, ma non solo, a livello di trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio, interconnessione elettrica tra gli Stati membri, reti intelligenti );

(c bis)

sviluppo di sistemi innovativi di approvvigionamento di calore a basse e a zero emissioni e produzione combinata di elettricità e calore;

(d)

produzione e fornitura di carburanti sintetici sostenibili a partire da fonti rinnovabili/a zero emissioni e da altre fonti sicure e sostenibili a basse e a zero emissioni ; biocarburanti, biomassa e combustibili alternativi , anche per tutti i modi di trasporto, in linea con gli obiettivi della direttiva 2018/2001 ;

(e)

infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, negli impianti bioenergetici e nelle strutture di produzione verso la transizione energetica .

2.

Sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità sostenibili e sicure e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

(a)

progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi manutenzione e sicurezza dell'infrastruttura, nonché nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti , terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti , e le applicazioni telematiche previste dal regolamento (UE) n. 1315/2013 ;

(a bis)

progetti infrastrutturali TEN-T che prevedono l'uso di almeno due modi di trasporto differenti, in particolare i terminali merci multimodali e i nodi di trasporto passeggeri;

(b)

progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile , compresi il trasporto per vie navigabili interne e soluzioni innovative per la mobilità , (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità non discriminatoria , riduzione dell' inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia, reti di città intelligenti, manutenzione o aumento dei livelli di sicurezza e riduzione degli incidenti , anche per i ciclisti e i pedoni) ;

(c)

sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a basse e a zero emissioni, compreso l'uso di combustibili alternativi nei veicoli di tutti i modi di trasporto ;

(d)

infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, infrastruttura per la navigazione interna, progetti per il trasporto di massa, nonché porti marittimi e autostrade del mare ;

(e)

infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto , comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica;

(e bis)

altri progetti per la mobilità intelligente e sostenibile, incentrati su quanto segue:

(i)

sicurezza stradale;

(ii)

accessibilità;

(iii)

riduzione delle emissioni;

(iv)

sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e nuovi servizi di trasporto, ad esempio in relazione a modi di trasporto connessi e autonomi o alla biglietteria integrata;

(e ter)

progetti volti a mantenere o ad aggiornare le infrastrutture di trasporto esistenti, comprese le autostrade della rete TEN-T, laddove è necessario aggiornare, mantenere o migliorare la sicurezza stradale, sviluppare servizi STI o garantire l'integrità e gli standard dell'infrastruttura, aree e strutture di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento e di ricarica per carburanti alternativi.

3.

Ambiente e risorse, in particolare mediante:

(a)

acqua, compresi fornitura di acqua potabile e servizi igienico-sanitari, efficienza delle reti, riduzione delle perdite, infrastrutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, infrastrutture costiere e altre infrastrutture idriche verdi;

(b)

infrastrutture di gestione dei rifiuti;

(c)

progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie sostenibili ;

(d)

rafforzamento e ripristino degli ecosistemi e dei servizi da essi forniti, anche attraverso la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu ;

(e)

sviluppo urbano, rurale e costiero sostenibile;

(f)

azioni relative ai cambiamenti climatici , adattamento ai cambiamenti climatici e relativa mitigazione , compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali;

(g)

progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi l'approvvigionamento sostenibile di materie prime primarie e secondarie;

(h)

decarbonizzazione e riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, comprese le attività di dimostrazione ▌delle tecnologie innovative a basse emissioni e relativa diffusione;

(h bis)

decarbonizzazione della catena di produzione e distribuzione dell'energia attraverso l'eliminazione graduale dell'uso di carbone e petrolio;

(h ter)

progetti di promozione del patrimonio culturale sostenibile.

4.

Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità , della connettività 5G e miglioramento della connettività digitale e dell'accesso alla rete, in particolare nelle aree rurali e nelle regioni periferiche .

5.

Ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante:

(a)

ricerca, inclusa l'infrastruttura di ricerca e il sostegno al mondo accademico, e progetti innovativi che contribuiscono agli obiettivi di [Orizzonte Europa];

(b)

progetti delle imprese , inclusa la formazione e la promozione della creazione di cluster e reti di imprese ;

(c)

progetti e programmi di dimostrazione e diffusione delle infrastrutture, delle tecnologie e dei processi connessi;

(d)

progetti collaborativi di ricerca e innovazione tra il mondo accademico , le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese; partenariati pubblico-privato e organizzazioni della società civile;

(e)

trasferimento di conoscenze e tecnologie;

(e bis)

ricerca nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET) e delle relative applicazioni industriali, compresi i materiali nuovi e avanzati;

(f)

nuovi prodotti per la salute, efficaci e accessibili , tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici , diagnostici e terapeutici avanzati , nuovi antimicrobici e un processo di sviluppo innovativo, che eviti di ricorrere a sperimentazioni su animali .

6.

Sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, segnatamente quelli che contribuiscono agli obiettivi dell'agenda dell'Europa digitale, in particolare mediante:

(a)

intelligenza artificiale;

(a bis)

tecnologia quantistica;

(b)

cibersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti;

(c)

internet delle cose;

(d)

blockchain e altre tecnologie di registro distribuito;

(e)

competenze digitali avanzate;

(e bis)

robotica e automazione;

(e ter)

fotonica;

(f)

altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali nel settore dei trasporti dell'Unione .

7.

Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 499 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

(a)

messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti;

(b)

messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, per assicurare la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili , incluso il potenziamento della digitalizzazione e della capacità di innovazione, e per garantire la competitività a livello mondiale;

(b bis)

messa a disposizione di finanziamenti per l'acquisizione di un'impresa o la partecipazione all'attività imprenditoriale da parte dei dipendenti.

8.

Settori culturali e creativi , patrimonio culturale, mezzi di comunicazione, settore audiovisivo, giornalismo e stampa, in particolare, ma non solo, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, l'uso delle tecnologie digitali e la gestione tecnologica dei diritti di proprietà intellettuale .

9.

Turismo.

9 bis.

Riqualificazione di siti industriali (compresi i siti contaminati) e ripristino a fini di un uso sostenibile.

10.

Agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della più ampia bioeconomia sostenibile.

11.

Investimenti sociali, compresi quelli che sostengono l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare mediante:

(a)

microfinanza, finanza etica, finanziamento delle imprese sociali ed economia sociale;

(b)

domanda e offerta di competenze;

(c)

istruzione, formazione e servizi connessi , anche per gli adulti ;

(d)

infrastruttura sociale, in particolare

i)

istruzione e formazione inclusive , compresa istruzione e cura della prima infanzia e relative infrastrutture e strutture educative, servizi alternativi per l'infanzia , alloggi per studenti e apparecchiature digitali , che siano accessibili a tutti ;

ii)

edilizia popolare;

iii)

cure mediche e cure di lunga durata, compresi ospedali, cliniche, assistenza sanitaria di base, servizi a domicilio e servizi di assistenza di prossimità;

(e)

innovazione sociale, compresi soluzioni e programmi sociali innovativi volti a promuovere l'impatto sociale e a conseguire risultati nei settori di cui al presente punto;

(f)

attività culturali aventi un obiettivo sociale;

(f bis)

misure volte a promuovere la parità di genere;

(g)

integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi;

(h)

soluzioni innovative in campo sanitario, compresi la sanità elettronica , servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;

(i)

inclusione e accessibilità per le persone con disabilità.

12.

Sviluppo dell'industria della difesa, per contribuire all' autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

(a)

alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b)

alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c)

alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d)

alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

13.

Lo spazio, in particolare attraverso lo sviluppo del settore spaziale, in linea con gli obiettivi della strategia spaziale:

(a)

per massimizzare i benefici per la società e l'economia dell'Unione;

(b)

per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione alla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento;

(c)

per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale , incluso lo sviluppo a valle ;

(d)

per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, compresi gli aspetti del duplice uso.

13 bis.

Mari e oceani, attraverso lo sviluppo di progetti e imprese nel settore dell'economia blu e i relativi principi finanziari, in particolare attraverso l'imprenditoria e l'industria marittima, l'energia marina rinnovabile e l'economia circolare.

ALLEGATO III

Indicatori chiave di prestazione

1.   Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per finestra delle politiche)

1.1

Volume delle operazioni firmate

1.2

Investimenti mobilitati

1.3

Importo dei finanziamenti privati mobilitati

1.4

Effetto leva ed effetto moltiplicatore conseguiti

2.   Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per finestra delle politiche, paese e regione a livello NUTS 2)

2.1

Numero dei paesi interessati dalle operazioni

2.1

bis Numero delle regioni interessate dalle operazioni

2.1

ter Volume delle operazioni per Stato membro e per regione

3.   Impatto dei finanziamenti InvestEU

3.1

Numero di posti di lavoro creati o finanziati

3.2

Investimenti a sostegno degli obiettivi climatici e, se del caso, particolareggiate per finestra politica

3.3

Investimenti a sostegno della digitalizzazione

3.3

bis Investimenti a sostegno della transizione industriale

4.   Infrastrutture sostenibili

4.1

Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW) e di altre fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni

4.2

Energia: Numero di nuclei familiari , numero di locali pubblici e commerciali con una migliore classificazione in termini di consumi energetici

4.2

bis Energia: stima del risparmio energetico generato dai progetti in Kw/ora

4.2

ter Energia: emissioni annuali di gas serra ridotte/evitate in tonnellate di CO2 eq.

4.2

quater Energia: volume degli investimenti a favore di infrastrutture energetiche sostenibili più sviluppate, intelligenti e moderne

4.3

Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari , imprese o edifici pubblici con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit , o numero di punti di accesso Wi-Fi creati

4.4

Trasporti: investimenti mobilitati , in particolare nella TEN-T

Numero di progetti per le tratte transfrontaliere e i collegamenti mancanti (compresi progetti relativi a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)

Numero di progetti che contribuiscono alla digitalizzazione dei trasporti, in particolare attraverso la diffusione dell'ERTMS, dei RIS, degli STI, di VTMIS e servizi marittimi elettronici e del SESAR

Numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati

Numero di progetti che contribuiscono alla sicurezza dei trasporti

4.5

Ambiente: investimenti che contribuiscono all'attuazione di piani e programmi previsti dall'acquis ambientale dell'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura

5.   Ricerca, innovazione e digitalizzazione

5.1

Contributo all'obiettivo del 3 % del PIL dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione

5.2

Numero di imprese beneficiarie per dimensione che realizzano progetti di ricerca e innovazione

6.   PMI

6.1

Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese e piccole imprese a media capitalizzazione)

6.2

Numero di imprese beneficiare per fase (avvio, crescita/espansione)

6.2

bis Numero di imprese beneficiarie per Stato membro e regione a livello NUTS 2

6.2

ter Numero di imprese beneficiarie per settore per codice NACE

6.2

quater Percentuale del volume di investimenti a titolo dello sportello PMI destinato alle PMI

7.   Investimenti sociali e competenze

7.1

Infrastrutture sociali: capacità e accesso alle infrastrutture sociali finanziate per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro

7.2

Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di beneficiari della microfinanza e di imprese dell'economia sociale beneficiarie

7.5

Competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui competenze sono convalidate e certificate: diploma di istruzione formale e di formazione

ALLEGATO IV

Programma InvestEU — Strumenti precedenti

A.   Strumenti di capitale:

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell'attività «Mercato interno dei beni e politiche settoriali» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell'azione preparatoria «Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato» e di quattro progetti pilota: «Erasmus per i giovani imprenditori», «Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI», «Trasferimento tecnologico» e «Destinazioni europee di eccellenza» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 (C(2007) 531).

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Meccanismo per collegare l'Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129) come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Strumento di capitale InnovFin:

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Finestra per gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B.   Strumenti di garanzia:

Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Strumento europeo Progress di microfinanza — Garanzia (EPMF-G): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

RSI:

decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);

decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);

decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299)

EaSI garanzia: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

InnovFin debito:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Strumento di garanzia dei prestiti destinati agli studenti (SLGR): regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C.   Strumenti di condivisione del rischio:

Meccanismo di finanziamento con condivisione del rischio (RSFF): decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

InnovFin:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D.   Veicoli di investimento dedicati:

Strumento europeo Progress di microfinanza — Fonds commun de placement — Fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Marguerite:

regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1);

decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) (C(2010) 941).

Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).

ALLEGATO V

Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali, addizionalità e attività escluse

A.     Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali e addizionalità

A norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la garanzia dell'Unione ovvia a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali (articolo 209, paragrafo 2, lettera a)) e consegue addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o private (articolo 209, paragrafo 2, lettera b)).

Per conformarsi all'articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione soddisfano i requisiti di cui ai punti 1 e 2 in appresso:

1.

Fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali

Per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, gli investimenti ammessi alle operazioni di finanziamento e di investimento presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a)

natura di bene pubblico (quali istruzione e competenze, assistenza sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, infrastrutture accessibili a costi nulli o trascurabili) dal quale l'operatore o l'impresa non può ricavare sufficienti vantaggi finanziari;

(b)

esternalità che generalmente l'operatore o l'impresa non è in grado di internalizzare, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'efficienza energetica o la protezione del clima o dell'ambiente;

(c)

asimmetrie informative, in particolare nel caso delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i livelli di rischio più elevati associati alle imprese in fase di avvio, alle imprese con attività prevalentemente immateriali o con garanzie insufficienti, o alle imprese impegnate in attività ad alto rischio;

(d)

progetti infrastrutturali transfrontalieri e relativi servizi o fondi che investono su base transfrontaliera per ovviare alla frammentazione e migliorare il coordinamento nel mercato interno dell'UE;

(e)

esposizione, in alcuni settori, paesi o regioni, a livelli di rischio superiori ai livelli che gli attori finanziari privati possono o intendono accettare. Ciò significa che l'investimento non sarebbe stato effettuato, o non nella stessa misura, a causa della sua novità o dei rischi associati all'innovazione o a tecnologie non dimostrate;

(f)

fallimenti del mercato nuovi o complessi o situazioni di investimento subottimali a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del presente regolamento.

2.

Addizionalità

Le operazioni di finanziamento e di investimento soddisfano entrambi gli aspetti dell'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Ciò significa che le operazioni non sarebbero state effettuate, o non nella stessa misura, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU. Ai fini del presente regolamento, si intende che le operazioni di finanziamento e di investimento soddisfano i due criteri seguenti:

(1)

per essere considerato complementare alle fonti private di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il Fondo InvestEU sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento dei partner esecutivi per investimenti che, per le loro caratteristiche (interesse pubblico, esternalità, asimmetrie informative, considerazioni di coesione socioeconomica, etc.), non possono generare sufficienti utili finanziari a livello di mercato o sono considerati troppo rischiosi (rispetto ai livelli di rischio che i soggetti privati interessati sono disposti ad accettare). Di conseguenza, tali operazioni di finanziamento e di investimento non possono accedere al finanziamento sul mercato a condizioni ragionevoli in termini di prezzo, requisiti collaterali, tipo di finanziamento, durata del finanziamento concesso o altre condizioni, e non sarebbero effettuate, o non nella stessa misura, senza sostegno pubblico;

(2)

per essere considerato complementare al sostegno proveniente da altre fonti pubbliche di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento cui si applicano le seguenti condizioni:

(a)

le operazioni di finanziamento o di investimento non sarebbero state effettuate, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU e

(b)

le operazioni di finanziamento o di investimento non sarebbero state effettuate, o non nella stessa misura, nell'ambito di altri strumenti pubblici esistenti, come gli strumenti finanziari a gestione concorrente operanti a livello regionale e nazionale. È tuttavia possibile un uso complementare di InvestEU e altre risorse pubbliche, in particolare laddove sia possibile conseguire un valore aggiunto a livello dell'UE e in cui l'uso efficiente delle risorse pubbliche possa essere ottimizzato.

Per dimostrare che le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE sono complementari al mercato esistente e ad altri aiuti pubblici, i partner esecutivi forniscono informazioni che attestino la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a)

sostegno fornito mediante posizioni subordinate in relazione ad altri prestatori pubblici o privati o nell'ambito della struttura di finanziamento;

(b)

sostegno fornito da investimenti azionari o quasi-azionari o da un debito la cui scadenza a lungo termine, il cui prezzo, e i cui requisiti collaterali o altre condizioni non siano sufficientemente disponibili sul mercato o presso altre fonti pubbliche; sostegno a operazioni che presentano un profilo di rischio più elevato di quello generalmente accettato dalle attività standard del partner esecutivo o sostegno ai partner esecutivi che superano la propria capacità di sostenere tali operazioni;

(c)

partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio in settori d'azione che espongono il partner esecutivo a livelli di rischio più elevati di quelli generalmente accettati dallo stesso o che gli attori finanziari privati possono o intendono accettare;

(d)

sostegno che catalizza o attira ulteriori finanziamenti pubblici o privati e integra altre fonti private e commerciali, in particolare da parte di categorie di investitori o investitori istituzionali solitamente poco propensi al rischio, a seguito del segnale inviato dal sostegno fornito nell'ambito del Fondo InvestEU;

(e)

sostegno fornito attraverso prodotti finanziari non disponibili o non offerti a un livello sufficiente nei paesi o nelle regioni interessate a causa dell'assenza di mercati o di mercati scarsamente sviluppati o incompleti.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento gestite da intermediari, in particolare per il sostegno alle PMI, l'addizionalità è verificata a livello dell'intermediario, piuttosto che a livello del destinatario finale. Si ritiene che sussista il carattere di addizionalità qualora il Fondo Investitore UE aiuti un intermediario finanziario a creare un nuovo portafoglio con un livello di rischio più elevato o ad aumentare il volume di attività che già presentano un rischio elevato, rispetto ai livelli di rischio che gli operatori finanziari pubblici e privati attualmente possono o intendono accettare negli Stati membri o nelle regioni interessate.

La garanzia dell'Unione non è concessa a sostegno di operazioni di rifinanziamento (quali la sostituzione di accordi di prestito esistenti o altre forme di assistenza finanziaria per progetti già parzialmente o totalmente attuati), salvo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui sia dimostrato che l'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione consentirà, in un settore d'intervento ammissibile, un nuovo investimento di un importo supplementare che va ad aggiungersi al volume di attività abituale del partner esecutivo o dell'intermediario finanziario, e almeno equivalente all'importo dell'operazione, che soddisfa i criteri di ammissibilità definiti nel presente regolamento. I suddetti criteri relativi al fallimento del mercato, a situazioni di investimento subottimali e all'addizionalità si applicano anche a tali operazioni di rifinanziamento.

B.     Attività escluse

Il Fondo InvestEU non sostiene:

(1)

attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;

(2)

nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;

(3)

prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);

(4)

attività escluse dall'articolo [X] del regolamento [Orizzonte Europa]: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione, attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;

(5)

gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);

(6)

commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;

(7)

attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici;

(8)

attività di sviluppo immobiliare, vale a dire un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ristrutturazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici di InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e/o che sono connesse ai settori ammissibili al finanziamento e alle operazioni di investimento di cui all'allegato II del presente regolamento, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;

(9)

attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, gli interventi di «buy-out» o di capitale di sostituzione destinati a operazioni di «asset stripping»;

(10)

attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;

(11)

smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;

(12)

investimenti connessi all'estrazione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:

i.

progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;

ii.

progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;

iii.

progetti dotati di impianti di cattura, stoccaggio o utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione.

(13)

Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. Tale esclusione non si applica a:

i.

le discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;

ii.

le discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero delle discariche e il ritrattamento dei rifiuti di estrazione.

(14)

Investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). Tale esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica.

(15)

Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti residui. Tale esclusione non si applica a:

i.

impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

ii.

impianti esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o il recupero di materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione, al momento della firma e durante l'attuazione del progetto, e di adottare, se del caso, le opportune misure correttive, resta in capo ai partner esecutivi.


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